Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4823 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4823 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7257/2024 proposto da:
ABBATE NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (EMAIL);
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro-tempore , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE pro-tempore , tutti rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE (EMAIL);
– controricorrente –
nonché
sul successivo ricorso iscritto al n. 8191/2024 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (EMAIL);
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro-tempore , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE pro-tempore , tutti rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE (EMAIL);
– controricorrente –
entrambi avverso la sentenza n. 6162/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 28/9/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 7/1/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 28/9/2023, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado ha accertato l’intervenuta prescrizione del diritto esercitato dai ridetti ricorrenti (medici iscritti e frequentanti corsi di specializzazione tra il 1979 e il 1994) ai fini RAGIONE_SOCIALE condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE,
del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni subiti in ragione RAGIONE_SOCIALE tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento italiano RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie concernenti il riconoscimento del compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria per l’attività dagli stessi prestata in tale ambito;
a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato come del tutto correttamente il primo giudice avesse accertato l’intervenuta prescrizione del diritto azionato dai ricorrenti, avuto riguardo alla decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione a far data dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 370/1999, in conformità all’insegnamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità consolidatosi da tempo;
avverso la sentenza d’appello, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso;
con successivo ricorso, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma, sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso;
i ricorrenti relativi al ricorso iscritto al n.r.g. 8191/2024 hanno depositato memoria;
con separata ordinanza resa all’ odierna adunanza in camera di consiglio, il ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO, in quanto proposto avverso la medesima sentenza, è stato riunito al ricorso precedentemente iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO;
considerato che,
con il primo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 7257/2024, gli istanti censurano la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101, co. 2, Cost., per avere la corte territoriale disatteso la domanda proposta dai ricorrenti, non già sulla base RAGIONE_SOCIALE‘applicazione di norme di legge, bensì in forza di un orientamento giurisprudenziale (neppure univoco), in violazione del principio che impone la soggezione del giudice alla sola legge;
il motivo è inammissibile, non avendo i ricorrenti colto la ratio RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata;
osserva il Collegio come la corte territoriale, nel decidere la questione relativa alla prescrizione del diritto degli odierni ricorrenti sottoposta al suo esame, abbia richiamato l’orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità consolidatosi sul punto, non già al fine di riconoscerne una sostanziale valenza normativa, bensì al solo scopo di attestare la condivisibilità RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni poste a fondamento di tale orientamento giurisprudenziale, a sua volta elaborato nel contesto di un processo di interpretazione ed applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di legge ritenute applicabili al caso di specie;
deve pertanto ritenersi del tutto erronea e fuorviante l’affermazione sostenuta dagli odierni ricorrenti, secondo cui il giudice a quo si sarebbe sottratto all’applicazione RAGIONE_SOCIALE legge (limitandosi alla sola applicazione di un orientamento giurisprudenziale), non comprendendo
come il richiamo operato dal giudice di merito ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in altro non consista se non nella condivisione e nella recezione di tali principi quali espressione, sul piano argomentativo, RAGIONE_SOCIALE (ritenuta) più corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto obiettivo;
con i secondo motivo del ricorso iscritto al n.rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente individuato la data del 27 ottobre 1999 quale dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione del diritto azionato in giudizio dagli odierni ricorrenti per le specifiche ragioni indicate in ricorso;
con il terzo motivo del ricorso iscritto al n.rNUMERO_DOCUMENTOg. 7257/2024, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 Cost. e 14 Cedu (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale violato, nel disattendere la pretesa risarcitoria dei ricorrenti, il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. e il divieto di discriminazione sancito dall’art. 14 Cedu;
con il quarto motivo del ricorso iscritto al n.rNUMERO_DOCUMENTOg. NUMERO_DOCUMENTO, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11 e 117 Cost., art. 132 c.p.c. e art. 267 TFUE (in relazione all’art 360, primo comma, n 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale ingiustificatamente negato l’opportunità RAGIONE_SOCIALE trasmissione degli atti alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea ai fini RAGIONE_SOCIALE risoluzione RAGIONE_SOCIALE questione pregiudiziale concernente la determinazione del dies a quo relativo alla prescrizione del diritto azionato in giudizio dei ricorrenti;
tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili;
al riguardo, varrà evidenziare come, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALE stessa;
in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 – 02);
nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE nomofilachia inaugurata con la decisione n. 10813/2011 di questa Corte, avendo dichiarato prescritto il diritto azionato, dopo avere accertato l’insussistenza di atti interruttivi del termine di prescrizione, anteriori rispetto a quello di introduzione del giudizio;
tra le diverse argomentazioni illustrate, i ricorrenti hanno evidenziato la questione del se un rimedio giurisdizionale possa essere considerato effettivo prima che sia definita la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, con le conseguenti ricadute sul termine di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto passivamente legittimato e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda, sottolineando come tale questione dovrebbe essere sottoposta al vaglio RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘UE, perché i principi di cui alla decisione n. 10813/2011 non meriterebbero di essere considerati di generale applicazione, come emergerebbe dal § 10.2. RAGIONE_SOCIALE medesima pronuncia che rilevava che la conclusione accolta avrebbe evitato di investire la Corte di Giustizia ‘di
una esegesi RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento internazionale interna al nostro ordinamento’;
in altri termini, secondo quanto prospettato dai ricorrenti, questa Corte, pur avendo lucidamente individuato il nocciolo essenziale RAGIONE_SOCIALE questione, avrebbe arrestato il proprio ragionamento, ritenendo la data del 27 ottobre 1999 già sufficiente a rigettare, nella fattispecie allora in esame, l’eccezione di prescrizione, mentre, invece, la situazione di incertezza si sarebbe protratta (quanto meno) fino al 2011, cioè fino all’adozione RAGIONE_SOCIALE legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43 -secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 2947 c.c., e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato -con cui lo Stato italiano avrebbe messo a disposizione dei soggetti danneggiati dal suo inadempimento un sufficientemente certo e perciò effettivo rimedio giurisdizionale idoneo a far decorrere il termine di prescrizione;
al riguardo, osserva questo Collegio come la ragione assorbente su cui è basato il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande originariamente formulate dagli odierni ricorrenti si richiami, correttamente applicandolo, all’ormai consolidato indirizzo di questa Corte, il quale ha chiarito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale, decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11, ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice
amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento soggettivo residuo (Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816; Cass. 31/08/2011, n. 17868; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199; Cass. 31/05/2018, n. 13758 e successive conformi);
la descritta condotta statale ha definitivamente palesato l’adempimento soggettivamente parziale RAGIONE_SOCIALEo Stato per gli specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all’anno accademico 1991-1992, sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari RAGIONE_SOCIALE disciplina in parola), la ragionevole cristallizzazione derivante dall’opzione esercitata, rispetto all’astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava RAGIONE_SOCIALE reazione i pretermessi, innescando la decorrenza estintiva prescrizionale;
per le medesime ragioni, non può rilevare la diversa quantificazione RAGIONE_SOCIALE remunerazione, e il suo differente regime discrezionalmente determinati dallo Stato con il D.Lgs. n. 368 del 1999, attuato dall’anno accademico 2006-2007 (Cass. 14/03/2018, n. 6355);
le difese dei ricorrenti sostengono che la pronuncia n. 10813 del 2011 aveva preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l’eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione in pregiudizio del danneggiato: l’individuazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, se ordinaria o amministrativa, la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, se contrattuale o aquiliana, il termine di prescrizione, la sua decorrenza, la determinazione RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva (se solo lo Stato o meno);
detti argomenti – come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (cfr. tra le decisioni più recenti, ex plurimis , Cass. 31/03/2021, n. 8843) – sono del tutto infondati e, comunque, inidonei a produrre un ripensamento RAGIONE_SOCIALEo stabile orientamento nomofilattico richiamato, per un verso, confermato successivamente al 2011, e, per altro verso, tale da non potersi più riferire solo al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione, secondo quanto obiettato dai ricorrenti, perché: 1) la questione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione non incide sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso RAGIONE_SOCIALE‘estinzione prescrizionale che non necessita di iniziative giurisdizionali, ben potendo avvenire stragiudizialmente; 2) la qualificazione, in termini aquiliani ovvero da inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, RAGIONE_SOCIALE responsabilità non ha spiegato effetti sulla determinazione del dies a quo del termine di prescrizione; 3) la legittimazione passiva – stante che è RAGIONE_SOCIALEo Stato in persona RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 260 del 1958, art. 4 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta esclusivamente nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione risulta inidonea (Cass. 25/07/2019, n. 20099) – nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un’eventuale attività interruttiva nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente universitario o di altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria;
la richiesta di sottoposizione alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea RAGIONE_SOCIALE questione pregiudiziale non appare meritevole di
accoglimento, per le ragioni già illustrate, condivise da altre decisioni di questa Corte (cfr. Cass. 13/12/2021, n. 39421) e che sono sintetizzabili come segue: non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie; nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato) e qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere RAGIONE_SOCIALE relativa domanda non poteva impedire il decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione;
rispetto a tale consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali di merito non adeguatamente argomentati, o di fonti normative da ritenersi non decisive o pertinenti, con il conseguente riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe censure sin qui esaminate;
varrà peraltro aggiungere come l’individuazione del dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione in esame a partire dal 27 ottobre 1999 (mai posto in discussione nelle occasioni in cui le Sezioni Unite, dopo le sentenze ‘gemelle’ nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, sono state investite di altre questioni concernenti le controversie cui appartiene quella presente, per due volte determinandosi a porre quesiti comunitari alla CGUE sotto altri profili) risulta esser stato ribadito expressis verbis dalle Sezioni Unite di questa Corte in Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022 e in Sez. U, Sentenza n. 18640 del 9/06/2022;
l’avvenuta corretta applicazione, da parte del giudice a quo , RAGIONE_SOCIALEe norme generali sulla prescrizione dei crediti risarcitori (come quelli vantati in questa sede dagli odierni ricorrenti) impone, infine, di disattendere l’inammissibile denuncia, formulata da questi ultimi, in ordine alla pretesa violazione, in forza RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. e del divieto di discriminazione sancito dall’art. 14 Cedu;
con il quinto motivo del ricorso iscritto al n.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 91 e 92, co. 2, c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente regolato le spese del giudizio sulla base del criterio RAGIONE_SOCIALE mera soccombenza, trascurando la considerazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni indicate in ricorso suscettibili di giustificare l’eventuale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite;
il motivo è inammissibile;
osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE mancanza di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 -01 e successive conformi);
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso iscritto al n.r.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO;
con l’unico motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 8191/2024, i ricorrenti censurano la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione, c.d. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); RAGIONE_SOCIALEe Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 370/99 (in relazione al n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente individuato la data del 27 ottobre 1999 quale dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione del diritto azionato in giudizio dagli odierni ricorrenti per le specifiche ragioni indicate in ricorso;
il ricorso è inammissibile;
al riguardo, varrà evidenziare anche in relazione a questo secondo ricorso come, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALE stessa;
in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo
ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 – 02);
nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE nomofilachia inaugurata con la decisione n. 10813/2011 di questa Corte, avendo dichiarato prescritto il diritto azionato, dopo avere accertato l’insussistenza di atti interruttivi del termine di prescrizione, anteriori rispetto a quello di introduzione del giudizio;
tra le diverse argomentazioni illustrate, i ricorrenti hanno evidenziato la questione del se un rimedio giurisdizionale possa essere considerato effettivo prima che sia definita la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, con le conseguenti ricadute sul termine di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto passivamente legittimato e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda, sottolineando come tale questione dovrebbe essere sottoposta al vaglio RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘UE, perché i principi di cui alla decisione n. 10813/2011 non meriterebbero di essere considerati di generale applicazione, come emergerebbe dal § 10.2. RAGIONE_SOCIALE medesima pronuncia che rilevava che la conclusione accolta avrebbe evitato di investire la Corte di Giustizia ‘di una esegesi RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento internazionale interna al nostro ordinamento’;
in altri termini, secondo quanto prospettato dai ricorrenti, questa Corte, pur avendo lucidamente individuato il nocciolo essenziale RAGIONE_SOCIALE questione, avrebbe arrestato il proprio ragionamento, ritenendo la data del 27 ottobre 1999 già sufficiente a rigettare, nella fattispecie allora in esame, l’eccezione di prescrizione, mentre, invece, la situazione di incertezza si sarebbe protratta (quanto meno) fino al 2011, cioè fino all’adozione RAGIONE_SOCIALE legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43
-secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 2947 c.c., e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato -con cui lo Stato italiano avrebbe messo a disposizione dei soggetti danneggiati dal suo inadempimento un sufficientemente certo e perciò effettivo rimedio giurisdizionale idoneo a far decorrere il termine di prescrizione;
al riguardo, osserva questo Collegio come la ragione assorbente su cui è basato il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande originariamente formulate dagli odierni ricorrenti si richiami, correttamente applicandolo, all’ormai consolidato indirizzo di questa Corte, il quale ha chiarito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale, decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11, ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento soggettivo residuo (Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816; Cass. 31/08/2011, n. 17868; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199; Cass. 31/05/2018, n. 13758 e successive conformi);
la descritta condotta statale ha definitivamente palesato l’adempimento soggettivamente parziale RAGIONE_SOCIALEo Stato per gli specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all’anno accademico 1991-1992, sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari RAGIONE_SOCIALE disciplina in
parola), la ragionevole cristallizzazione derivante dall’opzione esercitata, rispetto all’astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava RAGIONE_SOCIALE reazione i pretermessi, innescando la decorrenza estintiva prescrizionale;
per le medesime ragioni, non può rilevare la diversa quantificazione RAGIONE_SOCIALE remunerazione, e il suo differente regime discrezionalmente determinati dallo Stato con il D.Lgs. n. 368 del 1999, attuato dall’anno accademico 2006-2007 (Cass. 14/03/2018, n. 6355);
le difese dei ricorrenti sostengono che la pronuncia n. 10813 del 2011 aveva preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l’eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione in pregiudizio del danneggiato: l’individuazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, se ordinaria o amministrativa, la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, se contrattuale o aquiliana, il termine di prescrizione, la sua decorrenza, la determinazione RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva (se solo lo Stato o meno);
detti argomenti – come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (cfr. tra le decisioni più recenti, ex plurimis , Cass. 31/03/2021, n. 8843) – sono del tutto infondati e, comunque, inidonei a produrre un ripensamento RAGIONE_SOCIALEo stabile orientamento nomofilattico richiamato, per un verso, confermato successivamente al 2011, e, per altro verso, tale da non potersi più riferire solo al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione, secondo quanto obiettato dai ricorrenti, perché: 1) la questione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione non incide sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso RAGIONE_SOCIALE‘estinzione
prescrizionale che non necessita di iniziative giurisdizionali, ben potendo avvenire stragiudizialmente; 2) la qualificazione, in termini aquiliani ovvero da inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, RAGIONE_SOCIALE responsabilità non ha spiegato effetti sulla determinazione del dies a quo del termine di prescrizione; 3) la legittimazione passiva – stante che è RAGIONE_SOCIALEo Stato in persona RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 260 del 1958, art. 4 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta esclusivamente nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione risulta inidonea (Cass. 25/07/2019, n. 20099) – nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un’eventuale attività interruttiva nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente universitario o di altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria;
la richiesta di sottoposizione alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea RAGIONE_SOCIALE questione pregiudiziale non appare meritevole di accoglimento, per le ragioni già illustrate, condivise da altre decisioni di questa Corte (cfr. Cass. 13/12/2021, n. 39421) e che sono sintetizzabili come segue: non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie; nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato) e qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere RAGIONE_SOCIALE relativa domanda non poteva impedire il decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione, dal momento che
qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione;
rispetto a tale consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali di merito non adeguatamente argomentati, o di fonti normative da ritenersi non decisive o pertinenti, con il conseguente riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe censure sin qui esaminate;
varrà peraltro aggiungere come l’individuazione del dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione in esame a partire dal 27 ottobre 1999 (mai posto in discussione nelle occasioni in cui le Sezioni Unite, dopo le sentenze ‘gemelle’ nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, sono state investite di altre questioni concernenti le controversie cui appartiene quella presente, per due volte determinandosi a porre quesiti comunitari alla CGUE sotto altri profili) risulta esser stato ribadito expressis verbis dalle Sezioni Unite di questa Corte in Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022 e in Sez. U, Sentenza n. 18640 del 9/06/2022;
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso del ricorso iscritto al n.r.g. 8191/2024;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rispetto dei criteri di cui all’art. 4, co. 2, del d.m. n. 55/2014;
sussistono i presupposti -in considerazione del carattere largamente consolidato nel tempo RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza confermata in questa sede – per la condanna di tutti i ricorrenti al risarcimento dei danni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, co. 3, c.p.c.;
si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ciascun ricorso, a norma del comma 1-quater, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e condanna tutti i rispettivi ricorrenti solidalmente al rimborso, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, liquidate, quanto al primo ricorso, in complessivi euro 5.586,00, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 2.700,00 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art . 96, co. 3 c.p.c., e quanto al secondo ricorso, in complessivi euro 12.054,00, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 6.000,00 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ar t. 96, co. 3 c.p.c.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ciascun ricorso, a norma del comma 1-quater, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione