Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6854 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6854 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 10291/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale chiede di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore.
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1481/2020, depositata in data 7/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
La RAGIONE_SOCIALE con ricorso ex art. 702bis c.p.c., notificato il 28/7/2015, conveniva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, in relazione al contratto d’appalto stipulato il 16/9/2002, per la realizzazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso per lo strato di usura, chiedendo il pagamento di euro 75.167,39.
Veniva, dunque, richiesta la somma di euro 67.439,20 per compenso contrattuale, oltre alla somma di euro 7728,19, quale rata di saldo dovuta all’impresa e certificata nello stato finale dei lavori.
In subordine, la RAGIONE_SOCIALE chiedeva il pagamento, a titolo di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.p.c.
Lo RAGIONE_SOCIALE si costituiva ed eccepiva, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione del credito.
A seguito dell’espletamento di CTU il tribunale di Agrigento, con sentenza n. 1658/2017, depositata il 6/11/2017, accoglieva la domanda di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che, con riferimento alla somma di euro 7728,19, quale rata di saldo relative lavori eseguiti, il credito era certificato e provato dalla documentazione prodotta.
Con riferimento alle somme relative alle opere di pavimentazione in conglomerato bituminoso, il tribunale accertava l’effettiva realizzazione delle opere, riconoscendo, ai sensi dell’art. 2041 c.c., la somma di euro 73.345,38.
Avverso la sentenza proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE eccependo, tra l’altro, la prescrizione del credito, esclusivamente nei confronti della condanna al pagamento della somma di euro 73.345,38, non impugnando il capo di condanna relativo al pagamento dell’importo di euro 7728,19, quale saldo del prezzo pattuito.
La Corte d’appello di Palermo con sentenza n. 1481/2020, depositata il 7/10/2020, accoglieva l’appello, rigettando la domanda formulata ex art. 2041 c.p.c., eliminando, per l’effetto, la condanna dello RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 73.345,38.
Dagli atti – ad avviso della Corte territoriale – non emergeva che la RAGIONE_SOCIALE avesse proposto domanda di ingiustificato arricchimento in relazione ai lavori oggetto di controversia, relativi alla perizia di variante, non approvata, del 18/4/2005, avendo la RAGIONE_SOCIALE preteso, in quel giudizio, il compenso contrattuale dovuto per le opere realizzate nell’ambito del contratto d’appalto del 16/9/2002.
Poiché il ricorso introduttivo del giudizio era stato notificato il 28/7/2015 e, «non essendovi prova che le opere in questione fossero state ultimate nell’arco di 10 anni antecedenti la data di introduzione del presente giudizio», il diritto vantato era prescritto.
Di qui, il rigetto della domanda di cui all’art. 2041 c.c.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.
È rimasto intimato lo RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione si deduce «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».
Per la ricorrente la Corte d’appello avrebbe omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che ha formato oggetto di
discussione tra le parti, ovvero «l’avvenuta risoluzione del relativo contratto».
La Corte di merito ha dunque individuato il dies a quo per il computo della prescrizione dalla data in cui lavori «furono ultimati».
Nella specie, però le opere non erano state mai ultimate, come emergeva anche dalla CTU espletata, in quanto «il relativo contratto di appalto venne risolto dall’Ente appaltante in ragione di informativa antimafia esitata dalla Prefettura di Agrigento».
Tale circostanza, ad avviso della ricorrente, sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti.
La Corte territoriale è incorsa in una evidente omissione facendo decorrere il termine di prescrizione dell’ultimazione dei lavori, mai avvenuta nella specie, in ragione della intervenuta risoluzione contrattuale.
Il dies a quo per il computo della prescrizione dovrebbe essere invece rinvenuto nella data di risoluzione del contratto, avvenuta il 23/12/2005.
Il termine decennale sarebbe maturato, in assenza di atti interruttivi, il successivo 23/12/2015.
Il diverso termine di prescrizione, rispetto a quello asseritamente ritenuto dallo RAGIONE_SOCIALE, è stato dedotto e più volte ribadito da RAGIONE_SOCIALE nei propri scritti difensivi.
Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
La Corte territoriale avrebbe anche violato l’art. 2697 c.c., in tema di ripartizione dell’onere della prova.
La Corte d’appello ha dichiarato prescritto il diritto della RAGIONE_SOCIALE, in quanto ritenuto non esservi alcuna prova che le opere oggetto del
contendere fossero state ultimate nell’arco di 10 anni antecedenti all’introduzione del giudizio.
Pur dovendosi premettere che, nella specie, la prescrizione decorreva dalla data di risoluzione del contratto, ad ogni modo, «una eventuale prova in tal senso avrebbe dovuto essere fornita dall’RAGIONE_SOCIALE di Agrigento, che ha sollevato la relativa eccezione».
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo motivo.
3.1. La Corte d’appello ha ritenuto maturata la prescrizione decennale, con riferimento alla domanda presentata ex art. 2041 c.c. dalla appaltatrice in quanto il ricorso introduttivo del giudizio era stato notificato il 28/7/2015 «ma non essendovi prova che le opere in questione fossero state ultimate nell’arco dei dieci anni antecedenti la data di introduzione del presente giudizio».
3.2. La Corte territoriale ha, però, omesso di prendere in considerazione il fatto storico dell’avvenuta risoluzione del contratto intervenuto il 23/12/2005 a seguito di informativa antimafia della Prefettura di Agrigento e, soprattutto, delle prestazioni effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE appaltatrice sino a tale data.
Ed infatti, anche per l’azione di arricchimento senza causa, come per ogni altra, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno nel quale può essere fatto valere il diritto all’indennizzo e cioè dal momento in cui detto diritto matura, che coincide con quello in cui si verifica l’arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell’altra parte (Cass., sez. 3, 7/4/2025, n. 9135; Cass., sez. 1, 16/3/2007, n. 6292; Cass., sez. 1, 19/11/1993, n. 11439; Cass., sez. 3, 9/12/1988, n. 6685).
Il dies a quo per la determinazione del termine di prescrizione è, dunque, costituito dalla locupletazione che, pur rendendo indifferente la sorte del contratto, tuttavia deve essere collegata alle
prestazioni rese – e di cui la stazione appaltante ha beneficiato – sino a tale data.
Pertanto, poiché la domanda giudiziale è stata presentata il 28/7/2015, mentre la risoluzione, a seguito di informativa antimafia, è intervenuta il 23/12/2005, sicché le prestazioni da parte dell’appaltatrice si sono protratte sino a tale data, il decennio maturava il 23/12/2015.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di impugnazione; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il 27 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME