Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27707 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 27707  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19876/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO(RAGIONE_SOCIALE), presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME  (CODICE_FISCALE)  che  la  rappresenta  e difende;
-controricorrente-
 avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  RAGIONE_SOCIALE  n.  1443/2023 depositata il 27/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che :
– con citazione del 14.03.2011 la sig.ra NOME COGNOME e i germani NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi dell’AVV_NOTAIO, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Tivoli, la Regione Lazio, quale legittimata passiva per le obbligazioni delle ex UU.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., e l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), quest’ultima per l’attività prestata a seguito degli incarichi ricevuti successivamente alla soppressione dell’USL , al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 10.677,94, relativa al compenso dovuto per l’attività professionale prestata dal de cuius in favore della soppressa RAGIONE_SOCIALE (di seguito ‘USL’) in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e in un giudizio di opposizione all’esecuzione;
-gli  attori  precisavano  che  entrambi  gli  incarichi  professionali erano stati conferiti dalla RAGIONE_SOCIALE con le rispettive delibere del 04.03.1994 e 23.06.1994;
-precisavano ancora che i due giudizi, oggetto degli incarichi, erano  stati  dapprima  interrotti  e  poi  riassunti  a  seguito  di incarico  della  RAGIONE_SOCIALE  di  cui  alla  delibera  n.  1997  del 31.05.1995;
-precisavano ancora che i medesimi giudizi, successivamente al prosieguo delle varie attività processuali, erano nuovamente dichiarati interrotti a causa del decesso dell’AVV_NOTAIO; -si costituivano in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e la Regione Lazio, sostenendo la prima, che l’unica legittimata fosse  la  Regione  Lazio,  per  cui  eccepiva  il  proprio  difetto  di
legittimazione  passiva  e  la  Regione  Lazio,  la  prescrizione triennale del credito;
-la  Regione  Lazio,  a  sua  volta,  eccepiva,  in  primo  luogo,  il difetto di legittimazione attiva degli attori, in secondo luogo il proprio  parziale  difetto  di  legittimazione  passiva  per  i  crediti successivi  alla  data  del  31.12.1994,  in  terzo  luogo,  insisteva per  la  prescrizione  triennale,  quinquennale  e  decennale  del credito;
-la Regione Lazio, inoltre, contestava l’entità del credito oggetto di causa e la mancanza di prova in ordine allo stesso; -istruita documentalmente la causa, il Tribunale di Tivoli con sentenza n. 1497/2017 rigettava la domanda proposta dagli originali attori sostenendo che, in assenza di prova scritta di una pattuizione relativa al compenso dovuto al professionista per l’espletamento dell’incarico affidatogli, gli attori avrebbero dovuto intraprendere il procedimento speciale previsto dagli artt. 28 e segg. L. n. 794/1942 e non invece il rito ordinario; -avverso tale sentenza proponevano appello NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, cui resistevano le appellate RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e la Regione Lazio, le quali riproponevano l’eccezione di prescrizione triennale del credito di cui all’art. 2956 n. 2 c.c.; -la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1443/2023, superata la questione del rito, affrontava il merito della domanda, osservando in primo luogo che sussisteva la legittimazione di entrambe le convenute, sia della Regione Lazio per l’attività professionale svolta in favore delle RAGIONE_SOCIALE, sia della RAGIONE_SOCIALE, argomentando che c’era stata anche un’attività svolta in
favore di questa in forza di un autonomo e ulteriore mandato a seguito  della  riassunzione  dei  giudizi  inizialmente  avviati  in nome dell’ente poi soppresso;
-quanto all’eccezione di prescrizione presuntiva, osservava che la  stessa  era  ammissibile  e  accoglibile  in  relazione  al  credito nei  confronti  dell’RAGIONE_SOCIALE,  in  assenza  di  pattuizione  scritta del compenso e perché, contrariamente a quanto accaduto nei confronti  del  Presidente  della  Regione  Lazio,  il  professionista non  aveva  deferito  giuramento  decisorio  per  accertare  se  si fosse verificata l’estinzione del debito;
-la Corte d’appello aggiungeva ancora che l’accoglimento della stessa eccezione non era impedita dal fatto che la RAGIONE_SOCIALE avesse eccepito la propria carenza di legittimazione passiva: invero il difetto di legittimazione passiva era stato opposto solo in relazione ai preesistenti debiti delle RAGIONE_SOCIALE, per i quali sussisteva la legittimazione della Regione Lazio, e non anche in relazione ai debiti quelli intervenuti a seguito dell’autonomo incarico di cui alla deliberazione n. 1997 del 31.05.1995;
-la  Corte  d’appello  accoglieva  quindi  la  pretesa,  seppure  per importo  minore  rispetto  a  quello  oggetto  di  domanda,  e condannava gli appellanti a rimborsare le spese del  grado di giudizio di appello in favore dell’RAGIONE_SOCIALE.
-per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso COGNOME NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME  e  COGNOME NOME sulla base di due motivi e l’RAGIONE_SOCIALE (subentrata all’RAGIONE_SOCIALE) ha resistito con
contro
ricorso.
-nell’imminenza dell’adunanza camerale, i soli ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c.
Considerato che :
-il  ricorso  è  esente  da  tutte  le  eccezioni  di  inammissibilità sollevate con il controricorso, compresa quella con la quale si deduce la mancata notificazione del ricorso per cassazione alla Regione Lazio;
-ricorrendo nella specie una ipotesi di cause scindibili, trova l’applicazione la regola secondo la quale «In tema di impugnazioni relative a cause scindibili, qualora il ricorso per cassazione non sia stato notificato ad una delle parti vittoriose nel giudizio di appello, non deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 332 c.p.c. se, alla data in cui dovrebbe essere disposta l’integrazione, detta parte sia decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione tardiva, per decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c.» (Cass. n. 11835/2018; Cass. n. 12942/2003);
-con  il  primo  motivo  di  ricorso  si  denunzia  la ‘ violazione dell’art. 1362 c.c. e art. 2956, co. 2 c.c., nonché la violazione degli artt. 167, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c. Carenza di motivazione ex art. 132 c.p.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. ‘ ;
-in particolare, è oggetto di censura la riconosciuta operatività della prescrizione presuntiva invocata dalla RAGIONE_SOCIALE;
-la  sentenza  impugnata  ha  giustificato  tale  riconoscimento  in base  al  rilievo  che  il  credito,  fatto  valere  dagli  eredi  del professionista,  non  derivava  da  contratto  stipulato  in  forma scritta  e  con  riguardo  a  tale  affermazione  i  ricorrenti  ne
denunziano l’erroneità, sostenendo che la prescrizione presuntiva avrebbe dovuto ritenersi inapplicabile perché incompatibile con le prescrizioni di legge in materia di pagamento di debiti delle amministrazioni dello Stato, tra cui le RAGIONE_SOCIALE;
-infatti, proseguono i ricorrenti, essendo il credito vantato nei confronti della ASL sottoposto all’applicazione delle regole di contabilità pubblica di cui al D.lgs. n. 502/1992, da ciò derivava che il pagamento per cui è causa non poteva prescindere dalla formale emissione di un mandato di pagamento e di incasso da parte del Tesoriere della suddetta; -la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la eccezione di carenza di legittimazione passiva della ASL fosse stata sollevata solo in relazione ai preesistenti debiti delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-invero, si  sottolinea da parte dei ricorrenti,  non esiste alcun atto processuale o documento dal quale si possa evincere che la  RAGIONE_SOCIALE  avrebbe  limitato  la  propria  eccezione  di  carenza  di legittimazione passiva ai soli debiti maturati anteriormente alla soppressione delle RAGIONE_SOCIALE;
-al  contrario  l’RAGIONE_SOCIALE  ha  negato  ogni  obbligazione  al  riguardo contestando in toto la suddetta legittimazione;
-con il secondo motivo di ricorso i rilievi proposti per giustificare  l’accoglimento  dell’eccezione  sono  denunziati  ex art. 360  co. 1 n. 5 c.p.c. sotto il profilo del vizio di motivazione.
Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento del secondo motivo :
-per i crediti vantati nei confronti  d i  un’amministrazione pubblica  non  è  possibile  invocare  la prescrizione presuntiva, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento (Cass. n. 29543/2019);
-in  questo  senso,  l’argomento  usato  dalla  corte  di  merito, fondato  sull’assenza a  monte  di  un  contratto  scritto,  non  è dirimente,  perché  rimane  fermo  il  fatto  che  il  pagamento,  in questo caso, non avrebbe potuto prescindere da un riscontro scritto,  con  conseguente  non  operatività  della  prescrizione presuntiva;
-sebbene  il  rilievo  che  precede  abbia  carattere  assorbente, deve  riconoscersi  la  fondatezza  anche  dell ‘ulteriore censura formulata  con  il  motivo  in  esame,  riguardante  il  significato attribuito dalla Corte d’appello all’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE;
-non è vero che l’eccezione  fu  circoscritta  ai soli  debiti  per  i quali era subentrata la Regione;
-l’eccezione fu proposta genericamente, come risulta dalla trascrizione degli scritti di parte operata nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e a un attento esame, il rilievo della Corte d’appello attiene al merito di quella stessa eccezione, che essa ha ritenuto infondata per la fase successiva all’avvenuta riassunzione dei giudizi . T uttavia, l’infondatezza non elimina il significato dell’eccezione in relazione alla regola valevole in tema di prescrizione presuntiva, quale risulta dal seguente principio: «l’ammissione di non aver estinto il debito, da cui deriva il rigetto
dell’eccezione di prescrizione (presuntiva), può risultare anche per implicito,  in  particolare,  dalla  contestazione  dell’esistenza del credito, o della legittimazione passiva, o anche dalla richiesta  che  si  proceda  alla  compensazione  giudiziale  con  il credito vantato a titolo risarcitorio (Cass. n. 2124/1994; Cass. n. 26219/2009);
-pertanto,  la  sentenza  deve  essere  cassata  in  relazione  al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in  diversa  composizione,  che  provvederà  a  nuovo  esame dell’impugnazione e liquiderà le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  primo  motivo  di  ricorso,  assorbito  il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME