Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5669 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5669 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 11687 – 2021 R.G. proposto da:
COGNOME -c.f. GMMLDN71E45F839M – elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla INDIRIZZO presso lo studio del l’avvocato NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
REGIONE CAMPANIA -p.i.v.a. 80011990639 -in persona del legale rappresentante pro tempore .
INTIMATA
avverso la sentenza n. 6846/2020 del Tribunale di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con atto notificato in data 21.3.2017 NOME COGNOME citava la Regione Campania a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Napoli.
Premetteva che ai sensi dell’art. 78 della legge n. 388 del 2000 il Ministero del Lavoro e la Regione Campania avevano siglato in data 22.6.2006 una convenzione concernente il cosiddetto progetto ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ( ‘ inserimento sociale attraverso il lavoro ‘ ) , ossia il progetto finalizzato alla realizzazione di esperienze lavorative da parte di soggetti appartenenti a categorie con difficoltà di inserimento o di permanenza nel mercato del lavoro (cfr. ricorso, pag. 2) .
Premetteva che il progetto ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , attuato con delibera della Regione Campania n. 996/2006, contemplava l’erogazione in favore dei beneficiari d i un sussidio mensile di euro 500,00 per la durata di dodici mesi; e che il progetto, a seguito della stipula di una seconda convenzione, era stato con delibera n. 342/2008 prorogato per la durata di ulteriori dodici mesi (cfr. ricorso, pag. 2) .
Indi esponeva che, sebbene avesse preso parte nel periodo compreso tra ottobre 2008 e giugno 2009 a tutte le attività formative, la Regione non aveva provveduto a corrisponderle il sussidio per il mese di giugno 2009.
Chiedeva condannarsi la Regione Campania a pagarle la somma di euro 500,00; in subordine, chiedeva condannarsi la Regione a versarle il medesimo importo a titolo risarcitorio ovvero ai sensi dell’art. 2041 cod. civ .
Resisteva la Regione Campania.
Eccepiva la prescrizione ex art. 2948, n. 4, cod. civ. dell’azionato diritto.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 35642/2017 pronunciata giusta il disposto dell’art. 113, 2° co., cod. proc. civ. – secondo equità,
accoglieva la domanda e condannava la Regione a corrispondere all’attrice la somma di euro 500,00, oltre interessi e spese.
La Regione Campania proponeva appello.
Resisteva NOME COGNOME.
Con sentenza n. 6846/2020 il Tribunale di Napoli accoglieva l’appello e, in riforma della gravata sentenza, rigettava la domanda esperita in prime cure dall’appellata; condannava l’appell ata alle spese del doppio grado.
Premetteva il tribunale -nel quadro della previsione dell’art. 339, 3° co., cod. proc. civ. -che l’appello era senz’altro ammissibile; che invero la Regione aveva denunciato la violazione di una norma sul procedimento, ossia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., giacché -aveva addotto – il giudice di pace si era pronunciato in ordine all’e ccepita prescrizione con motivazione ‘ apparente ‘ (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) .
Indi evidenziava che l’appellato dictum era senza dubbio inficiato dal denunciato vizio, poiché il primo giudice , senza ‘reale sostrato argomentativo’, non aveva spiegato ‘perché, nel caso di specie, non si era di fronte ad una prestazione periodica’ e per quale motivo fosse da applicare la prescrizione decennale (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) .
Evidenziava dunque che l’addotto vizio rivestiva valenza, benché la decisione impugnata fosse secondo equità, siccome atto a cagionare ‘la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.’ (così sentenza d’appello, pag. 4) .
Evidenziava in pari tempo – il tribunale – che l’eccezione di prescrizione, da delibare secondo diritto, era certamente da accogliere.
Evidenziava in particolare che era fuor di contestazione che il sussidio fosse da pagare con cadenza mensile, sicché era da applicare il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948, n. 4, cod. civ. (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Evidenziava di conseguenza che l’azionato credito si era sicuramente prescritto, ‘atteso che tra il mese di frequenza del corso rispetto a cui chiesto il pagamento (giugno 2009) e la notifica della citazione in primo grado (21.03.2017) trascorsi i 5 anni previsti dalla norma (…) citata, senza che stati compiuti atti interruttivi della prescrizione ‘ (così sentenza d’appello, pag. 5) .
Evidenziava poi che il prefigurato termine di prescrizione quinquennale era destinato ad operare pur in rapporto al titolo risarcitorio azionato dall ‘appellante (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. La Regione Campania non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e/o n. 5, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 113, 2° co., 114, e 339, 3° co., cod. proc. civ. e de ll’ art. 2948, 4° co., cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 99, 100, 101, 112, 115, 116, 156 e 159 cod. proc. civ. e con gli artt. 2946 e 2697 cod. civ.; la nullità della sentenza per omessa, erronea decisione anche sulla condizione dell’azione , la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’illogicità della pronuncia, la violazione dei principi sull’onere della prova.
Deduce innanzitutto che la prescrizione, segnatamente la prescrizione di cui all’ art. 2948, n. 4, cod. civ., non può essere annoverata tra i ‘ principi regolatori della materia ‘ (cfr. ricorso, pag. 6) .
Deduce altresì che la sintetica motivazione della sentenza del giudice di pace ‘si palesa in linea con la peculiarità del giudizio di equità ‘ (così ricorso, pag. 6) e che ‘an che l ‘ individuazione del termine prescrizionale da applicare può essere rimessa ad una valutazione equitativa ‘ (così ricorso, pag. 8) .
Deduce inoltre che ‘il Tribunale non poteva sostituire a materia soggetta ad equità una decisione con essa contrastante in diritto’ (così ricorso, pag. 9) .
8. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 2 e/o n. 3 e/o n. 5, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 25, 1° co., e 111 Cost., degli artt. 113, 2° co., 114, e 339 cod. proc. civ. e dell’art. 2948, 4° co., cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 99, 100, 101, 112, 115, 116 e 156 cod. proc. civ. e con l’ art. 2697 cod. civ.; la nullità della sentenza per omessa, erronea decisione sulla condizione dell’azione , la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l ‘illogicità della motivazione, la violazione del principio del giudice naturale e la violazione dei principi sull’onere della prova.
Deduce che ‘ il Tribunale (…) non poteva decidere l ‘impugnazione della Regione Campania secondo diritto, così facendo ha violato il principio del giudice naturale’ (così ricorso, pag. 13) ; quindi, che indebitamente ‘ la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità è stata sostituita da pronuncia secondo diritto ‘ (così ricorso, pag. 14) .
Il primo motivo ed il secondo motivo di ricor so sono all’evidenza connessi; il che ne suggerisce l ‘esame contestuale; ambedue i mezzi di impugnazione, in ogni caso, sono da respingere.
Va previamente puntualizzato che avverso la sentenza del tribunale che ha pronunciato in ordine all’appello proposto, nei termini del 3° co. dell’art. 339 cod. proc. civ., avverso la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità ex art. 113, 2° co., prima parte, cod. proc. civ., è senz’ altro esperibile il ricorso per cassazione (cfr. Cass. (ord.) 4.6.2007, n. 13019) .
Si è premessa, da un lato, l’enunciazione dei passaggi mo tivazionali salienti – e qui rilevanti – del dictum del Tribunale di Napoli. Si è provveduto, dall’altro, all’ illustrazione dei motivi in disamina.
Ebbene, è innegabile che i primi due mezzi per buona parte non si correlano, non si confrontano con la motivazione dell’impugnato dictum .
Il tribunale ha reputato ammissibile l’appello, siccome era stat o denunciato il vizio di motivazione ‘apparente’, quindi la ‘violazione di una norma sul procedimento’, violazione oggetto di espressa prefigurazione , ai fini dell’esperibilità del gravame, nel testo del 3° co. dell’art. 339 cod. proc. civ.
In tal guisa inconferenti sono le deduzioni della ricorrente secondo cui ‘i principi regolatori della materia’ ‘sono quelli desumibili dalle norme costituenti le linee-guida della disciplina del rapporto dedotto in giudizio ‘ (così ricorso, pag. 7) ; e secondo cui la ‘durata del termine prescrizionale (…) non può essere considerata espressione di un principio regolatore della specifica materia oggetto di causa’ (così ricorso, pag. 8) .
Sovviene propriamente l’elaborazione di questa Corte secondo cui , in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ratio decidendi ‘ posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952) .
12. I mezzi de quibus si correlano viceversa alla ‘ ratio ‘, allorché si adduce che il primo giudice aveva vagliato nel merito l’eccezione di prescrizione, di talché ‘la motivazione del giudice di pace non affatto un semplice ‘ (così ricorso, pag. 10) . Ed allorché si adduce che ‘il giudice di pace, obbligato alla decisione secondo equità, doveva, comunque, prescindere dall’applicabilità o meno e decidere, proprio quale giudice naturale, sulla natura discrezionale e di equità delle questioni propostegli’ (così ricorso, pag. 13) .
13. Va premesso che il giudice di pace aveva affermato testualmente: ‘si ritengono superate le eccezioni della convenuta considerato che non si versa in tema di prestazioni periodiche, ma, ormai come acclarato, di un diritto di credito per cui si applica la prescriz ione decennale’ (cfr. al riguardo sentenza d’appello, pag. 4 , ove è riprodotto il riferito passaggio motivazionale del primo dictum) .
Ebbene, al riguardo va in toto condiviso il duplice rilievo del tribunale.
Propriamente, il riscontro dell’ammissibilità del gravame in rapporto alla denunciata ‘apparenza’ della motivazione , in quanto violazione di norma sul procedimento (benché, la violazione, dal tribunale sia stata erroneamente
ricondotta alla previsione dell’art. 112 cod. proc. civ. anziché alla previsione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.) .
Propriamente, il riscontro dell’ ‘apparenza’ della motivazione, inficiante il primo dictum , in ordine alla natura periodica della prestazione, indubbiamente disconosciuta, negata dal primo giudice con una mera affermazione di principio.
A tal ultimo proposito va appieno recepito l’assunto del tribunale, secondo cui ‘equità (…) non implica arbitrio’ (cfr. sentenza impugnata, pag. 4) .
E, ben vero, il giudizio di equità necessaria innanzi al giudice di pace per le cause di valore pari o inferiore ad euro 1.100,00 non è ‘puro’ ma vincolato all’osservanza dei principi di cui al 3° co. dell’art. 339 cod. proc. civ., tra i quali, appunto, le norme sul procedimento e, dunque, la ‘garanzia’ della ‘non apparenza’ della motivazione, la cui violazione segna l’esperibilità dell’appello.
E, ben vero, pur il giudizio di equità ex art. 113, 2°co., cod. proc. civ. postula che il giudice di pace, in ordine ai fatti addotti alla sua equitativa cognizione -nella specie in ordine alla natura periodica del credito – non prescinda da una compiuta disamina, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito.
E, ben vero, il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non solleva il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati, i quali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione (cfr. Cass. (ord.) 14.10.2021, n. 28075) .
In tal guisa invano la ricorrente prospetta che il giudice di pace aveva ‘ ritenuto di dover applicare il notorio principio per il quale in assenza di
regolamentazione particolare espressa per il caso di specie si applica la prescrizione decennale ‘ (così ricorso, pag. 10) .
15. La periodicità del ‘sussidio’ è emersa ab initio dall’allegazione attorea.
Cosicché invano la ricorrente adduce che il giudice di pace aveva -correttamente disconosciuto l’operatività del termine di prescrizione di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., siccome ‘la Regione Campania su cui gravava il relativo onere non aveva depositato né allegato il fatto costitutivo dell’eccezione di prescrizione periodica e/o quinquennale’ (così ricorso, pag. 12) .
16. Per altro verso, ineccepibilmente il tribunale ha pronunciato secondo diritto (cfr. Cass. (ord.) 22.3.2012, n. 4627, secondo cui qualora il giudice di pace dichiari di decidere secondo equità una causa che doveva decidersi secondo diritto, la sentenza è per ciò solo nulla, a prescindere da qualsiasi indagine circa l ‘ effettiva applicazione nella sentenza di regole di diritto positivo od equitative; tuttavia, la nullità della sentenza, rilevata dal tribunale in sede d’appello, non comporta la regressione del giudizio alla fase di primo grado, ma impone al giudice d ‘ appello di decidere il gravame secondo le regole di diritto. Cfr. altresì Cass. 28.2.2008, n. 5276) .
In tal guisa ingiustificatamente la ricorrente assume che ‘la decisione secondo diritto adottata dal Tribunale napoletano è contraria alla peculiarità del giudizio di equità’ (così ricorso, pag. 15) .
17. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2941 e 2942 cod. civ., degli artt. 113, 2° co., 114, e 339, 3° co., cod. proc. civ. e degli artt. 2945, 2946 e 2948, 4° co., cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 99, 100,
101, 112, 115, 116 e 156 cod. proc. civ. e con l’art. 2697 cod. civ.; la nullità della sentenza per omessa, erronea decisione sulla domanda subordinata, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’illogicità della motivazione , la violazione dei principi sull’onere della prova.
Deduce che il tribunale ha omesso di pronunciarsi sull ‘ azione di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 17) .
Deduce che l ‘ azione ex art. 2041 cod. civ. sarebbe stata da accogliere , ‘ visto che risulta documentalmente il riconoscimento da parte della convenuta (…) della utilità della prestazione da parte dell ‘ istante ‘ (così ricorso, pag. 17) ; e che, comunque, nella specie sono presenti tutte le condizioni dell ‘ azione di arricchimento senza giusta causa (cfr. ricorso, pag. 17) .
Il terzo motivo di ricorso è parimenti da respingere.
Il Tribunale di Napoli si è innegabilmente pronunciato.
Difatti, in ordine alla domanda ex art. 2041 cod. civ. ne ha acclarato l’ inammissibilità ex art. 2042 cod. civ., ‘ posto che l’attrice poteva agire con l ‘ azione contrattuale, estintasi a seguito di prescrizione ‘ (così sentenza d’appello, pag. 5) .
La riferita affermazione del giudice di merito è inappuntabile.
Propriamente a lla luce dell’elaborazione delle sezioni unite di questa Corte.
Ovvero dell’insegnamento a tenor del quale, a i fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 cod. civ., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su
clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest ‘ ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall ‘ illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico (cfr. Cass. sez. un. 5.12.2023, n. 33954) .
E, si reitera, nella specie l’azione principale è stata respinta per prescrizione.
La Regione Campania non ha svolto difese. Pertanto, nonostante la reiezione del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte