Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32603 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32603 Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8389/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
PALAZZO BRUNA, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO -controricorrente- avverso la sentenza n. 483/2021 del 1.10.2021 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Torino, NRG 184/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, premesso di essere dipendente dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), trasferita per mobilità volontaria da altra amministrazione e di ricevere un assegno ad personam , con riferimento alle quote retributive maggiori percepite presso l’ente di provenienza, rappresentava che, con verbale di intesa in sede sindacale dell’11.10.2007, veniva pattuita la sospensione, per un anno, dell’assorbimento dell’assegno de quo , con diritto dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di recuperare le somme non riassorbite e riattivare il meccanismo di riassorbimento, qualora entro un anno dalla firma dell’intesa non fosse intervenuto un accordo ‘risolutivo’ RAGIONE_SOCIALE questione.
In ragione del mancato raggiungimento di detto accordo, la ricorrente esponeva che l’ente aveva iniziato il recupero mediante trattenute in busta paga di quanto erogato tra il 2006 ed il 2009, ma ciò solo a partire da marzo 2019, a seguito di lettera con richiesta di restituzione del 18.2.2019, sicché veniva richiesta la declaratoria di estinzione per prescrizione decennale del diritto dell’RAGIONE_SOCIALE di procedere al recupero dell’indebito retributivo e la condanna del l’ ente alla restituzione delle trattenute già operate.
La domanda è stata pressoché integralmente accolta dal Tribunale di Asti che ha dichiarato l’intervenuta prescrizione del diritto dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla ripetizione delle somme erogate a tale titolo per il periodo antecedente il 18.2.2009 e, per l’effetto, ha condannato l’ente previdenziale alla restituzione delle somme trattenute per il corrispondente recupero, ad eccezione dell’importo riguardante il mese di febbraio 2009.
La Corte d’Appello di Torino ha rigettato il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE evidenziando che rispetto alle intese del 11.10.2017 non era intervenuto alcun accordo di proroga.
Quanto all’intesa del 11.10.2007 la Corte territoriale rilevava che, proprio per la mancanza di quella proroga e non essendo intervenuta alcuna disciplina collettiva in ordine alla questione del riassorbimento, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
aveva la facoltà di procedere all’immediato recupero delle somme non riassorbite ed a quel punto divenute indebite fin dal 12.10.2008.
Pertanto, in applicazione dell’art. 2935 c.c., dal 12.10.2008 era decorsa la prescrizione del credito rappresentato dalle somme erogate nel periodo di sospensione del riassorbimento, mentre, per le somme non riassorbite dal 12.10.2008 a tutto il febbraio 2009, assumeva rilievo la disposizione dell’art. 33 del CCNL di riferimento e la prescrizione decorreva di mese in mese, in concomitanza con l’erogazione dei singoli ratei stipendiali.
Poiché il primo successivo atto interruttivo era la missiva RAGIONE_SOCIALE del 18.2.2019, erano da considerare effettivamente prescritti tutti i ratei maturati fino al gennaio 2009, mentre era ripetibile solo il rateo relativo al febbraio 2009.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti dalla lavoratrice.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n.5 c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE lamenta « Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 (Decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione) e del 2033 c.c. (Indebito oggettivo) per non avere, la Corte di merito, valutato che la prescrizione cominciava a decorrere dal giorno in cui era definitivamente spirato il termine in sede di contrattazione nazionale (CCNL 2016-2018 firmato il 12.2.2018) per disciplinare la mobilità inter-enti del personale, nel cui ambito avrebbe dovuto trovare “…definitiva regolamentazione la problematica relativa al trattamento economico del personale trasferito”, o, al più, dalla scadenza RAGIONE_SOCIALE proroga del termine annuale – 1 marzo 2009- concordato in sede di trattative precontrattuali, nei verbali di intesa dell’ 11.10.2007 ».
Nel motivo, oltre a quanto si dirà di seguito, l’ente sostiene che solo con la stipula del CCNL 2016/2018 si era avuta certezza RAGIONE_SOCIALE mancata definizione contrattuale RAGIONE_SOCIALE posizione dei lavoratori ed era risultato
possibile far valere il diritto al recupero di quanto percepito indebitamente, sicché nessuna prescrizione poteva dirsi maturata.
Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n.5 c.p.c., denuncia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del CCNL 2006-2009 che demandavano ad un successivo accordo da stipulare, in seguito all’approvazione RAGIONE_SOCIALE legge finanziaria 2008, la disciplina RAGIONE_SOCIALE mobilità inter-enti del personale nel cui ambito avrebbe dovuto trovare “…definitiva regolamentazione la problematica relativa al trattamento economico del personale trasferito”- senza alcuna previsione di un termine. Violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c. con riferimento all’erronea interpretazione delle norme contrattuali ex artt. 38 e 39 del CCNL 2006-2009. Conseguente erronea valutazione delle disposizioni puntuate e concordate come da VERBALE D’INTESA a seguito d’incontro tra l’amministrazione e le associazioni sindacali, dell’11.10.2007, con previsione del termine annuale di sospensione del riassorbimento dell’assegno ad personam e delle disposizioni puntuate e concordate, sebbene non siglate nel successivo VERBALE D’INTESA in pari data, di proroga del termine annuale sopraindicato; disposizioni di intesa, invero, tutte inquadrabili nell’ambito delle trattative pre-accordo finalizzate alla definitiva regolamentazione RAGIONE_SOCIALE problematica relativa al trattamento economico del personale trasferito che avrebbe potuto trovare idonea collocazione unicamente nella normativa contrattuale. Il tutto per non aver, la Corte di merito, correttamente esaminato la comune intenzione delle parti sociali, e trascurato in particolare l’interpretazione sistematica anche mediante l’esame congiunto delle disposizioni contrattuali richiamate in uno con le intese, medio tempore raggiunte, tra le parti sociali che hanno dato in concreto applicazione all’accordo di proroga del termine annuale ». In sostanza, la difesa dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE obietta che la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione decennale avrebbe dovuto essere fatta decorrere dal maturare dell’ulteriore proroga concordata al 1° marzo 2009
con le intese sindacali, di sospensione del riassorbimento fino a quando non fosse intervenuta una nuova disciplina collettiva di risoluzione RAGIONE_SOCIALE questione; afferma che, avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE inviato il suo primo sollecito nel febbraio del 2018, la prescrizione non era quindi ancora decorsa e il credito era pertanto pienamente esigibile.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente perché interconnessi.
Ciò posto, va intanto rilevato che un ricorso per cassazione come il presente è stato già ritenuto inammissibile da questa S.C. (Cass. 7 febbraio 2023, n. 3636).
In quella sede si è fatto leva sul fatto che i motivi risentivano « di una comune carenza di specificità, atteso che il ricorrente non trascrive e non produce, né localizza i due verbali d’intesa che assume essere stati siglati in pari data tra le parti sociali e in base ai quali costruisce la propria tesi difensiva in punto di decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione ».
Il rilievo va qui ribadito perché tali oneri non sono stati osservati neanche nel presente giudizio, non risultando altro se non, nella parte narrativa e nel riportare in via di sintesi difese svolte in appello, alcuni passaggi che in tesi risalirebbero al secondo accordo del 11.10.2007, ma di cui è del tutto incerta la completezza e l’effettiva riferibilità a quel documento.
Al di là di ciò, il punto è che la Corte territoriale ha accertato che nessun accordo ulteriore era mai stato sottoscritto e quindi ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna proroga del termine.
A fronte di tale accertamento -come ritenuto in sostanza da altri precedenti di questa S.C. riguardanti il medesimo contenzioso (Cass. 11 settembre 2025, n. 25036; Cass. 10 ottobre 2025, n. 27187) ed anche dal citato precedente in identico caso sopra menzionato (Cass. 3636/2023 cit.) – non può che rilevarsi come le censure siano in realtà finalizzate a richiedere a questa Corte, attraverso lo schermo RAGIONE_SOCIALE violazione delle norme di interpretazione degli accordi o comunque attraverso una diversa
lettura dei fatti, un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie già valutate in sede di merito.
Si sostiene infatti in sostanza – e viene inammissibilmente richiesto a questa Corte di accertare che l’accordo sia stato prorogato dalle parti, sulla base di successive intese disconosciute dal giudice del merito o per fatti concludenti, oltre l’anno di scadenza, laddove, per converso, la Corte di merito ha affermato la valenza annuale dell’accordo, senza proroga, né espressa, né tacita.
Non diversamente, quanto alla possibilità di far valere il diritto, la Corte d’Appello ha accertato che la clausola di inibitoria al riassorbimento era venuta meno dal 12.10.2008 ed ha ritenuto che da allora l’accordo di sospensione non potesse più valere, sicché era possibile pretendere le restituzioni.
Anche questo aspetto integra un giudizio di fatto sugli effetti dell’accordo iniziale e dunque esso non può essere rimesso in discussione da una diversa interpretazione dei negozi intercorsi proposta in sede di legittimità.
Rispetto a tutti i menzionati profili vale in definitiva il principio per cui non sono ammissibili i motivi con i quali, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio si miri, in realtà, com’è nel caso di specie, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476).
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese del grado si regolano secondo soccombenza, come da dispositivo con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO che nel chiederlo si è dichiarato antistatario .
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE controparte delle spese del giudizio di
cassazione che liquida in euro 2.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro il 16.10.2025.
La Presidente NOME COGNOME