Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27610 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27610 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 24512/2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrenti –
Contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende.
– Controricorrente –
Avverso l’ ordinanza del Tribunale di Fermo n. 1663/2018, depositata il 25/07/2019.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 26 settembre 2023.
Lavoro autonomo
Rilevato che:
con ricorso ex artt. 14, d.lgs. n. 150 del 2011, 702bis , cod. proc. civ., l’AVV_NOTAIO ha chiesto al Tribunale di Fermo che venissero accertati i compen si al medesimo spettanti per l’attività difensiva giudiziale e stragiudiziale svolta a favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME. Costituendosi, i resistenti hanno eccepito la prescrizione di tre anni, a far data dal 12/10/2014, in relazione ai corrispettivi riguardanti sei cause civili; per i restanti quattro procedimenti civili indicati da controparte, hanno contestato nell’ an e nel quantum debeatur la pretesa del professionista; inoltre, hanno opposto in compensazione un credito accertato in giudizio e, comunque, riconosciuto dal legale nel proprio ricorso;
il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, con ordinanza del 25/07/2019, disattesa l’eccezione di prescrizion e proposta dai resistenti, ha rideterminato in euro 81.940,86 il credito del professionista, il quale aveva fatto valere un credito di 98.058,97, e conseguentemente ha condannato i resistenti al pagamento della somma di euro 81.940,86, oltre al venti per cento per ciascuna parte oltre la prima avente la stessa posizione;
NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME propongono ricorso, con due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Fermo; l’AVV_NOTAIO resiste con controricorso;
Considerato che:
il primo motivo di ricorso si fonda sulla premessa che, a fronte della domanda dell’AVV_NOTAIO di liquidazione dei compensi per l’attività giudiziale e stragiudiziale svolta a favore dei resistenti, questi ultimi hanno
eccepito la prescrizione di tre anni (art. 2956, primo comma, n. 2, cod. civ.) in relazione a sei distinti affari civili riconducibili al medesimo contratto di patrocinio concluso dalle parti. Ciò premesso, i ricorrenti censurano l’ordinanza del Tribunale di Fermo che ha rigettato l’eccezione dichiarando di fare applicazione dell’art. 2959, cod. civ., per il quale l’eccezione è rigettata se chi oppone la prescrizione ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta. Per il Tribunale, posto che parte resistente, costituendosi, non aveva contestato che i compensi non fossero stati versati, la medesima circostanza doveva considerarsi ammessa ex art. 115, cod. proc. civ. Tale statuizione sarebbe errata, secondo la prospettazione dei ricorrenti, in ragione del fatto che essi si erano limitati a sollevare l’eccezione di prescrizione presuntiva, il che non determina alcuna ammissione del fatto costitutivo dell’altrui pretesa creditoria;
con il secondo motivo , i ricorrenti lamentano che il Tribunale di Fermo ha pronunciato un’ordinanza di condanna in presenza della domanda del professionista di accertamento del proprio credito, il che determina la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex art. 112, cod. proc. civ.;
il primo motivo è fondato e il secondo motivo è assorbito;
3.1. come si evince dalla formulazione lessicale dell’eccezione, trascritta per autosufficienza nel testo del ricorso per cassazione, alla richiesta di liquidazione del compenso avanzata da controparte i resistenti hanno opposto l’eccezione di prescrizione presuntiva, senza ammettere, né direttamente né in maniera implicita, che le relative obbligazioni non fossero state estinte. La sentenza di merito si discosta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 10/12/2019, n.
32236, la quale, in motivazione, menziona Cass. 21/01/2000, n. 634; Cass., 15/12/2009, n. 26219; Cass. 30/06/2015, n. 13401), che ha chiarito che l’eccezione d i prescrizione presuntiva non equivale a riconoscimento del debito, poiché l ‘ art. 2959, cod. civ., dispone che l ‘ ammissione giudiziale del mancato pagamento comporta il rigetto dell’eccezione, non che l ‘ eccezione implichi ammissione del fatto costitutivo del debito;
in conclusione, accolto il primo motivo e assorbito il secondo motivo, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo anche per le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Fermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 26 settembre 2023.