SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1951 2024 – N. R.G. 00000869 2022 DEL 13 11 2024 PUBBLICATA IL 13 11 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice NOME COGNOME, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO R.G., promossa
DA
Parte_1
( C.F.
),
(C.F.
C.F._1
Parte_2
C.F._2
),
(C.F.
, rappresentati e
Parte_3
CodiceFiscale_3
difesi, in forza di procura allegata all’atto di citazione, dagli AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso il loro RAGIONE_SOCIALE sito in Ancona, INDIRIZZO Parte_4
ATTORI-opponenti
CONTRO
(C.F. ), in giudizio personalmente, domiciliato in Jesi, in INDIRIZZO CP_1 C.F._4
CONVENUTO- opposto oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
precisate con note di trattazione scritta all’ udienza del 02.07.2024
conclusioni: come per gli opponenti: ‘Voglia il Tribunale di Ancona adìto, contrariis rejectis,
NNUMERO_DOCUMENTO
-in via principale: dichiarare prescritto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2956 n. 2 c.c. il diritto di credito fatto v alere dall’AVV_NOTAIO e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 29/2022 del 5.1.2022. NUMERO_DOCUMENTO_1
-in via subordinata: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 29/2022, stante l’inesistenza del diritto di credito RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO
-in via istruttoria: ammettersi l’interrogatorio formale RAGIONE_SOCIALE‘opposto nonché prova per testi sulla seguente circostanza di fatto: ‘Vero che la AVV_NOTAIOssa è la segretaria RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE
sito in INDIRIZZO nonchè sua cognata’ Si indica quale teste la dott. , domiciliata a JesiINDIRIZZO presso lo RAGIONE_SOCIALE Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con distrazione in favore dei difensori antistat ari.’ CP_1 […] Tes_1 CP_1
per l’opposto: ‘ -nel merito, rigettare integralmente l’opposizione avversaria e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 29/2022 D. I. Con vittoria di spese e compensi di lite e condanna ex art. 96 c. p. c.’.
Antefatto e svolgimento del processo
Con atto ritualmente notificato in data 25.02.2022, i Sig.ri e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella sua qualità di amministratore di sostegno di , proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 29/2022, emesso in data 05.01.2022, (procedimento monitorio R.G. 4997/2021) mediante il quale il Tribunale di Ancona ingiungeva agli stessi di pagare all’AVV_NOTAIO la somma di € 38.191,95, oltre spese e interessi, quale compenso per l’attività profess ionale espletata in favore degli odierni opponenti nel procedimento civile R.G. 4853/2015 innanzi al Tribunale di Ancona (si trattava, in particolare, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo con istanza ex art. 649 c.p.c. e subprocedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., concluso con ordinanza di estinzione del giudizio, a seguito di transazione tra le parti). […] Parte_3 CP_1
A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘odierna opposizione veniva eccepita la prescrizione presuntiva ex art. 2957, co.2, c.c. ed individuato quale dies a quo prescrizionale la data di sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa transazione del giudizio R.G. 4853/2015, intervenuta il 30.12.2016. Gli opponenti asserivano, infatti, che il primo atto interruttivo fosse la raccomandata inviata dall’AVV_NOTAIO.
in data 30.01.2020, a prescrizione triennale ormai maturata, rilevando altresì che la precedente e-mail del 17.01.2020 – siccome indirizzata dal RAGIONE_SOCIALE ad un terzo estraneo al rapporto di mandato professionale – fosse inidonea a interrompere la prescrizione e che, anche a voler considerare la data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Tribunale di Ancona di estinzione del giudizio R.G. 4853/2015 del 25.01.2017, il termine era in ogni caso decorso e la prescrizione presuntiva già maturata. CPNUMERO_DOCUMENTO
Si costi tuiva in giudizio l’AVV_NOTAIO. , eccependo l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa prescrizione presuntiva e l’operatività RAGIONE_SOCIALEa prescrizione ordinaria decennale in presenza di contratto scritto tra le parti, in particolare rilevando che il conferimento del mandato fosse avvenuto (in quanto accettato espressamente) mediante le procure alle liti conferite dagli odierni opponenti per il giudizio R.G. 4853/2015. Parte opposta formulava domanda ex art. 96 c.p.c. di condanna per temerarietà RAGIONE_SOCIALEa lite, contestando tutti i motivi di opposizione ed avanzando la tesi che il dies a quo prescrizionale ex art. 2957, co.2 c.c. dovesse collocarsi allo scadere dei dieci giorni utili per il reclamo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di estinzione del giudizio cioè alla data del 05.02 .2017 in cui l’ordinanza era divenuta definitivamente irreclamabile ed irrevocabile -sosteneva, infine, di aver interrotto il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione presuntiva mediante la raccomandata del 30.01.2020. NUMERO_DOCUMENTO
Concessi i termini di cui all’art. 183, co.6, c.p .c., le parti opponenti allegavano in sede di seconda memoria fatti di pagamento per la somma complessiva di € 20.800,00, asserendo che la cifra (unitamente all’anticipo di euro 1.500,00) fosse integralmente satisfattiva del credito azionato in via monito ria dall’ AVV_NOTAIO e contestualmente producevano agli atti del presente giudizio sei assegni bancari – segnatamente: assegno bancario n. 0001974327-04 emesso in data 6.5.2016 di euro 1.700,00 (doc. 4, parti opponenti); assegno bancario n. 0002010020-12 emesso in data 15.10.2016 di euro 1.800,00 (doc. 5, parti opponenti); assegno bancario n. 00020127662-11 emesso in data 27.11.2016 di euro 3.000,00 (doc. 6, parti opponenti); assegno bancario n. 0002047981-00 emesso in data 9.3.2017 di euro 5.000,00 (doc. 7, parti opponenti); assegno bancario n. 0002049700-03 emesso in data 16.6.2017 di euro 7.000,00 (doc. 8, parti opponenti); assegno bancario n. 0002052017-06 emesso in data 9.9.2017 di euro 2.300,00 (doc. 9, parti opponenti). L’intestazione dei titoli NUMERO_DOCUMENTO
al la Sig.ra e non anche all’AVV_NOTAIO veniva motivata dagli odierni opponenti con il fatto che la stessa era la segretaria RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO In ordine ai fatti di pagamento, parte opposta negava che le somme potessero imputarsi al credito monitorio azionato, di € 38.191,95, oltre spese ed interessi, rilevando l’intestazione dei sei titoli a persona diversa dal creditore, nonché producendo a prova contraria documentazione relativa a molteplici rapporti profession ali intercorsi tra l’AVV_NOTAIO e le odierne parti opponenti, tutti riferibili al lasso temporale (anni 2011-2017) in cui pure si collocano gli assegni prodotti. Infine, parte opposta asseriva che in punto di diritto la difesa appuntata sull’eccezione d i prescrizione presuntiva fosse incompatibile con i fatti di pagamento dedotti in giudizio, qualificandosi il dedotto adempimento parziale quale confessione del mancato maturarsi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione presuntiva. art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata allo scrivente Giudice, e quindi trattenuta in decisione assegnando i RAGIONE_SOCIALE_1 CP_1 CP_1 CP_1
Fissata l’udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALEe concl usioni a trattazione scritta ex termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve osservarsi che compete al giudice i l rilievo d’ufficio circa la legittimazione ad agire/contraddire RAGIONE_SOCIALEe parti processuali, scrutinio imprescindibile anche al di là RAGIONE_SOCIALEe eccezioni sollevabili sul punto dalle parti costituite.
In parte qua questo Tribunale rileva che sussiste la legittimazione ad agire ( rectius. contraddire, dato il rovesciamento RAGIONE_SOCIALEe posizioni processuali nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) RAGIONE_SOCIALE‘amministratore di sostegno del Sig. , ruolo che emerge dagli atti del giudizio e rivestito dapprima dalla moglie RAGIONE_SOCIALE‘amministrato, sig.ra e successivamente dal figlio, Parte_3 […] Parte_1 Parte_2
Infatti, stando al combinato disposto degli artt. 411 e 374, n.5, c.c. (applicabile ratione temporis ) l’amministratore di sostegno non è m unito del potere di promuovere giudizi in assenza di autorizzazione del giudice tutelare, salvo che per ottenere provvedimenti conservativi, categoria nella quale è inclusa l’azione di opposizione al decreto ingiuntivo, secondo la giurisprudenza: ‘ Come not o, l’art. 374 c.c., applicabile anche in caso di amministrazione di sostegno ex art. 411 c.c., prevede una elencazione degli atti eccedenti
l’ordinaria amministrazione che necessitano di autorizzazione del giudice tutelare, con la precisazione che, secondo la Suprema Corte, detta elencazione è tassativa ed insuscettibile di applicazione analogica (Cass. Civ. n. 11748/2003). Nel caso di specie, la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘atto di opposizione a decreto ingiuntivo non può essere qualificata quale instaurazione di un nuovo giudizio, ovvero fattispecie per la quale è prevista l’autorizzazione del giudice ex art. 374, n. 9, c.c., in quanto, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo parte opposta è l’a ttore in senso sostanziale mentre l’opponente è il convenuto sostanziale (cfr. ex multis, da ultimo, Cass. Civ. Sez. 3 – , Ordinanza n. 27183 del 22/09/2023). L’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c. non è, infatti, un’actio nullitatis o un’azione di impugnativa nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. un, 13 gennaio 2022, n. 927).’ (Tribunale Catanzaro sez. II, 10/10/2023, n.1638; cfr Tribunale Mantova n. 105/2019)
Infatti, secondo quando affermato dalla Suprema Corte, ‘ L’autorizzazione del giudice tutelare è richiesta a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 374, comma 1, n. 5, del codice civile nell’ipotesi in cui il rappresentante RAGIONE_SOCIALE intenda rendersi attore per far valere in giudizio una pretesa ricollegabile alla sfera patrimoniale RAGIONE_SOCIALE‘incapace, non anche quando debba resistere all’altrui iniziativa giudiziaria, in vista RAGIONE_SOCIALEa conservazione degli interessi del rappresentato, ovvero laddove sia già costituito e soccombente (anche parzialmente ) in primo grado, non necessitando in tali ipotesi l’autorizzazione del giudice tutelare per appellare la relativa sentenza, mancando, diversamente da quella RAGIONE_SOCIALE‘inizio ex novo del giudizio da parte sua, la necessità di compiere la preventiva valutazione in or dine all’interesse ed al rischio economico per l’incapace.’ (Cass. civ., sez. III, 17/05/2022, n.15721)
Tanto premesso, muovendo dall’inquadramento del rapporto tra le parti, da cui origina il credito opposto in questa sede, occorre innanzitutto affermare che le procure alle liti conferite all’AVV_NOTAIO in occasione del procedimento R.G. 4853/2015 (doc. 3 e 4 parte opposta) non possono qualificarsi quali contratti di mandato tra i clienti e ed il RAGIONE_SOCIALE ; esse presuppongono il conferimento del patrocinio, ma non si identificano con esso. Questo Tribunale aderisce all’orientamento giurisprudenziale di legittimità, formatosi in tema di CP_1 Parte_1 […] Parte_2 Parte_3 CP_1
operatività RAGIONE_SOCIALEa prescrizione presuntiva, stando al quale la procura alle liti e il contratto di mandato tra avvocato e cliente sono negozi distinti ed insuscettibili di assimilazione anche al precipuo fine di non porre nel nulla la norma di cui all’ art. 2957, comma 2, c.c. sottraendo -mediante l ‘identificazione tra i due negozi ogni prestazione forense dall’operatività RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa prescrizione presuntiva, e ciò in contrasto con le intenzioni del legislatore.
‘La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11145/2012) ha, infatti, affermato che le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta. Tuttavia, il contratto scritto che esclude l’operatività RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del credito RAGIONE_SOCIALE‘avvocato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2956 c.c., n. 2, non può essere individuato nella procura “ad litem”, la quale, essendo negozio unilaterale di investimento RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza processuale, va tenuta distinta dal contratto di mandato attinente al rapporto interno tra cliente e professionista. Trattasi di principio che è stato poi ribadito anche di recente (Cass. n. 10379/2018; Cass. n. 29875/2019), sottolineandosi come, sovrapponendo la procura al mandato, e trasferendo a questo il formalismo di quella, la tesi anche qui riproposta dal ricorrente porterebbe ad estromettere ogni prestazione forense giudiziale dal perimetro applicativo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione presuntiva, istituto che, notoriamente, postula l’informalità del rapporto generatore del credito, e ciò in contrasto col disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2957 c.c., comma 2, il quale, stabilendo che “per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione RAGIONE_SOCIALEa lite”, ammette inequivocabilmente la prescrizione presuntiva del credito forense da prestazione giudiziale.’ (Cass. civ., sez. VI, 26/05/2022, n.17133)
Posti tali principi generali, fermo restando che nel caso di specie trovano applicazione gli artt. 2956, n. 2 e 2957, co. 2, c.c. -trattandosi del credito forense vantato dall’AVV_NOTAIO. […]
in ragione RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di prestazione d’opera professionale nei confronti dei dirimente ed assorbente per la soluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia appare il distinguo tra gli istituti RAGIONE_SOCIALEa prescrizione presuntiva ed estintiva, nonché le clienti, odierni opponenti -conseguenze che da tale distinzione scaturiscono in punto di diritto. CP_1
Le due tipologie di prescrizione non sono sovrapponibili quanto ad effetti: nella prescrizione estintiva il decorso del tempo e la contestuale inerzia del creditore conducono all’ estinzione RAGIONE_SOCIALE‘ obbligazione, che non è suscettibile di riviviscenza neppure per effetto
del pagamento spontaneo da parte RAGIONE_SOCIALE‘obbligato, al p iù riconducibile ad adempimento di obbligazione naturale, non ripetibile (art. 2034 c.c.); nella prescrizione presuntiva, invero, il decorso del tempo unitamente all’inerzia creditoria non estinguono l’obbligazione, generando invece la presunzione RAGIONE_SOCIALE che il credito sia stato soddisfatto.
Nella prescrizione presuntiva, dunque, il credito si presume estinto in quanto esattamente adempiuto. In altre parole, mentre il decorso del tempo nella prescrizione estintiva incide sul rapporto obbligatorio, estinguendolo, in quella presuntiva esso importa unicamente l’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio: il credito si presume soddisfatto ed il debitore che eccepisce la prescrizione presuntiva, essendo tenuto a provare solamente il decorso del termine previsto dalla legge, onera il creditore di dimostrare il mancato soddisfacimento del credito. La prova RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento può essere fornita unicamente mediante deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi RAGIONE_SOCIALE‘ammissione fatta in giudizio dallo stesso debitore che l’obbligazione non è stata estinta. ( ex multis, Cass. civ., sez. III, 16/10/2012, n. 17706; Cass. civ., sez. III, 15/05/2007, n.11195, Cass. civ., sez. II, 27/01/1998, n. 785)
La Suprema Corte di Cassazione è costante nell’affermare il distinguo tra l e due tipologie di prescrizione: ‘ E’ principio di diritto consolidato quello in base al quale la parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l’onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, poiché si tratta d i eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi […]. Si è infatti chiarito che le varie ipotesi di prescrizione estintiva (ordinaria ed abbreviata) costituiscono un modo di estinzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, che può essere posto nel nulla soltanto per effetto RAGIONE_SOCIALE‘adempimento spontaneo del debitore, il quale tuttavia non ha l’effetto di far rivivere l’obbligazione ormai estinta, ma si pone piuttosto sul piano RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione naturale. La prescrizione presuntiva, invece, costituisce una presunzione RAGIONE_SOCIALE di estinzione di uno specifico diritto per effetto del decorso del tempo previsto dalla norma, superabile con prova contraria. Ne deriva che i due istituti – prescrizione presuntiva ed estintiva – non sono tra loro assimilabili poiché si fondano su diversi presupposti e perseguono finalità non sovrapponibili: all’unico elemento comune del decorso del tempo, quindi, essi ricollegano effetti giuridici tutt’affatto differenti. Ne discende che le correlative eccezioni non possono essere assimilate .’ (Cass. civ., sez. II, 11/12/2023, n.34464)
La ratio RAGIONE_SOCIALEa prescrizione presuntiva emerge chiaramente dalla lettera RAGIONE_SOCIALE‘art. 2959 c.c., ‘ L’eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta.’
Il legislatore esclude espressamente che il debitore possa tenere ferma l’eccezione di prescrizione presuntiva ed al contempo allegare il pagamento parziale del credito, poiché in tale comportamento processuale, stante la sua contraddittorietà, è ravvisabile la contestazione implicita del credito nel suo ammontare, suscettibile pertanto di far cessare la presunzione che il credito sia stato integralmente soddisfatto. Sarebbe infatti illogico presumere adempiuto esattamente il credito a fronte RAGIONE_SOCIALEa contestazione debitoria RAGIONE_SOCIALEe somme nel corso del giudizio.
Peraltro, come in più occasioni affermato dalla Suprema Corte, l’affermazione di parziale insussistenza del credito equivale all’ammissione giudiziale di mancata estinzione RAGIONE_SOCIALEo stesso: ‘l ‘eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore (cfr. Cass. n. 7527/12) ed è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, sia pure indirettamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 7883/06, Cass. n. 3186/03 e Cass. n. 193/95); situazione, questa, che ricorre allorquando il debitore neghi implicitamente l’esistenza, in tutto o in parte, del credito oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda.’ (Cass. civ., sez. lav., 02/10/2009, n.21107 , Cass.e civile sez. II, 07/04/2005, n.7277; Cass. civ., sez. lav., 14/06/1999, n.5910 , Cass. civ., sez. lav., 12/03/1982, n.1599 ).
Nel caso di specie gli odierni opponenti, nonostante avessero eccepito la prescrizione presuntiva del credito sin dall’atto di citazione in opposizione, in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c. hanno allegato fatti di paga mento che nell’ammontare si discostano dal credito opposto. Si rileva che tale difesa è incompatibile -come ampliamente osservato con l’eccezione di prescrizione, che deve essere rigettata.
Inoltre, si riscontra in atti l’espressa contestazione in giud e Parte_1 Parte_2 Parte_3
izio da parte dei debitori RAGIONE_SOCIALE‘importo del credito opposto,
stante l’affermazione, contenuta a pag. 3 RAGIONE_SOCIALEa seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ‘ L’importo totale degli assegni incassati dall’AVV_NOTAIO. per il quale non risulta essere stata emessa fattura, sommato CP_1
a quanto a lui corrisposto dagli opponenti a titolo di fondo spese iniziale di euro 1.500,00 dà un totale di euro 22.300,00 che remunera integralmente l’attività svolta. ‘
Fermo restan do che l’anticipo di €1.500,00 è incontestato tra le parti e fatturato dall’AVV_NOTAIO.
(doc. 9a, parte opposta), è evidente che l’ammontare dei sei assegni prodotti (doc. 4,5,6,7,8,9, seconda memoria ex art. 183 c.p.c., parti opponenti) per un totale di € 20.800,00 e quindi in misura inferiore alla somma di € 38.757,53 azionata dall’AVV_NOTAIO, unitamente all’affermazione che la somma ‘ remunera integralmente l’attività svolta ‘ importa la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘ammontare del credit o stesso da parte degli opponenti, e dunque il venir meno RAGIONE_SOCIALEa presunzione che il medesimo sia stato soddisfatto. Il comportamento processuale tenuto dagli odierni debitori, i quali da un lato invocano a proprio favore la presunzione RAGIONE_SOCIALE di pagamento del credito ingiunto, e dall’altro deducono elementi fattuali logicamente incompatibili con quelli sui quali la presunzione si fonda, costituisce ulteriore fatto che esclude il presunto soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione. rileva l’incompatibilità di tali difese con l’eccezione di prescrizione presuntiva, che rigetta secondo CPNUMERO_DOCUMENTO1 CPNUMERO_DOCUMENTO1
A fronte di siffatta allegazione da parte dei condebitori, questo Tribunale l’insegnamento più recente RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte:
‘ L’art. 2956 c.c., n. 2, dispone che il diritto dei professionisti per il compenso RAGIONE_SOCIALE‘opera prestata e per il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese correlative si prescrive nel termine di tre anni. La norma si fonda sulla presunzione di adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e implica il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore. Al fine di superare tale presunzione gli unici mezzi idonei sono, quanto alla posizione del debitore opponente la prescrizione presuntiva, l’ammissione di non avere estinto l’obbligazione, quanto a quella del creditore, il deferimento al debitore del giuramento decisorio (Cass. n. 11195/2007; Cass. n. 19240/2004; Cass. n. 785/1998). Questa Corte ha chiarito che l’eccezione è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito. L’ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione presuntiva) può risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALEa somma richiesta (Cass. n. 3105/2001; Cass. n. 9467/2001; Cass. n. 4015/2002; n. 12771/2012; Cass. n. 11911/2014).’ (Cass. civ., sez. VI, 10/01/2022, n.462)
Peraltro, con l’allegazione del fatto di pagamento di una somma di denaro in misura inferiore a quella azionata in sede AVV_NOTAIO dal creditore, gli odierni opponenti hanno reso controversi – e perciò stesso bisognosi di prova – i fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘avversa pretesa, il che -oltre a costituire motivo di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione presuntiva, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 2959 c.c. -importa il conseguente ripristino RAGIONE_SOCIALE‘originario riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio.
Tanto affermato in punto di diritto – venuta meno la prescrizione presuntiva e la correlata inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio – grava nuovamente sulle p arti debitrici l’onere di provare l’adempimento del credito quale fatto estintivo RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, e quindi l’imputazione del pagamento mediante assegni al credito professionale vantato dall’AVV_NOTAIO per l’attività espletata, posto che ‘ non è sufficiente la semplice allegazione di assegni per fornire la prova di un pagamento avente efficacia estintiva se eseguito con riferimento ad un determinato credito. L’onere probatorio in relazione al pagamento con assegni grava in capo al debitore che deve dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati allorché vi sia contestazione da parte del creditore .’ (Cass. civ., sez. II, 25/09/2023, n.27247) CP_1
Nel caso di specie gli odierni opponenti non hanno adempiuto all’onere probatorio s ugli stessi gravante, stante la mera produzione di sei assegni (doc. doc. 4,5,6,7,8,9, seconda memoria ex art. 183 c.p.c. parti opponenti) il cui ammontare, come ribadito, non corrisponde al credito vantato dall’AVV_NOTAIO per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘att ività professionale svolta in R.G. 4853/2015 (opposizione a decreto ingiuntivo, ricorso ex art. 700 c.p.c. e istanza ex art. 649 c.p.c.); credito ed attività che sono stati ampliamente documentati agli atti del presente giudizio (doc. 09a, 09b, 09c, 09d, parte opposta), anche mediante produzione RAGIONE_SOCIALEa parcella vidimata dal COA di Ancona (doc. 09a parte opposta) per la somma di € 38.757,53. CP_1
Infine, i sei assegni sono intestati alla Sig.ra , persona diversa dall’odierno creditore, AVV_NOTAIO. RAGIONE_SOCIALE_1 CP_1
A tal proposito, neppure dirimente in punto di prova appare il fatto che la Sig.ra fosse -e ciò è pacifico in quanto incontestato -la segretaria RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE dal momento che nel contestare gli ass egni in sede di terza […] Tes_1 CP_1
memoria ex art. 183 c.p.c., l’odierno creditore opposto allega e documenta (doc. 10,11,12,13a,13b,13c,13d parte opposta) numerosi altri rapporti professionali oltre a quello per cui è causa, tutti intercorsi con le odierne parti oppos te e riferibili all’arco temporale compreso tra gli anni 2011 e 2017 in cui pure si colloca l’emissione degli assegni de qua , datati 2016 e 2017 (doc. doc. 4,5,6,7,8,9, seconda memoria ex art. 183 c.p.c. parti opponenti): stante il ruolo incontestato di segretaria rivestito dalla sig.ra , deve giudicarsi irrilevante, per sua inutilità, la richiesta di prova testimoniale sul punto che, pertanto, va rigettata. RAGIONE_SOCIALE_1
Fermo restando il preliminare rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione presuntiva, stan te l’evidente difetto di prova circa l’imputabilità degli assegni prodotti dagli odierni opponenti al credito per cui è causa e per conseguenza risultando indimostrato il fatto estintivo RAGIONE_SOCIALE‘adempimento da parte dei debitori, il Tribunale rigetta l’opposi zione.
Il fatto costitutivo del credito azionato in via AVV_NOTAIO dall’AVV_NOTAIO. è provato ed evincibile dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio. CP_1
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto va confermato, ogni ulteriore eccezione respinta.
In ordine alla domanda di risarcimento danni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c. avanzata dall’ opposto si rileva il difetto di prova RAGIONE_SOCIALE‘elemento oggettivo, invece necessaria a corroborare l’ipotesi di cui all’art. 96, co.1, come affermato dalla Su prema Corte, sent. n. 22951/19 (la natura extracontrattuale RAGIONE_SOCIALEa responsabilità aggravata per lite temeraria onera la parte che chiede il risarcimento del danno a dedurre e comprovare sia l’ an che il quantum ); mentre in riferimento all’ ipotesi di cui al comma 3, art. 96 c.p.c., non si ravvisano gli estremi RAGIONE_SOCIALE‘abuso del diritto.
In applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione del D.M. n. 147 del 2022, parametri rapportati ai medi (valore scag lione da € 26.001 ad € 52.000) con riduzione del 30% per la fase di istruttoria e trattazione, in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura documentale RAGIONE_SOCIALEa controversia e RAGIONE_SOCIALEe attività effettivamente compiute.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al NNUMERO_DOCUMENTO, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 29/2022, R.G. n. 4997/2021;
2) condanna ( C.F. ), (C.F. ), e (C.F. , in solido tra loro, al pagamento in favore di ( C.F. ) RAGIONE_SOCIALEe spese di lite che si liquidano in € 7.074,20 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge. Ancona, 13/11/2024 Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 CP_1 C.F._4
Il Giudice AVV_NOTAIO COGNOME