Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27786 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27786 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11092/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso il proprio studio;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 764/2019, depositata il 5/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
AVV_NOTAIO COGNOME ha proposto domanda, nei confronti di NOME COGNOME, chiedendo alla Corte d’appello di Roma di condannarla al pagamento di euro 24.908,00, a titolo di compensi professionali per l’attività difensiva svolta in favore della convenuta davanti alla medesima Corte d’appello di Roma. La convenuta si è costituita e ha anzitutto eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto di COGNOME al pagamento dei compensi ai sensi dell’art. 2956 c.c., deducendone nel merito l’infondatezza. Con l’ordinanza n. 764/2019 la Corte d’appello ha rigettato la domanda dell’attore, disattendendo la richiesta dell’attore di ammettere il giuramento decisorio. Il giudice d’appello ha respinto la richiesta, dato che ‘il presente giudizio è maturo per la decisione, in virtù dell’eccezione di prescrizione formulata tempestivamente dalla COGNOME ai sensi dell’art. 2956 c.c.’.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME , cui resiste con controricorso NOME COGNOME.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in tre motivi.
Il primo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 2956, 2960, 2736, n. 1, e 2739 c.c., 233 c.p.c.: la Corte d’appello ha disatteso la richiesta di ammettere il giuramento decisorio, muovendo dall’unico assunto per cui il giudizio doveva ormai ritenersi maturo per la decisione, in diretta ed esclusiva conseguenza dell’eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da controparte, così considerando la prescrizione presuntiva quale prova legale.
Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 2956, 2959 e 2960 c.c.: la Corte d’appello ha fatto propria la
prescrizione presuntiva ‘senza neppure peritarsi di motivarne la congenialità a residuo delle affermazioni, delle dichiarazioni e delle condotte processuali della parte’ che se ne è avvalsa, violando così l’art. 2959 c.c.
Il terzo motivo contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 6 della legge n. 247/2012 in relazione al d.m. n. 55/2014, in quanto nessun compenso doveva essere liquidato per la fase decisoria, al pari che per la fase istruttoria, esclusa dalla Corte in quanto ‘in concreto non tenutasi’.
Per motivi di priorità logica va anzitutto esaminato il secondo motivo. La Corte d’appello, che pure nel ricostruire i fatti di causa ha riportato che la controricorrente nel costituirsi aveva sì eccepito in via preliminare l’intervenuta prescrizione del diritto del ricorrente, ma aveva poi dedotto nel merito l’infondatezza della pretesa, si è limitata a considerare fondata l’eccezione di prescrizione senza esaminare la ricorrenza dei necessari presupposti, come pure si era ripromessa di fare (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata). Invero presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all’art. 2956, comma 2 c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l’avvenuto adempimento dell’obbligazione il quale implica il riconoscimento dell’esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore, da cui discende che tale norma non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza (v. Cass. n. 15665 del 2023; Cass. n. 17595 del 2019). L’art. 2959 c.c. prescrive infatti che l’eccezione di prescrizione, di cui all’art. 2956 c.c., deve essere rigettata se chi oppone la medesima ‘ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta’. Secondo questa Corte, a norma dell’art. 2959 c.c. l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l’ammissione in giudizio che
l’obbligazione non è stata estinta e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l’esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto, comportando detta contestazione l’implicita ammissione che l’obbligazione non è stata estinta (in tal senso cfr., per tutte, Cass. n. 2977/2016).
Nel caso in esame la Corte d’appello non ha considerato e valutato le difese proposte dalla controricorrente quando si è costituita in giudizio (riportate alle pagg. 20-23 del ricorso), con le quali la medesima ha eccepito che la richiesta dell’AVV_NOTAIO COGNOME ‘risulta infondata e illegittima’, avendo ‘comunicato alla sua ex assistita una nuova richiesta di pagamento di parcella, per una prestazione professionale, eseguita ab illo tempore , il cui corrispettivo era stato già saldato’, richiesta di pagamento comunque ‘infondata e immotivata per erroneità nella scelta dei parametri ed erroneità nella individuazione degli scaglioni del valore della causa’.
L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo e del terzo motivo.
II. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, che riesaminerà la vicenda alla luce di quanto sopra esposto e provvederà pure in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti i restanti motivi di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma , in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, l’11 febbraio 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME