Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25290 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25290 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36426/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4855/2019 depositata il 27/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO‘ing. AVV_NOTAIO NOME chiese al Presidente del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi di ingiunger e a COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di tutrice della sorella NOME COGNOME, il pagamento della somma di € 10.569,78 a titolo di prestazioni professionali svolte per i lavori di ricostruzione di un fabbricato, ai sensi della L. 219/81.
Emesso il decreto, NOME propose opposizione ed eccepì la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c.
L’opposizione, rigettata in primo grado, venne accolta dalla Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 7.10.2019.
La Corte d’appello ritenne operante la prescrizione presuntiva perché nessun contratto scritto era stato concluso tra le parti, non integrando la forma scritta gli atti indirizzati al Comune da COGNOME NOME, con i quali, approvata la perizia di assestamento, lo stesso si era impegnato a saldare le spese tecniche, né tali atti integravano una ricognizione del debito in quanto rivolti alla Pubblica Amministrazione.
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di due motivi.
NOME NOME ha resistito con controricorso.
Il Consigliere Delegato, ritenendo che il ricorso fosse manifestamente infondato, con provvedimento depositato l’1.6.2023 ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo introdotto dal D. Lgs n.149 del 2022.
Alla proposta di definizione anticipata, regolarmente comunicata alle parti, è seguita la richiesta di decisione avanzata da COGNOME NOME, alla quale è stata allegata procura speciale ai sensi dell’art. 380 bis c.2 c.p.c.
In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, deducendo la violazione degli artt.2956 e segg. c.c. e dell’art.1350 c.c., il ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’appello circa l’operatività della prescrizione presuntiva nell’ipotesi in cui la prestazione sia resa per incarichi finanziati dal contributo dello Stato. Nel caso in esame, si tratterebbe di lavori di riparazione e di adeguamento sismico, che, oltre alla parte tecnica prevedevano una forma di assistenza di natura giuridicoamministrativa per l’erogazione del contributo , sicché l’incarico sarebbe caratterizzato da un’attività complessa e continuativa. Sotto altro profilo, il ricorrente richiama le disposizioni contenute nella L. 219/81, in forza RAGIONE_SOCIALE quali il contributo erariale è erogato al saldo RAGIONE_SOCIALE spettanze per spese tecniche di progettazione, ragione per la quale non si tratterebbe di compensi che avvenivano senza dilazioni e senza rilascio di quietanza scritta. Il ricorrente indica come prova dell’esistenza del contratto scritto il documento conclusivo della pratica ed il collaudo statico, allegando tale documentazione al ricorso per cassazione.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza,
non operano solo per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta (RAGIONE_SOCIALEzione civile sez. II, 30/04/2018, n.10379; RAGIONE_SOCIALEzione civile sez. I, 04/07/2012, n.11145).
La prescrizione presuntiva è, quindi, applicabile nei rapporti rispetto ai quali l’adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta e non opera quando l’incarico professionale sia stato conferito con atto scritto. A tale proposito al giudicante spetta esclusivamente la verifica dell’esistenza di un accordo scritto per escludere che il rapporto si sia svolto senza formalità sia per questo incompatibile con qualsiasi presunzione di pagamento (RAGIONE_SOCIALEzione civile sez. II, 04/06/2024, n.15566 non massimata).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato che non era stato concluso in forma scritta il contratto intercorso tra COGNOME NOME, dante causa RAGIONE_SOCIALE controricorrenti e l’ing. COGNOME, avente ad oggetto i lavori di ricostruzione di un fabbricato, ai sensi della L. 219/81.
Non suppliscono all’assenza di forma scritta gli atti indirizzati da COGNOME NOME al Comune, con il quale aveva approvato la perizia di assestamento e si era impegnato a saldare le spese tecniche, trattandosi di atti indirizzati alla Pubblica Amministrazione, privi di valore confessorio.
Non è, altresì decisiva, la circostanza che il ricorrente abbia sottoscritto il certificato di regolare esecuzione, essendo anch’esso un atto che attiene ai rapporti con il Comune e non ai rapporti con il committente.
La normativa speciale di cui alla Legge n.219/1981 regola in maniera particolare le modalità di svolgimento dell’attività ed anche le
modalità di pagamento RAGIONE_SOCIALE spettanze, ma di certo non deroga al meccanismo codicistico che disciplina la prescrizione.
La procedimentalizzazione stabilita dalla legge n.219/1981 e dal successivo T.U. N.76 del 1990, riguardante sia la parte squisitamente tecnica, sia quella giuridico-amministrativa, la cui osservanza era indispensabile per il conseguimento e per l’erogazione del contributo erariale, si pone su un piano diverso rispetto alle norme privatistiche che disciplinano il rapporto professionale con il cliente.
Non assume rilevanza, ai fini di escludere la prescrizione presuntiva, la complessità e la durata dell’incarico, elementi questi che non possono supplire al requisito della forma scritta, al fine di escludere l’applicazione RAGIONE_SOCIALE regole in materia di prescrizione presuntiva.
Né, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, depone in senso contrario il precedente di RAGIONE_SOCIALEzione civile sez. II, 31/10/2011, n.22649, perché detta pronuncia non afferma alcun principio di diritto in ordine all’inapplicabilità della prescrizione presuntiva alle prestazioni professionali ex L. 219/81. Con tale decisione è stata affermata la diversa natura della prescrizione ordinaria rispetto alla prescrizione presuntiva.
Ne consegue che, in assenza di un contratto avente forma scritta, era operante la prescrizione presuntiva, né il ricorrente ha individuato altro atto, avente forma scritta, che integrerebbe l’incarico professionale a lui conferito.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, in via subordinata, la violazione degli artt.2956, 2957 e 2959 e 1988 c.c. oltre all’omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione. Secondo il ricorrente, la prescrizione decorreva dallo stato finale dei lavori poiché in tale data si era esaurita la prestazione.
Il motivo è infondato.
Il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all’art. 2956, comma 2, c.c., relativo al diritto al compenso dei professionisti, è l’avvenuto adempimento dell’obbligazione (RAGIONE_SOCIALEzione civile sez. II, 05/06/2023, n.15665), che, nel caso di specie coincideva con l’emissione della parcella emessa dal professionista il 12.5.1997, con cui questi aveva rettificato la precedente parcella del 1995.
Non è condivisibile la prospettazione del ricorrente secondo cui la prescrizione presuntiva decorrerebbe dalla data in cui il committente aveva sottoscritto lo stato finale dei lavori, trattandosi di attività che non era direttamente riferibile al professionista; la cessazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni risaliva, invece, secondo l’accertamento svolto dalla Corte di merito, alla data in cui furono emesse le parcelle, che presupponevano una determinazione finale del credito vantato.
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ.. (novellato dal D. Lgs n.149 del 2022.), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori somme ex art.96, comma 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all’art.96, comma 4 c.p.c. in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: Cass. S.U. n. 27195/2023).
Non va disposto il raddoppio del contributo, a norma dell’art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, trattandosi di materia esente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art.96, comma 3 c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di Euro 1.000,00 equitativamente determinata, nonché -ai sensi dell’ art.96, comma 4, c.p.c. – al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione