Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 817 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
Oggetto
Responsabilità RAGIONE_SOCIALE p.a. -Prescrizione -Decorrenza -Art. 2947, terzo comma, cod. civ. ─ Applicabilità ─ Presupposti ─ A rt. 2055 cod. civ. ─ Regresso nei confronti dei corresponsabili – Fattispecie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30050/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (p.e.c. indicata: EMAIL), presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-controricorrenti –
NOME;
-intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Salerno n. 657/2021, depositata il 5 maggio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, tutti quali eredi di NOME COGNOME, adirono il Tribunale di Salerno con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ. per ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del Comune di Sarno e di NOME COGNOME, sindaco p.t., in solido, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa morte RAGIONE_SOCIALEa madre del proprio dante causa, NOME COGNOME, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE eventi franosi verificatisi a Sarno il 5 maggio 1998, per i quali erano decedute centotrentasette persone e per i quali era stata riconosciuta la penale responsabilità del COGNOME per omicidio colposo plurimo;
sia il Comune che le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato proposero domanda di regresso nei confronti dei coobbligati;
il Tribunale adito accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme specificate in sentenza; in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di regresso, condannò il NOME e il Comune di Sarno, in solido, a corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE del
e contro
Comune di Sarno, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE ed al RAGIONE_SOCIALE un terzo RAGIONE_SOCIALEe somme che essi avrebbero corrisposto ai ricorrenti;
pronunciando sui contrapposti gravami, la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 657/2021, resa pubblica il 5 maggio 2021, per quanto ancora interessa, rigettata l’eccezione di prescrizione del credito risarcitorio ─ opposta dalle amministrazioni statali sul rilievo RAGIONE_SOCIALEa inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui al secondo periodo del terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2947 cod. civ. , per non essersi gli istanti costituiti parti civili nel processo penale a carico del COGNOME COGNOME in parziale accoglimento, per la restante parte, RAGIONE_SOCIALE‘appello da esse proposto, ha condannato NOME COGNOME a corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE ed al RAGIONE_SOCIALE un terzo RAGIONE_SOCIALEe somme che essi avrebbero corrisposto ai ricorrenti, mentre ha negato alle stesse diritto di regresso nei confronti del Comune RAGIONE_SOCIALE Sarno per importo maggiore rispetto a quello riconosciuto dal primo giudice, con statuizione passata in giudicato in mancanza di appello incidentale sul punto;
quanto all’eccepita prescrizione, la Corte ha infatti ritenuto irrilevante la mancata costituzione di parte RAGIONE_SOCIALE;
richiamato il principio (desunto dai precedenti di Cass. 14 maggio 1998, n. 4867; Cass. 14 luglio 2009, n. 16391; Cass. ord. 26 luglio 2019, n. 20363) secondo cui «ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2947, comma 3, cod. civ., l’azione RAGIONE_SOCIALE per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito, se vi è stata sentenza penale, si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data RAGIONE_SOCIALEa sua irrevocabilità, a prescindere dalla costituzione di parte RAGIONE_SOCIALE del danneggiato, purché, per il reato, sia prevista una prescrizione più lunga di quella stabilita dal primo comma», ha osservato che, nella specie:
─ il reato di cui NOME COGNOME è stato dichiarato responsabile si prescriveva in quindici anni, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 157, comma 1, n. 2, e 589, comma 3, cod. pen., nella formulazione vigente ratione
temporis , con la conseguenza che il giorno di inizio RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine quinquennale per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘azione risarcitoria coincideva non con il 5 maggio 1998, data del verificarsi del fatto illecito, ma con il 26 marzo 2013, data RAGIONE_SOCIALE‘irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa predetta statuizione di condanna per effetto del rigetto del relativo ricorso per cassazione, non assumendo alcuna rilevanza, in senso contrario, la mancata costituzione dei danneggiati come parti civili nel processo penale, per non essere tale attività richiesta dall’art. 2947, terzo comma, cod. civ.;
─ avendo gli eredi di COGNOME NOME proposto la domanda risarcitoria con ricorso depositato il 15 aprile 2015 e notificato alle amministrazioni statali, unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, il 20 maggio 2015 e, dunque, nei cinque anni dal 26 marzo 2013, data RAGIONE_SOCIALE‘irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 5996/2011 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello Penale di Napoli, non è configurabile alcuna prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azionato diritto di credito;
in tema di regresso la corte territoriale ha poi osservato, per quanto qui rileva, che nel caso di responsabilità per fatto altrui non è consentito al responsabile per fatto altrui agire ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2055, secondo comma, cod. civ. nei confronti di altro responsabile indiretto in quanto, essendo quest’ultimo per definizione estraneo alla causazione del fatto illecito nonché responsabile senza colpa, è inapplicabile il criterio RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALEa rispettiva colpa e RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALEe conseguenze derivatane, mentre è consentito al responsabile indiretto agire contro l’immediato autore del fatto lesivo per l’intera somma corrisposta al danneggiato, in applicazione del principio di cui all’art. 1298, primo comma, cod. civ.;
ha aggiunto che responsabile diretto RAGIONE_SOCIALEa morte del congiunto RAGIONE_SOCIALE attori era NOME COGNOME perché quale Sindaco, come accertato dal giudicato penale (a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 19507 del 2013 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale), aveva omesso di allertare
tempestivamente la popolazione, cui di contro aveva inoltrato avvisi tranquillizzanti, di disporre l’evacuazione RAGIONE_SOCIALEe persone residenti nelle zone a rischio quale unica condotta salvifica possibile, di convocare ed insediare con urgenza il RAGIONE_SOCIALE e di segnalare prontamente alla Prefettura di Salerno la gravità RAGIONE_SOCIALE eventi per consentirne gli interventi di competenza;
ha ancora osservato che, mentre il NOME è l’unico autore RAGIONE_SOCIALEe condotte penalmente rilevanti causative RAGIONE_SOCIALE‘evento dannoso, il Comune e le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato sono solo responsabili civili indiretti in forza di disposizione normativa (art. 28 Cost.), a prescindere dalla colpa e dalle regole di causalità del fatto, per cui le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato per un verso hanno diritto di agire in regresso per l’intero nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘autore immediato del fatto antigiuridico, per l’altro non po sso no promuovere l’azione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2055, secondo comma, cod. civ. nei confronti del Comune di Sarno, altro responsabile RAGIONE_SOCIALE parimenti incolpevole;
per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso, con unico atto, la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi, cui resistono il Comune di Sarno e gli eredi COGNOME, depositando controricorsi;
è stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE; il Comune di Sarno ha depositato c.d. «note trattazione scritta»; considerato che:
con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 2947, comma 3 e 2953 del codice RAGIONE_SOCIALE, 157 e 185 del codice penale e 74, 75 e 76 del codice di procedura penale, nonché 3 e 24 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione »;
sostengono che l’esegesi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2947, terzo comma, cod. civ.
accolta in sentenza è erronea e chiedono affermarsi l’opposto principio secondo cui, « a seguito RAGIONE_SOCIALEa nuova fisionomia RAGIONE_SOCIALE‘azione RAGIONE_SOCIALE per i danni conseguenti da reato di cui agli artt. 74, 75 e 76 del codice di procedura penale, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio di cui all’articolo 185 del Codice Penale decorre, per quanto riguarda i danneggiati che non si sono costituiti parte RAGIONE_SOCIALE nel processo penale, non dal momento in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, bensì dal momento in cui si sia verificato il fatto, con conseguente avvenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione risarcitoria intentata»;
con il secondo motivo essi denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. « violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 28 RAGIONE_SOCIALEa costituzione, 22 e 23 del t.u. n. 3 del 10 gennaio 1957, 185 del codice penale, 2043, 2049 e 2055, comma 2 del cod. civ. »;
osservano che, in ragione del rapporto di immedesimazione organica e RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 Cost., ricorre la responsabilità diretta per fatto proprio del Comune di Sarno, come si evince da Cass. Sez. U. n. 13246 del 2019 e da quanto evidenziato dalla sentenza di legittimità nel processo penale a proposito dei poteri pubblicistici del Sindaco;
aggiungono che ricorre una fattispecie di mancato esercizio di funzioni pubbliche, con la conseguenza che gli atti e le omissioni, oltre che immediatamente riferibili alla persona fisica del Sindaco, nel sistema RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia autorità comunale che ufficiale di governo, sono anche direttamente imputabili tanto al Comune quanto alle Amministrazioni statali in ragione RAGIONE_SOCIALEe rispettive funzioni;
concludono nel senso che ricorre pertanto il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘azione di regresso ;
con il terzo motivo denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 185 del codice penale, 2043,
2049 e 2055, comma 2 e 3 del cod. civ. », per avere la Corte territoriale, pur nell’ipotesi in cui «il titolo di responsabilità RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione sia qualificabile per fatto altrui», erroneamente escluso che ciascuna amministrazione potesse esercitare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2055, secondo comma, c.c., l’azione di regresso contro l’altra amministrazione coobbligata solidale, giacché avrebbe dovuto fare applicazione, invece, del principio di diritto (a fondamento del quale i ricorrenti argomentano diffusamente) secondo cui, «in virtù RAGIONE_SOCIALE‘autonomia sistematica e concettuale RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2055 rispetto alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘azione di regresso per le obbligazioni da contratto di cui all’articolo 1298 del Codice Civile, è ammissibile l’azione di regresso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2055, comma 2 e 3, anche tra coobbligati solidali aventi titoli di responsabilità diversi da quello RAGIONE_SOCIALEa responsabilità per fatto proprio colpevole»;
sostengono infatti i ricorrenti che , mentre l’art. 1298 cod. civ. esprime la logica RAGIONE_SOCIALE‘autonomia privata e RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione volontariamente assunta nell’interesse esclusivo del debitore, l’art. 2055 esprime la logica RAGIONE_SOCIALE‘ascrivibilità del fatto illecito e del principio che nessuno può rispondere oltre il limite di ciò che gli sia oggettivamente addebitabile;
aggiungono che nell’art. 2055, comma 2, il concetto di colpa ha il carattere oggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imputabilità del fatto al soggetto, come si evince anche dal terzo comma, dove il criterio RAGIONE_SOCIALEa divisione in parti uguali si attaglia ad un concetto oggettivo di colpa e non alla responsabilità per fatto colpevole;
osservano ancora che il criterio RAGIONE_SOCIALEa «entità RAGIONE_SOCIALEe conseguenze» è autonomo rispetto alla colpa intesa in senso oggettivo, poiché concerne le conseguenze del fatto provocato dal soggetto nei cui confronti il responsabile indiretto riveste una posizione di controllo o di garanzia;
il ricorso si espone ad un preliminare e assorbente rilievo di
inammissibilità;
secondo principio cui questo Collegio intende dare continuità «il ricorso per cassazione va dichiarato tardivo ove il ricorrente depositi copia autentica RAGIONE_SOCIALEa sentenza dalla quale non si evinca la data di pubblicazione e la notificazione del ricorso sia avvenuta in una data che non risulti tempestiva ai fini del rispetto del termine di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. nemmeno se calcolata in relazione al giorno di deliberazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza (fra le tante Cass. n. 29263 del 2023; n. 18510 del 2023 e n. 2721 del 2014);
si tratta di profilo rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente di dimostrare la tempestività RAGIONE_SOCIALEa propria impugnazione: mancando nella copia autentica depositata la data RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione del provvedimento impugnato, e non essendo stata documentata da altra certificazione tale data, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione non resta che il riferimento alla data di deliberazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza;
nella specie, la copia RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata è priva RAGIONE_SOCIALEa data di pubblicazione, né altra copia risulta depositata dalla parte controricorrente, né altrimenti risulta alcuna certificazione circa la data di pubblicazione;
nel ricorso si afferma che la sentenza sarebbe stata pubblicata in data 5 maggio 2021;
non risultando però ritualmente acquisita al processo la circostanza RAGIONE_SOCIALEa data di pubblicazione, deve farsi riferimento alla data di deliberazione, che risulta essere il 14 aprile 2021;
il ricorso è stato notificato in data 3 dicembre 2021, e dunque tardivamente rispetto a quest’ultima data;
esso deve essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni ricorrenti alla rifusione, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore dei procuratori
antistatari, che ne hanno fatto richiesta nei rispettivi controricorsi;
a tal riguardo mette conto precisare che le note depositate in data 21 novembre 2023 dal difensore del Comune di Sarno si limitano a insistere nelle conclusioni già prese nel controricorso e non contengono alcuna ulteriore illustrazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni già ivi esposte, di guisa che le stesse non possono considerarsi integrare una vera e propria memoria difensiva né costituire attività distinta dal controricorso come tale rilevante ai fini del regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese;
non può trovare applicazione l’obbligo di versare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo i ricorrenti Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. 29/12/2016, n. 27301; Cass. 29/01/2016, n. 1778; v. anche Cass., Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. 14/03/2014, n. 5955);
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le amministrazioni ricorrenti alla rifusione, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna RAGIONE_SOCIALEe due parti resistenti, in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, distratte in favore dei procuratori antistatari, AVV_NOTAIO (per il Comune di Sarno) e NOME COGNOME (per gli eredi COGNOME).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza