Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 33468 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 33468 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2062-2023 proposto da:
COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO,
presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 195/2022 del TRIBUNALE SUPERIORE RAGIONE_SOCIALE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 24/10/2022.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale chiede alle Sezioni Unite civili RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione di rigettare il ricorso per manifesta infondatezza, con condanna di parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.;
letta la memoria depositata nell’interesse RAGIONE_SOCIALE ricorrenti.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso ritualmente notificato COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (queste ultime due nella qualità di eredi di COGNOME NOME) proponevano ricorso dinanzi al RAGIONE_SOCIALE del Lazio per ottenere il residuo risarcimento dei danni subiti dalla propria azienda per l’esondazione del fiume Tronto,
verificatosi per tre giorni consecutivi nel mese di aprile 1992 e causata dall’errata progettazione degli argini di tale fiume, per il cui evento agli alluvionati, tra cui essi ricorrenti, erano stati erogati indennizzi parziali -tra il 1994 e il 1998 -prima dell’accertamento di qualsiasi responsabilità (come disposto dalla legge n. 505/1992 e dalla L.R. Marche n. 17/1993), al fine di contrastare gli effetti economici dallo stesso prodotti.
Si costituiva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, eccependo l’intervenuta prescrizione quinquennale o decennale del diritto dedotto in giudizio, invocando, in ogni caso, il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda.
L’adito RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 195/2022 (depositata il 24 ottobre 2022), rigettava la domanda, accogliendo la formulata eccezione di prescrizione, ritenendo decorrente il relativo termine dalla data di rinvio a giudizio dell’imputato per il reato di inondazione colposa o, tutt’al più, da quella RAGIONE_SOCIALE sentenza penale di primo grado del Tribunale di Ascoli Piceno emessa a carico dell’imputato ing. COGNOME.
Decidendo sull’appello avanzato dai ricorrenti soccombenti, cui resisteva il citato RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 195/2022 (depositata il 24 ottobre 2022), lo rigettava, condividendo le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione di prime cure.
Le appellanti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’intimato RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con proposta formulata ai sensi del primo comma dell’art. 380 -bis c.p.c. (novellato), la Prima Presidente rilevava che il ricorso era da ritenersi infondato e che, quindi, avrebbe potuto essere definito nelle forme previste dal menzionato articolo.
Il difensore RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, munitosi di altra procura speciale (in conformità al disposto del comma secondo del citato art. 380bis c.p.c.), ha chiesto tempestivamente che il ricorso venga esaminato e deciso.
La stessa difesa ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis .1. c.p.c., alla quale risulta allegato un parere ‘pro veritate’ a firma del AVV_NOTAIO sulla specifica questione del termine di prescrizione applicabile nella controversia in questione e, in particolare, sull’individuazione del suo momento di decorrenza rispetto all’esercizio dell’azione risarcitoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE sentenza penale di assoluzione emessa dalla Corte di appello di Ancona n. 2010 del 2006 (in riforma di quella di condanna del Tribunale di Ascoli Piceno), prodotta fin dal primo grado di giudizio, richiamata negli atti di parte quale fatto storico rilevante ed avente carattere decisivo ai fini del rigetto dell’eccezione di prescrizione.
In particolare, le ricorrenti hanno posto in risalto che la Corte di appello di Ancona, con la citata sentenza, emanata a conclusione del processo penale celebrato a carico di un funzionario ministeriale per inondazione colposa, aveva escluso il nesso causale tra i difetti di progettazione di opere idrauliche realizzate sul fiume Tronto e l’esondazione verificatasi nell’aprile 1992, definendola ‘calamità naturale’, ed aveva assolto l’imputato con formula piena con derivante esclusione di una conoscibilità tecnico-scientifica di contenuto opposto da parte dei danneggiati.
Si osserva, ancora, con la doglianza che, nonostante ciò, con l’impugnata sentenza del RAGIONE_SOCIALE era stata completamente omessa la considerazione dell’indicata sentenza penale del 2006, così arretrando la conoscibilità, da parte di esse ricorrenti, di detta incidenza causale ad epoca antecedente alla sua più totale esclusione, risultando affermato che, alla data RAGIONE_SOCIALE messa in mora del 7 maggio 2015, il diritto al risarcimento RAGIONE_SOCIALE stesse si era già estinto per decorso del termine di prescrizione decennale, mentre, se si fosse tenuto conto RAGIONE_SOCIALE predetta sentenza del 2006 e RAGIONE_SOCIALE decorrenza iniziale del termine di prescrizione in epoca successiva alla medesima, la prescrizione non si sarebbe potuta considerare maturata.
Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2729, comma 1, c.c., per aver il RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza oggetto di ricorso, nonostante il rilievo
ed il principio di cui al precedente intervento giurisprudenziale riconducibile alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite n. 2146/2021 sui medesimi fatti, statuito che le ricorrenti, usando l’ordinaria diligenza, già alla data di rinvio a giudizio del funzionario ministeriale per il delitto di inondazione colposa, o al più dalla data RAGIONE_SOCIALE sentenza di condanna del medesimo in primo grado (risalente al luglio 2003), si erano venute a trovare nella possibilità RAGIONE_SOCIALE conoscenza tecnicoscientifica dell’incidenza causale sull’esondazione RAGIONE_SOCIALE carenze di progettazione e manutenzione RAGIONE_SOCIALE opere idrauliche sul fiume Tronto.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrenti sussisterebbero le denunciate violazioni, atteso che la fattispecie concreta riguarda un’alluvione durata per tre giorni, per la quale erano intervenute una legge statale del 1992 (la n. 505) ed una legge regionale del 1993 (la n. 17), le quali avevano riconosciuto ed erogato provvidenze ai soggetti danneggiati, riferendosi a calamità naturale ed elementi atmosferici straordinari e, nel successivo processo penale, il funzionario ministeriale, dopo la condanna in primo grado, era stato assolto in appello dall’imputazione di inondazione colposa proprio per difetto di nesso causale tra i difetti di progettazione di opere idrauliche realizzate sul fiume Tronto e l’esondazione, sicché già solo per questa circostanza non si poteva ritenere sussistente in capo ai danneggiati la conoscibilità di detto nesso causale tra errori di progettazione ed esondazione, sulla base di indici oggettivi e con altro grado di probabilità, alla luce RAGIONE_SOCIALE nozioni dell’uomo medio, secondo
il parametro dell’ordinaria diligenza (come ritenuto con Cass. n. 29453/2020).
Occorre, in via pregiudiziale, dare atto che -conformemente al disposto del comma secondo del nuovo art. 380bis c.p.c. -l’istanza di decisione del ricorso è stata proposta tempestivamente e che, per la sua presentazione, il difensore RAGIONE_SOCIALE ricorrenti si è ritualmente munito di una nuova procura speciale.
Bisogna, inoltre, rilevare, ancora in via preliminare, che la produzione del parere ‘pro veritate’ allegato alla memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c. non può considerarsi ammissibile.
Al riguardo, si osserva, innanzitutto, che l’art. 372 c.p.c. non ammette il deposito dinanzi alla Corte di cassazione di altri documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne quelli che riguardano la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso, ipotesi queste che non ricorrono evidentemente nella fattispecie. Occorre poi aggiungere, per completezza, che il predetto parere si configura, in effetti, come un atto difensivo, non proveniente da un difensore ritualmente investito di procura alla lite e, quindi, anche in questa prospettiva inammissibile.
Peraltro, il rilievo ha conseguenze effettive molto ridotte perché la gran parte RAGIONE_SOCIALE argomentazioni contenute nel parere RAGIONE_SOCIALE prof. NOME COGNOME è stata trasfusa nella memoria depositata dal difensore ritualmente officiato e,
quindi, di esse sarà comunque tenuto conto ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione.
Stante la novità RAGIONE_SOCIALE questione si ritiene opportuno ribadire il principio di diritto già recentemente enunciato (da Cass. n. 34658/2022), secondo cui: «in tema di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, è inammissibile l’allegazione -alle memorie illustrative ex artt. 378 e 380bis. 1. c.p.c. – di un parere giuridico sulle questioni di diritto agitate nella controversia, redatto da uno studioso del diritto diverso dai difensori ritualmente costituiti.»
Ciò chiarito, i due motivi -esaminabili congiuntamente in quanto connessi -sono infondati per le ragioni che seguono.
In relazione alla medesima vicenda dell’esondazione del fiume Tronto, queste Sezioni Unite hanno, in precedenza, già cassato due pronunce del RAGIONE_SOCIALE che avevano individuato il dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione nella stessa data dell’evento alluvionale, affermandosi al riguardo che: – «il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, dai soggetti danneggiati dall’esondazione di un fiume decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnicoscientifica dell’incidenza causale RAGIONE_SOCIALE carenze di progettazione e di manutenzione RAGIONE_SOCIALE opere idrauliche. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita, da parte del danneggiato,
in base alla mera percezione -inidonea a rendere concretamente esercitabile il diritto in mancanza di una specifica indagine tecnico-scientifica volta a identificare il rapporto causale -dell’episodio di natura meteorologica determinante l’esondazione» (Cass. S.U. n. 2146/2021).
Si è poi ribadito (Cass. S.U. n. 4115/2022) che «incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine di prescrizione, ometta del tutto l’indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti RAGIONE_SOCIALE opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti».
La sentenza qui impugnata, pur dando atto RAGIONE_SOCIALE richiamata pronuncia n. 2146/2021 di queste Sezioni Unite (sulla cui valorizzazione insistono le ricorrenti), ha affrontato il tema del decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione con riferimento al diverso dies a quo individuato dal RAGIONE_SOCIALE (ossia coincidente con la data del rinvio a giudizio del COGNOME o, al massimo, con quella dell’emissione RAGIONE_SOCIALE sentenza di condanna di primo grado dello stesso imputato) e ha dichiarato di prestare adesione ad un nuovo orientamento emerso in seno al RAGIONE_SOCIALE (a cominciare dalle sentenze nn. 113 e 114 del 2021, che hanno trovato conferma nella decisione di queste SU n. 22840/2022) successivamente all’anzidetta pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite; orientamento che come detto – ha individuato la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione nel rinvio a giudizio del COGNOME o, al più tardi, nella sentenza
di condanna pronunciata nei confronti del medesimo dal Tribunale di Ascoli Piceno nel luglio del 2003.
Tanto premesso, ritiene il Collegio, in continuità con le successive conformi pronunce di queste Sezioni unite (nn. 22838, 22839 e 22840/2022, cit.; nn. 5973, 5974, 5976, 5977 e 5978 del 2023), che i motivi debbano essere respinti.
Considerato che, a norma dell’art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, va ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto – o avrebbe potuto avere, usando l’ordinaria diligenza – sufficiente conoscenza RAGIONE_SOCIALE rapportabilità causale del danno lamentato al comportamento del terzo (cfr., ex multis , Cass., S.U. n. 576/2008; Cass. n. 27337/2008; Cass. n. 12699/2010; Cass. n. 1263/2012; Cass. n. 11097/2020), a seguito anche RAGIONE_SOCIALE iniziative giudiziarie e RAGIONE_SOCIALE decisioni che facciano insorgere in capo ai danneggiati l’affidamento su tale rapportabilità (quindi anche in via potenziale) desumibile dall’adottato provvedimento di rinvio a giudizio dell’imputato o dalla sua condanna in sede penale all’esito del giudizio di primo grado (e non anche dalla semplice instaurazione del procedimento penale e durante il tempo RAGIONE_SOCIALE relative indagini da parte del P.M.), con esclusione, quindi, RAGIONE_SOCIALE necessità dell’effettivo accertamento, in via definitiva, RAGIONE_SOCIALE sussistenza od esclusione di tale nesso eziologico (in questo senso, perciò, vanno
confutate le -pur pregevoli – aggiuntive argomentazioni esposte nella memoria difensiva finale depositata nell’interesse RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, anche nella parte in cui nel relativo contenuto sono state trasposte le considerazioni formulate nell’allegato parere ‘pro veritate’).
Va richiamato, inoltre, il principio secondo cui «l’accertamento RAGIONE_SOCIALE decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e congrua motivazione e non inficiata da errori logici o di diritto» (Cass. n. 9014/2018; conforme a Cass. n. 17157/2002 nonché a Cass. n. 1710/1968 e a Cass. n. 2839/1966); ciò comporta che, in difetto di vizi logici o di diritto (ricorrenti, come detto, in termini di vizio di sussunzione, nelle ipotesi esaminate da Cass., S.U. n. 2146/2021 e da Cass., S.U. n. 4115/2022) o in difetto di vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione, nei limiti in cui gli stessi sono tuttora rilevanti in relazione al nuovo testo dell’art. 360, n. 5 c.p.c. (ai sensi di Cass., S.U. n. 8053/2014 e successive conformi), non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che abbia individuato elementi fattuali idonei a costituire plausibile ragione di riferibilità del pregiudizio subito dal danneggiato alla condotta di un terzo, sì da consentire l’esercizio RAGIONE_SOCIALE pretesa risarcitoria e, con esso, il decorso del termine di prescrizione ( ex art. 2935 c.c.).
Più precisamente e con specifico riferimento all’ipotesi oggetto di causa, deve ritenersi che non sia sindacabile l’accertamento di merito che ha individuato nel fatto del rinvio a giudizio
dell’ing. COGNOME o, comunque, nella sua condanna penale pronunciata in primo grado, un elemento sintomatico RAGIONE_SOCIALE conoscibilità da parte dell’odierna ricorrente – secondo canoni di ordinaria diligenza – RAGIONE_SOCIALE riconducibilità causale dei danni alle carenze di progettazione e di manutenzione RAGIONE_SOCIALE opere idrauliche riferibili ad un dipendente del RAGIONE_SOCIALE, sì da consentire alle parti danneggiate di attivarsi contro il COGNOME e/o il RAGIONE_SOCIALE competente per conseguire il risarcimento dei danni.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE soccombenti ricorrenti, in solido, al pagamento -in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE – dei compensi del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1, c.p.c., devono essere adottate, di conseguenza, le statuizioni di cui al terzo comma RAGIONE_SOCIALE stessa norma, ovvero le condanne di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., ossia quella del pagamento di una somma -quantificata in euro 2.000,00 – a favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende e quella del pagamento, in favore dello stesso controricorrente, di un’ulteriore somma determinata equitativamente in euro 1.500,00.
A quest’ultimo proposito è opportuno sottolineare che queste stesse Sezioni unite hanno recentemente chiarito -con l’ordinanza n. 27433/2023 che la disciplina del nuovo art. 380bis c.p.c. (e, in particolare, di quella prevista nel suo terzo
comma), contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica per far luogo alla suddetta duplice condanna a carico RAGIONE_SOCIALE parte soccombente. In altre parole, deve ritenersi che sia stata codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria). Non attenersi ad una valutazione compiuta nella proposta che poi trovi piena conferma nella decisione finale lascia certamente presumere la configurazione di una forma ulteriore di responsabilità aggravata.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE stesse ricorrenti, sempre con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati in euro 3.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Condanna, altresì, le ricorrenti in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 2.000,00, in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, e al pagamento dell’ulteriore importo di euro 1.500,00 in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite in data