Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20445 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20445 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21909/2021 R.G. proposto da :
COGNOME RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 153/2021 depositata il 25/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 25.2.21, ha condannato il datore di lavoro in epigrafe al pagamento di €61.392, di cui 17.849 per i titoli della sentenza di primo grado (retribuzione per lavoro oltre l’orario contrattuale, mancato preavviso e TFR) e 43.542 per retribuzione ordinaria (risultante dalla somma delle retribuzioni mensili di cui alle buste paga, di cui non vi era prova di pagamento, e di 5683 per mensilità aggiuntive, 13ª e 14ª).
In particolare, la corte ha ritenuto inapplicabile la prescrizione presuntiva, il cui termine era pacificamente decorso, alla retribuzione, in presenza di un contratto scritto; ha ritenuto invece applicabile la prescrizione al trattamento di fine rapporto; ha richiamato quindi la sentenza di prime cure ritenendo provato il lavoro eccedente le ore di lavoro ordinario; ha ritenuto non provato il preavviso, non essendo stata prodotta in atti la nota invocata allo scopo dal datore di lavoro.
Avverso tale sentenza ricorre il datore di lavoro per quattro motivi, resistono i lavoratori con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
Ragioni della decisione
I primi due motivi (che lamentano la mancata applicazione della presunzione presuntiva rispettivamente per la retribuzione e per il TFR) possono essere trattati insieme per la loro connessione: essi sono infondati.
Invero, questa Corte ha già affermato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1304 del 03/02/1995, Rv. 490268 -01; Sez. 2, Sentenza n. 8200 del 07/04/2006, Rv. 590311 -01) che la presunzione di pagamento prevista dagli articoli 2954, 2955 e 2956 cod. civ. va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione ne’ rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto. Nel medesimo senso, anche Sez. 3 – , Ordinanza n. 34710 del 27/12/2024 (Rv. 673416 – 02) secondo cui le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta.
Il terzo motivo lamenta, ex art. 360 n. 5 c.p.c., vizio di motivazione della sentenza impugnata in ragione della mancata considerazione del lavoro superiore al part-time.
Il motivo è inammissibile in quanto da un lato tende alla rivalutazione del merito della controversia e, dall’altro lato, non richiama un fatto ignorato dalla sentenza impugnata, tanto più che la corte territoriale ha al riguardo richiamato l’accertamento fatto dal tribunale.
Il quarto motivo lamenta, ex art. 360 n. 5 c.p.c., vizio di motivazione della sentenza impugnata per mancata considerazione circa la non contestazione del preavviso.
Il motivo è privo di specificità e come tale inammissibile, in quanto da un lato non dice dove, come ed in che termini sarebbe maturata la non contestazione, senza richiamare e trascrivere peraltro gli atti processuali necessari per l’esame della doglianza, e, dall’a ltro lato, non è idoneo a censurare la sentenza impugnata che è comunque basata sull’onere della prova e sulla mancata produzione di un documento invocato.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delLA ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.