Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32715 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32715 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24503/2022 R.G. proposto da
:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME;
-intimato- avverso l’ ORDINANZA della CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. cronol. 2372/2022 del 18/07/2022 -RG n. 113/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
l’avvocato NOME COGNOME ha chiesto alla Corte di Appello di Perugia di condannare NOME COGNOME al pagamento del compenso per l’attività difensiva espletata per suo conto in rifermento ad una istanza di liquidazione di equo indennizzo (per
irragionevole durata di un processo) e in riferimento al ricorso per cassazione contro il decreto di solo parziale accoglimento della suddetta istanza. La Corte di Appello, con l ‘ ordinanza in epigrafe, ha respinto la domanda del citato avvocato sul rilievo che, a fronte della eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal COGNOME ai sensi dell’art. 2956 c.c., lo stesso avvocato COGNOME non aveva provato di non essere stato pagato. La Corte di Appello ha aggiunto che non era ‘possibile riscontrare nella vicenda in oggetto la presenza di un contratto di mandato tra l’avvocato COGNOME e il COGNOME in quanto, in realtà, sia per il ricorso dinanzi alla Corte di Appello sia per il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, il predetto COGNOME ha rilasciato una differente procura alla lite da valere per quel singolo giudizio’;
l’avvocato COGNOME ricorre per la cassazione della suddetta ordinanza con tre motivi. NOME COGNOME è rimasto intimato; considerato che:
con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2736 e 2956 ss. c.c. nonché degli artt. 112, 115, 116 e 233 c.p.c. per avere la Corte di Appello implicitamente ed erroneamente rigettato l’istanza di esso ricorrente di deferire al Buco il giuramento decisorio sul fatto che avesse pagato le somme da lui pretese in relazione ai due giudizi presupposti;
con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e degli artt. 2956, 2959 e 2946 c.c. per avere la Corte di Appello omesso di ‘motivare sulla questione di inammissibilità della eccezione di prescrizione ex adverso proposta’. Il ricorrente riporta il testo dell’eccezione: ‘si eccepisce l’intervenuta prescrizione ex art. 2956 comma 2 … il procedimento innanzi alla Corte di Appello si è concluso con decreto dell’8.3.2012 … innanzi alla Corte di Cassazione con sentenza 8.2.2013 rispettivamente ad oltre dieci anni e oltre nove anni
dall’avvenuta notifica della domanda’. Sostiene il ricorrente che l’eccezione così formulata avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile essendovi commistione tra prescrizione presuntiva e prescrizione estintiva evocata in riferimento al termine decennale. Sostiene, poi, che l’eccezione di prescrizione presuntiva avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile anche per il fatto che l’eccipiente aveva omesso di dichiarare espressamente di avere pagato il compenso richiestogli. Lamenta infine che il termine di prescrizione estintiva sarebbe stato tempestivamente interrotto; 3. con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 83, 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1703 ss. c.c. Viene censurata l’affermazione della Corte di Appello per cui, essendovi solo la procura alle liti, non era ‘possibile riscontrare la presenza di un mandato’ difensivo dato dal Buco al ricorrente; 4. per ragioni di priorità logico-giuridica, i motivi devono essere esaminati in questo ordine: per primo il terzo giacché esso attiene alla sussistenza del rapporto negoziale a base della pretesa del ricorrente; poi il secondo, attenendo all ‘ ammissibilità della eccezione di prescrizione presuntiva in accoglimento della quale la Corte di Appello ha deciso; infine, il primo, riguardando l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui l’eccezione non sarebbe stata superata.
4.1 Il terzo motivo è fondato.
Premesso che, come è stato da questa Corte già precisato, ‘la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l’esistenza – fra le medesime persone – di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l’attività professionale, con la conseguenza che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell’autonomo
rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato’ (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 6905 del l’ 11/03/2019), nel caso di specie la Corte di Appello, pur avendo evidenziato che l’unica eccezione sollevata dal COGNOME contro la pretesa dell’avvocato COGNOME era legata alla presunzione di prescrizione ex art. 2956 c.c., ha ritenuto, contrariamente a quanto avrebbe dovuto presumere, che dalla esistenza della procura non fosse ‘possibile riscontrare un contratto di mandato’.
4.2. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
È inammissibile, in primo luogo, per la parte in cui si sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’eccezione di prescrizione sollevata dal COGNOME in quanto formulata in modo asseritamente tale da non rendere chiaro se si trattasse di eccezione di prescrizione ordinaria o di prescrizione presuntiva.
E’ stato già precisato che ‘la parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l’onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella estintiva, nelle forme alternative, ordinaria ed abbreviata, o di quella presuntiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su presupposti diversi; in difetto, spetta al giudice del merito procedere all’interpretazione della volontà delle parti ed il relativo giudizio non è utilmente censurabile in cassazione, posto che esso si colloca sul terreno dell’ermeneusi della domanda giudiziale, trovando solo il limite della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato’ (Cass. Sez. 6 2, ordinanza n. 29822 del 18/11/2019). La Corte di Appello di Perugia ha chiaramente inteso l’eccezione come riferita alla prescrizione presuntiva.
Il motivo è inammissibile, in secondo luogo, per la parte in cui si sostiene che la prescrizione estintiva sarebbe stata interrotta tempestivamente. Per questa parte il motivo è del tutto scollegato dal contenuto dell ‘ ordinanza impugnata atteso che in questa si
parla esclusivamente di prescrizione presuntiva e non di prescrizione estintiva.
Il motivo è infondato per la parte in cui si sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’eccezione di prescrizione sollevata dal Buco in quanto formulata senza che fosse stato espressamente dall’eccipiente affermato di avere pagato il debito. Se, per un verso, a norma dell’art. 2959 cod. civ., l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, sia pure implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta e se, per altro verso, ‘le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l’eccezione di prescrizione presuntiva poiché, lungi dall’essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell’eccezione stessa’ (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 23751 dell’1/10/ 2018), per altro verso ancora, nessuna norma e nessuna regola logica impone che l’eccezione sia unita alla espressa dichiarazione dell’avvenuto pagamento;
4.3. il primo motivo di ricorso è fondato.
A fronte della eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal Buco, l’avvocato COGNOME aveva formulato i capitoli – riprodotti in ricorso – di prova per giuramento decisorio da deferirsi al debitore. La Corte di Appello avrebbe dovuto valutarne l’ammissibilità e concludenza e non affermare, senza dar conto di avere svolto tale valutazione, che l’avvocato COGNOMEnon ha fornito la prova di non essere stato pagato’;
5. in conclusione il primo e il terzo motivo di ricorso devono essere accolti, il secondo va rigettato. L’ordinanza impugnata deve essere cassata in riferimento ai motivi accolti, con conseguente rinvio della causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo e il terzo motivo, rigetta il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda