Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1783 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1783 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24297-2020 proposto da:
C.N.R. – CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 346/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/07/2020 R.G.N. 70/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO
Oggetto
RISARCIMENTO PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 24297/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 21/11/2024
CC
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che, con sentenza del 27 luglio 2020, la Corte d’Appello di Firenze, riformava parzialmente la decisione resa dal Tribunale di Pisa che aveva accolto la domanda proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Istituto di Informatica e Telematica presso il CNR ritenendo l’ illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in virtù dei quali gli istanti avevano prestato attività analoga a quella resa dal personale dipendente dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa e perciò dissimulante un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannando il CNR al risarcimento del danno determinato in un’indennità pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita e respingendo le ulteriori domande;
decidendo sull’impugnazione dei dipendenti, la Corte fiorentina rideterminava la condanna del CNR e disponeva a suo carico anche il pagamento delle differenze retributive tra quanto ricevuto in forza dei contratti intercorsi tra le parti e quanto corrispondente al trattamento base previsto dal CCNL di Comparto per gli Enti di Ricerca per il personale inquadrato nel VI Livello con la qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca senza riconoscimento di progressione economica e la commisurazione a quel trattamento economico del risarcimento determinato in primo grado;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, ferma restando l’illegittimità dei predetti contratti , che la nullità del rapporto costituito in violazione delle disposizioni che regolano l’impiego alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche non osta all’applicabilità dell’art. 2126 c.c., risultando pertanto dovute le sopra indicate differenze retributive nella misura
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integrale non decorrendo la prescrizione nel corso del rapporto in questione non assistito da stabilità;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, gli originari istanti;
che i controricorrenti hanno poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, l’Ente ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2935 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale di rigetto dell’eccezione di prescrizione non configurandosi la sancita ragione di sospensione del decorso del termine prescrizionale connesso alla mancanza di stabilità del rapporto trattandosi di rapporti di pubblico impiego;
che il motivo si rivela meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 10219/2020, Cass. n. 35676/2021 e Cass. n. 1701/2023), secondo cui nell’ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un ‘ metus ‘ in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela;
che il principio è stato ribadito da Cass., SU, n. 36197/2023 secondo cui ‘la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato – sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine – decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a
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partire da tale data, perché non è configurabile un ” metus ” del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un’apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica;
che nella specie la Corte territoriale non si è attenuta agli indicati principi avendo ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione proposta dal CNR sul presupposto che il corso della stessa dovesse rimanere sospeso durante l’esecuzione del rapporto;
che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà in conformità, regolando altresì le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21.11.2024