SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 336 2026 – N. R.G. 00000679 2024 DEPOSITO MINUTA 23 03 2026 PUBBLICAZIONE 25 03 2026
CORTE D’APPELLO DI SALERNO II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 679/2024 del RAGIONE_SOCIALE
TRA
‘ , con sede legale in Roma, al INDIRIZZO, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura RAGIONE_SOCIALE alle liti autenticata dal notaio da Roma con atto del 19 ottobre 2007, rep. n. 151215 -racc. 32951, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salern o, alla INDIRIZZO; P.
-appellante-
E
TABLE
, nata a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA, residente in Pagani, alla INDIRIZZO, cod. fisc. , quali eredi di , nato a Pagani l’DATA_NASCITA ed ivi deceduto il 14 febbraio 2023, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso i cui indirizzi di posta elettronica certificata elettivamente domiciliano; RAGIONE_SOCIALE
appellati-appellanti incidentali
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2375/2024 DEL TRIBUNALE DI SALERNO -CONDICTIO INDEBITI ;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
per l’ appellante (come da atto di appello) -‘… convocare il CTU … (ovvero nominare altro CTU in sua sostituzione), affinché: provveda a rideterminare il saldo del corrente n. 7888 (eseguendo una doppia ipotesi di ricalcolo – secondo il criterio del saldo-banca e secondo il criterio del saldo-rettific ato …), procedendo (in entrambe le ipotesi di ricalcolo) ad espellere dal ricalcolo le competenze pagate con rimesse solutorie eseguite nel periodo ante-decennio, stante l’eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalla a) individuando le rimesse solutorie in base all’affidamento concesso dalla banca a partire dall’1.3.1989 in misura è pari a £ 50.000.000 (€ 25.822,84) ed invariato fino al 27.06.2003, data in cui, da estratto conto, l’affidamento risulta essere incrementato a € 50.000,00, restando tale per tutto il residuo periodo ante-decennio dalla citazione; b) espellendo, altresì, dal ricalcolo le competenze pagate dal correntista nel periodo ante-decennio, in costanza di conto a suo credito; c) riappostando nel conto le competenze irripetibili (comunque, individuate) alla loro data contabile. … all’esito della nuova CTU ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno n. 2375/2024, rideterminare il saldo del conto corrente n. 7888. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali Iva e Cassa ‘ ; Contr per gli appellati (come da comparsa di costituzione con appello incidentale) -‘ – rigettare l’appello; in accoglimento dell’appello incidentale in via preliminare e istruttoria disporre integrazione della CTU effettuata in primo grado conferendo all’esperto i seguenti quesiti: ricalcoli il saldo legittimo del conto corrente n. 7888 alla data del 31.12.2016, enucleando le addebitate commissioni ed estrapolando, alla data di addebito, gli interessi per le operazioni di sconto, per i finanziamenti in valuta estera e per il conto accessorio n. 282046, per poi accreditarli alla fine del conteggio; in subordine e nel merito accertare che
il saldo legittimo del conto corrente n. 7888 alla data del 31.12.2016 è pari a euro 259.256,62 o a quella diversa somma che dovesse emergere dalla CTU integrativa; condannare la al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE appellati della somma di euro 259.256,62, importo pari a quanto accertato in primo grado pari a euro 200.534,08 maggiorato della quota delle rimesse considerate solutorie pari a euro 58.722,64, o alla diversa somma che dovesse emergere dalla CTU integrativa, il tutto oltre interessi ex art. 1284 comma 4 dalla domanda giudiziale; in via ancora più gradata condannare la al pagamento della somma di euro 200.534,08 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale; condannare al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio, ponendo a carico della le spese della consulenza tecnica ‘ .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2375/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti della con atto di citazione notificato il 22 febbraio 2017, così provvedeva: 1) dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione dell’indebito; 2) accoglieva la domanda di accertamento del saldo del rapporto di conto corrente n. 7888 e, per l’effetto, lo rideterminava, alla data del 31 dicembre 2016, da euro 59.478,52 a debito del ad euro 200.534,08 a suo credito, anche in ragione all’eccezione di prescrizione sollevata dalla , ritenuta fondata nella misura di euro 58.722,64; 3) compensava tra le parti le spese di lite nella misura di 1/2, condannando la
alla refusione della restante metà; 4) poneva definitivamente la spese della consulenza tecnica d’ufficio a carico di entrambe le parti.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la
con atto di citazione notificato il 5 giugno 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva erroneamente individuato e quantificato in euro 58.722,64 gli addebiti irripetibili per intervenuta prescrizione, avendo ritenuto, sulla base delle contestate risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che l’affidamento formale da cui era assistito il conto corrente n. 7888 era pari a lire 750.000.000 (poi euro 387.342,67) dal I trimestre 1989 al I trimestre 2003 e ad euro 50.000,00 dal II trimestre 2003 al I trimestre 2007, laddove, come emergeva per tabulas , tale apertura di credito era stata concessa al nella misura di lire 50.000.000 (poi euro 25.822,84) dall’1 marzo 1989 al 27 giugno 2003 e nel più elevato ammontare di euro 50.000,00 fino al 22 febbraio 2007, data di inizio del decennio antecedente alla proposizione della domanda;
l’errore commesso dal consulente tecnico d’ufficio e, di riflesso, dal giudice di prime cure era stato determinato dal non aver considerato che l’affidamento di lire 750.000.000 riguardava il conto corrente n. 7888 soltanto per l’ importo di lire 50.000.000 dall’1 marzo 1989 al 27 giugno 2003 e di euro 50.000,00 per il periodo successivo, mentre, per il residuo ammontare, era stato accordato al per distinti rapporti negoziali, costituiti da conti speciali in valuta estera e da un castelletto di sconto di effetti commerciali; peraltro, contrariamente a quanto rilevato dal consulente tecnico d’ufficio, dal I trimestre 1986 al IV trimestre 1988 non era configurabile alcun affidamento di fatto, atteso che i limiti riportati negli estratti conto erano quelli di applicazione della prima aliquota per il calcolo della commissione di massimo scoperto , che prescindeva dall’apertura di credito ; inoltre, il consulente tecnico d’ufficio non aveva individuato le competenze irripetibili che il aveva pagato nel periodo anteriore al decennio prima della proposizione della domanda quando il saldo del conto corrente n. 7888 era a suo credito; infine, il consulente tecnico d’ufficio , una volta individuate le competenze irripetibili per intervenuta prescrizione, avrebbe dovuto ricollocarle nel conto corrente n. 7888 alla data del loro addebito, in modo che il maggior saldo passivo che ne sarebbe derivato avrebbe impedito l’illegittima produzione di interessi a credito in favore del , e non appostarle alla fine del ricalcolo del rapporto; 2) il Tribunale di Salerno, nel recepire le conclusioni peritali, aveva individuato e quantificato le rimesse irripetibili rispetto al saldo del conto corrente n. 7888 ‘rettificato’ e non al saldo ‘banca’, in tal modo aderendo ad un criterio metodologico che generava una realtà fittizia contrastante con la natura e l’essenza dell’istituto della prescrizione, incentrata sul dato oggettivo del decorso del tempo, atteso che i pagamenti eseguiti dal cliente più di dieci anni prima della domanda giudiziale a ripianamento di addebiti illegittimi costituivano un fatto storico immodificabile e, quindi, erano ormai intangibili, sicché non potevano essere espunti dal ricalcolo del rapporto.
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 27 novembre 2024, la
, succeduta alla comunione ereditaria di , nonché , , e , quali aventi causa del de cuius , oltre a contestare la fondatezza del gravame proposto dalla , spiegavano appello incidentale per i seguenti motivi: 1) il Tribunale di Salerno aveva erroneamente dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione dell’indebito , giacché il correntista, mediante le risultanze peritali, aveva dimostrato di aver effettuato pagamenti di competenze bancarie illegittime nella misura di euro 200.534,08; 2) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice
di primo grado, il ricalcolo del saldo del conto corrente n. 7888 non era correttamente avvenuto, atteso che il consulente tecnico d’ufficio non aveva rilevato ed eliminato l’illegittima capitalizzazione trimestrale delle competenze delle operazioni di sconto e di quelle rinvenienti dai conti in valuta estera e dal conto anticipi n. 282046; 3) l’eccezione di prescrizione sollevata dalla non poteva trovare accoglimento, non essendo opponibile a fronte di una domanda di accertamento e rettifica del saldo del conto corrente; 4) la fondatezza della domanda di ripetizione dell’indebito rendeva illegittima la statuizione relativa alla parziale compensazione delle spese di lite. La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in c.p.c.,
decisione, all’udienza del 27 novembre 2025, poi sostituita, ai sensi dell’art. 127 ter mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza dell’8/28 gennaio 2026, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al RAGIONE_SOCIALE per la decisione, a norma dell’art. 352, comma 2, c.p.c..
L’appello proposto dalla è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale l’istituto bancario censura l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Salerno nell’ individuare in lire 750.000.000 il limite dell’apertura di credito accordata al sul conto corrente n. 7888 dal I trimestre 1989 al I trimestre 2003 e, di conseguenza, le rimesse solutorie irripetibili per intervenuta prescrizione, occorre preliminarmente rilevare che il consulente tecnico d’ufficio, nel replicare alle osservazioni mossegli dal consulente di parte ai sensi dell’art. 195, comma 3, c.p.c., dopo aver premesso che la ‘valutazione dei livelli di affidamento esistenti è stata effettuata tenuto conto della documentazione agli atti di causa e di quanto desumibile dagli estratti conto’ , precisava di aver considerato, ‘ai fini della quantificazione del fido complessivamente concesso’ , anche il ‘fido desumibile dal c.d. ‘castelletto di sconto’ in quanto espressivo di un livello di affidamento ulteriore rispetto a quello concesso sul conto ordinario e comunque da considerare in quanto produttivo di competenze passive confluite sul conto oggetto di accertamento’ .
Pertanto, come desumibile dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d’ufficio, convergendo ed essendo regolate sul conto corrente ordinario n. 7888, su cui era stato accordato uno specifico scoperto di lire 50.000.000, anche le aperture di credito rinvenienti dalle altre forme di finanziamento concesse al dalla
e, segnatamente, per quanto emerge dalla missiva del 7 marzo 1989, dai conti speciali in valuta estera e dallo sconto di effetti commerciali , l’affidamento di cui il cliente aveva beneficiato dal I trimestre 1989 al I trimestre 2003 doveva essere
unitariamente determinato in lire 750.000.000, sicché rispetto a tale limite complessivo e non a quello dei singoli negozi giuridici intercorsi tra le parti era necessario identificare e quantificare le rimesse solutorie divenute irripetibili per prescrizione decennale, giacché dirette a ripianare le esposizioni debitorie derivanti da ciascun rapporto obbligatorio.
In sostanza, costituendo il conto corrente ordinario n. 7888 lo strumento operativo mediante cui il utilizzava le diverse linee di credito concessegli dalla
ed eseguiva i versamenti per rip ristinare la provvista posta a sua disposizione o estinguere le passività scaturenti da tutti i finanziamenti ricevuti, l’individuazione delle rimesse di natura solutoria effettuate prima del decennio anteriore alla data della notifica della domanda introduttiva del giudizio non poteva che avvenire con riguardo al complessivo affidamento di lire 750.000.000.
Ne deriva che, ad onta di quanto ritenuto dalla ‘ , la
circostanza che il conto corrente n. 7888 fosse affidato nella misura di lire 50.000.000 dal I trimestre 1989 al I trimestre 2003 non consentiva al consulente tecnico d’ufficio e, dunque, al giudice di primo grado che ne recepiva le valutazioni di stabilire in tale limite il parametro di riferimento per la rilevazione dei pagamenti indebiti per i quali era prescritta la domanda di ripetizione, proprio in ragione della sua funzione di mezzo attraverso cui il si avvaleva delle aperture di credito accordategli fino alla concorrenza di lire 750.000.000, per poi ricostituirle o estinguerne le obbligazioni.
In definitiva, era la concreta operatività del conto corrente n. 7888, quale forma tecnica di regolamentazione anche RAGIONE_SOCIALE ulteriori rapporti di finanziamento riferibili al , ad escludere che l’entità dell’affidamento per l’identificazione e la quantificazione dei versamenti solutori irripetibili potesse essere individuata, in maniera atomistica, nel solo limite dello scoperto su di esso accordato e non, in una prospettiva unitaria, in quello globalmente derivante da tutte le aperture di credito concessegli.
Né la può sostenere che, dal I trimestre 1986 al IV trimestre 1988, il conto corrente n. 7888 non era assistito da alcun affidamento di fatto, per non essere a tal fine sufficiente l’addebito della commissione di massimo scoperto, atteso che il sistematico prelievo di tale costo e le continue passività caratterizzanti il rapporto in esame costituivano significativi indici sintomatici dell’esistenza dell’ apertura di credito di cui, anche in mancanza di una formale concessione, il aveva concretamente fruito in quel periodo temporale.
Parimenti, infondata è la doglianza sollevata dall’istituto bancario in merito alla mancata individuazione, da parte del consulente tecnico d’ufficio , delle competenze irripetibili che
il aveva pagato prima del decennio antecedente alla proposizione della domanda quando il saldo del conto corrente n. 7888 era a suo credito.
Ed invero, ai fini del ricalcolo del saldo del conto corrente n. 7888 e della determinazione del credito vantato dal , non assumevano alcuna rilevanza i versamenti da costui effettuati prima del 22 febbraio 2007 ( dies a quo del decennio anteriore all’introduzione del giudizio) quando il rapporto era in attivo, giacché non costituenti pagamenti in senso tecnico (cfr. Cass. ord. 22 febbraio 2018, n. 4372; Cass. ord. 30 ottobre 2018, n. 27680; Cass. ord. 16 maggio 2024, n. 13559), essendo irripetibili per intervenuta prescrizione ed incidendo, quindi, sul quantum debeatur , soltanto le rimesse solutorie eseguite su un conto scoperto, vale a dire quelle aventi l’effetto di ripianare un debito generatosi a causa del superame nto del limite dell’affidamento .
Non risulta meritevole di accoglimento, infine, l’eccezione dell’istituto bancario secondo cui il consulente tecnico d’ufficio, una volta individuate le competenze irripetibili per intervenuta prescrizione, avrebbe dovuto riappostarle nel conto corrente n. 7888 alla data del loro addebito e non alla fine del ricalcolo del rapporto.
In effetti, l’ausiliario, dovendo depurare il rapporto creditizio dagli interessi passivi, dalle commissioni e dalle spese non dovuti, per poi accertare, rispetto al saldo in tal modo rideterminato e al limite dell’affidamento concesso al , i versamenti di natura solutoria compiuti prima del decennio antecedente alla notifica della domanda introduttiva del giudizio, non poteva ricollocare nel conto corrente alla data del loro addebito passività che dovevano esserne espunte.
Peraltro, l a non può fondatamente contestare, con il secondo motivo di gravame, il recepimento, da parte del Tribunale di Salerno, del metodo di identificazione delle rimesse solutorie sulla base del saldo ‘ rettificato ‘ in luogo del criterio della loro individuazione sul saldo ‘ bancario ‘.
Ed infatti, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui, in tema di apertura di credito in conto corrente, qualora il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi passivi, commissioni e spese non dovuti e l ‘istituto bancario convenuto sollevi l’ eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti illegittimi, a prescindere dall’eventuale decorso del termine decennale di esercizio del diritto di ripeterne il pagamento, e, di seguito, rideterminare il reale saldo passivo del rapporto intercorso tra le parti, accertando, infine, se siano stati superati i limiti del l’ affidamento concesso e se la rimessa possa, di conseguenza, qualificarsi come atto
estintivo di un debito (cfr., ex plurimis , Cass. ord. 19 maggio 2020, n. 9141; Cass. ord. 15 febbraio 2021, n. 3858; Cass. ord. 16 marzo 2023, n. 7721; Cass. ord. 13 novembre 2024, n. 29374; Cass. 4 dicembre 2025, n. 31781).
In particolare, il carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse deve essere individuato non mediante una valutazione ex antea , ma dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti illegittimamente eseguiti dall’ istituto bancario, atteso che, soltanto in tal modo e, quindi, soltanto ricostruendo ex post l’intero rapporto di dare ed avere intercorso tra le parti, è possibile apprezzare in concreto la natura dei versamenti effettuati dal correntista nell’ ambito di un’ apertura di credito in conto corrente ed accertare se sussistano pagamenti irripetibili per intervenuta prescrizione.
Del resto, l’ individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti effettuati dal correntista sine causa , sicché ricalcolare l’effettivo rapporto di dare ed avere, espungendo dal saldo del conto tutte le competenze impropriamente addebitate dall’istituto bancario , costituisce una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella d ell’identificazione dei versamenti aventi natura di atti estintivi di debiti.
Tale operazione, infatti, fornisce la ricostruzione di una realtà giuridica contrapporta a quella storica offerta dall ‘istituto bancario, con la conseguenza che il disposto dell’ art. 1422 cod. civ. , in ragione del quale l’azione di nullità delle clausole poste a base delle somme illegittimamente addebitate in conto è imprescrittibile, ma sono fatti salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione, non risulterà violato, ma sarà applicabile per tutte le rimesse realmente solutorie alla stregua del saldo ricalcolato.
Infondato è anche l’appello incidentale spiegato dalla
Per quanto attiene al primo motivo di gravame, con il quale viene censurata la declaratoria di inammissibilità della domanda di ripetizione dell’indebito, deve osservarsi che, sebbene tale azione possa essere proposta, limitatamente alle rimesse solutorie, anche in costanza di un conto corrente ancora operativo (cfr., ex ceteris , Cass. 15 febbraio 2024, n. 4214; Cass. ord. 24 aprile 2024, n. 11056; Cass. ord. 25 settembre 2024, n. 25594), tuttavia, nel nella fattispecie in esame, il mero accertamento, da parte del consulente tecnico d’ufficio, di un saldo a credito di euro 200.534,08 in favore del alla data del 31 dicembre 2016 non dimostra, ex se , la sussistenza, al di là di quelli irripetibili per prescrizione, di ulteriori versamenti con funzione estintiva di debiti, né, tanto meno, il loro ammontare, con la conseguenza che il Tribunale di Salerno, che, in via istruttoria, aveva chiesto
di individuare solo i pagamenti eseguiti prima del decennio antecedente al all’ausiliario 22 febbraio 2017, non poteva condannare la all’adempimento di alcuna obbligazione restitutoria.
Alteris verbis , il consulente tecnico d’ufficio rideterminava il saldo del conto corrente n. 7888 dall’1 gennaio 1983 al 31 dicembre 2016 mediante l’espunzione RAGIONE_SOCIALE addebiti illegittimi, ma non affermava, per non aver ricevuto alcun quesito al riguardo, che i versamenti eseguiti dal per interessi passivi, commissioni e spese privi di giustificazione causale a decorrere dal 22 febbraio 2007 avevano avuto, in tutto o in parte, funzione solutoria e non meramente ripristinatoria della provvista concessagli, non indicando, dunque, i pagamenti stricto sensu per i quali il giudice di primo grado avrebbe potuto pronunciare la condanna restitutoria della .
Pertanto, l ‘errore in cui sono incorsi gli appellanti incidentali nel lamentare che il Tribunale di Salerno, dichiarando inammissibile la domanda di ripetizione dell’indebito , non ha condannato la al pagamento della somma di euro 200.534,08 risiede nell’aver ritenuto che il saldo a credito del conto corrente n. 7888 alla data del 31 dicembre 2016 corrispondesse alle rimesse solutorie eseguite dal nel decennio prima dell’introduzione del giudizio, non considerando che, per quel periodo, l’ausiliario non aveva individuato e quantificato versamenti di tale natura.
Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con il quale la
e gli eredi assumono che il ricalcolo del saldo del conto corrente n. 7888 non è stato correttamente effettuato, per non avere il consulente tecnico d’ufficio rilevato ed eliminato l’illegittima capitalizzazione trimestrale delle competenze delle operazioni di sconto e di quelle rinvenienti dai conti in valuta estera e dal conto anticipi n. 282046, atteso che, non avendo il loro dante causa prodotto in giudizio alcuna documentazione relativa a tali rapporti creditizi, l’ausiliario era impossibilitato a accertare se le passività da essi derivanti fossero indebite e, di conseguenza, a procedere alla loro espunzione, sicché non poteva non computarle ai fini ricostruttivi.
Destituito di ogni fondamento è il terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti incidentali sostengono che la non poteva opporre l’eccezione di prescrizione a fronte di una domanda di accertamento e rettifica del saldo del conto corrente in oggetto.
In realtà, qualora il correntista agisca in giudizio per l’ accertamento del saldo del conto e, dunque, al fine di rideterminare l’ ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto del l’ eliminazione dei prelievi illegittimi, l’istituto bancario è portatore, ai sensi
dell’art. 100 c.p.c., di un interesse meritevole di tutela ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità RAGIONE_SOCIALE addebiti per i quali è maturata la prescrizione (cfr., ex ceteris , Cass. ord. 11 aprile 2024, n. 9756; Cass. ord. 23 dicembre 2025, n. 33838; Cass. ord. 15 gennaio 2026, n. 852).
Infondato, infine, è il quarto motivo di gravame, con il quale viene lamentata la parziale compensazione delle spese del primo grado del giudizio, atteso che, non potendo la domanda di ripetizione dell’indebito trovare accoglimento, a differenza di quella di accertamento e ricalcolo del saldo del conto corrente n. 7888, il Tribunale di Salerno, in presenza di una soccombenza reciproca tra le parti, ha correttamente esercitato il potere previsto dall’art. 92, comma 2, c.p.c..
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del secondo grado del giudizio, il rigetto dell’appello proposto dalla
e di quello
incidentale spiegato dalla nonché
da
,
,
e
configurando parimenti un’ipotesi di soccombenza reciproca, legittima , ai sensi del richiamato art. 92, comma 2, c.p.c., la loro integrale compensazione tra le parti.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell’appello principale e di quello incidentale integra, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte sia della ‘ , sia
della nonché di
,
,
e
, di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dei rispettivi gravami, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull’impugnazione proposta dalla
avverso la sentenza n. 2375/2024 del Tribunale
di Salerno con atto di citazione notificato il 5 giugno 2024
nonché sull’impugnazione incidentale spiegata dalla
, da
,
,
e
con comparsa di costituzione depositata il 27 novembre 2024, così provvede:
rigetta l’appello proposto dalla
;
rigetta l’appello incidentale spiegato dalla
, da
e
;
,
,
compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado del giudizio;
,
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2026.
Il Consigliere estensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME