Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12225 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4068-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato ope legis in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazione all’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME dal quale è rappresentato e difeso
– controricorrente –
Oggetto
Risarcimento pubblico impiego
R.G.N. 4068/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/04/2024
CC
avverso la sentenza n. 5123/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/07/2017 R.G.N. 1708/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO
NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
Rilevato che:
Il Tribunale di Napoli condannava il RAGIONE_SOCIALE (in seguito RAGIONE_SOCIALE) al pagamento, in favore di NOME COGNOME, dipendente CNR fino al 1.1.2003, della somma di €. 5.843,57, a titolo di risarcimento del danno per il mancato tempestivo investimento in buoni postali fruttiferi RAGIONE_SOCIALE quote annualmente accantonate del suo trattamento di fine rapporto.
Il RAGIONE_SOCIALE impugnava la decisione dinanzi alla Corte d’appello di Napoli sostenendo che il primo giudice non aveva assoggettato l’obbligazione risarcitoria allo stesso termine (quinquennale) di prescrizione proprio del regime giuridico della buonuscita, pur costituendone i buoni fruttiferi, del cui investimento si disquisisce, parte integrante.
Con sentenza del 24 luglio 2017 la Corte d’appello respingeva l’impugnazione.
Secondo la Corte territoriale il d.P.C.m. 8.6.1946 stabiliva, all’articolo 2, che il RAGIONE_SOCIALE provvedesse al trattamento in quiescenza del personale mediante capitalizzazione finanziaria, aprendo un conto alimentato annualmente dal datore di lavoro mediante versamento di una mensilità che avrebbe dovuto essere investita,
assieme ai relativi interessi, in buoni postali fruttiferi; era incontestato che il RAGIONE_SOCIALE, in diversi anni, aveva provveduto a tali investimenti in ritardo rispetto alle date previste, donde il danno pari alle somme di cui al conteggio prodotto e rimasto fra le parti incontestato.
L’obbligazione risarcitoria in parola non afferiva, dunque, al pagamento dell’indennità, di per sé pacificamente avvenuto, ma al mancato investimento RAGIONE_SOCIALE somme che il datore di lavoro doveva via via accantonare, e ciò implicava che la prescrizione era legata a un danno da inadempimento contrattuale, con dies a quo che decorreva dalla cessazione del rapporto (1° luglio 2003) e con termine (decennale) non decorso alla data di proposizione del ricorso originario (aprile 2013).
Avverso tale pronuncia ricorre per Cassazione il RAGIONE_SOCIALE con unico motivo assistito da memoria, cui resiste con controricorso il lavoratore.
La Procura Generale conclude per la reiezione del ricorso.
Considerato che:
Nell’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione del d.P.C.m. 8 giugno 1946, art. 2 e 3, e dell’ art. 2948 cod. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3-5), censurandosi la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il risarcimento del danno va ricondotto nello schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege , con termine di prescrizione decennale. In realtà, prosegue il ricorrente, tali investimenti erano legati all’indennità di anzianità, da corrispondere in parte con buoni fruttiferi, ma ciò non mutava la natura dell’emolumento in questione, assoggettato a prescrizione quinquennale (art. 2948 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.).
Il motivo non è fondato.
2.1 Le parti hanno concordato circa l ‘ applicabilità, nella controversia in esame, RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nel d.P.C.m. del
1946, richiamate dalla Corte di merito senza alcuna specifica censura sul punto, sicchè in proposito non è consentito a questa Corte -in presenza di un giudicato interno al riguardo -di esaminare la questione della compatibilità di tali disposizioni con la nuova disciplina dell’indennità di anzianità fissata dall’art. 13 della legge n. 75 del 1970 (cfr. cfr. Cass. S.U. n. 28056/2008; Cass., Sez. L, n. 12101 del 2010).
2.2 Il d.P.C.m. 8 giugno 1946, art. 2, dispone che il RAGIONE_SOCIALE provvede al trattamento di quiescenza del personale mediante capitalizzazione finanziaria, aprendo un conto individuale alimentato annualmente dal datore di lavoro mediante versamento di una mensilità che deve essere investita, assieme ai relativi interessi in buoni postali fruttiferi.
2.3 L’art. 3 dello stesso decreto dispone che, alla cessazione del rapporto, spetta al dipendente il trattamento di quiescenza costituito dall’intero importo accantonato.
La ricognizione di tali disposizioni consente di configurare, quindi, un obbligo dell’ente -all’interno del contratto di lavoro -di procedere all’acquisto di buoni postali fruttiferi, si che in mancanza dell’investimento, o in caso di investimento non puntuale, al medesimo ente deve essere imputato l’inadempimento, secondo le regole proprie della responsabilità contrattuale.
2.4 Nel caso di specie, poiché è rimasto accertato che il CNR ha effettuato in ritardo l’investimento RAGIONE_SOCIALE quote accantonate e che da tale ritardo il dipendente ha subito un pregiudizio patrimoniale, pari agli interessi perduti ed alla loro capitalizzazione (secondo la determinazione operata mediante conteggi rimasti privi di contestazione), i giudici di merito hanno correttamente configurato la responsabilità dell’ente per il medesimo pregiudizio.
2.5 Rispetto a tale valutazione, le censure mosse in questa sede dal RAGIONE_SOCIALE sono destituite di fondamento nella parte in cui viene dedotta l’assimilabilità, sotto il profilo del regime prescrizionale, di tali poste risarcitorie alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
2.6 Non vi era luogo quindi a richiamare l’art. 2948 n. 4 c od. civ. e la prescrizione quinquennale, perché si tratta di importi dovuti tout court a titolo di danno da responsabilità per inadempimento ad un’obbligazione, sicché opera la ordinaria prescrizione decennale con decorrenza dalla data di maturazione del credito al t.f.r. e dunque dalla cessazione del rapporto (Cass. 5/12/2023, n. 34031).
La censura confonde, infatti, le poste indennitarie con quelle risarcitorie, le quali sono originate dall’inadempimento di obblighi contrattuali nell’ambito del rapporto di impiego pubblico (Cass., Sez. L, n. 12101 del 2010, cit.).
Orbene, in relazione a tale inadempimento, imputabile al CNR ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. , per l’omessa adozione da parte datoriale di comportamenti cautelativi a protezione del creditore, in modo da evitare che si determinino effetti pregiudizievoli a danno di quest’ultimo, non può che operare il regime di prescrizione ordinario connesso alle inadempienze contrattuali.
2.7 E d’altra parte -come questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha già osservato -il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al codice civile «richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore», deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna RAGIONE_SOCIALE parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli
interessi dell’altra, anche a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, si che dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile (cfr. Cass. S.U. n. 28056/2008, cit.)
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi, ed oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge , con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, antistataria.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.