Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9767 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9767 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7954/2022 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (questi ultimi tre in qualità di eredi del dott. COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME (questi ultimi tre in qualità di eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, elett.te domiciliati in ROMA, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro-tempore ; RAGIONE_SOCIALE ; RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , ciascuno in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE pro-tempore , domiciliati in ROMA, presso la sede RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende ; – controricorrenti – avverso la sentenza n. 10463/2020 del TRIBUNALE DI ROMA depositata il 15/07/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME ;
Rilevato che ,
con ordinanza resa in data 18/1/2022, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilit à, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348ter c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto da COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (questi ultimi tre in qualità di eredi del dott. COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (questi ultimi tre in qualità di eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la prescrizione del diritto esercitato dai ridetti ricorrenti ai fini RAGIONE_SOCIALEa condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento dei danni subiti in ragione RAGIONE_SOCIALEa tardiva e incompleta trasposizione nell ‘ordinamento italiano RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie concernenti il riconoscimento del compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria;
a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello degli originari attori, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348bis c.p.c., avendo il primo giudice correttamente accertato l’intervenuta prescrizione del relativo diritto, avuto riguardo alla decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione a far data dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa
legge n. 370/1999, in conformità all’insegnamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità consolidatosi da tempo;
avverso la sentenza del giudice di primo grado, i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso;
considerato che,
con l’unico motivo d’impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza del giudice di primo grado per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; RAGIONE_SOCIALE‘ art. 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); RAGIONE_SOCIALEe Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 370/99 in relazione al n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c.;
il motivo è inammissibile;
al riguardo, varrà evidenziare come, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza
RAGIONE_SOCIALEa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa stessa;
in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte di cui all’art. 360bis , n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 – 02);
nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEa nomofilachia inaugurata con la decisione n. 10813/2011 di questa Corte, avendo dichiarato prescritto il diritto azionato, dopo avere accertato la insussistenza di atti interruttivi del termine di prescrizione, anteriori rispetto a quello di introduzione del giudizio;
secondo i ricorrenti, la questione del se un rimedio giurisdizionale possa essere considerato effettivo prima che sia definita la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, con le conseguenti ricadute sul termine di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto passivamente legittimato e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda, dovrebbe essere sottoposta al vaglio RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘UE, perché i principi di cui alla decisione n. 10813/2011 non meriterebbero di essere considerati di generale applicazione, come emergerebbe dal § 10.2. RAGIONE_SOCIALEa medesima pronuncia che rilevava che la conclusione accolta avrebbe evitato di investire la Corte di Giustizia ‘di una esegesi RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento internazionale interna al nostro ordinamento’;
in altri termini, secondo quanto prospettato dai ricorrenti, questa Corte, pur avendo lucidamente individuato il nocciolo essenziale RAGIONE_SOCIALEa questione, avrebbe arrestato il proprio ragionamento, ritenendo la data
del 27 ottobre 1999 già sufficiente a rigettare, nella fattispecie allora in esame, l’eccezione di prescrizione, mentre, invece, la situazione di incertezza si sarebbe protratta fino al 2011, cioè fino all’adozione RAGIONE_SOCIALEa legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43 -secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 2947 c.c., e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato -con cui lo RAGIONE_SOCIALE italiano avrebbe messo a disposizione dei soggetti danneggiati dal suo inadempimento un sufficientemente certo e perciò effettivo rimedio giurisdizionale idoneo a far decorrere il termine di prescrizione;
al riguardo, osserva questo Collegio come la ragione assorbente su cui è basato il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda formulata dagli odierni ricorrenti si richiami, correttamente applicandolo, all’ormai consolidato indirizzo di questa Corte, il quale ha chiarito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale, decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11, ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento soggettivo residuo (Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816; Cass. 31/08/2011, n. 17868; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199; Cass. 31/05/2018, n. 13758);
la descritta condotta statale ha definitivamente palesato l’adempimento soggettivamente parziale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all’anno accademico 1991-1992, sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari RAGIONE_SOCIALEa disciplina in parola), la ragionevole cristallizzazione derivante dall’opzione esercitata, rispetto all’astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava RAGIONE_SOCIALEa reazione i pretermessi, innescando la decorrenza estintiva prescrizionale;
per le medesime ragioni, non può rilevare la diversa quantificazione RAGIONE_SOCIALEa remunerazione, e il suo differente regime discrezionalmente determinati dallo RAGIONE_SOCIALE con il D.Lgs. n. 368 del 1999, attuato dall’anno accademico 2006-2007 (Cass. 14/03/2018, n. 6355);
la difesa dei ricorrenti sostiene che la pronuncia n. 10813 del 2011 aveva preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l’eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in pregiudizio del danneggiato: l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, se ordinaria o amministrativa, la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, se contrattuale o aquiliana, il termine di prescrizione, la sua decorrenza, la determinazione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva (se solo lo RAGIONE_SOCIALE o meno);
detti argomenti – come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (cfr. tra decisioni più recenti, Cass. 31/03/2021, n. 8843) – sono del tutto infondati e, comunque, inidonei a produrre un ripensamento RAGIONE_SOCIALE stabile orientamento nomofilattico richiamato, per un verso, confermato successivamente al 2011, e, per altro verso, tale
da non potersi più riferire solo al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione, secondo quanto obiettato dai ricorrenti, perché: 1) la questione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione non incide sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa cristallizzazione RAGIONE_SOCIALEa lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso RAGIONE_SOCIALE‘estinzione prescrizionale che non necessita di iniziative giurisdizionali, ben potendo avvenire stragiudizialmente; 2) la qualificazione, in termini aquiliani ovvero da inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, RAGIONE_SOCIALEa responsabilità non ha spiegato effetti sulla determinazione del dies a quo del termine di prescrizione; 3) la legittimazione passiva – stante che è RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in persona RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. n. 260 del 1958, art. 4 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta esclusivamente nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE l’interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione risulta inidonea (Cass. 25/07/2019, n. 20099) – nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un’eventuale attività interruttiva nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente universitario o di altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria;
la richiesta di sottoposizione alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea RAGIONE_SOCIALEa questione pregiudiziale non appare meritevole di accoglimento, per le ragioni già illustrate, condivise da altre decisioni di questa Corte (cfr. Cass. 13/12/2021, n. 39421) e che sono sintetizzabili come segue: non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del
danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie; nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo RAGIONE_SOCIALE) e qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda non poteva impedire il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione;
rispetto a tale consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali di merito non adeguatamente argomentati, o di fonti normative da ritenersi non decisive o pertinenti;
sulla base di tali premesse, dev’essere dato atto RAGIONE_SOCIALEa inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordine alla condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza sul punto formatasi in sede di legittimità: risarcimento liquidato come da dispositivo;
dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 15.000,00, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al risarcimento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti dei danni ex art. 96 c.p.c., liquidati in euro 10.000,00.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione