Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2600 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2600 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25206/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente-
contro
Comune RAGIONE_SOCIALE Scheggia RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME (quale erede di NOME COGNOME) e NOME COGNOME
-intimati-
R.G. 25206/2022 Cron. Rep.
C.C. 21.1.2026
C.C. 14/4/2022
RESPONSABILITÀ CIVILE P.A.
avverso la sentenza della Corte d’a ppello di Perugia n. 280/2022 depositata il 23/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Presidente di Sezione NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Perugia, il Comune RAGIONE_SOCIALE Scheggia RAGIONE_SOCIALE e il Sindaco del medesimo, NOME COGNOME, chiedendo il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., da lei patiti a causa dell’emissione del decreto di concessione edilizia n. 31 del 1995, poi annullato.
A sostegno della domanda espose, tra l’altro, che quella concessione -confidando sulla quale ella aveva costruito un immobile di sua proprietà -era stata in seguito annullata all’esito di un procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica di Perugia nei confronti del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, NOME COGNOME, e della professionista NOME COGNOME. La concessione, infatti, era risultata in contrasto con tutti gli strumenti urbanistici vigenti e, a seguito dell’annullamento, l’attrice aveva subito il sequestro penale dell’immobile.
Il processo penale si era concluso con sentenza definitiva di condanna a carico del COGNOME per una serie di reati di falso ideologico.
Si costituirono in giudizio il Comune e il COGNOME, eccependo in via preliminare l’estinzione per prescrizione del diritto fatto valere dalla RAGIONE_SOCIALE e chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa sia il COGNOME che la COGNOME. Questi ultimi si costituirono a loro volta, chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata una c.t.u., il Tribunale accolse l’eccezione di prescrizione e rigettò la domanda, condannando l’attrice al pagamento delle spese di lite.
La sentenza è stata impugnata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 23 maggio 2022, ha rigettato il
gravame, confermando la decisione del Tribunale e condannando l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
Ha osservato la Corte territoriale che, ai fini della valutazione della fondatezza dell’eccezione di prescrizione, era necessario delineare il contenuto della sentenza penale irrevocabile di condanna a carico di NOME COGNOME, responsabile dell’ufficio tecnico comunale. La concessione illegittima, infatti, era stata rilasciata in data 16 maggio 1995, mentre l’atto di citazione del giudizio odierno era stato notificato dalla parte attrice in data 22 dicembre 2007. Ne conseguiva che, ove la sentenza penale fosse stata ritenuta rilevante ai fini del danno lamentato dalla COGNOME, il diritto al risarcimento non si sarebbe potuto considerare prescritto, posto che l’art. 2947, terzo comma, seconda parte, cod. civ. impone l’applicazione dei termini di cui al primo e al secondo comma, ma decorrenti dalla data nella quale la sentenza penale diviene irrevocabile (nella specie, sentenza della Corte di cassazione dell’11 maggio 2005, di rigetto del ricorso del COGNOME).
Tanto premesso, tuttavia, la Corte perugina ha osservato che dalla lettura della sentenza di condanna n. 6 del 2003, pronunciata dal Tribunale penale di Perugia, emergeva che l’imputato era stato condannato soltanto per la falsità della relazione del 29 dicembre 1995 e del certificato del 6 agosto 1998 rilasciato al consulente del Pubblico Ministero. Entrambi questi atti, però, erano «di data successiva al rilascio della concessione edilizia» e non avevano avuto «alcuna incidenza sull’esito del relativo procedimento amministrativo» e, quindi, sul fatto potenzialmente generatore del danno. Tanto più che il responsabile dell’ufficio tecnico comunale era stato assolto con formula piena dal reato di abuso d’ufficio; né risultava che il COGNOME avesse emesso altri pareri o avesse comunque influenzato i pareri favorevoli ed errati emessi dalla commissione edilizia.
Esclusa, pertanto, ogni rilevanza della suindicata sentenza di condanna nell’accertamento della responsabilità extracontrattuale del COGNOME e del Comune convenuto, la Corte di merito ha ritenuto di dover applicare, nella specie, la regola generale dell’art. 2947, primo comma, cod. civ., a norma del quale la prescrizione è di cinque anni. E poiché essa doveva decorrere «quantomeno dal 1998, ovvero dal momento in cui l’attrice ha avuto chiara percezione dell’evento dannoso con il sequestro penale dell’immobile» costruito in base alla concessione poi annullata, l’atto interruttivo costituito dalla lettera del 29 marzo 2004 rivolto nei confronti del Comune non poteva avere alcuna efficacia, siccome intervenuto quando la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni si era ormai compiuta.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Perugia propone ricorso NOME COGNOME con atto affidato a sei motivi.
Resiste il Comune di Scheggia e RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
NOME COGNOME, gli eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, erede di NOME COGNOME, non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, e cioè per non aver correttamente esaminato le condotte criminose ascrivibili all’imputato COGNOME.
La ricorrente premette che la censura sarebbe ammissibile perché non si è in presenza di una c.d. doppia conforme. Il Tribunale, infatti, pur qualificando il danno patito dalla ricorrente come derivante da reato, ha
posto l’attenzione sul fatto che lo stesso era da ritenersi ‘istantaneo’ e ha perciò individuato il dies a quo della prescrizione nel momento del sequestro penale dell’immobile. La Corte d’appello, invece, ha affermato che i ‘fatti’ che hanno determinato la condanna penale erano successivi all’emissione della concessione edilizia, e pertanto ininfluenti rispetto al ‘danno’ lamentato dalla ricorrente. Tanto premesso in ordine all’ammissibilità della censura, la ricorrente rileva che dal processo penale era emerso in modo evidente che le ripetute, illegittime condotte del COGNOME avevano consentito l’emissione della concessione edilizia illegittima. Il certificato di destinazione urbanistica del 27 maggio 1995 era falso, perché l’edificio di proprietà della ricorrente si trovava posizionato al di fuori della zona B edificabile. La falsità di quel documento aveva, secondo la ricorrente, «indotto in errore gli ignari, restanti componenti della Commissione edilizia, che ha rilasciato il parere favorevole, anch’esso falso, essendo costoro dei meri strumenti della condotta criminosa del COGNOME ed avendo emesso il parere sul falso presupposto della diversa estensione dell’area edificabile rispetto alla realtà urbanistica dell’area di sedime». Pertanto, essendo il C.D.U. solo il primo degli atti promananti direttamente dal COGNOME -o comunque a lui riferibili -che avevano determinato l’emissione della concessione edilizia poi annullata, sarebbe evidente che la Corte d’appello aveva omesso di considerare la rilevanza di tali elementi ai fini di accertare la piena rilevanza della sentenza penale di condanna nell’accertamento della responsabilità extracontrattuale di COGNOME.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167, primo comma, cod. proc. civ., per non aver ritenuto pacifica la circostanza che la concessione edilizia n. 31/95 era nulla in quanto nullo era il Certificato di Destinazione Urbanistica nonché il parere della Commissione Edilizia.
Secondo la ricorrente, era da considerare elemento pacifico nella causa la circostanza dell’illegittimità della concessione edilizia in quanto rilasciata sulla scorta di un certificato di destinazione urbanistica e del parere della Commissione edilizia reciprocamente falsi ed errati, il tutto ad opera dell’imputato COGNOME. La Corte d’appello, quindi, non avrebbe tenuto nella giusta considerazione il fatto di rilevanza penale su cui si fondava la pretesa risarcitoria della danneggiata.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2735 cod. civ., per non aver ritenuto vincolante la confessione stragiudiziale resa dal Comune convenuto e cristallizzata nel provvedimento di avvio del procedimento di annullamento della concessione edilizia.
La ricorrente ricorda che il Comune, con la comunicazione protocollata del 27 luglio 1999, l’aveva informata per la prima volta di aver avviato il procedimento amministrativo volto all’annullamento della citata concessione edilizia. Tale comunicazione dovrebbe essere considerata come una «confessione stragiudiziale del fatto costitutivo del presente giudizio», e cioè che la concessione edilizia in questione era affetta da nullità; e tale nullità derivava esclusivamente dal comportamento criminoso del NOME.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2947, terzo comma, cod. civ., e degli artt. 157 e 476 cod. pen., in relazione alla corretta individuazione del termine iniziale di decorso della prescrizione.
La ricorrente richiama il principio giurisprudenziale in base al quale, se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall’art. 2947,
primo comma, cit., ai sensi del terzo comma, prima parte dello stesso articolo, quest’ultima si applica anche all’azione civile. Nella specie, sussistendo in atti la prova evidente dei reati di falso commessi dal COGNOME, il computo della prescrizione sarebbe dovuto avvenire in modo diverso. Applicando il testo dell’art. 157 cod. pen. nella sua versione originaria, la prescrizione del reato doveva considerarsi decennale (pena della reclusione non inferiore a cinque anni per il delitto di cui all’art. 476 cod. pen.). Il termine di prescrizione dell’azione civile, dunque, doveva essere identico e decorrere dal 1995, con la conseguenza che la lettera inviata al Comune in data 29 marzo 2004, ritenuta irrilevante dalla Corte di merito, sarebbe invece decisiva, perché intervenuta entro il decennio, per cui la pretesa risarcitoria della ricorrente non avrebbe dovuto essere considerata prescritta.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2947, primo comma, cod. civ., per errata individuazione del dies a quo della prescrizione del diritto risarcitorio vantato dalla ricorrente.
La ricorrente sostiene che, anche a voler considerare valida la tesi della Corte d’appello sull’irrilevanza dei fatti oggetto del processo penale, il conteggio della prescrizione sarebbe comunque errato. La sentenza impugnata, infatti, ha stabilito che attraverso la notificazione del decreto di sequestro dell’immobile, la ricorrente sarebbe stata messa a conoscenza del ‘fatto’ causativo del danno patito. Ma tale ricostruzione sarebbe errata, perché quel decreto non permetteva di comprendere, in quel momento, che la concessione edilizia era da ritenere nulla e, soprattutto, che l’immobile era da considerarsi totalmente abusivo ed insuscettibile di sanatoria. La prescrizione, invece, si sarebbe dovuta considerare decorrente dal 27 luglio 1999, data nella quale aveva preso avvio il procedimento amministrativo per l’annullamento di quella concessione. A norma dell’art. 2935 cod. civ., infatti, la prescrizione può
decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; e tale momento doveva essere identificato con quello nel quale la vittima aveva avuto la concreta possibilità di percepire che il danno da lei patito andava ascritto alla condotta illecita di un terzo, e cioè proprio dalla prima lettera inviata dal Comune convenuto. Prima di quella data, infatti, «l’unico dato certo era che erano state commesse delle irregolarità nel rilascio delle autorizzazioni urbanistiche -irregolarità che avevano determinato l’avvio del procedimento penale -ma non vi era alcuna contezza della gravità dei vizi che affliggevano la costruzione».
Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nel non aver individuato come la comunicazione del Comune in data 27 luglio 1999 fosse l’unica in grado di fissare il termine di esordio della prescrizione.
Il motivo si rifà al precedente, sostenendo che la sentenza avrebbe omesso di individuare correttamente la data di inizio del decorso della prescrizione, che non poteva essere fissata in quella del sequestro penale del bene immobile.
La Corte osserva che i sei motivi di ricorso, benché tra loro differenti, ruotano tutti intorno alla medesima (ed unica) questione consistente nell’individuazione della data di esordio del termine di prescrizione; la sentenza impugnata, d’altronde, ha limitato la decisione arrestandosi a tale profilo preliminare, considerato decisivo ai fini della conferma della sentenza di rigetto della domanda pronunciata in primo grado.
I motivi di ricorso attaccano la ratio decidendi della sentenza d’appello sotto diversi profili, convergenti però verso l’unico obiettivo che è quello di rendere applicabile nella fattispecie il terzo comma dell’art. 2947 cod. civ., anziché il primo, allo scopo di dimostrare che il diritto al risarcimento dei danni non era prescritto.
7.1. La premessa in fatto dalla quale si deve partire è costituita dal dato inoppugnabile per cui NOME COGNOME, responsabile dell’ufficio tecnico comunale del Comune RAGIONE_SOCIALE Scheggia RAGIONE_SOCIALE, fu condannato per due episodi di falso dal Tribunale di Perugia con sentenza del 17 febbraio 2003, confermata dalla Corte d’appello di Perugia il 20 febbraio 2004. Il ricorso per cassazione proposto dall’imputato fu respinto da questa Corte con la sentenza emessa dalla Quinta Sezione Penale in data 11 maggio 2005, la cui motivazione fu depositata il successivo 25 novembre 2005 e reca il numero NUMERO_DOCUMENTO (la decisione della Corte perugina qui in esame contiene sul punto un errore là dove richiama la sentenza n. 1096 del 2005, ma, trattandosi di una pronuncia di questa Corte, ne è possibile la verifica d’ufficio).
Altro dato pacifico è che l’atto di citazione introduttivo del giudizio odierno fu notificato dalla parte attrice in data 22 dicembre 2007.
Già da questi elementi può affermarsi che, ove nella specie fosse applicabile l’art. 2947, terzo comma, cod. civ., il diritto al risarcimento dei danni vantato da NOME COGNOME non sarebbe prescritto, e ciò indipendentemente dalle regole in tema di prescrizione del reato applicabili nella fattispecie ratione temporis (art. 157 cod. pen., nel testo anteriore o posteriore alla formulazione di cui alla legge 5 dicembre 2005, n. 251). L’art. 2947 cit., infatti, stabilisce che, se è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive « nei termini indicati dai primi due commi », decorrenti però « dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile ». Ed è evidente che, fissata l’irrevocabilità della condanna penale alla data dell’11 maggio 2005, l’atto di citazione del 22 dicembre 2007 sarebbe certamente tempestivo ai fini dell’interruzione della prescrizione.
7.2. Tutto ciò premesso, però, i termini del problema non mutano.
La Corte territoriale, infatti, con un accertamento di merito che si fonda sulle sentenze penali suindicate, ha ritenuto che i due episodi di
falso per i quali il COGNOME era stato condannato si collocassero, da un punto di vista temporale, in un momento successivo rispetto al rilascio della concessione edilizia in favore della COGNOME (poi annullata); sicché l’illecito fonte di danno civile, non essendo in alcun modo connesso con i fatti oggetto del processo penale, doveva essere regolato, quanto al decorso della prescrizione, dalla regola generale dell’art. 2947, primo comma, cit. (cinque anni). E ha fatto decorrere il quinquennio «quantomeno dal 1998», momento nel quale la parte attrice aveva avuto «chiara percezione dell’evento dannoso con il sequestro penale dell’immobile», ritenendo perciò irrilevante la lettera del 29 marzo 2004, inviata dalla COGNOME a termine di prescrizione già decorso.
7.3. Così impostati correttamente i termini della questione, la Corte ritiene che i motivi di ricorso siano in parte inammissibili e in parte infondati.
Le censure contenute nei primi due motivi di ricorso, infatti, sono inammissibili, perché tendono ad ottenere da questa Corte un nuovo e diverso accertamento di merito, che dovrebbe andare in contrario avviso rispetto alla ricostruzione in fatto operata dalla sentenza della Corte territoriale. Secondo la parte ricorrente, si dovrebbe affermare che è decisiva non solo la commissione, da parte del tecnico COGNOME, dei due episodi di falso per cui è stato condannato, ma anche tutta l’attività precedente da lui compiuta, in quanto idonea ad influire sulla decisione della Commissione edilizia di riconoscere alla COGNOME la concessione poi annullata.
Ma è evidente che simile ricostruzione finirebbe per sostituire una valutazione dei fatti completamente diversa da quella della Corte di merito, andando ben oltre i limiti del giudizio di legittimità.
Il terzo motivo di ricorso, poi, prospetta una tesi che può essere definita quantomeno azzardata, e cioè che la comunicazione che il Comune inviò alla COGNOME in data 27 luglio 1999, informandola di aver
avviato il procedimento amministrativo volto all’annullamento della citata concessione edilizia, avrebbe natura di confessione stragiudiziale, imponendo di spostare in avanti il dies a quo di esordio della prescrizione. Ma, a parte la fantasiosità della tesi, il motivo è inammissibile per la sua sostanziale irrilevanza, avendo la Corte di merito comunque collocato quell’esordio in una data precedente.
Inammissibile è anche, per la stessa ragione, il quarto motivo di ricorso, dal momento che i termini di prescrizione del reato applicabili nella specie sono irrilevanti, avendo la sentenza accertato l’ininfluenza dei reati per i quali c’è stata sentenza di condanna ai fini dell’esercizio dell’azione risarcitoria.
Residuano, infine, i motivi quinto e sesto, che censurano la scelta della Corte d’appello di collocare il momento di esordio della prescrizione nell’anno 1998, in cui intervenne la notificazione del decreto di sequestro dell’immobile (la sentenza impugnata non è più precisa sul punto, ma la questione è irrilevante). Secondo la ricorrente, come si è detto, tale decisione sarebbe errata, perché la data di esordio della prescrizione dovrebbe essere fissata in quella del 27 luglio 1999, quando la COGNOME ebbe notizia dell’avvio del procedimento di annullamento della concessione edilizia.
Si tratta, però, di censure inammissibili e comunque infondate.
Inammissibili, perché la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’individuazione dell’atto o fatto dal quale far decorrere l’esordio della prescrizione è una questione rimessa al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità in presenza di una motivazione che non sia palesemente irragionevole (v. le sentenze 22 settembre 2017, n. 22059, e 27 ottobre 2023, n. 29859, e l’ordinanza 12 giugno 2023, n. 16631). Ed è evidente che questa Corte non potrebbe, per i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, decidere di spostare ad un’altra data il momento iniziale del decorso della prescrizione.
Ma, oltre a questo, il Collegio osserva che la tesi scelta dalla Corte d’appello è del tutto ragionevole. È evidente, infatti, che un privato che, benché titolare di una concessione edilizia ancora non annullata, si vede sequestrare il proprio immobile con atto del giudice penale deve almeno nutrire qualche dubbio sulla legittimità della concessione. E ciò comporta che da quel momento il suo diritto al risarcimento poteva certamente essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.).
Il che equivale a dire che i motivi quinto e sesto del ricorso sono anche infondati, non sussistendo alcuna ragione che induca a ritenere illogica l’affermazione della Corte di merito.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali.
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 21 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME