Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32363 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32363 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22599/2023 r.g., proposto da
COGNOME NOME , elett. dom.ta presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
NOME COGNOME NOME , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 873/2023 pubblicata in data 27/07/2023, n.r.g. 1450/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 01/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.- Con decreto ingiuntivo n. 106/2020, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Vibo Valentia intimava a RAGIONE_SOCIALE NOME (titolare dell’omonima gelateria corrente in Pizzo) di pagare la somma di euro 2.820,00 in favore di NOME COGNOME NOME a titolo di differenze retributive.
OGGETTO:
crediti da rapporto di lavoro
subordinato – prescrizione
presuntiva – applicabilità –
limiti
2.La RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione, eccependo l’avvenuto pagamento come da buste paga quietanzate dal lavoratore, che produceva in giudizio.
3.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, reputando che il lavoratore non avesse formulato un formale e tempestivo disconoscimento delle firme apparentemente apposte alle buste paga, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ma compensava le spese di lite.
4.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame interposto dal lavoratore e, in riforma della decisione impugnata, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
secondo la Suprema Corte di Cassazione la prescrizione presuntiva non opera quando il contratto sia stato stipulato per iscritto (Cass. n. 8200/2006);
nel caso di specie il rapporto di lavoro trova la sua fonte di prova nel contratto scritto stipulato dalle parti e nelle buste paga, sicché non opera la prescrizione presuntiva;
il lavoratore ha disconosciuto la sottoscrizione delle buste paga già nel ricorso monitorio, tanto che con l’opposizione la datrice di lavoro aveva chiesto la verificazione di quelle stesse scritture ed aveva depositato quelle comparative, sicché sul punto la sentenza del Tribunale è errata;
la questione è dirimente, poiché la quietanza apposta in calce alle buste paga attiene non solo alla ricezione del documento, ma contiene espressa dichiarazione di ricevuta anche della somma ivi esposta;
poiché anche in questo grado la RAGIONE_SOCIALE ha ribadito l’istanza di verificazione, il Collegio ha disposto ed espletato perizia calligrafica, dalla quale è emerso sono genuine soltanto le firme relative alle buste paga relative ai mesi luglio, agosto, settembre e ottobre 2013, gennaio e febbraio 2014, mentre sono apocrife tutte le altre;
poiché il totale delle somme indicate nelle buste paga con quietanza apocrifa è di gran lunga maggiore della somma vantata con il ricorso monitorio, l’appello del lavoratore va accolto poiché la datrice di lavoro
non ha adempiuto l’onere della prova del pagamento, sicché la sua opposizione al decreto ingiuntivo va rigettata.
5.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
6.- La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato una proposta di definizione accelerata in termini di manifesta infondatezza, avverso la quale la difesa della ricorrente ha proposto tempestiva istanza di decisione.
7.- NOME COGNOME NOME, originariamente rimasto intimato, ha poi resistito tardivamente con controricorso.
8.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
9.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 2955 e 2956 c.c. per avere la Corte territoriale escluso l’applicabilità della prescrizione presuntiva.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha più volte affermato che le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza, non operano per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta, mentre riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall’esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale (Cass. ord. n. 13707/2019; Cass. ord. n. 10379/2018; Cass. n. 11145/2012).
Nel caso di specie la doglianza della ricorrente non è pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Infatti, contrariamente all’assunto della difesa della RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità della prescrizione presuntiva non in ragione del rapporto di lavoro subordinato, bensì in ragione del fatto che il medesimo rapporto e il relativo credito azionato in via monitoria traevano origine da un contratto scritto. In tal senso la sentenza d’appello è conforme al princ ipio di diritto sopra ricordato e che va qui ribadito.
2.- Nulla va disposto sulle spese, vista la tardività della costituzione del
contro
ricorrente, ben oltre il termine imposto dall’art. 370 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 01/10/2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME