Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 7166 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 7166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11760/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ITALIA, domiciliati digital mente all’indirizzo ‘ ‘, rappresentati e difesi da ll’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE (Già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Ministro pro tempore , domiciliato digitalmente all’indirizzo ‘ ‘, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE SUPERIORE RAGIONE_SOCIALE ACQUE PUBBLICHE n. 61/2023, depositata il 21/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso affidato ad un unico motivo, NOME COGNOME, NOME RAGIONE_SOCIALE e NOME RAGIONE_SOCIALE hanno impugnato la sentenza del Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche (TSAP), resa pubblica in data 21 marzo 2023, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale Regionale RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche (RAGIONE_SOCIALE) presso la Corte di appello di Roma che, a sua volta, accogliendo l ‘ eccezione di prescrizione decennale del diritto azionato avanzata dal convenuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ne aveva respinto il ricorso proposto al fine di ottenere la condanna di detto RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell ‘ esondazione del fiume Tronto, nelle Marche, avvenuta tra l ‘ 8 e il 10 aprile 1992.
-Il TSAP, a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione (e per quanto rileva in questa sede), osservava che: a ) nella specie, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da fatto illecito era decennale in considerazione del comma terzo dell ‘ art. 2947 c.c. e del relativo termine di cui al reato di inondazione colposa (artt. 426 e 449 c.p.) contestato al funzionario del RAGIONE_SOCIALE responsabile (AVV_NOTAIO. COGNOME) -reato cui andava ricondotto il fatto dannoso -, tenuto conto di quanto disposto dall ‘ art. 157 c.p. nella formulazione vigente all ‘ epoca dei fatti; b ) tale termine prescrizionale decorreva dal ‘momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe dovuto avere, usando l ‘ ordinaria diligenza e tenendo conto RAGIONE_SOCIALE diffusione RAGIONE_SOCIALE conoscenze scientifiche -sufficiente conoscenza dell ‘incidenza causale del danno lamentato’; c ) nel
caso di specie, ‘facendo uso dell’ordinaria diligenza’, i danneggiati, non costituiti parti civili nel processo penale, ‘ben avrebbe potuto conoscere l ‘ esistenza del processo penale, a carico del funzionario del RAGIONE_SOCIALE responsabile, per il quale era avvenuto il decreto di rinvio a giudizio nell ‘ anno 2000 , al quale era stata data ampia risonanza dalla stampa’; d ) pertanto, il termine di prescrizione decennale dell ‘ azione risarcitoria, promossa solo in sede civile, decorrente ‘dalla data del rinvio a giudizio dell ‘ing. COGNOME‘, ‘era già abbondantemente decorso’ allorquando i danneggiati, prima di instaurare il giudizio dinanzi al RAGIONE_SOCIALE, avevano inviato nel 2015 una ‘lettera di messa in mora’, quale unico atto interruttivo RAGIONE_SOCIALE prescrizione.
-Il RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) ha resistito con controricorso.
-Proposta dalla Prima Presidente la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell ‘ art. 380bis c.p.c., in ragione RAGIONE_SOCIALE manifesta infondatezza dell ‘ impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza dei ricorrenti, è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio.
I ricorrenti hanno, poi, depositato memoria ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con l ‘ unico motivo è denunciata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., falsa applicazione dell ‘ art. 2935 c.c., per aver il TSAP erroneamente applicato, al caso di specie, il principio (enunciato già Cass., S.U., n. 2146/2021 e Cass., S.U., n. 4115/2022) secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui i danneggiati dall ‘ esondazione di un fiume hanno avuto, usando l ‘ ordinaria diligenza, la conoscenza (o la conoscibilità) tecnicoscientifica dell ‘ incidenza causale RAGIONE_SOCIALE carenze di progettazione e di manutenzione RAGIONE_SOCIALE opere idrauliche, reputando che tale
conoscenza (o conoscibilità) si dovesse correlare al rinvio a giudizio, nel dicembre 2000, del funzionario ministeriale per il reato di inondazione colposa.
I ricorrenti argomentano diffusamente (anche con ampi richiami ad un ‘parere pro veritate ‘, prodotto unitamente al deposito del ricorso) sulla falsa applicazione, da parte del TSAP, RAGIONE_SOCIALE disciplina codicistica in materia di prescrizione in ragione RAGIONE_SOCIALE anzidetta ratio decidendi , che non sarebbe pertinente alla fattispecie concreta e che si sarebbe fondata su una ‘concretizzazione RAGIONE_SOCIALE clausola generale RAGIONE_SOCIALE ordinaria diligenza totalmente errata’ (perché non rapportata al profilo scientifico del nesso causale fra errore progettuale e manutenzione dell ‘ opera pubblica, ma sul diverso fatto del rinvio a giudizio del tecnico responsabile dell ‘ opera) e per aver preteso dai danneggiati non già l ‘ordinaria diligenza, bensì ‘una speciale superiore perizia sul nesso causale, richiedibile soltanto ai maggiori tra gli esperti del campo’.
La corretta applicazione dell ‘ art. 2935 c.c. -sostengono i ricorrenti -avrebbe dovuto far risalire la ‘conoscenza o conoscibilità di detto nesso causale … ad epoca successiva a quella RAGIONE_SOCIALE definizione del processo penale’, ossia alla sentenza dell’ 11 febbraio 2008 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Perugia o alla sentenza di quest ‘ ultima confermativa pronunciata dalla RAGIONE_SOCIALEzione nel febbraio 2009, con conseguente tempestività dell ‘ azione risarcitoria (promossa con ricorso notificato il 25 ottobre 2018) in ragione dell ‘ atto interruttivo del marzo 2015.
-Preliminarmente all ‘ esame del motivo va rilevata l ‘ inammissibilità RAGIONE_SOCIALE produzione, avvenuta insieme al deposito del ricorso, del parere pro veritate a firma del prof. NOME COGNOME,
in quanto non riconducibile nel novero degli atti e documenti, non già prodotti nei precedenti gradi del processo, che, ai sensi dell ‘ art. 372 c.p.c., riguardano la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e l ‘ ammissibilità del ricorso. Rilievo che, tuttavia, non si presta ad avere significative conseguenze effettuali sul piano difensivo, poiché la gran parte RAGIONE_SOCIALE argomentazioni contenute nel parere è stata trasfusa nel corpo dello stesso ricorso e, dunque, fatte proprie dalla difesa dei ricorrenti (in termini analoghi, in controversia sovrapponibile alla presente, si è espressa Cass., S.U., 30 novembre 2023, n. 33468, sebbene nell ‘ occasione la produzione del parere sia stata effettuata unitamente alla memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.).
-Sempre in via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate con il controricorso dal RAGIONE_SOCIALE.
Non è, infatti, pertinente all ‘ effettivo svolgersi RAGIONE_SOCIALE presente controversia quella che fa leva sulla violazione dell ‘ art. 201 del r.d. n. 1775/1933, giacché si verte, nella specie, in ipotesi di ricorso avverso sentenza pronunciata dal TSAP in grado di appello, ai sensi dell ‘ art. 200 del medesimo regio decreto.
Affatto generica, rispetto al complessivo e articolato impianto dell ‘ impugnazione, è, poi, l ‘ eccezione con cui il controricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE proposizione di censure volte a sollecitare una rivalutazione dei fatti da parte di questa Corte di legittimità.
4. -Il motivo è infondato.
Il Collegio ritiene di dover ribadire quanto già deciso, da ultimo, dalla citata Cass., S.U., n. 33468/2023 in controversia, come detto, sovrapponibile alla presente, ossia: a ) originata da domanda di risarcimento danni conseguenti all ‘ esondazione del fiume Tronto avvenuta nell ‘ aprile 1992, che è stata rigettata dal RAGIONE_SOCIALE in accoglimento di eccezione di prescrizione decennale con dies a quo di decorrenza dal rinvio a giudizio, nel dicembre 2000, del funzionario ministeriale al quale era stato contestato il reato di
inondazione colposa; b ) conferma in appello RAGIONE_SOCIALE sentenza del RAGIONE_SOCIALE da parte del TSAP; c ) riscorso per cassazione da parte dei danneggiati, originari attori, fondato su impianto difensivo in buona parte analogo a quello del ricorso in esame.
Va, peraltro, evidenziato che l ‘ orientamento espresso dalla richiamata Cass., S.U., n. 33468/2023 è in continuità con quello già affermato da altre, ormai numerose, pronunce di queste Sezioni Unite nella medesima vicenda e rispetto alla stessa questione del termine di decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione dell ‘ azione risarcitoria (Cass., S.U., n. 22838/2022, n. 22839/2022, n. 22840/2022, n. 5973/2023, n. 5974/2023, n. 5976/2023, n. 5977/2023 e n. 5978/2023).
4.1. -Sicché, ad ulteriore conferma di detto indirizzo, varrà rammentare, anzitutto, il consolidato principio secondo cui, ai sensi dell ‘ art. 2935 c.c., in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto – o avrebbe potuto avere, usando l ‘ ordinaria diligenza – sufficiente conoscenza RAGIONE_SOCIALE rapportabilità causale del danno lamentato al comportamento del terzo (tra le molte: Cass., S.U. n. 576/2008; Cass. n. 27337/2008; Cass. n. 12699/2010; Cass. n. 1263/2012; Cass. n. 11097/2020).
E tanto può avvenire anche a seguito RAGIONE_SOCIALE iniziative giudiziarie e RAGIONE_SOCIALE decisioni che facciano insorgere in capo ai danneggiati l ‘ affidamento su tale rapportabilità (dunque, anche in via potenziale) desumibile dall ‘ adottato provvedimento di rinvio a giudizio dell ‘ imputato o dalla sua condanna in sede penale all ‘ esito del giudizio di primo grado (e non anche dalla semplice instaurazione del procedimento penale e durante il tempo RAGIONE_SOCIALE relative indagini da parte del P.M.), con esclusione, quindi, RAGIONE_SOCIALE necessità dell ‘ effettivo accertamento, in via definitiva, RAGIONE_SOCIALE sussistenza od esclusione di tale nesso eziologico (in tal senso,
quindi, come anche messo specificamente in rilievo dalla citata Cass., S.U., n. 33468/2023, vanno confutate le -pur pregevoli -argomentazioni esposte a sostegno RAGIONE_SOCIALE ragioni del ricorso e tratte dal ricordato parere pro veritate ).
Il principio appena richiamato si salda, poi, con quello per cui l ‘ accertamento RAGIONE_SOCIALE decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito, la quale, in difetto di vizi logici o di diritto (ricorrenti in termini di vizio di sussunzione -quale vizio che è stato dedotto con il ricorso -ove, nella presente fattispecie, si faccia decorrere la prescrizione dal momento di mera percezione dell ‘ episodio di natura meteorologica determinate l ‘ esondazione -cfr. Cass., S.U., n. 2146/2021 -ovvero si ometta l ‘ indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la norma diligenza, i difetti RAGIONE_SOCIALE opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti: Cass., S.U. n. 4115/2022) o in difetto di vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione, nei limiti in cui gli stessi sono tuttora rilevanti in relazione alla vigente disposizione di cui all ‘ art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (nei termini indicati da Cass., S.U., n. 8053/2014 e successive conformi), non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che abbia individuato elementi fattuali idonei a costituire plausibile ragione di riferibilità del pregiudizio subito dal danneggiato alla condotta di un terzo, sì da consentire l ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALE pretesa risarcitoria e, con esso, il decorso del termine di prescrizione ( ex art. 2935 c.c.).
Sicché, avuto riguardo al caso di specie, deve ritenersi che non sindacabile l ‘ accertamento di merito che ha individuato nel fatto del rinvio a giudizio dell ‘ ing. COGNOME (cfr. sintesi al § 2 dei ‘Fatti di causa’ e p. 5 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) un elemento sintomatico RAGIONE_SOCIALE conoscibilità da parte degli odierni ricorrenti secondo canoni di ordinaria diligenza – RAGIONE_SOCIALE riconducibilità causale dei danni alle carenze di progettazione e di manutenzione RAGIONE_SOCIALE
opere idrauliche riferibili ad un dipendente del RAGIONE_SOCIALE, sì da consentire alle parti danneggiate di attivarsi contro il RAGIONE_SOCIALE e/o il RAGIONE_SOCIALE competente per conseguire il risarcimento dei danni.
-Il ricorso va, dunque, rigettato e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
-La decisione assunta dal Collegio è integralmente conforme (non soltanto per ciò che attiene all ‘ esito del ricorso, ma anche per le ragioni che tale esito sostengono, relative alla maturazione del termine prescrizionale per l ‘ esercizio del diritto al risarcimento del danno) alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell ‘ art. 380bis c.p.c.
Avendo la Corte definito il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le previsioni di cui all ‘ art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., sulla condanna RAGIONE_SOCIALE parte soccombente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controparte, di una somma equitativamente determinata e, in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.
L ‘ art. 380bis , comma terzo, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell ‘ art. 96 c.p.c. -codifica, infatti, un ‘ ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass., S.U., n. 27195/2023; Cass., S.U., n. 28540/2023).
I ricorrenti, dunque, vanno, altresì, condannati al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma, equitativamente determinata, di euro 2.000,00 in
favore RAGIONE_SOCIALE controparte e di una ulteriore somma di euro 2.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
condanna, altresì, i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 2.000,00, in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE e al pagamento dell’ulteriore importo di euro 2.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni