Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30659 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30659 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25557-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 256/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/02/2019 R.G.N. 418/2018;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso un decreto ingiuntivo, emesso in favore del Comune di Cermenate, per somme da quest’ultimo indebitamente versate a titolo di contributi e, pertanto, chieste in restituzione;
contro
versa la prescrizione dell’azione di restituzione, la Corte di appello rigettava l’eccezione sollevata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ;
avverso la decisione ha proposto ricorso l’I stituto, con un motivo;
ha resistito, con controricorso, successivamente illustrato con memoria, il Comune di Cermenate;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2033 cod.civ. per l’ erronea individuazione del dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione dell’azione di restituzione dell’indebito ;
il motivo è fondato nei termini che seguono;
p reliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dal controricorrente, fondata, tra l’altro , sulla novità delle deduzioni sviluppate in ricorso;
va in contrario rilevato che il motivo di ricorso, oltre a rispettare i requisiti formali di cui all’art. 366 cod.proc.civ. , sviluppa mere difese, in ordine alla questione controversa, sulla base dei fatti allegati e accertati in sentenza, senza alcun allargamento del thema decidendum ;
passando all’esame dei rilievi, occorre muovere dalla articolata fattispecie di causa;
i contributi -in relazione ai quali è incontroverso l’indebito sono collegati al licenziamento di un dipendente del Comune controricorrente . L’atto esp ulsivo è stato dichiarato, in un primo momento, illegittimo; di qui, la statuizione di reintegra con ricostituzione anche della posizione contributiva. Successivamente, in ragione dei fatti che di seguito si verranno ad esporre, il licenziamento «è tornato efficace» e, dunque, i contributi, nelle more versati dal Comune, sono divenuti indebiti;
per quanto più in particolare rileva in questa sede, è accaduto che, nell’aprile del 2000, il Comune licenziava, per giusta causa, un dipendente. Impugnato in via giudiziale il provvedimento di recesso, la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, con pronuncia resa nel 2002, reintegrava il lavoratore. Il Comune corrispondeva la retribuzione medio tempore maturata e, quindi, i relativi contributi, dal recesso fino all’esercizio del diritto di opzione, avendo il lavoratore scelto l’indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro. Le somme controverse erano, pertanto, versate tra il 2002 e il 2003;
la descritta vicenda giudiziaria era, però, strettamente collegata ad un altro giudizio, pendente dinanzi al giudice amministrativo e relativo ad una precedente sanzione disciplinare irrogata al dipendente. Ciò perché la recidiva
integrava requisito costitutivo per la configurabilità della giusta causa di licenziamento;
14. la decisione «di reintegra» della Corte di appello era impugnata innanzi alla Corte di Cassazione che, con sentenza nr. 16296 del 2004, in accoglimento del ricorso del Comune, annullava la sentenza di merito. Per il giudice di legittimità, la Corte territoriale avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa dell’esito definitivo della decisione del giudice amministrativo. I due giudizi erano, infatti, in rapporto di dipendenza;
15. riassunta la causa dinanzi al giudice di rinvio, il giudizio era sospeso in attesa della decisione del Consiglio di Stato che interveniva nel 2014 e dichiarava legittima la sanzione irrogata al dipendente. Nessuna delle due parti, riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte di merito;
16. con domanda monitoria proposta nel 2017, il Comune chiedeva all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la restituzione dei contributi versati tra il 2002 e il 2003;
17. l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE eccepiva la prescrizione ma la Corte di appello rigettava l’eccezione . Per i Giudici territoriali, solo nel 2014, con la decisione del giudice amministrativo, il provvedimento di licenziamento «riviveva» e quindi «quanto pagato diventava indebito»; da tale momento era esercitabile il diritto alla restituzione;
18. l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE critica il ragionamento decisorio: i giudici territoriali non avrebbero considerato che, a seguito della cassazione con rinvio della pronuncia del 2002 (ovvero della sentenza che aveva stabilito la reintegrazione), era venuta meno la ragione del versamento dei contributi. Con la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione, in data 19 agosto 2004, iniziava, pertanto, a decorrere il termine decennale di prescrizione;
19. le cen sure dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sono fondate;
20. a seguito di annullamento, da parte della Corte Suprema, della sentenza d’appello che aveva disposto la reintegrazione del lavoratore -e con essa la ricostituzione del rapporto retributivo e contributivo- il licenziamento intimato al dipendente non poteva più considerarsi illegittimo, con ogni riflesso sulle posizioni derivate; pertanto, da tale momento (19 agosto 2004, data di pubblicazione di Cass. nr. 16296 del 2004), il Comune non aveva ostacoli giuridici a esercitare il diritto alla restituzione dei contributi, medio tempore versati in adempimento dell’ordine giudiziale , poi venuto meno;
21. tanto la pendenza del giudizio amministrativo, in relazione alla questione pregiudiziale, quanto il giudizio di rinvio, per accertare nuovamente la legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore, non integravano impedimenti legali idonei, a norma dell’art. 2935 cod. civ., a protrarre il dies a quo della prescrizione;
22. a tali principi non si è conformata la decisione impugnata che ha, dunque, errato nell’individuazione del momento di decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di restituzione dell’indebito . Conseguentemente, non ha neppure proceduto, come avrebbe dovuto, alla verifica circa l’ efficacia interruttiva delle richieste di restituzione avanzate dal Comune, cui si fa menzione nel corpo della sentenza (v. pag. 9 della sentenza);
23. per quanto innanzi, la pronuncia indicata in epigrafe va cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione;
24. al giudice di rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio