Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16768 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21055-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 114/2021 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 28/01/2021 R.G.N. 228/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte di appello dell’Aquila , in riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano, ha rigettato la domanda di NOME
Oggetto
Pensione di reversibilità ratei arretrati prescrizione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/03/2024
CC
COGNOME con la quale era stata chiesta la condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a corrispondere i ratei della pensione di reversibilità decorrente dal 1.3.1993 per i 10 anni anteriori alla domanda del 31 maggio 2013 sul rilievo che la prescrizione quinquennale si applicasse ai crediti insorti prima dell’introduzione di tale termine e sempreché non residuasse un termine inferiore della più lunga prescrizione decennale prevista nel regime precedente.
1.1. Ad avviso della Corte nel caso in esame alla data di entrata in vigore dell’articolo 47 bis del d.P.R. 639 del 1970 residuavano due anni del termine di prescrizione decennale e alla data di presentazione della domanda amministrativa il rateo più risalente era già prescritto.
Per la Cassazione della sentenza ricorre NOME COGNOME con un unico motivo al quale resiste l’INPS con tempestivo controricorso. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO CHE
Con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 252 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 47 bis d.P.R. n. 639 del 1970 introdotto con l’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011 conv. con modificazioni nella legge n. 111 del 2011.
3.1. Deduce la ricorrente che la norma che ha introdotto la prescrizione quinquennale dei ratei non liquidati della prestazione previdenziale ha carattere innovativo e, perciò, si applica per il futuro.
3.2. Ricorda che ai sensi dell’art. 252 disp att. c.p.c. la norma che prevede la prescrizione più breve si applica alle prescrizioni in corso ma decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge sempre che non residui un termine minore.
3.3. Quindi a fronte di una domanda del maggio 2013 la prescrizione è stata interrotta con riguardo ai ratei maturati a maggio 2003 e la successiva prescrizione quinquennale non
si è compiuta avendo la domanda amministrativa effetti interruttivi del termine quinquennale che decorre dall’entrata in vigore dell’art. 47 bis il 6.7.2011 (scadeva il 6.7.2016 e il ricorso è stato notificato il 24.5.2016). In sostanza per i ratei da maggio 2003 ad aprile 2008 al momento dell’avvicendamento normativo non era maturato il termine e al momento della presentazione della domanda amministrativa non era maturato il termine residuale né quello nuovo quinquennale.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4.1. Va premesso che oggetto della controversia è il pagamento dei ratei della pensione di reversibilità che, maturata sin dal 1.3.1993 è stata chiesta il 31 maggio 2013. Incontroversi questi elementi di fatto ciò di cui si discute è l’intervenuta prescrizione degli stessi ed in particolare dell’applicazione dell a prescrizione quinquennale introdotta con l’art. 47 bis del d.P.R. n. 639 del 1970 – introdotto con l’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011 conv. con modificazioni nella legge n. 111 del 2011 – ai crediti insorti prima che tale termine fosse introdotto e sempreché non residuasse un termine inferiore della più lunga prescrizione decennale prevista nel regime precedente.
4.2. La Corte di merito ha dichiarato che si erano prescritti i ratei dal 1 maggio 2003 al 30 aprile 2008, richiesti con domanda amministrativa presentata nel mese del 31 maggio 2013, applicando la prescrizione quinquennale di cui all’art. 47 bis citato.
4.3. Orbene, come è noto, con l’ art. 38, comma 1, lett. d) del D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 « Disposizioni urgenti per la stabilizzazione economica (Manovra economica 2)» il legislatore è intervenuto, tra l’altro, sulla prescrizione dei ratei, inserendo, dopo l’art. 47 del DPR nr. 639 del 1970, l’art. 47 bis che testualmente prevede: «Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati,
ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni». Questa Corte, nel decidere una fattispecie analoga alla presente (cfr. Cass. n. 14519 del 2020), ha ricordato che ‘ in precedenza, in base all’interpretazione di questa Corte, assunta come diritto vivente, i ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati erano soggetti alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale (per tutte, ex plurimis, Cass. nr. 10955 del 2002: «alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate deve applicar(si) la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall’art. 1282 cod. civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa con messa a disposizione all’avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell’art. 129 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell’istituto le rate di pensione “non riscosse”; ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base) che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129»); non può, dunque, dubitarsi della natura innovativa dell’art. 38, comma 1, lettera d), del D.L. nr. 98 del 2011,come, d’altronde, già riconosciuto da questa Corte, con ordinanza nr. 6959 del 2012, richiamata anche dalla Corte Costituzionale, nella pronuncia nr. 69 del 2014 (v. § 2.2. del considerato in diritto), dichiarativa dell’illegittimità
costituzionale dell’art. 38 comma 4 del D.L. nr. 98 del 2011 (nella parte in cui prevedeva: « Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto»); in un recente arresto (Cass., ord., nr. 4797 del 2019, in motivazione), si osserva come il nuovo più breve termine quinquennale debba applicarsi solo per il futuro e si afferma, altresì, l’operatività dell’art. 252 disp. att. cod.civ. che, per giurisprudenza costante dei giudici di legittimità, delinea un principio generale valevole in ogni caso in cui cambia la prescrizione in corso di rapporto (v. Cass. nr. 4797 cit., in motivazione, §§8 e SS. del ritenuto in diritto); in base a questa disposizione (art. 252 disp.att.cod.civ.), quando una nuova legge stabilisca un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l’abbreviazione, purché, a norma della legge precedente, non residui un termine minore (in motiv., Cass., sez. un., nr. 6173 del 2008); a questa regola bisogna dunque far riferimento ed affermare che, con l’entrata in vigore del D.L. nr. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lettera d), opera, per la prescrizione dei ratei arretrati di pensione, il nuovo termine di prescrizione più breve, che, però, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’indicato decreto legge ( id est: 6.7.2011); da tale data (6.7.2011), detto termine non può essere quindi superiore a cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente ‘.
4.4. Nel caso in esame la Corte di appello non ha esattamente valutato la portata dell’art. 252 disp.att.cod.civ. perché ha omesso di considerare che il termine di prescrizione decennale, vigente alla data di maturazione dei singoli ratei pensionistici per cui vi è contrasto, non era maturato al
momento dell’avvicendamento normativo e che, al momento della domanda amministrativa del maggio 2013, non era decorso né il termine residuale, in applicazione del regime di prescrizione precedente, né quello nuovo quinquennale, decorrente dalla data di entrata in vigore del più volte indicato D.L. nr. 98 del 2011. In altri termini, in tale data (il 31 maggio 2013), è stato interrotto il decorso della prescrizione, quando non si era compiuto (dopo l’entrata in vigore del D.L. nr. 98 cit.) il tempo residuo del termine decennale determinato secondo il precedente regime, pur ridotto (in particolare, per i ratei successivi al luglio 2006 e per quelli del 2007 e del 2008) entro il minor periodo di cinque anni decorrenti dal 6.7.2011. 4.5. La sentenza impugnata che, in contrasto con i principi sopra richiamati ha dichiarato la prescrizione del credito azionato deve perciò essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della pretesa e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26.3.2024