Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32649 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32649 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 36909-2019 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato – avverso la sentenza n. 139/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 30/05/2019 R.G.N. 289/2018;
Oggetto
R.G.N. 36909/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 26/09/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
COGNOME NOME impugna la sentenza della Corte appello Potenza n. 139/2019 che ha accolto il gravame dell’INPS avverso la pronuncia del Tribunale di Matera che aveva dichiarato il suo diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto per il periodo 1 marzo 1975- 29 gennaio 1993.
Il giudice di appello ha ritenuto che il diritto al beneficio di cui all’art. 13 della legge n. 257/1992, dotato di specifica autonomia, sorga per effetto dell’esposizione qualificata all’amianto ultradecennale e possa essere fatto valere al massimo entro la data del pensionamento, quando necessariamente l’esposizione morbigena cessa, di talchè tale data rappresenta il momento ultimo per il perfezionamento dei requisiti costitutivi del beneficio ed anche per la decorrenza del termine di prescrizione. Di conseguenza, ha accertato che nella specie il termine decennale di prescrizione era oramai decorso.
Il ricorso è affidato a sei motivi, illustrati da memoria.
L’ INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 26 settembre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente propone sei motivi di censura.
I Motivo) motivazione mancante o apparente in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
II Motivo) violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e, ai sensi dell’art. 360 comma, 1 n. 5, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte tenuto conto che era stato allegato nella memoria di costituzione in appello che il ricorrente aveva acquisito la consapevolezza dell’esposizione dal deposito delle CTU ambientali relative allo stesso stabilimento.
III Motivo) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 2934 cod. civ. , per avere la Corte ritenuto prescrittibile il diritto alla rivalutazione contributiva per pregressa esposizione ad amianto per i soggetti già pensionati o collocati in mobilità al 1° ottobre 2003.
IV Motivo) violazione , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., perché la Corte ha concluso che il dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione fosse il collocamento in quiescenza, in assenza di qualsiasi prova e dato indiziario.
V Motivo) violazione e falsa applicazione , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 2935 cod. civ. per cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
VI motivo) violazione e falsa applicazione , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 2935 e 2697, comma 2, cod. civ. per avere la Corte ritenuto onerato il ricorrente a
dedurre e provare la consapevolezza dell’esposizione ad amianto.
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. -vanno esaminati il quarto e quinto motivo, suscettibili di assicurare la definizione del giudizio, che possono essere trattati unitariamente per ragioni di connessione logica.
Le censure sono fondate alla luce delle ragioni esposte da questa Corte nel sindacato di numerose pronunce sorrette dal medesimo percorso argomentativo.
La ratio decidendi della sentenza impugnata, espressa alla pagina 6, s’incentra sull’esclusivo rilievo che il dies a quo della prescrizione debba essere «necessariamente ricollegato alla data del pensionamento risalente al novembre 1995 con conseguente intempestività della domanda rivolta all’INPS del 3 novembre 2016». La Corte di merito aggiunge che l’assicurato non ha né dedotto né dimostrato l’acquisizione della consapevolezza in data successiva al pensionamento e che, peraltro, cessato a febbraio 1993 il rapporto di lavoro con RAGIONE_SOCIALE, che operava presso lo stabilimento RAGIONE_SOCIALE, è cessata anche l’esposizione alle fibre di amianto.
Come già evidenziato da questa Corte in casi sovrapponibili al presente, la statuizione incorre negli errores in iudicando denunciati, che attengono alla violazione e alla falsa applicazione della regola di diritto vigente in tema di prescrizione.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte il diritto alla rivalutazione contributiva, di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, è assoggettato a prescrizione decennale, «con decorrenza dal momento in cui l’interessato abbia avuto
conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni» (Cass. n. 26935/2018). Nella fattispecie tipizzata dalla legge, la consapevolezza o la conoscibilità si palesano, perciò, indispensabili al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto vantato (di recente, Cass. n. 25779/2023) e devono essere positivamente e puntualmente accertate.
Ha errato, pertanto, la Corte territoriale nell’identificare recisamente il dies a quo della prescrizione nella data del pensionamento, profilo di per sé sprovvisto di valenza significativa ai fini della rigorosa verifica imposta dalla legge in ordine al bagaglio cognitivo dell’interessato. Come traspare dall’avverbio ‘necessariamente’ (pag ina sei della sentenza d’appello), su tale elemento la pronuncia impugnata costruisce un processo di automatica inferenza logica, senza alcuna valutazione in concreto di quella consapevolezza o di quella conoscibilità che configurano presupposti imprescindibili della fattispecie delineata dalla legge ( ex multis , Cass. n. 22598/2024, n. 576/2024, n. 25779/2023, n. 36561/2022, n. 36102/2022, n. 30172/2022 e n. 30163/2022). Né, sull’elemento della consapevolezza o della conoscibilità, forniscono utili elementi di valutazione i richiami al dato puro e semplice della cessazione del rapporto lavorativo.
In conclusione, va data continuità ai principi di diritto enunciati da questa Corte in controversie analoghe e, accolti il quarto e quinto motivo ed assorbiti gli ulteriori, la sentenza deve essere cassata con rinvio per un nuovo esame alla stessa Corte di appello in diversa composizione. Al giudice del rinvio è
demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26 settembre