SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 1001 2026 – N. R.G. 00027539 2025 DEPOSITO MINUTA 05 02 2026 PUBBLICAZIONE 05 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al nNUMERO_DOCUMENTO promossa da
(P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante in carica, sig. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ( ), che lo rappresenta e difende, per procura allegata in calce al ricorso introduttivo, unitamente all’AVV_NOTAIO. COGNOME ( P. C.F. C.F.
RICORRENTE
contro
(C.F./P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante in carica AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME ( ), che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta P. C.F.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente :
Piaccia al Tribunale di Milano, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie, anche incidentali, del caso:
-preso atto dell’intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art.6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n.511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n.20, come sostituito dall’art.5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), istitutiva dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica;
-rilevato che è venuta meno, ex tunc , non solo la causa che giustificava il pagamento dell’addizionale da parte del fornitore all’erario, ma anche la causa che giustificava il pagamento delle somme corrispondenti all’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica effettuato dalla società ricorrente a favore della convenuta in via di rivalsa;
-accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti alle addizionali alle accise sull’energia elettrica effettuato dalla società a favore di non era dovuto e, per l’effetto, dichiarare tenuta e condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , a rimborsare alla società ricorrente, la somma di €11.855,98, o la maggior o minor somma che risulterà all’esito dell’espletanda istruttoria, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali e di mora dalla domanda al saldo.
Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio.
Per il resistente :
Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
-accertati i fatti di causa, rigettare ogni domanda proposta da contro
in quanto prescritta e comunque infondata in fatto e in diritto come dedotto nella narrativa che precede; comunque, con la miglior formula dire che nulla è dovuto da
a
per i titoli dedotti in giudizio come precisato in atti;
-in via di estremo subordine, ridurre l’importo richiesto in restituzione da in funzione dei rilievi tutti svolti, in fatto ed in diritto, nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, C.P.A. e IVA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.08.2025, notificato a controparte in data 30.10.25, la
, con sede legale in Angri (INDIRIZZO, ha convenuto avanti a questo Tribunale la deducendo che, nel periodo compreso tra gennaio 2010 e gennaio 2011,
ha emesso, nei confronti della ricorrente, fatture per fornitura di elettricità, su contratto di somministrazione per il proprio POD (punto di prelievo) n.IT001E00237102; altresì, che la ricorrente ha sempre provveduto al pagamento delle somme richieste con le fatture emesse dalla fornitrice di energia, comprendenti tra l’altro -un importo pari ad €48.089,20, per addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, prevista dall’art.6, comma 2, D.L. n.511/1988, addebitata da l fornitore in via di rivalsa; altresì, che detto art.6 è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n.43/2025, del 15.04.25 e, perciò, la ricorrente ha chiesto a controparte il rimborso di quanto versato, con lettera raccomandata inviata tramite EMAIL in data 30.01.2020, così interrompendo il decorso del termine di prescrizione decennale, ma senza ottenere riscontro positivo; ancora, che la ricorrente, con citazione 09.04.2021, si è rivolta al Tribunale di Nocera Inferiore -procedimento R.G.n.2080/2021 -ma il Tribunale adito si è dichiarato incompetente, in favore di quello di Milano.
S’è costituita, con comparsa depositata in data 22.01.2026, eccependo, anzitutto, la prescrizione del diritto alla ripetizione d’indebito azionato ex adverso , per vano decorso del termine decennale, ex art.2946 cc e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
Ciò posto, reputa questo giudice che sia fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal resistente.
Occorre, anzitutto, precisare che, in data 20.06.2025, risulta depositato ricorso per certa p. iva , già c.f. e p. iva con sede legale in Parma (INDIRIZZO), INDIRIZZO, estranea a di cui in epigrafe; il ricorso risulta, peraltro, rivolto verso in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale Roma, INDIRIZZO, p. iva , e la citazione è a comparire avanti al Tribunale di Roma. P. P. P. P.
Preso atto di ciò, questo giudice -designato con decreto 06.08.2025 -con decreto 11.08.2025, ha chiesto chiarimenti alla Difesa di Parte ricorrente, che, in risposta, ha depositato, in data 13.08.2025, istanza di correzione di errore materiale e sostituzione atto introduttivo, accolta con decreto 13.08.2025, cui è seguito il deposito, in data 22.08.2025, del ricorso in favore di in relazione al quale è stato adottato il decreto 22.08.2025, ex art.281 undecies cpc, di fissazione udienza al 04.02.26.
Ciò significa che il solo ricorso qui rilevante è quello depositato in data 22.08.2025.
Tanto premesso, nel merito, le fatture recanti l’addizionale provinciale di cui è qui chiesto il rimborso risultano in numero di tredici, ciascuna per l’importo di euro 2.272,40, per addizionale provinciale, tranne per una, recante il diverso importo di euro 1.924,40 -per complessivi euro 29.194,20 in linea capitale. Tutte le dette fatture risultano in scadenza in un periodo compreso tra il 29.01.2010 ed il
all’indirizzo PEC:
31.01.2011, sicché, rispetto alla missiva inviata il 30.01.20 solo la prima fattura sarebbe oltre il termine decennale di prescrizione.
Tuttavia, la resistente ha eccepito che detto indirizzo PEC è errato, corretto essendo, piuttosto, il seguente: come risulta dalla visura camerale di il quale, peraltro, il ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio -con la conseguenza che non ha avuto luogo alcun effetto interruttivo della prescrizione fino alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, dato che parte ricorrente non ha dimostrato che l’indirizzo cui è stata spedita la PEC del gennaio 2020 fosse esatto .
Né rileva il giudizio introdotto dal ricorrente avanti al Tribunale di Nocera Inferiore, conclusosi con ordinanza, a verbale d’udienza del 16.09.2021, d’incompetenza territoriale, ex art.38 cpc, in favore del Tribunale di Milano, con fissazione del termine di tre mesi per la riassunzione, a decorrere dalla data di comunicazione dell’ordinanza -il ricorso di risulta, peraltro, depositato solo in data 22.08.2025, oltre il termine trimestrale, con conseguente estinzione del giudizio non riassunto nel termine -dato che, alla data in cui risulta introdotto il giudizio avanti al Tribunale di Nocera Inferiore, cioè aprile 2021, il termine di prescrizione era ormai interamente decorso, anche per le fatture con scadenza al gennaio 2011, regolarmente pagate dal ricorrente.
All’accoglimento dell’eccezione di parte resistente segue senz ‘ altro la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, secondo vigente tabella forese, avuto riguardo al valore della controversia, così come dichiarato dal ricorrente in sede di costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dal resistente respinge le domande del ricorrente
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente, liquidate in euro 5.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 06 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO
NOME COGNOME