Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27856 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27856 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19077/2022 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro in carica; RAGIONE_SOCIALE , in persona del Prefetto in carica; rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrenti-
nonché di
Comune di Mazara del Vallo , in persona del Sindaco in carica; rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 915/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di PALERMO, pubblicata il 24 maggio 2022;
udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con citazione notificata il 23 dicembre 2013, la società RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE) di RAGIONE_SOCIALE e il Comune di Mazara del Vallo, deducendo che:
il 18 settembre 1987, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva emesso un decreto con cui era stata dichiarata la pubblica utilità RAGIONE_SOCIALEe opere di ampliamento del suo stabilimento industriale, ubicato in un ‘ area territoriale del Comune di Mazara del Vallo, destinata, secondo il vigente piano regolatore, a ‘zona industriale esistente’;
questo provvedimento era stato seguito, in data 18 gennaio 1988, dal decreto di espropriazione, in suo favore, di un terreno di proprietà RAGIONE_SOCIALEa sig.ra NOME COGNOME, ubicato nella medesima area;
avuto riguardo a tali provvedimenti, il Comune di Mazara del Vallo, tra il 1993 e il 1997 aveva rilasciato in favore di essa società i titoli (autorizzazione edilizia, concessione edilizia e concessione edilizia
in variante) per procedere all’edificazione RAGIONE_SOCIALEe opere di ampliamento RAGIONE_SOCIALE‘opificio industriale ;
peraltro, successivamente alla realizzazione dei manufatti, con sentenza del 26 febbraio 1998, il RAGIONE_SOCIALE di giustizia amministrativa per la RAGIONE_SOCIALE Siciliana, riformando la contraria decisione del TAR Sicilia, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME, aveva annullato gli atti RAGIONE_SOCIALEa procedura espropriativa;
con provvedimento del 16 ottobre 2000, notificatole il 19 ottobre 2000, il Comune di Mazara del Vallo, provvedendo in autotutela, aveva annullato d’ufficio i titoli edilizi precedentemente rilasciati, sul presupposto che l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di espropriazione, pronunciato in via definitiva dal RAGIONE_SOCIALE di giustizia amministrativa per la RAGIONE_SOCIALE Siciliana, aveva fatto venir meno il presupposto su cui essi titoli (l’autorizzazione e le concessioni edilizie) erano fondati, determinandone la nullità; a tale atto era seguito, in data 20 dicembre 2000 , l’ordine di demolizione dei manufatti e di ripristino RAGIONE_SOCIALEo stato dei luoghi;
-l’atto di annullamento d’ ufficio emesso dal Comune di Mazara del Vallo era stato impugnato da essa società con ricorso al TAR Sicilia, che, dopo averne sospeso l’efficacia, aveva tuttavia rigettato l’impugnazione con sentenza n. 3830/2002, confermata dal RAGIONE_SOCIALE giustizia amministrativa per la RAGIONE_SOCIALE Siciliana con sentenza n.825/2005;
nel frattempo, NOME COGNOME, dopo avere ottenuto l’annullamento del decreto di espropriazione, le aveva notificato un precetto per il rilascio RAGIONE_SOCIALE‘area, previa riduzione in pristino stato; nel giudizio di
opposizione, introdotto da essa società dinanzi al Tribunale di Marsala, era stata emessa una sentenza non definitiva (la sentenza n.210/2022), con cui se, da un lato, era stata dichiarata l’ inefficacia del precetto in quanto fondato su un titolo (la sentenza del giudice amministrativo in grado d’appello del 1998) carente di una statuizione di condanna immediatamente eseguibile, dall’altro lato era stata altresì rigettata la sua domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘acquisto a titolo originario RAGIONE_SOCIALEa proprietà sull’ area illegittimamente espropriata, per occupazione appropriativa conseguente ad accessione invertita; questa decisione era stata confermata sia, in appello, dalla Corte territoriale di Palermo (con sentenza n. 599/2005) sia in Cassazione, con sentenza di questa Corte di legittimità n. 3320/2010;
in conseguenza di ciò, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2008, essa società aveva dato luogo alle opere di demolizione dei manufatti e aveva rilasciato il fondo in favore RAGIONE_SOCIALE‘avente diritto.
Sulla base di queste deduzioni, la RAGIONE_SOCIALE domandò che le amministrazioni convenute -già sollecitate in proposito con atto stragiudiziale di messa in mora del 22 dicembre 2008, avente altresì efficacia interruttiva RAGIONE_SOCIALEa prescrizione -fossero condannate a risarcirle le conseguenze pregiudizievoli (quantificabili, salvo diverso accertamento, in 14.000.000 Euro, oltre interessi e rivalutazione) RAGIONE_SOCIALEa lesione RAGIONE_SOCIALE‘ integrità patrimoniale occorsale a causa de ll’incolpevole affidamento sugli effetti dei provvedimenti amministrativi ampliativi RAGIONE_SOCIALEa propria sfera giuridica, poi rivelatisi illegittimi.
Le amministrazioni convenute, costituitesi in giudizio, non solo resistettero nel merito alla domanda, ma sollevarono anche,
preliminarmente , l’ eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio azionato, per essere decorso il termine quinquennale d i cui all’art. 2947 cod. civ..
Con sentenza 9 settembre 2017 n. 5141, il Tribunale di Palermo rigettò la domanda, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘ eccezione di prescrizione, condannando la società attrice soccombente a rimborsare alle amministrazioni convenute vittoriose le spese del giudizio.
Il primo giudice ritenne che già nell’anno 2000, per effetto RAGIONE_SOCIALEe pronunce nei giudizi amministrativi e RAGIONE_SOCIALE‘atto in autotutela del Comune di Mazara del Vallo, era stata acclarata l’ illegittimità dei provvedimenti espropriativi e abilitativi alla costruzione, sulla base dei quali la RAGIONE_SOCIALE aveva eseguito le opere di ampliamento del proprio stabilimento industriale.
Osservò che, all’esito d elle vicende di annullamento amministrativo dei predetti atti, conseguite a quelle di annullamento giurisdizionale dei provvedimenti espropriativi, la società attrice aveva avuto tutte le informazioni necessarie per percepire non solo i termini RAGIONE_SOCIALE‘illecito aquiliano ma anche la sussistenza del pregiudizio da esso derivato, sintetizzabile nella perdita RAGIONE_SOCIALEa proprietà RAGIONE_SOCIALE‘area ove nel frattempo era stato realizzato l’ ampliamento RAGIONE_SOCIALE‘opificio con il susseguente obbligo di restituirla all’avente diritto, previa demolizion e dei manufatti abusivamente eseguiti.
Precisò che sulla percepibilità del danno non incidevano le vicende giudiziarie successive: tanto quelle verificatesi dinanzi al giudice amministrativo in seguito all’impugnativa RAGIONE_SOCIALE‘atto comunale di annullamento d’ ufficio dei titoli edilizi, quanto quelle verificatesi
dinan zi al giudice ordinario, in seguito all’ opposizione al precetto notificato da NOME COGNOME e alla proposizione nei suoi confronti, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘acquisto RAGIONE_SOCIALEa proprietà RAGIONE_SOCIALE‘area per occupazione appropriativa.
Concluse che, pertanto, il termine di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione risarcitoria era iniziato a decorrere, non già dalla data in cui era passata in giudicato la sentenza del RAGIONE_SOCIALE di giustizia amministrativa che aveva rigettato l’impugnativa RAGIONE_SOCIALE‘atto di annullamento in autotutela dei titoli abilitativi edilizi posto in essere dal Comune, bensì dalla data di notificazione di quest’ultimo (19 ottobre 2000), con la conseguenza che il diritto azionato doveva reputarsi estinto per prescrizione alla data del 19 ottobre 2005, ovverosia in epoca precedente non solo alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione (23 dicembre 2013) ma anche all a spedizione RAGIONE_SOCIALE‘ atto stragiudiziale di messa in mora (22 dicembre 2008), al quale non poteva dunque attribuirsi alcun effetto interruttivo di una prescrizione già maturata.
La decisione del Tribunale di Palermo è stata integralmente confermata dalla Corte d’ appello RAGIONE_SOCIALEa stessa città, la quale, con sentenza 24 maggio 2022, n. 915, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, condannandola alle spese del grado.
La Corte territoriale, dopo aver precisato, in iure , che la causa petendi RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria proposta dalla RAGIONE_SOCIALE non risedeva nella dedotta illegittimità di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa sua sfera giuridica (il provvedimento di annullamento RAGIONE_SOCIALEe concessioni e RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione edilizia) , bensì nella dedotta lesione RAGIONE_SOCIALE ‘ incolpevole affidamento sulla legittimità di provvedimenti
ampliativi, rivelatisi invece illegittimi, ha ritenuto, de facto , che tale lesione si fosse già manifestata -e fosse percepibile dalla danneggiata -alla data di emissione RAGIONE_SOCIALE‘atto comunale di annullamento d’ufficio dei titoli abilitativi edilizi (16 ottobre 2000), avuto riguardo alla circostanza che tale atto era stato emesso in ragione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta caducazione (pronunciata in via definitiva dal giudice amministrativo di secondo grado con la sentenza del 26 febbraio 1998) degli atti RAGIONE_SOCIALEa procedura espropriativa (decreto di pubblica utilità e decreto di espropriazione) del terreno su cui le opere assentite erano state edificate, sicché era venuto meno il presupposto stesso RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione e RAGIONE_SOCIALEe concessioni edilizie rilasciate alla società RAGIONE_SOCIALE.
Ciò posto, non avevano assunto rilievo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, né l’avvenuta proposizione, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa domanda di occupazione acquisitiva RAGIONE_SOCIALE‘area illegittimamente espropriata, rigettata dalla Corte d’ appello di Palermo con sentenza n.599/2005 (confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 3320/2010), né l’impugnativa del provvedimento comunale di autotutela (rigettata in via definitiva dal RAGIONE_SOCIALE di giustizia amministrativa per la RAGIONE_SOCIALE Siciliana con sentenza n.825/2005), né, infine, la circostanza che l’attività di demolizione RAGIONE_SOCIALEe opere abusive, con conseguente restituzione in pristino stato e successivo rilascio RAGIONE_SOCIALE‘area all ‘avente diritto, erano state poste in essere soltanto nel 2008.
Il termine quinquennale ex art. 2947 cod. civ. era infatti iniziato a decorrere , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art . 2935 stesso codice, dal 16 ottobre 2000 ed era quindi inesorabilmente decorso alla data del 16 ottobre 2005, con conseguente irrilevanza, a tale riguardo, RAGIONE_SOCIALEa richiesta stragiudiziale
formulata dalla creditrice all ‘ indirizzo RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni debitrici in data 22 dicembre 2008.
Confermata la statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria, la Corte d’ appello ha respinto, infine, anche il motivo di impugnazione con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva specificamente impugnato la statuizione di condanna alle spese emessa nei suoi confronti dal giudice di primo grado, dolendosi RAGIONE_SOCIALEa omessa compensazione RAGIONE_SOCIALEe stesse; la Corte territoriale ha reputato corretta anche su questo punto la decisione del Tribunale , avuto riguardo alla riscontrata ‘ evidente infondatezza’ RAGIONE_SOCIALEa domanda e all’a ssenza di giusti motivi di compensazione: circostanze che imponevano, anche in grado d’ appello, di fare applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola RAGIONE_SOCIALEa soccombenza.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte panormita propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
Rispondono con un unico controricorso il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE:
Con distinto controricorso risponde altresì il Comune di Mazara del Vallo.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
La società ricorrente e il Comune controricorrente hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che il ricorso è stato sottoscritto da due avvocati (l ‘ AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO ), muniti di procura speciale anche disgiunta, di cui uno solo (l’AVV_NOTAIO) risulta cassazionista; in questa situazione, la sottoscrizione da parte RAGIONE_SOCIALE‘avvocato cassazionista (che nella fattispecie ha proceduto personalmente alla notifica del ricorso anche per conto de ll’altro professionista) è sufficiente ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso medesimo (cfr. Cass. 12/05/2020, n. 15165, non mass.; Cass. 16/07/2024, n. 19502; Cass. 19/07/2024, n. 19927; Cass. 25/07/2024, n. 20738; in precedenza v. Cass. 02/01/2012, n.1, non mass.; Cass. 11/06/2008, n. 15478).
Va, poi, delibata l’eccezione, sollevata dal Comune controricorrente, di improcedibilità del ricorso per essere stato notificato alle amministrazioni resistenti presso l’RAGIONE_SOCIALE Dis trettuale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, anziché presso l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
L’ eccezione è infondata e deve essere rigettata alla luce del consolidato orientamento secondo il quale il suddetto vizio di notifica può essere sanato, con efficacia ex tunc , dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si può desumere che l ‘ atto abbia raggiunto il suo scopo (Cass. 28/07/1997, n. 7033; Cass.12/03/2015, n. 4977; Cass. 24/06/2020, n. 12410); nel caso di specie, poiché le amministrazioni statali centrale e periferica intimate con il ricorso hanno ritualmente risposto con controricorso, lo scopo RAGIONE_SOCIALEa regolare instaurazione del rapporto processuale di legittimità è stato raggiunto, con conseguente sanatoria del vizio.
Con il primo motivo viene denunciata , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 cod. proc. civ.
La società ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la lesione patrimoniale derivatale dall’incolpevole affidamento sulla legittimità dei titoli abilitativi edilizi (in seguito al cui rilascio erano state edificate opere per un valore di 13 miliardi di lire), si era manifestata -ed era dunque oggettivamente percepibile e riconoscibile come tale -già al momento RAGIONE_SOCIALE‘ emanazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di annullamento in autotutela di tali titoli, omettendo di considerare: in primo luogo, che tale provvedimento era stato impugnato e che la sua legittimità era stata definitivamente accertata solo cinque anni più tardi (all’esito RAGIONE_SOCIALEa sentenza del RAGIONE_SOCIALE di giustizia amministrativa per la RAGIONE_SOCIALE Sicilia del n.825/2005) sicché prima di tale decisione non poteva ritenersi idoneo ad ingenerare la consapevolezza del venir meno RAGIONE_SOCIALEe concessioni e RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione edilizie, né a legittimare pretese risarcitorie; in secondo luogo, che anche l’occupazione acquisitiva da parte sua RAGIONE_SOCIALE‘area (pur illegittimamente) espropriata a NOME COGNOME era stata definitivamente esclusa solo nell’anno 2010, allorché la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza n. 599/2005 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Palermo; in terzo luogo, che le opere di demolizione dei manufatti realizzati in forza dei titoli abilitativi annullati con il provvedimento in autotutela del 16 ottobre 2000 erano state effettuate solo nel 2008, sicché prima di tale data non era possibile per essa società avere piena conoscenza del danno subìto e RAGIONE_SOCIALEa sua entità
economica né, quindi, avere contezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria da azionare in giudizio.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.1.a. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione del termine iniziale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c od. civ., si deve fare riferimento non al momento in cui si è oggettivamente integrata la fattispecie di responsabilità extracontrattuale o contrattuale, comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi, compreso il danno, che può verificarsi anche in un momento temporalmente successivo all’illecito o al l’inadempimento , bensì al momento in cui il danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile come conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘ illecito o RAGIONE_SOCIALE‘ inadempimento, secondo la diligenza di volta in volta esigibile dal danneggiato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1176 cod. civ. (cfr., ex plurimis e con riguardo alle fattispecie più disparate: Cass. n. 13092/2025; Cass. n. 32226/2024; Cass. n. 34270/2023; Cass. n.29859/2023; Cass. n. 16631/2023; Cass. n.31219/2022; Cass. n. 24270/2020; Cass. n. 19193/2018; Cass. n.18521/2018; Cass. n.1889/2018; Cass. n. 22059/2017; Cass. n.18606/2016; Cass. n. 21715/2013).
Il termine di prescrizione del diritto risarcitorio, in altre parole, inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta illecita o inadempiente determina ontologicamente la lesione RAGIONE_SOCIALE ‘ altrui diritto, bensì dal momento in cui il danneggiato può avere l’oggettiva
percezione del pregiudizio e RAGIONE_SOCIALEa sua rapportabilità causale all’ illecito o all’ inadempimento.
L’individuazione del momento in cui i l danno risarcibile si manifesta all ‘ esterno, come percepibile dal danneggiato alla stregua RAGIONE_SOCIALEa diligenza da quest ‘ ultimo esigibile, forma oggetto di un giudizio di fatto, rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ( cfr., sul punto specifico, Cass. n.29859/2023, cit. ; Cass. n. 16631/2023, cit. ; Cass. n. 22059/2017, cit. ).
3.1.b. Nel caso in esame, la Corte d’ appello, confermando il giudizio già espresso dal Tribunale, ha correttamente ancorato l’ exordium praescriptionis del diritto risarcitorio esercitato dalla RAGIONE_SOCIALE al momento RAGIONE_SOCIALEa manifestazione e RAGIONE_SOCIALEa percepibilità, da parte RAGIONE_SOCIALEa danneggiata, RAGIONE_SOCIALEe conseguenze pregiudizievoli del suo incolpevole affidamento sulle concessioni e sull’ autorizzazione edilizia dichiarate illegittime.
Inoltre, ne ll’individuare il momento in cui, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘ordinaria diligenza da essa esigibile, la danneggiata avrebbe potuto avere l’oggettiva percezione del pregiudizio e RAGIONE_SOCIALEa sua rapportabilità causale all’ illecito RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, la Corte territoriale ha debitamente tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Il giudice d’appello, infatti, non ha omesso di considerare né la circostanza relativa all’impugnativa del provvedimento di annullamento in autotutela emesso dal Comune di Mazara del Vallo (che sarebbe stata definitivamente rigettata dal giudice amministrativo solo nel 2005), né la circostanza relativa alla proposizione, da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa domanda di occupazione acquisitiva (anche questa rigettata nel 2005 dalla Corte d’ appello, con sentenza confermata dalla Corte di cassazione nel 2010), né, infine, la circostanza che alla restituzione in pristino stato RAGIONE_SOCIALE‘area illegittimamente espropriata e al rilascio RAGIONE_SOCIALEa stessa all’avente diritto si era provveduto solo nel 2008; questi fatti, pur debitamente considerati, sono stati peraltro motivatamente reputati irrilevanti in funzione RAGIONE_SOCIALE‘ exordium praescriptionis RAGIONE_SOCIALE‘azione risarcito ria esercitata in giudizio, sulla base del rilievo che le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione RAGIONE_SOCIALEa integrità patrimoniale RAGIONE_SOCIALE‘attrice, i mputabili alla illegittimità degli atti ampliativi sui quali aveva risposto il proprio incolpevole affidamento, si erano manifestate ed erano oggettivamente percepibili già al momento RAGIONE_SOCIALE‘emissione del provvedimento di annullamento d’ufficio , il quale era conseguito alla presa d’atto, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ amministrazione comunale, che i provvedimenti relativi all’espropriazione erano stati definitivamente annullati in sede giurisdizionale e che, pertanto, era venuto meno lo stesso presupposto dei titoli abilitativi da essa rilasciati, con conseguente nullità degli stessi.
La manifestazione del danno non era dunque subordinata all’ accertamento giudiziale definitivo RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto di annullamento, poiché il pregiudizio manifestatosi (consistente nella perdita del valore RAGIONE_SOCIALEe opere realizzate sull’area illegittimamente espropriata e nelle spese per la sua riduzione in pristino stato) non era quello derivante dalla (dedotta) illegittimità di tale provvedimento
restrittivo , bensì quello derivante dalla (già accertata) illegittimità -e persino RAGIONE_SOCIALEa nullità -dei precedenti provvedimenti ampliativi .
3.1.c. Al cospetto di questo motivato accertamento di merito, la doglianza volta a ribadire che la manifestazione del pregiudizio ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ exordium praescriptionis , si sarebbe avuta soltanto all’esito RAGIONE_SOCIALEe successive vicende giudiziarie che avrebbero condotto al definitivo rigetto, da un lato, RAGIONE_SOCIALEa domanda di occupazione acquisitiva , dall’altro RAGIONE_SOCIALE‘ impugnativa del provvedimento di annullamento d’ ufficio dei titoli abilitativi edilizi, al di là RAGIONE_SOCIALEa formale intestazione, si traduce, non già nella denuncia di un error iuris in iudicando per vizio di sussunzione, bensì in un’inammissibile censura del giudizio di fatto, motivatamente espresso dal giudice del merito nel corretto esercizio RAGIONE_SOCIALEa competenza ad esso esclusivamente riservata, come tale insindacabile in sede di legittimità.
Ne discende l’ inammissibilità del primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo viene nuovamente denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 cod. proc. civ., « sotto altro profilo ».
La ricorrente deduce che, a prescindere dal giudizio di merito sulla percepibilità del danno, il termine di prescrizione del diritto risarcitorio azionato sarebbe potuto iniziare a decorrere soltanto dopo la formazione del giudicato sul rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnativa RAGIONE_SOCIALE‘atto di annullamento dei titoli abilitativi edilizi; giudicato formatosi in seguito all’emissione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 825/2005 del RAGIONE_SOCIALE di giustizia amministrativa per la RAGIONE_SOCIALE Sicilia.
Sostiene -richiamando, tra le altre, la pronuncia di questa Corte n. 2187 del 1994 -che « in fattispecie come quella in esame », il termine di prescrizione « può decorrere a tutto concedere dal momento in cui passa in giudicato la sentenza che accerta la legittimità o illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo ».
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.a. Il risalente -e ormai superato, anche in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua incompatibilità con lo ius superveniens -orientamento richiamato dalla ricorrente si riferisce alla fattispecie RAGIONE_SOCIALEa lesione, ad opera RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, di un interesse oppositivo del privato attinto da un provvedimento amministrativo restrittivo RAGIONE_SOCIALEa sua sfera giuridica.
In tal caso, secondo questo risalente orientamento, il privato che intendesse chiedere la condanna RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dalla dedotta illegittimità del provvedimento restrittivo (ad es., il provvedimento di revoca o annullamento d ‘ufficio RAGIONE_SOCIALEa concessione edilizia precedentemente rilasciatagli), avrebbe dovuto dapprima ottenern e l’annullamento dinanzi al giudice amministrativo (c.d. pregiudiziale amministrativa), non potendo conoscere il giudice ordinario RAGIONE_SOCIALEa dedotta illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo e, solo successivamente a tale annullamento, restituita al diritto soggettivo, ‘ affievolito ‘ dal provvedimento illegittimo, la sua originaria consistenza (c.d. ‘ riespansione ‘ del diritto), avrebbe potuto proporre dinanzi al giudice ordinario (avente giurisdizione sui diritti soggettivi) la domanda risarcitoria. Il corollario per cui l’inizio del decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione di danno
andava identificato, ex art. 2935 cod. civ., nella data di passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di annullamento resa dal giudice amministrativo, discendeva, dunque, dalla necessità di ottenere dal giudice competente la declaratoria di illegittimità del provvedimento restrittivo dannoso, q uale presupposto RAGIONE_SOCIALE‘ accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illiceità RAGIONE_SOCIALE‘operato RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione e, quindi, RAGIONE_SOCIALE‘ ‘ ingiustizia ‘ del danno cagionato al privato.
4.1.b. Come è noto, questa risalente impostazione è stata superata sia in ragione RAGIONE_SOCIALE‘ ampliamento RAGIONE_SOCIALEe ‘ front iere’ del danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ. alle violazioni degli interessi legittimi, come tali risarcibili, ove si traducano nella lesione RAGIONE_SOCIALE‘interesse al bene RAGIONE_SOCIALEa vita cui la posizione soggettiva del privato si correla, senza necessità di una preventiva riespansione RAGIONE_SOCIALEa stessa, già ‘degradata’ dall’ esercizio del potere discrezionale amministrativo, nei termini di vero e proprio diritto soggettivo (Cass., Sez. Un., 22/07/1999, n.500); sia in ragione RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens , il quale, nel ridisegnare l’ambito dei rapporti tra giudice ordinario e giudice amministrativo e RAGIONE_SOCIALEe relative giurisdizioni, per un verso, ha attribuito quella sulla tutela risarcitoria, dato il suo carattere rimediale e servente, al giudice RAGIONE_SOCIALEa situazione soggettiva lesa (arg. ex artt. 1, 7 e 133 del d.lgs. n. 104/2010), per altro verso, ha mostrato una tendenziale propensione al superamento RAGIONE_SOCIALEa c.d. pregiudiziale amministrativa nei casi in cui, nella controversia su diritti -devoluta naturaliter alla giurisdizione del giudice ordinario al di fuori dei casi di giurisdizione esclusiva di quello amministrativo -assumano rilevanza atti amministrativi presupposti (cfr., ad es., l’art . 63 del d.gs. n. 165/2001 in materia di pubblico impiego).
4.1.c. A prescindere dal suo superamento in ragione RAGIONE_SOCIALEa evoluzione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza sui limiti del danno ingiusto e RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens in materia di giurisdizione, resta che l’ orientamento sopra illustrato ed invocato dalla società ricorrente aveva riguardo ad una fattispecie del tutto diversa da quella in esame.
Nella vicenda in esame, infatti, la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE (nella insindacabile interpretazione e qualificazione datane dal giudice del merito) non ha ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da un provvedimento amministrativo restrittivo di cui si assuma l’ illegittimità, bensì dei danni derivanti dall’incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo , di cui ex post si rilevi l’ illegittimità.
Mentre nel primo caso viene in considerazione una lesione RAGIONE_SOCIALE‘interesse legittimo oppositivo del privato, la quale presuppone l’ accertamento definitivo RAGIONE_SOCIALE‘ illegittimità del provvedimento, quale presupposto RAGIONE_SOCIALE‘ illiceità RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione e, quindi, RAGIONE_SOCIALE‘ ‘ ingiustizia ‘ del danno, nel secondo caso viene invece in considerazione non già il pregiudizio derivante dalla lesione di un mero interesse legittimo pretensivo all’ottenimento di un atto ampliativo RAGIONE_SOCIALEa propria sfera giuridica, bensì il diverso pregiudizio conseguito alla lesione RAGIONE_SOCIALE ‘incolpevole affidamento riposto su quell’atto ampliativo, poi rivelatosi illegittimo (cfr. Cass., Sez. Un., 4/09/2015, n. 17586; Cass., Sez. Un., 23/01/2018, n. 1654; Cass., Sez. Un., 8/03/2019, n. 6885; Cass., Sez. Un., 8/07/2020, n. 1423; Cass, Sez. Un., 25/05/2021, n. 14324).
Viene dunque in rilievo l’ipotesi in cui il privato invoca il risarcimento del danno patrimoniale subìto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa
lesione RAGIONE_SOCIALEa fiducia riposta nell ‘osservanza, da parte RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, RAGIONE_SOCIALEe regole che governano l’azione amministrativa : ipotesi in cui viene fatto valere un diritto soggettivo, non un interesse legittimo (da ultimo, Cass., Sez. Un., 25/09/2025, n. 26080, Punto 4 RAGIONE_SOCIALEe ‘ Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ‘) ed in cui, in via generale, l’azionabilità RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria -al di là del l’individuazione del giudice munito di giurisdizione: questione che qui non interessa e sulla quale v., ora, l ‘appena citata Cass., Sez. Un., n.26080/2025 -non presuppone un giudicato di annullamento del provvedimento amministrativo, in quanto il fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda non è l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto, ma la scorrettezza del comportamento RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione (cfr., ancora, Cass, Sez. Un., 25/09/2025, n. 26080, cit. ; in precedenza, v. Cass., Sez. Un., 28/04/2020, n.8236; Cass., Sez. Un., 19/01/2023, n. 1567).
4.1.d. Al riguardo va osservato -conformemente ad un principio reiteratamente affermato da questa Corte e ora ribadito -che l ‘affidamento incolpevole può esser e leso anche se il procedimento amministrativo non sia sfociato nell’adozione di alcun provvedimento espresso, o nel caso di adozione di un provvedimento negativo legittimo, a conforto del fatto che le regole comportamentali operano su un piano diverso da quello RAGIONE_SOCIALEa legittimità, poiché mentre queste ultime incidono sulla validità degli atti, le altre sono fonte di responsabilità (Cass, Sez. Un., 25/09/2025, n. 26080, cit. , Punto 5 RAGIONE_SOCIALEe ‘ Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ‘ ; Cass., Sez. Un., 28/04/2020, n.8236, cit. ; Cass., Sez. Un., 19/01/2023, n. 1567).
Ne discende che, allorché -come nella fattispecie -il danno derivi dalla emanazione e dalla successiva rimozione in autotutela di un atto ampliativo illegittimo, l’azionabilità RAGIONE_SOCIALE a pretesa risarcitoria non postula l’ accertamento in sede giurisdizionale RAGIONE_SOCIALEa legittimità di tale rimozione (la quale si presume, avuto riguardo alla già accertata illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto rimosso ), né evidentemente presuppone la caducazione in sede giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo di annullamento, dal momento che il danno di cui si invoca il risarcimento non è imputato alla lesione RAGIONE_SOCIALEe regole RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa causata con tale atto, ma alla lesione RAGIONE_SOCIALEa fiducia del privato sulla correttezza e legittimità di tale azione già perpetrata mediante il precedente atto, oggetto di rimozione.
Il secondo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ..
La sentenza impugnata è censurata per avere rigettato il motivo di gravame con cui la RAGIONE_SOCIALE si era doluta RAGIONE_SOCIALEa mancata compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del primo grado di giudizio e per avere il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione omesso di compensare quelle del grado d’appello.
La ricorrente, sul presupposto che l ‘ art.92 cod. proc. civ. prevedrebbe « espressamente » la possibilità di compensare le spese di lite, oltre che in caso di soccombenza reciproca, nelle ipotesi di « novità o complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate », da un lato, critica la sentenza d’appello per aver posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua condanna alle spese
la ritenuta ‘evidente infondatezza’ RAGIONE_SOCIALEa domanda da essa proposta; dall’altro lato, sostiene che, nella vicenda in esame, le questioni affrontate erano senz’altro « complesse », nonché « caratterizzate da indubbie peculiarità ed estrema importanza anche sul piano economico ».
5.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.
Va, infatti, ribadito -dando continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte -che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi RAGIONE_SOCIALEe ragioni previste dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis ), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità e trova il suo unico limite nell’impossibilità di porre le spese a carico RAGIONE_SOCIALEa parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912).
La compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese non costituisce, dunque, oggetto di un diritto RAGIONE_SOCIALEa parte ma integra una facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa mancanza di motivazione (Cass., Sez. Un., 15/07/2005, n. 14989; Cass. 31/03/2006, n. 7607; Cas.26/04/2019, n. 11329).
Non sussistendo, dunque, un diritto RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente ad ottenere la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, non è sindacabile la statuizione del giudice d ‘ appello che -come nella fattispecie -abbia confermato la statuizione di primo grado di condanna RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute da quella vittoriosa nel grado medesimo, oltre ad accertare il medesimo diritto con riguardo al grado d’appello.
In definitiva, il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE va rigettato per essere inammissibili il primo e il terzo motivo e infondato il secondo.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio, che liquida, per le amministrazioni statali, in complessivi Euro 15.000,00, oltre le spese prenotate a debito e, per l’ amministrazione comunale, in Euro 20.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
A norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto
RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile, in data 25 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME