Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30147 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30147 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 24198/22 proposto da:
-) COGNOME NOME, domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
nonché da
-) COGNOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrenti –
nonché da
-) COGNOME NOME , COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona rispettivamente del RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes i dall’RAGIONE_SOCIALE ;
– controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 27 giugno 2022 n. 4417; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2011 quattrocentocinquantatre medici specialisti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE , il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1979 ed il 1989;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALEa scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Nel giudizio intervennero volontariamente altre centinaia di medici, tra i quali gli odierni ricorrenti . Gli interventori formularono l’istessa domanda degli attori.
Il Tribunale separò ex art. 103 c.p.c. le domande cumulativamente proposte, dividendole in gruppi composti da cinquanta parti ciascuno.
Con sentenza 21.7.2017 n. 14979 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto.
La sentenza fu appellata dai soccombenti, con quattro diverse impugnazioni poi riunite.
Con sentenza 27.6.2022 n. 4417 la Corte d’appello rigettò tutti gli appelli e condannò i soccombenti alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione con tre distinti ricorsi, proposti (in ordine cronologico) da:
NOME COGNOME, con ricorso fondato su tre motivi (ricorso notificato il 4.10.2022);
NOME COGNOME ed altri venticinque ricorrenti (d’ora innanzi, per brevità, ‘ il RAGIONE_SOCIALE ‘), con ricorso fondato su un motivo (ricorso notificato il 5.10.2022);
NOME COGNOME ed altri tre ricorrenti (d’ora innanzi, per brevità, ‘ il RAGIONE_SOCIALE ‘), con ricorso fondato su sette motivi (ricorso notificato il 23.1.2023).
Per NOME COGNOME si è costituito un nuovo difensore in aggiunta quello originario.
La RAGIONE_SOCIALE ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con due distinti controricorsi alla prima ed alla terza RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni sopra elencate.
I ricorrenti del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e NOME COGNOME hanno depositato memoria.
N.R.G.: 24198/22
Camera di consiglio del 18 settembre 2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME.
Col primo motivo di ricorso è censurata la declaratoria di maturata prescrizione del diritto al risarcimento.
1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘ il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo ‘ (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 -01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01).
1.2. Resta solo da aggiungere che non può condividersi la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 1982/76 non avrebbe potuto cominciare a decorrere se non a partire dal momento di definitiva adozione dei provvedimenti normativi che finalmente stabilirono in via definitiva la misura
RAGIONE_SOCIALEa remunerazione dovuta ai frequentanti le scuole di specializzazione (2007).
Il diritto fatto valere in questa sede infatti non è il diritto alla remunerazione, ma il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva che prevedeva quella remunerazione.
Ed il diritto al risarcimento del danno aquiliano di cui qui si discorre poteva essere esercitato ovviamente anche in assenza di qualsiasi norma che disciplinasse la misura RAGIONE_SOCIALEa remunerazione, giacché la liquidazione del danno non a quelle norme sarebbe s tata soggetta, ma solo all’art. 1226 c.c. , come già ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 16137 del 16.6.2025).
2. Il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME.
Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 2, 3 e 10 Cost., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 TFUE.
La ricorrente sostiene che la sentenza d’appello sarebbe ‘nulla’ per non avere sottoposto alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea la questione concernente la decorrenza del termine di prescrizione del credito risarcitorio per tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 82/76.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Il giudice di merito non ha l’obbligo di sollevare la pregiudiziale comunitaria, e comunque l ‘ istanza dei ricorrenti è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in oltre due centinaia di fattispecie identiche, motivazioni cui si può qui rinviare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 , comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c. ( ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).
3. Il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME.
Il terzo motivo censura la statuizione di condanna di NOME COGNOME alle spese di lite.
3.1. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, né è sindacabile in questa sede la scelta di non compensare le spese di lite (si veda già Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005).
4. Il ricorso del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ .
L’unico motivo del ricorso del ‘RAGIONE_SOCIALE censura il giudizio di maturata prescrizione, ed invoca sul punto una rimessione RAGIONE_SOCIALEa quesitone alla Corte di Lussemburgo.
4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per le ragioni già indicate ai precedenti §§ 1.1, 1.2 e 2.1.
4.bis. Inammissibilità del ricorso proposto da NOME COGNOME.
Dalla sentenza impugnata risulta che in grado di appello NOME COGNOME fu difeso dall’AVV_NOTAIO.
L ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE notificò al suddetto difensore la sentenza d’appello il 7 luglio 2022 : il termine per proporre ricorso per cassazione (sessanta giorni) decorreva dunque da tale data ex art. 325 c.p.c., e scadde il 6 ottobre 2022. Il ricorso di NOME COGNOME risulta invece proposto a gennaio del 2023, ben oltre il suddetto termine. Ne consegue che il ricorso dal medesimo proposto risulta tardivo ed è perciò inammissibile.
5. Il primo motivo di ricorso del ‘RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo del ricorso del ‘RAGIONE_SOCIALE riguarda la posizione dei soli COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Con esso è denunciata la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, per non avere pronunciato sull’appello proposto dai suddetti ricorrenti.
5.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.
Nessun atto ritualmente depositato, infatti, dimostra che COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME proposero appello avverso la sentenza di primo grado.
Dagli atti di causa risulta che i tre ricorrenti suddetti in primo grado furono assistiti non dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (loro difensore nella presente sede), ma da un diverso AVV_NOTAIO (AVV_NOTAIO).
Nulla però è dato sapere sulla proposizione di un appello da parte loro: infatti al fascicolo del ricorso per cassazione depositato telematicamente non è allegato l’atto d’appello, né tale atto risulta depositato dai ricorrenti. in forma cartacea.
Né giova ai ricorrenti l’avere depositato la rituale istanza, rivolta al giudice d’appello, di trasmissione a questa Corte del fascicolo d’ufficio contenente gli atti dei giudizi di merito, in quanto – come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte – l ‘assolvimento di tale onere lascia ‘ ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi ‘ (Cass. Sez. U., 03/11/2011, n. 22726).
5.2. Ad abundantiam rileva la Corte che tutti i motivi di ricorso proposti dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sarebbero stati manifestamente inammissibili nel merito, se del merito si fosse potuto discorrere.
5.3. Infatti:
(a) col secondo motivo è denunciata la ‘violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 Cost.’ ; tale norma sarebbe stata violata perché la Corte d’appello ha motivato la propria decisione limitandosi a richiamare un precedente orientamento giurisprudenziale ‘ non consolidato né univoco’ ; tale motivo sarebbe stato addirittura temerario, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.;
(b) col terzo motivo è denunciata la violazione de ll’art 2935 c.c.’ ; il motivo sarebbe stato manifestamente inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.,
alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘ il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo ‘ (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 -01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01);
(c) col quarto motivo è denunciata la violazione l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, nella parte in cui ha ritenuto di non sottoporre alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea la questione RAGIONE_SOCIALE‘ exordium praescriptionis del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria; tale motivo sarebbe stato manifestamente infondato per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in decine di fattispecie identiche e, in ben numerosi casi, su ricorsi proposti dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti, motivazioni cui si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c. ( ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022);
(d) col quinto motivo è denunciata la violazione degli artt. 3 Cost. e 14 CEDU, ed è manifestamente inammissibile per le ragioni tutte già stabilite da questa Corte in fattispecie analoghe, su motivi identici proposti dall’identico difensore degli odierni ricorrenti, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 23657 del 21.8.2025; Sez. 3, Ordinanza n. 22472 del 4.8.2025, ultime di una lunga serie);
(e) quel che è presentato nel ricorso come ‘sesto motivo’ non è nemmen tale, in quanto ripropone questioni non decise dal giudice di merito in quanto assorbite dalla ritenuta prescrizione del credito;
(f) col settimo motivo è lamentata la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme sulla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese (artt. 91 e 92 c.p.c.), ed anche tale censura se fosse stata esaminabile si sarebbe dovuta dichiarare manifestamente inammissibile, avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza.
6. Sulle spese.
Con riferimento all’impugnazione proposta dal ‘ RAGIONE_SOCIALE non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non si è difesa rispetto alla suddetta impugnazione.
6.1. Con riferimento all’impugnazione proposta dal ‘RAGIONE_SOCIALE le spese seguono la soccombenza.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa relativa liquidazione il valore RAGIONE_SOCIALEa causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).
In primo grado i suddetti ricorrenti domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano al pagamento di euro 11.103,82 per ciascun anno di specializzazione, oltre ‘ rivalutazione ed interessi ‘ .
La specializzazione conseguita da NOME COGNOME ebbe durata quinquennale: la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.519,1.
6.2. Tuttavia il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli ‘ interessi e RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria ‘, e la più risalente RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni (quella conseguita da NOME COGNOME) si concluse nel 1990 , al valore RAGIONE_SOCIALEa domanda (come s’è detto, euro 55.519,1) si devono sommare trentacinque anni di interessi e rivalutazione, e dunque:
euro 71.619,64 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI-ISTAT del 1988 pari a 2,290);
euro 101.340,23 a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diem dal 1990 alla data RAGIONE_SOCIALEa presente decisione).
Il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519,1 di capitale, più euro 71.619,64 di rivalutazione, più euro 101.340,23 di interessi, ovvero euro 228.478,97.
A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.001 euro.
6.3. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue:
-) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (29 agosto 2022, e quindi dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022);
-) individuando quale parametro il valore – prossimo al minimo – di euro 2.940 , in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura ormai ‘ settled’ RAGIONE_SOCIALEe questioni poste dai ricorrenti;
-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivi al primo (e quindi del 90%). Il totale ascende dunque ad euro 2.940 più (2.940 x 90%), ovvero euro 5.586, cui i ricorrenti vanno condannati in solido.
6.4. Con riferimento all’impugnazione proposta da NOME COGNOME, la domanda risarcitoria fu di euro 11.103,82 per ciascun anno di corso con riferimento ad una specializzazione quadriennale conclusa nel 1985,
maggiorata del ‘ danno da indisponibilità RAGIONE_SOCIALEe somme oltre gli interessi maturati e maturandi’ .
Applicando i criteri indicati ai precedenti §§ 6.1 e 6.2 il valore RAGIONE_SOCIALEa causa risulta essere di euro 44.415,28 (capitale), più 89.630,03 (rivalutazione; coeff. 3,018) più 119.377,53 (interessi).
Il valore RAGIONE_SOCIALEa causa era dunque di euro 253.422,84 ricadente nello scaglione da 52.001 a 260.000 euro.
In applicazione dei parametri indicati al precedente § 6.3 le spese a carico di NOME COGNOME vanno liquidate in euro 2.940.
7. Sulla domanda di condanna per responsabilità aggravata.
Tutti i ricorrenti rispetto ai quali vi è stata costituzione e difesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME ed il ‘RAGIONE_SOCIALE) vanno condannati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma terzo, c.p.c., per avere proposto una lite temeraria.
Infatti al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione del presente giudizio di legittimità (2022) questa Corte da 11 anni veniva ripetendo i princìpi cui puntualmente si attenne la sentenza qui impugnata.
Non sarà superfluo aggiungere che il difensore dei ricorrenti del ‘RAGIONE_SOCIALE ‘, al momento in cui propose il suo ricorso, era già risultato soccombente in decine di ricorsi proposti in fattispecie identiche e fondati su motivi analoghi.
Tutti i ricorsi qui riuniti furono dunque proposti con evidente colpa grave, se non con mala fede, e ciò giustifica la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
Il relativo importo va stimato ex art. 1226 c.c. in misura pari alla metà RAGIONE_SOCIALEe spese di soccombenza, oltre ovviamente interessi dalla data RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibili tutti i ricorsi;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.940, oltre spese prenotate a debito;
(-) condanna NOME COGNOME al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 500 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.586, oltre spese prenotate a debito;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 2.793 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti tutti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, addì 18 settembre 2025.
Il RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME)