Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34464 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34464 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 13748/2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
Avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Nola n. 6443/2018 depositata il 26/02/2019.
Onorari professionali
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023.
Rilevato che:
con ricorso ex artt. 14, d.lgs. n. 150 del 2011, 702bis , cod. proc. civ., depositato il 05/10/2018, l’AVV_NOTAIO ha chiesto al Tribunale di Nola la condanna del Comune di COGNOME al pagamento dei compensi per l’attività professionale svolta dal legale, in relazione a quarantacinque incarichi professionali, specificamente indicati nel ricorso introduttivo. Il presente giudizio di cassazione riguarda esclusivamente l’incarico di cui al punto 14 del ricorso introduttivo, conferito con delibera della giunta comunale n. 190 del 2003, relativo all’assistenza stragiudiziale dell’ente nelle procedure conciliative promosse da alcuni dipendente davanti alle camere di conciliazione dell’ispettorato del lavoro, e l’incarico di cui al punto 19 del ricorso introduttivo, conferito con delibera della giunta comunale n. 276 del 2003, relativo all’assistenza del Comune nella causa di lavoro promossa presso il Tribunale di Nola da un dipendente per l’inquadramento in qualifica superiore. Costituendosi, il Comune di COGNOME, con riferimento alle due pratiche, ha eccepito la prescrizione decennale;
il Tribunale di Nola, per quanto qui rileva, ha respinto la domanda sul presupposto che, per tali due crediti, fosse maturata la prescrizione triennale ex art. 2956, cod. civ.;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Nola, l’AVV_NOTAIO ricorre con due motivi e il Comune di COGNOME resiste con controricorso;
Considerato che:
il primo motivo denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167, cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 2938, cod. civ., perché, in relazione alla domanda di riconoscimento degli onorari per
l’attività stragiudiziale individuata al punto 14 del ricorso introduttivo e all’attività giudiziale individuata in relazione al punto 19 dello stesso ricorso, per ultrapetizione, il giudice di merito ha dichiarato i crediti estinti in applicazione della prescrizione presuntiva breve ex art. 2956, cod. civ., benché il Comune di COGNOME avesse eccepito esclusivamente la prescrizione decennale;
il secondo motivo denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2956, cod. civ., perché il giudice di merito ha ritenuto applicabile la prescrizione presuntiva triennale senza considerare che tale tipo di prescrizione non opera se il professionista ha ricevuto un incarico scritto dal cliente, quale evenienza verificatasi nella fattispecie concreta in cui (come suaccennato) l’incarico di cui al punto 14 del ricorso introduttivo era stato conferito con delibera della giunta comunale n. 190/2003 e l’incarico di cui al punto 19 del medesimo ricorso era stato conferito con delibera della giunta comunale n. 276/2003;
il primo motivo – sussumibile sotto il parametro del numero 4 dell’articolo 360 ( error in procedendo ), e non sotto quello del numero 3 del medesimo articolo ( error in iudicando ) – è fondato e il secondo è assorbito;
3.1. è principio di diritto consolidato quello in base al quale la parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l ‘ onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, mentre non è necessaria la specificazione del tipo legale e della durata della prescrizione estintiva, la cui identificazione spetta al giudice secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al principio iura novit curia (Cass. Sez. 3, Sentenza n.16486 del 05/07/2017, Rv.644816). Si è infatti
chiarito che le varie ipotesi di prescrizione estintiva (ordinaria ed abbreviata) costituiscono un modo di estinzione dell ‘ obbligazione, che può essere posto nel nulla soltanto per effetto dell ‘ adempimento spontaneo del debitore, il quale tuttavia non ha l ‘ effetto di far rivivere l ‘ obbligazione ormai estinta, ma si pone piuttosto sul piano dell ‘ adempimento dell ‘ obbligazione naturale. La prescrizione presuntiva, invece, costituisce una presunzione legale di estinzione di uno specifico diritto per effetto del decorso del tempo previsto dalla norma, superabile con prova contraria. Ne deriva che i due istituti prescrizione presuntiva ed estintiva – non sono tra loro assimilabili poiché si fondano su diversi presupposti e perseguono finalità non sovrapponibili: all ‘ unico elemento comune del decorso del tempo, quindi, essi ricollegano effetti giuridici tutt ‘ affatto differenti. Ne discende che le correlative eccezioni non possono essere assimilate, con conseguente onere per chi eccepisce di specificare se intenda sollevare eccezione di prescrizione estintiva (nelle forme alternative, ordinaria ed abbreviata) ovvero presuntiva. In difetto, spetta al giudice del merito procedere all ‘ interpretazione della volontà delle parti, ed il relativo giudizio non è utilmente censurabile in Cassazione, posto che esso si colloca sul terreno dell ‘ interpretazione della domanda giudiziale, sul quale il giudice di merito si deve confrontare soltanto con i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d ‘ ufficio un ‘ azione diversa da quella proposta (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29822 del 18/11/2019, in connessione con Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8225 del 29/04/2004, Rv.572456 e Cass. Sez. L, Sentenza n.27428 del 13/12/2005, Rv.585512);
3.2. nella fattispecie concreta, il giudice di merito non si è attenuto a questi princìpi laddove -superando il limite della corrispondenza tra chiesto e pronunciato -sebbene il Comune di
COGNOME avesse eccepito la prescrizione decennale e non quella triennale (aspetto, questo, non contestato), ha ravvisato l’estinzione dei crediti del difensore per l’operatività della prescr izione triennale;
4. in conclusione, accolto il ricorso, l’ordinanza va cassata in parte qua , con rinvio al giudice di merito, anche per le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata nei limiti sopra indicati, e rinvia al Tribunale di Nola, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 6 dicembre 2023.