Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5521 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
sul ricorso 8196/2020 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 190/2020 depositata il 21/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/2/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Banca Monte dei Paschi di Siena ricorre a questa Corte onde sentir cassare la sopra riportata sentenza della Corte d’Appello di Catania che, respingendone il gravame in relazione alla decisione che in primo grado aveva accolto le pretese esercitate in suo danno da RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME circa la nullità delle clausole applicate ai rapporti con la banca, ha tra l’altro disatteso il difetto di legittimazione attiva eccepito dall’appellante sul presupposto che la società doveva reputarsi estinta per inattività protrattasi oltre il triennio e per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci, nonché l’eccezione di prescrizione pure opposta dall’appellante senza tuttavia precisare la natura delle rimesse effettuate dalla correntista. Il mezzo esplicato si vale di due motivi, ai quali resiste con
contro
ricorso e memoria l’intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione impugnata per aver rigettato l’eccepito difetto di legittimazione attiva della società attrice, sebbene ne fosse provata la protratta inattività e la mancata ricostituzione della cessata pluralità dei soci e che, alla stregua dei parametri risultanti dall’art. 3, comma 1, d.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, andassero perciò riconosciute le condizioni per presumerne l’inesistenza, è inammissibile in quanto meramente reiterativo degli argomenti già sfavorevolmente vagliati dal giudice d’appello.
3. La Corte d’Appello, onde rigettare il gravame sul punto, ha infatti replicato ai medesimi rilievi fatti nuovamente valere ora con il motivo osservando «che le circostanze indicate dall’art. 3, comma 1, dpr n. 247/2004 richiamate dall’appellante costituiscono semmai i presupposti per l’avvio del procedimento di cancellazione, previe le opportune verifiche da parte degli organi della RAGIONE_SOCIALE -che non risulta neppure iniziato -ma non comportano la cancellazione in via automatica dell’impresa rimasta inerte».
Rispetto a questo enunciato, che fotografa il processo in divenire che ha luogo su iniziativa del conservatore del Registro delle imprese allorché egli rilevi la ricorrenza di una delle ipotesi previste dalla norma richiamata, si ché al rilievo così operato non consegue -o almeno non conseguiva sino alla novellazione procedimentale operata dall’art. 40 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120, a cui, tuttavia, la vicenda in esame è peraltro antecedente -l’immediata cancellazione della società dal Registro e, quindi, la sua estinzione, all’uopo rendendosi necessario, quando non si fosse aperto il procedimento di liquidazione, l’adozione di un apposito provvedimento del giudice del Registro, il motivo non formula alcuna istanza revisionale minimamente provvista di una qualche contenuto critico, limitandosi ad insistere nelle stesse considerazioni già disattese dal decidente e come tali non reiterabili in questa sede per evidente difetto di specificità
4.1. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura in nome del principio affermato da SS.UU. 15895/2019, la decisione impugnata per aver essa disatteso l’eccezione di prescrizione in ragione del fatto che sarebbe stato onere della banca eccipiente precisare, nel sollevare l’eccezione, se le rimesse avessero natura solutoria, è fondato e merita invece accoglimento.
4.2. Sul punto la decisione impugnata è venuta meno al citato insegnamento di nomofilachia, in guisa del quale «l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte», si ché essa va conseguentemente cassata, con rimessione degli atti al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Catania che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 7.2.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME