Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35891 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35891 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 34042/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Bolzano, alla INDIRIZZO, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore , dottAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali eredi di NOME e di NOME, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrenti –
avverso la sentenza, n. cron. 44/2019, RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI TRENTO -SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO depositata in data 13/04/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1. Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ. ritualmente notificato l’1 ottobre 2014 unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, NOME e NOME COGNOME convennero Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (per il prosieguo, anche breviter , Banca) innanzi al Tribunale di Bolzano chiedendo dichiararsi la nullità o pronunciarsi l’annullamento o la risoluzione dei contratti di investimento finanziario da essi stipulati con quest’ultima il 10 dicembre 2003, aventi ad oggetto l’acquisto di obbli gazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , e condannarsi la Banca alla restituzione, in loro favore, degli importi da ciascuno versati (€ 59.7879,17 il NOME ed € 79.373,24 la COGNOME) o al risarcimento dei danni subiti, contrattuali o extracontrattuali, commisurati agli importi predetti. A sostegn o di tali pretese esposero, tra l’altro: i ) di avere un grado di istruzione bassa ed un’esperienza in prodotti finanziari assolutamente minima; ii ) che la Banca aveva omesso di chiedergli le informazioni ex art. 28, comma 1, lett. a), del Regolamento Consob n. 11522 del 1998; iii ) che, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘investimento suddetto, avevano concentrato il 100% del loro portafoglio in un unico titolo, amplificandosi, così, in modo evidente, il rischio di perdita, anche totale degli ingenti capitali investiti; iv ) che la Banca non li aveva avvisati RAGIONE_SOCIALE‘evidente inadeguatezza per tipologia, oggetto e dimensione, RAGIONE_SOCIALE‘investimento de quo , limitandosi ad inserire negli ordini di acquisto ed a fargli sottoscrivere una incomprensibile, fuorviante e non chiara clausola recan te la dicitura, in tedesco, che ‘ l’operazione non corrisponde alla linea di investimento concordata ‘. Né la stessa aveva specificato ai ricorrenti alcuna informazione adeguata sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni RAGIONE_SOCIALEe specifiche operazioni, la cui conoscenza sarebbe stata necessaria per effettuare una scelta di investimento cosciente e consapevole; v ) che, il 15 settembre 2008, il RAGIONE_SOCIALE era
andato in default, sicché essi avevano perso il capitale investito, non restituitogli alla scadenza dei titoli nel 2013.
1.1. Costituitosi l’istituto di credito, che eccepì, preliminarmente, la prescrizione RAGIONE_SOCIALEe avverse pretese restitutorie e RAGIONE_SOCIALEa domanda di risoluzione, per intervenuto decorso del relativo termine decennale, e concluse comunque per l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe domande degli istanti, l’adito Tribunale, con ordinanza ex art. 702ter cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE‘8 settembre 2017, respinse in toto queste ultime, ritenendo prescritta l’azione di restituzione RAGIONE_SOCIALE‘indebito e carente quella risarcitoria sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘all egazione RAGIONE_SOCIALEo specifico pregiudizio subito e RAGIONE_SOCIALEa condotta illecita serbata dalla Banca.
Il gravame promosso NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME, medio tempore deceduto, nonché da NOME COGNOME ed NOME, anch’essi eredi di quest’ultimo, fu accolto, per quanto di ragione, dalla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 13 aprile del 2019, n. 44, resa nel contraddittorio con la Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Altro RAGIONE_SOCIALE s.p.a.RAGIONE_SOCIALE
2.1. Per quanto qui ancora di interesse ed in sintesi, quella corte: i ) confermò la decisione del tribunale in ordine alla prescrizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di risoluzione, affermando che ‘ poiché l’inadempimento contrattuale, allegato con la dovuta specificazione, sarebbe stato consumato il 10.12.2003, in occasione, cioè, del perfezionamento dei contratti d’investimento, è estinta per prescrizione decennale l’azione di risoluzione promossa nell’anno 2014 ‘; ii ) ritenne, conseguentemente, che ‘ la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione di risoluzione preclude l’azione di ripetizione di indebito ‘; iii ) considerò non prescritta l’azione risarcitoria, richiamando i princìpi sanciti da Cass. n. 23820 del 2010 ed opinando che il termine decennale di prescrizione dovesse decorrere dalla data di default RAGIONE_SOCIALEa società emittente; iv ) affermò che ‘ la restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma investita ben può essere pretesa a titolo di indebito conseguente alla pronuncia di risoluzione RAGIONE_SOCIALEa compravendita di titoli per inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘intermediario. Essa, però, può essere pretesa anche sulla base di diverso titolo giuridico, quello, cioè, meramente risarcitorio, e ciò quando, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘intermediario, si sia avuto il totale azzeramento
RAGIONE_SOCIALE‘investimento. Nel caso, invece, di perdite parziali, la liquidazione del danno non potrà che avvenire utilizzando come basilare criterio estimativo del pregiudizio il prezzo di acquisto dei titoli. Sicché non può dirsi che sia carente, sotto il profil o RAGIONE_SOCIALE‘allegazione, la domanda che specifica il credito risarcitorio indicandolo nella sua misura massima, il prezzo di acquisto dei titoli medio tempore svalutati, e che sia anche corredata dalla clausola di salvaguardia in base alla quale la liquidazione del danno subito debba, in ogni caso, avvenire nella misura arbitranda dal giudice adito ‘; v ) considerò non fornita dalla Banca la prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto adempimento degli obblighi informativi sulla stessa gravanti e sussistente il nesso di causalità tra tale inadempimento ed il danno lamentato dagli istanti, che quantificò in € 18.499,45 in favore di NOME COGNOME, e di € 24556,52, in favore di NOME COGNOME, tenuto conto del capitale da ciascuno di essi effettivamente investito, di quanto da loro rispettivamente già ricevuto per cedole annuali sui titoli dal 10 dicembre 2003 al 9 settembre 2007 e di quanto medio tempore restituitogli dalla procedura di insolvenza del RAGIONE_SOCIALE .
Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso la Banca RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi , illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Hanno resistito, con unico controricorso, NOME COGNOME ed NOME COGNOME in proprio ed in qualità di eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:
I) « Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 2935, 2947 e 1453 c.c.) nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto la prescrizione per il risarcimento del danno da investimento decorrente dalla data del default RAGIONE_SOCIALEa società emittente ». Le censure ivi argomentate sono state così conclusivamente sintetizzate ( cfr . pag. 20-21 del ricorso): « 1) tutte le domande proposte dai sigg.ri COGNOME e COGNOME (anche quelle di restituzione e risarcimento) configurano esercizio di un diritto potestativo e, quindi, solo la domanda giudiziale avrebbe potuto interrompere il decorso del termine prescrizionale;
2) l’azione di risarcimento, pur potendo, in ipotesi, svolgersi in via autonoma, nel caso di specie è stata tuttavia svolta in via complementare ed accessoria rispetto a quella di risoluzione e, dunque, anch’essa risulta travolta dall’estinzione per prescrizione di quest’ultima (come, del resto, statuito per la domanda di restituzione); 3) in ogni caso, il dies a quo del termine prescrizionale non decorre dalla data del default ma dalla data di esecuzione degli ordini (dato oggettivo e ‘non soggettivo RAGIONE_SOCIALEa conoscenza RAGIONE_SOCIALEa mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione dovuta e del maturato diritto risarcitorio da parte del creditore, conoscenza che potrebbe essere colpevolmente ritardata pure per incuria del medesimo titolare del diritto ); 4) a ben vedere, gli a ttori hanno contestato alla Banca inadempimenti che sarebbero occorsi previamente ed in occasione RAGIONE_SOCIALEa stipula dei contratti; la responsabilità sarebbe, dunque, precontrattuale e l’azione risarcitoria comunque prescritta, essendo decorso il termine quinquennale dalla data di introduzione del giudizio rispetto alla data del (pur erroneo) dies a quo (il default RAGIONE_SOCIALEa società emittente. Il giudice di appello ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla questione (cioè di qualificare l’inadempimento rispetto al suo momento storico di accadimento), implicitamente (ma erroneamente) presumendolo quale inadempimento contrattuale (quando, in realtà, sarebbe stato, al più, precontrattuale) »;
II) « Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1453, 1455 e 1223 c.c.) nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto sufficientemente allegata la domanda risarcitoria degli appellanti parametrata alla misura RAGIONE_SOCIALEe restituzioni ». Le censure ivi argomentate sono state così conclusivamente sintetizzate ( cfr. pag. 23-24 del ricorso): « 1) la pronuncia di appello erroneamente assimila (sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘onere di allegazione e prova, sia RAGIONE_SOCIALE ‘an che del quantum ) il risarcimento alla restituzione, senza pronunciarsi sulla risoluzione; in effetti, dapprima invoca l’autonomia RAGIONE_SOCIALEa domanda di risarcimento da quella di risoluzione, poi, però, (contraddittoriamente) parametra la misura del risarcimento alle restituzioni (che sono legate alla domanda di risoluzione, prescritta e, dunque, non esaminabile). Quindi, il giudice di appello erra nel
parametrare apoditticamente la misura del risarcimento a quella RAGIONE_SOCIALEe restituzioni; ed erra nel non ritenere di ricavare aliunde la misura del risarcimento, posto che ha considerato prescritta e, dunque, non esaminabile la domanda di restituzione; 2) inoltre la pronuncia di appello omette completamente di pronunciarsi sulla circostanza che, in difetto di risoluzione, l’inadempimento potrebbe essere di scarsa importanza e, dunque, disancorato rispetto alle restituzioni (che sono figlie RAGIONE_SOCIALEa risoluzione e, dunque, di un inadempimento grave); 3) infine, la pronuncia di appello omette ancora una volta di qualificare l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEa banca come precontrattuale ovvero come contrattuale, circostanza che in alcun modo può ritenersi implicita. E così, dal momento che, a tutto voler concedere, la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa banca sarebbe di natura precontrattuale, si esulerebbe dal contesto dei rimedi di cui all’art. 1453 c.c.: non ci sarebbe risoluzione, conseguentemente restituzione e, dunque, parametro per il risarcimento del danno, così come erroneamente ritenuto dall’impugnata sentenza »;
III) « Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per non aver accertato in concreto l’assolvimento degli obblighi informativi RAGIONE_SOCIALE‘intermediario nonché violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98 nonché agli artt. 1223, 1225, 1227 c.c.) nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto non adempiuti gli obblighi informativi RAGIONE_SOCIALEa Banca e sussistente il nesso di causalità tra inadempimento e danno subito dagli investitori ». Si contestano le affermazioni con cui la corte territoriale ha considerato non fornita dalla Banca la prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto adempimento degli obblighi informativi sulla stessa gravanti e sussistente il nesso di causalità tra tale inadempimento ed il danno lamentato dagli istanti.
RITENUTO CHE
La questione posta dal terzo profilo del primo motivo di ricorso -concernente la individuazione del dies a quo del termine di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione risarcitoria promossa dall’investitore in relazione ai danni derivatigli dall’avvenuta violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario -rende opportuna la rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa alla pubblica
udienza, stante la sua particolare rilevanza, tenuto conto dei riflessi su controversie analoghe e di quanto già sancito da Cass. n. 2066 del 2023, a ciò non ostando l’originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1 cod. proc. civ. ( cfr., ex multis , Cass. n. 28310 del 2023; Cass. n. 20459 del 2023; Cass. n. 13517 del 2023; Cass. n. 11955 del 2022; Cass. n. 24018 del 2021; Cass. n. 19164 del 2021; Cass. n. 23911 del 2020; Cass. n. 15796 del 2020; Cass. n. 5082 del 2020; Cass. n. 3098 del 2020; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. n. 19115 del 2017; Cass. n. 5533 del 2017).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendone la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione civile