Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31613 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31613 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
Oggetto: Compenso AVV_NOTAIO.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23522/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
ITCA/ONLUS – ISTITUTO TERZIARI DELL’ADDOLORATA;
COGNOME
– intimato –
Avverso la sentenza n. 851/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Bari il 3/5/2022, pubblicata il 27/5/2022 e notificata il 27/6/2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
Con atto di citazione del 10/11/2008, l’AVV_NOTAIO convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, l’RAGIONE_SOCIALE
Rotondo, al fine di ottenere il riconoscimento del maturato compenso professionale, in virtù di mandato stragiudiziale conferito da quest’ultimo e compiutamente espletato, e la condanna RAGIONE_SOCIALEo stesso al pagamento, a tale titolo, RAGIONE_SOCIALEa somma di € 66.647,59.
Costituitosi in giudizio con comparsa del 13/2/2009, il convenuto RAGIONE_SOCIALE contestò l’avvenuto soddisfacimento di tutte le prestazioni riferite, con estinzione di ogni obbligazione debitoria per il dedotto titolo, ed eccepì formalmente la prescrizione presuntiva del credito professionale ai sensi degli articoli 2956 e 2957 cod. civ.
Con sentenza del 01/03/2017, il Tribunale di Bari rigettò la domanda attorea, reputando sussistenti giuste ragioni per l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Il giudizio di gravame, instaurato dall’AVV_NOTAIO COGNOME, si concluse, nella resistenza RAGIONE_SOCIALE‘appellato RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 851/2022, pubblicata il 27/05/2022, con la quale la Corte d’Appello di Bari respinse il gravame, condannando l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero fondata l’eccezione di prescrizione presuntiva triennale di cui all’art. 2956 n. 2 cod. civ., sollevata dalla cliente, non essendovi prova di un mandato professionale scritto ed essendo rimasto giudizialmente accertato il pagamento in seguito alla prestazione del giuramento decisorio.
Quanto al contratto, ritennero in particolare che la sua sussistenza non fosse arguibile dalla lettera di incarico prodotta in quanto non avente natura di atto bilaterale, siccome priva di cenni sulla tempistica RAGIONE_SOCIALEa consulenza stragiudiziale e sui termini retributivi RAGIONE_SOCIALEa stessa e indicativa RAGIONE_SOCIALEa presunzione di pagamento immediato.
Quanto alla decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione la ritennero provata in re ipsa .
Quanto al pagamento, ritennero che questo potesse essere comprovato soltanto attraverso l’ammissione confessoria e giudiziale RAGIONE_SOCIALEo stesso debitore eccipiente oppure, come avvenuto nella specie, attraverso l’ammissione sotto giuramento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2959 cod. civ., essendo infondata la dedotta inammissibilità formale del capitolo eccepita dal creditore e irrilevante l’invocata statuizione in sede penale RAGIONE_SOCIALEa falsità del giuramento, siccome produttiva semmai di eventuali pretese risarcitorie; che non fosse rilevante il comportamento assunto dalla cliente prima RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del giudizio con quello processuale posto in essere successivamente; che non fosse condivisibile l’asserita implicita ammissione del mancato pagamento contenuta negli atti difensivi, avendo questi portata di mera argomentazione difensiva ed essendo l’interpretazione fornita dal creditore ultronea rispetto al contesto complessivo RAGIONE_SOCIALE‘atto; che non incidesse la normativa antiriciclaggio in ordine ai pagamenti in contanti, siccome entrata in vigore soltanto nel 2007, a fronte di un pagamento avvenuto nel 2004.
Contro la predetta sentenza, propone ricorso AVV_NOTAIO NOME, affidandolo a due motivi, illustrati anche con memoria, mentre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘addolorata è rimasta intimata.
Considerato che :
1.1 Con il primo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1326, 2230 e 2233 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello di Bari ritenuto che un documento di provenienza unilaterale, ossia la lettera di incarico professionale del 5/10/2004, non potesse integrare un contratto scritto di patrocinio se priva RAGIONE_SOCIALEa pattuizione sul compenso e sui termini di pagamento RAGIONE_SOCIALEa
prestazione professionale, nonché la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2956, n. 2, cod. civ., per avere la Corte d’Appello di Bari ritenuto che la prescrizione presuntiva triennale fosse applicabile a una consulenza stragiudiziale affidata con atto unilaterale scritto, privo RAGIONE_SOCIALEa pattuizione sul compenso e sui termini di pagamento, ed eseguita in poco tempo dal conferimento e che non fosse esclusivamente applicabile ai rapporti instaurati senza alcuna formalità.
Ad avviso del ricorrente, la predisposizione e l’invio dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa lettera di incarico del 2004 costituiva contratto scritto di patrocinio per l’opera stragiudiziale, sia in quanto il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta (nella specie il cliente) ha avuto conoscenza RAGIONE_SOCIALEa accettazione RAGIONE_SOCIALE‘altra parte (nella specie il professionista), sia in quanto erano irrilevanti la mancata determinazione nella proposta del compenso e RAGIONE_SOCIALEa tempistica di pagamento, non essendo il contratto di prestazione d’opera soggetto ad alcuna forma particolare e non essendo necessaria, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 2233 cod. civ., la pattuizione di un compenso. Inoltre, la Corte aveva illegittimamente ritenuto applicabile la prescrizione presuntiva alla consulenza stragiudiziale conferita con atto unilaterale scritto, privo RAGIONE_SOCIALEa pattuizione sul compenso e sui termini di pagamento ed eseguita in poco tempo dal conferimento, in tal modo violando i principi regolatori del predetto RAGIONE_SOCIALE.
1.2 Il primo motivo è fondato.
Occorre, in primo luogo, ricordare che la norma violata o falsamente applicata, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, è quella contenuta nell’art. 2956 cod. civ., il quale sancisce la prescrizione nel termine di tre anni, tra gli altri, del diritto dei professionisti al compenso per l’opera prestata e del rimborso spese, e nell’art. 2959 cod. civ., il quale stabilisce che l’eccezione è rigettata se chi oppone la
prescrizione nei casi indicati, tra gli altri, dall’art. 2956 cod. civ. ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è estinta.
Quest’ultima disposizione è stata interpretata da questa Corte nel senso che l’eccezione di prescrizione in esame poggia sulla presunzione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto pagamento nei termini previsti (Cass., Sez. 18/4/1962, n. 766) e implica, perciò, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore (Cass., Sez. 2, 5/6/2023, n. 15665), potendo la stessa essere superata unicamente, quanto alla posizione del debitore opponente, attraverso l’ammissione di non avere estinto l’obbligazione, e, quanto a quella del creditore, attraverso il deferimento al debitore del giuramento decisorio (Cass., Sez. 3, 15/5/2007, n. 11195; Cass., Sez. 1, 24/9/2004, n. 19240; Cass., Sez. 2, 27/1/1998, n. 785).
Essa, dunque, non può essere opposta dal debitore che abbia contestato l’originaria sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione o negato l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni sulle quali si basa la pretesa attorea o comunque la loro estinzione (Cass., Sez. 1, 28/6/2019, n. 17595; Cass., Sez. 18/4/1962, n. 766), giacché colui che nega il rapporto non può pretendere che si presuma che l’abbia estinto (Cass., Sez. 18/4/1962, n. 766, cit.), e può perciò essere paralizzata o dall’ammissione RAGIONE_SOCIALEa non avvenuta estinzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione fatta in giudizio dal presunto debitore (Cass., Sez. 2, 14/10/1959, n. 2837), tale essendo anche la negazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza stessa del credito oggetto di domanda (Cass., Sez. 2, 16/2/2016, n. 2977), o l’eccezione sulla identità RAGIONE_SOCIALEa persona del creditore diversa da colui che agisce in giudizio (Cass., Sez. L, 2/10/2009, n. 21107), o dalla predisposizione di difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa sussistenza o che si incentrino sulla contestazione RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALEa somma richiesta (Cass., Sez. L, 3/3/2001, n. 3105; Cass., Sez. L, 12/7/2001, n. 9467; Cass.
4015/2002; Cass., Sez. L, 20/3/2012, n. 12771), poiché in tal modo si ammette, implicitamente, che l’obbligazione non è stata estinta; (Cass., Sez. 2, 5/6/2023, n. 15665; Cass., Sez. 1, 28/6/2019, n. 17595; Cass., Sez. 2, 1/10/2018, n. 23751; Cass., Sez. 2, 16/2/2016, n. 2977; Cass., Sez. 2, 2/12/2013, n. 26986).
Per contro, le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato, o sia comunque estinto, non rendono inopponibile l’eccezione di prescrizione presuntiva, giacché, lungi dall’essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale RAGIONE_SOCIALE‘eccezione stessa (Cass., Sez. 2, 1/10/2018, n. 23751; Cass., Sez. 3, 31/3/2010, n. 7800).
Secondo il costante orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, la presunzione di pagamento derivante dalla prescrizione breve, trovando fondamento e ragione esclusivamente in quei rapporti che s’instaurano senza formalità e in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione ne’ rilascio dì quietanza scritta, non possono operare nell’ipotesi in cui il credito fatto valere tragga origine da un contratto stipulato in forma scritta, proprio perché i rapporti risultanti da scritture non si possono ricomprendere fra quelli in cui è d’uso comune l’immediato pagamento (cfr. Cass., Sez. 2, 12/01/2022 , n. 789; Cass., 6 2, 22/05/2019, n. 13707; Cass., 6 – 3, 08/05/2014, n. 9930; Cass., Sez. 1, 04/07/2012 , n. 11145; Cass., Sez. 2, 7/4/2006, n. 8200; Cass., Sez. 2, 3/2/1995, n. 1504; Cass., Sez. 1, 3/2/1971, n. 244).
Pertanto, poiché le prescrizioni presuntive trovano fondamento e ragione nell’uso secondo il quale, in taluni rapporti quotidiani, il pagamento segue immediatamente all’assunzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, senza che si faccia ricorso all’atto scritto né per stipulare il contratto, né per dimostrare l’estinzione RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni da esso
nascenti (Cass., Sez. 2, 23/3/1977, n. 113), l’RAGIONE_SOCIALE in esame non è applicabile in presenza di uno scritto qualsiasi, ma solo in quanto l’atto scritto valga a documentare un rapporto obbligatorio che, per la sua natura e per la sua portata, non possa essere ricompreso tra quei particolari negozi RAGIONE_SOCIALEa vita sociale, di scarsa rilevanza, a cui l’art 2955 n. 5 cod. civ. intende riferirsi (Cass., Sez. 3, 16/12/1974, n. 4315).
In caso di contratto di patrocinio, che costituisce negozio bilaterale con il quale il legale viene incaricato di svolgere la sua opera professionale in favore RAGIONE_SOCIALEa parte ed è regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale (Cass., Sez. 2, 17/12/2021, n. 40626; Cass., Sez. 2, 30/06/2015, n. 13401), non è indispensabile per la sua conclusione il rilascio di una procura ad litem , essendo questa richiesta solo per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività processuale (Cass., Sez. 2, 11/03/2019, n. 6905), né rileva il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso e il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine RAGIONE_SOCIALEo stesso (Cass., Sez. 3, 08/06/2017, n. 14276).
Conseguentemente, non è necessario che nel contratto sia indicata l’entità del corrispettivo o il termine per l’adempimento, ma è sufficiente la sussistenza di un accordo per lo svolgimento, da parte del professionista, di un’attività difensiva giudiziale o stragiudiziale, essendo il rapporto di patrocinio un negozio bilaterale comunque generatore in sé del diritto al compenso, tranne che questo sia stato pattiziamente escluso.
Hanno dunque errato i giudici di merito allorché, pur partendo RAGIONE_SOCIALEa natura bilaterale e contrattuale del contratto di patrocinio, hanno escluso che quello concluso tra le parti si fosse formato per iscritto
con l’incontro tra la proposta scritta RAGIONE_SOCIALE‘ente RAGIONE_SOCIALE e l’accettazione anch’essa fatta per iscritto (v. ad esempio nota 11.10.2024 diretta all’RAGIONE_SOCIALE e menzionata a pag. 4 ricorso) e rappresentata dall’esecuzione del mandato, svolgendo oltretutto considerazioni contrastanti coi principi che regolano la materia, allorché hanno ritenuto che la lettera di incarico fosse estranea a qualsiasi conferimento di rappresentanza, così confondendo il contratto di patrocinio con la procura, e che fosse priva di indicazioni sulla ‘tempistica di assolvimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione’ e sui ‘termini retributivi RAGIONE_SOCIALEa stessa’, così non considerando che il contratto di patrocinio è in sé generatore del diritto al compenso e che il pagamento consegue alla conclusione RAGIONE_SOCIALEa prestazione, indipendentemente da eventuali termini.
2.1 Con il secondo motivo, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello di Bari omesso di esaminare l’atto d’appello penale promosso da NOME COGNOME, depositato dall’RAGIONE_SOCIALE in sede di comparsa conclusionale in appello, che, se esaminato, avrebbe condotto i giudici di merito a dichiarare l’inammissibilità del giuramento decisorio, reso da NOME COGNOME, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2739, secondo comma, cod. civ., siccome prestato con formula de veritate in relazione a un fatto non suo e neppure accaduto sotto l’esperienza diretta dei suoi sensi e RAGIONE_SOCIALEa sua intelligenza, come confessato dal medesimo nell’atto di appello da egli depositato avverso la sentenza penale che lo aveva condannato per falso giuramento, nel quale aveva dedotto di non avere mai curato alcun aspetto contabile, pagamenti, contatti e problematiche legali, mentre aveva giurato in sede civile di avere provveduto a corrispondere al legale la somma di euro 66.647,59 a titolo di competenze professionali.
I giudici non avevano neppure valutato, ad avviso del ricorrente, che la verifica sul giuramento decisorio non era stata sollecitata sotto il profilo formale ex art. 233 e ss. cod. proc. civ., ma sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa sua rispondenza alle condizioni imposte dall’art. 2739, secondo comma, cod. civ.
2.2 Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.
In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo motivo è l’assorbimento del secondo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME