Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27709 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27709 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10820/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale in atti.
-CONTRORICORRENTI- nonché
NOME COGNOME.
-INTIMATO- avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 2454/2022, depositata il 05/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO ha convenuto in giudizio NOME COGNOME per ottenere il pagamento delle spettanze professionali per la difesa in un giudizio di separazione coniugale e in una causa di
adempimento di un accordo costitutivo di una servitù. Nella resistenza della convenuta, il Tribunale ha respinto le domande, regolando le spese.
La pronuncia è stata confermata in appello, ritenendo fondata l’ eccezione di prescrizione presuntiva del credito.
Per la cassazione della sentenza l’AVV_NOTAIO propone ricorso in tre motivi, illustrati con memoria. La controparte non ha proposto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo deduce l’omessa pronuncia sul primo motivo di gravame con cui l’appellante difensore aveva evidenziato che l’assistita aveva contestato il credito e non poteva avvalersi dell’eccezione di prescrizione presuntiva.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2956 e 2959 c.c., per aver il giudice dichiarato la prescrizione presuntiva del credito senza tener conto delle contestazioni della resistente riguardo sia allo svolgimento delle prestazioni, sia alla congruità delle somme richieste.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. sostenendo che, data la palese fondatezza della domanda, il difensore non doveva rispondere delle spese processuali.
I primi due motivi sono fondati.
L’art. 2956 n. 2 c.c. dispone che il diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese si prescrive nel termine di tre anni.
La norma si fonda sulla presunzione di adempimento dell’obbligazione e implica il riconoscimento dell’esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore. A differenza della prescrizione ordinaria, quella presuntiva si basa su una prova presuntiva agganciata a ll’avvenuto pagamento integrale del credito azionato, condotta che fa presumere che nell’intervallo prefissato per
legge il creditore non abbia richiesto il pagamento o messo in mora il debitore (Cass. 16126/2019).
Per tale ragione l ‘eccezione è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa sussistenza, poiché, in tal caso, il debitore ammette, implicitamente, di non aver adempiuto (Cass. 17595/2019; Cass. 2977/2016; Cass. 26986/2013; Cass. 23751/2018).
Detta ammissione può risultare dalla contestazione dell’entità della somma richiesta (Cass. 31105/2001; Cass. 9467/2001; Cass. 4015/2002; 12771/2012; Cass. 11911/2014) o dal fatto che il debitore abbia negato l’esistenza, in tutto o in parte, del credito, ovvero abbia indicato un diverso creditore o ammesso di aver versato una somma inferiore a quella pretesa dalla controparte.
Stabilire se le difese o la condotta processuale del debitore valgano come ammissione di aver pagato è indagine rimessa al giudice di merito.
Nel caso in esame la Corte di merito, nel ritenere prescritto il diritto al pagamento, ha preso in considerazione il solo decorso del tempo in assenza di richieste di pagamento, evenienza che è sicuramente decisiva per la prescrizione ordinaria, ma che per la prescrizione presuntiva presuppone che il debitore non abbia posto in dubbio l’avvenuto pagamento.
Non poteva essere -quindi -trascurato il contenuto delle eccezioni degli opponenti, in ordine alla congruità delle somme richieste e all’e spletamento di singole prestazioni, occorrendo verificare se fossero incompatibili con la proposta eccezione, che in tal caso andava respinta.
Il terzo motivo è assorbito.
Sono accolte le prime due censure, la terza è assorbita.
La pronuncia è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi, dichiara assorbito il terzo; cassa la pronuncia impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 11.2.2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME