Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30250 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30250 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15994/2024 R.G. proposto da :
NOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, presso il cui studio, sito in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE
-controricorrenti-
nonché contro
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-intimati- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma n. 8406/2023 depositata il 29/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’a ppello di Roma ha respinto il gravame proposto da alcuni medici frequentanti vari corsi di specializzazione post lauream avverso la sentenza di primo grado che, in riferimento alla domanda di risarcimento danni da omessa o tardiva trasposizione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie in materia (75/362/CEE, 75/363/CEE, (82/76/CEE), aveva accolto l’eccezione di prescrizione.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, iscritto a corsi di specializzazione negli anni accademici 1982/1986 nonché negli anni 1986/1991, articolando un unico motivo.
La RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, oppongono difese costituendosi a mezzo di unico controricorso, con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE erariale, mentre gli altri medici indicati in epigrafe, già appellanti, sono rimasti intimati.
A seguito di formulazione RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis , primo comma, c.p.c., il ricorrente ha presentato istanza di decisione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis , secondo comma, c.p.c.
I controricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che, come affermato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10/04/2024, non sussiste alcuna incompatibilità del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Sezione o del Consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata a far parte, ed eventualmente ad essere nominato relatore, del Collegio che definisce il giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta RAGIONE_SOCIALEa ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Con l’unico motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, 10 Cost., 1, 19, 11 e 12 prel. c.c., 2934, 2935 e 2938 c.c., 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di COGNOMEzia UE. Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione de l dies a quo del termine di prescrizione, rispetto al principio elaborato dalla giurisprudenza ed applicato dalla Corte d’appello si obietta che è perdurata una situazione di obiettiva incertezza sul regime di tutela almeno sino al 17 maggio 2011
ovvero, comunque, sino dal 20 ottobre 2007, data in cui l’obbligo di attuare la direttiva è cessato.
La proposta di definizione del ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c., nel ritenere manifestamente infondato il motivo, evidenzia che la sentenza impugnata, che ha fatto decorrere il termine decennale di prescrizione dal 27 ottobre 1999, è conforme all ‘ orientamento consolidato espresso da questa Corte, ribadito da Cass. Sez. U, 31/05/2022 n. 17619.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
In particolare, già Cass. Sez. 3, 13/12/2021, n. 39421, aveva ritenuto che, in riferimento al risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE ‘ Unione europea RAGIONE_SOCIALEa questione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall ‘ entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 19 ottobre 1999, ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda; infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione.
Il consolidato orientamento è stato confermato anche dalle Sezioni Unite con la pronuncia richiamata nella proposta di definizione (n. 17619 del 2022, cit.), che hanno significativamente richiamato una serie di decisioni (da ultimo, Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass. S.U. n. 30649 del 2018, Cass. n. 13758 del 2018) con le quali è stato ribadito il principio già affermato in precedenza (Cass. n. 10813, 10814, 10815, 10816 e 17688 del 2011, Cass. n. 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199), secondo il quale «a seguito RAGIONE_SOCIALEa tardiva ed incompleta trasposizione nell ‘ ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive
75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE ‘ anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l ‘ art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo RAGIONE_SOCIALE non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11».
Il ricorso, pertanto, va respinto perché si pone in contrasto con un consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, al quale va in questa sede data ulteriore continuità, senza proporre alcuna argomentazione idonea a contrastarlo adeguatamente e a convincere la Corte sulla opportunità del suo superamento, rendendo così superfluo il pur sollecitato rinvio pregiudiziale alla Corte di COGNOMEzia UE.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, mentre non vi è luogo a provvedere per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva.
7 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Considerato che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, in continuità con quanto già affermato dalle Sezioni Unite con le decisioni n. 27433 del 27/09/2023 e n. 27195 del 22/09/2023, trovano
applicazione il terzo e il quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art . 96 c.p.c., secondo la liquidazione indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 2.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, terzo comma, c.p.c. e lo condanna altresì al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 1.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME