Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 425 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 425 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 31488-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende, ope legis ;
– controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE E RICERCA, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso la sentenza n. 691/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 03/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti NOME COGNOME chiede che sia cassata l’epigrafata sentenza a mezzo della quale la Corte d’Appello di Palermo, da lui adita ai fini della riforma dell’impugnato pronunciamento di primo grado -con cui era stata dichiarata prescritta la domanda del ricorrente volta a conseguire la remunerazione prevista in favore degli specializzandi in medicina dalla Direttiva 75/363/CEE e dalla Direttiva 82/76 -ha respinto il proposto atto di gravame confermando che, essendo maturata con l’introduzione dell’art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370 la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe emanato ulteriori atti di adempimento della normativa unionale, era appunto dall’entrata in vigore di detta norma (27.10.1999) che il termine di prescrizione decennale aveva iniziato a decorrere, con la conseguenza che il corrispondente diritto alla data di notificazione del ricorso (29.7.2011) doveva reputarsi prescritto.
Al proposto ricorso, che si vale di un solo mezzo, resiste l’amministrazione intimata con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. L’unico motivo di ricorso, mediante il quale si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost., dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato dell’Unione Europea, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd Carta di Nizza, approvata il 7 dicembre 2000, delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di giustizia Europea, 25 Febbraio 1999 e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo numero 1 alla Cedu; degli artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi, degli artt. 2934, 2935, 2938 cod. civ., dell’art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, nonché dell’art. 11 l. 370/1999, per avere la corte territoriale erroneamente affermato la decorrenza della prescrizione del diritto azionato del ricorrente a far tempo dall’entrata in vigore della citata norma della l. 370/1999, è inammissibile ricorrendo nella specie la fattispecie dell’art. 360bis , n.1, cod. proc. civ. giacché l’impugnata decisione rispecchia fedelmente la nomofilachia di questa Corte, risultante segnatamente dagli enunciati formulati con l’arresto 10813/2011, mentre gli argomenti sviluppati a conforto del motivo, come si è già più volte osservato, non offrono elementi per una sua revisione.
3. Come si è ancora di recente rilevato (Cass., Sez. VI-III, 16/09/2022, n. 27264), non può in particolare trovare seguito a questo riguardo la considerazione secondo cui, contrariamente a quanto affermato a più riprese, individuando nell’entrata in vigore dell’art. 11 l. 370/1999 il dies a quo da cui decorre il termine di decennale di prescrizione, la situazione di incertezza si sarebbe protratta fino al 2011, cioè fino all’adozione della L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43 –
Ric. 2021 n. 31488 sez. M1 – ud. 16-11-2022 -3-
giusta il quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell’art. 2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato -con cui lo Stato italiano avrebbe messo a disposizione dei soggetti danneggiati dal suo inadempimento un sufficientemente certo e perciò effettivo rimedio giurisdizionale idoneo a far decorrere il termine di prescrizione.
Questa Corte, nell’accennata funzione, si è detta infatti diversamente convinta che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale, decorrente dalla data di entrata in vigore (27.10 1999) della l. 370/1999, il cui art. 11, ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento soggettivo residuo.
La descritta condotta statale ha definitivamente palesato l’adempimento soggettivamente parziale dello Stato per gli specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all’anno accademico 1991-1992, sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari della disciplina in parola), la ragionevole cristallizzazione derivante dall’opzione esercitata, rispetto all’astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava della reazione i pretermessi, innescando la decorrenza estintiva prescrizionale.
4. Né serve a scalfire la stabilità di questo insegnamento invocare l’incidente del rinvio pregiudiziale a mente dell’art. 267 TUEF su cui insiste il ricorrente osservando che la questione del se un rimedio giurisdizionale possa essere considerato effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute sul termine di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto passivamente legittimato e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda, dovrebbe essere sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia dell’UE, perché i principi di cui alla decisione n. 10813/2011 non meriterebbero di essere considerati di generale applicazione, come emergerebbe da p. 10.2. della medesima pronuncia, che rilevava che la conclusione accolta avrebbe evitato di investire la Corte di Giustizia “di una esegesi dell’ordinamento internazionale interna al nostro ordinamento”.
Giova a tacitazione del punto nuovamente replicare che l’istanza in parola non si rende meritevole di accoglimento, per le ragioni altrove chiarite, ovvero perché non solo a partire dal 27.10.1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato) e qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione.
Tutto ciò considerato, il ricorso deve conclusivamente dichiararsi inammissibile.
Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.
Ric. 2021 n. 31488 sez. M1 – ud. 16-11-2022
-5-
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 3200,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 16.11.2022.
Il Presidente NOME COGNOME