Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7523 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7523 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29000/2022 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME;
-intimato-
avverso l’ ORDINANZA della CORTE D’APPELLO PERUGIA repert. n. 821/2022 (RG n. 198/2022, pubblicata il 21/10/2022).
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2024 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi avverso l’ordinanza della Corte d i appello di Perugia di cui
in epigrafe che ha rigettato la domanda di pagamento dei compensi professionali per l’attività svolta in favore di COGNOME NOME per intervenuta prescrizione presuntiva.
La ricorrente ha esposto di aver difeso COGNOME Stefano dinanzi alla stessa Corte di appello in un procedimento ex l. n. 89/2001 e nella successiva procedura esecutiva volta al recupero delle somme liquidate all’esito del giudizio.
La menzionata Corte di appello ha ritenuto che la prescrizione decorresse dal 2012, a seguito dell’incasso da parte del Fabbroni delle somme liquidate dalla medesima Corte d’appello in seguito alla procedura esecutiva; trattandosi di procuratore antistatario, il giuramento decisorio avrebbe dovuto essere deferito al Ministero soccombente e, anche qualora, la ricorrente avesse preteso dal cliente un maggiore compenso rispetto a quello liquidato dal giudice, avrebbe dovuto fare specifica richiesta di dette somme a NOME COGNOME
Il ricorso -senza che l’intimato abbia svolto attività difensive – è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c., dell’art. 2696 c.c. e degli artt. 83, 112, 115, 116 e 233 e ss. c.p.c., nonché, in relazione all’art. 360, comma n.1, 5 c.p.c.; la Corte d i appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di giuramento decisorio, ritualmente deferito con dichiarazione sottoscritta dalla parte, sol perché il difensore si era dichiarato antistatario.
Si sostiene che la decisione sarebbe errata perché il provvedimento di distrazione instaura tra l’avvocato e la parte soccombente un rapporto autonomo e distinto rispetto alla parte che conferisce il mandato, ragione per la quale l’avvocato p uò rivolgersi al cliente per chiedere la somma eccedente quella liquidata dal giudice o l’intera somma dovutagli per l’attività professionale resa in suo favore. Si aggiunge, perciò, che il giuramento decisorio avrebbe impedito ad essa ricorrente, quale difensore, di utilizzare l ‘unico strumento volto a paralizzare l’eccezione di prescrizione presuntiva.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1709, 2956 e 2946 c.c., nonché dell’art. 93 c.p.c., per avere la Corte d i appello ritenuto ammissibile l’eccezione di prescrizione presuntiva, formulata dal cliente sull’errato presupposto che dovesse essere l’avvocato, in quanto antistatario, a richiedere il pagamento del compenso direttamente al Ministero soccombente e non all’assistito.
I due motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra le parti in causa che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore sicché l’avvocato distrattario può chiedere al cliente l’intera somma dovutagli per l’attività professionale resa in suo favore (Cass. n. 21070 del l’ 1/10/2009; Cass. n. 6184 del 15/03/2010) secondo la quale il procuratore distrattario conserva comunque la facoltà, “…
ove lo ritenga conveniente, di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente”; v., più di recente, Cass. n. 14082 del 21/05/2021).
E’, altresì, consolidato il principio di diritto secondo cui la prescrizione presuntiva non opera se si eccepisce che altri sia il soggetto tenuto all’adempimento.
In tema di prescrizione presuntiva, infatti, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l’obbligazione non è stata estinta (Cassazione 15/05/2007, n.11195; Cass. 16/06/2021, n. 17071).
L’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre – con conseguente rigetto dell’eccezione – non solo quando il debitore contesti l’ an della pretesa creditoria, negandone l’esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti.
Anche la contestazione dell’obbligato di dovere pagare, in tutto o in parte, il debito e l’affermazione che soggetto obbligato sia un terzo costituiscono circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva, che presuppone l’avvenuto pagamento e il riconoscimento dell’obbligazione (Cassazione 17/03/2023, n. 7793).
In definitiva, l’ammissione in giudizio della mancata estinzione dell’obbligazione, che – a norma dell’art. 2959 c.c. – impedisce
l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile anche nel caso in cui il debitore eccepisca che altri sia il soggetto tenuto all’adempimento (Cass. n. 25838 del 14/10/2019; Cass. n. 17595 del 28/06/2019).
Nel caso di specie, l’aver eccepito la prescrizione presuntiva , sostenendo che l’obbligazione di pagamento gravasse sul Ministero in presenza di una domanda di distrazione delle spese, implica la contestazione dell’obbligato di dovere pagare, in tutto o in parte, il debito e, conseguentemente, l’affermazione che soggetto obbligato sia un terzo è incompatibile con la prescrizione presuntiva, che presuppone l’avvenuto pagamento e il riconoscimento dell’obbligazione.
Inoltre, il giuramento decisorio poteva essere deferito alla parte tenuta al pagamento dell’intero debito e, correttamente, per vincere la prescrizione presuntiva, la ricorrente aveva deferito detto giuramento al cliente.
4. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto; l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che si atterrà ai seguenti principi di diritto:
‘La contestazione dell’obbligato di dovere pagare, in tutto o in parte, il debito e l’affermazione che soggetto obbligato sia un terzo costituiscono circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva, che presuppone l’avvenuto pagamento e il riconoscimento dell’obbligazione’
‘In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra le parti in causa che, nei limiti della somma liquidata dal
giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore sicché l’avvocato distrattario può chiedere al cliente l’intera somma dovutagli per l’attività professionale resa in suo favore’.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione