Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4437 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4437 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 27108-2016 r.g. proposto da:
VONA SERENA, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore AVV_NOTAIO.
-intimato – avverso il decreto, n. cron. 655/2016, del TRIBUNALE DI ROMA, depositato il 21 ottobre 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/1/2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1. AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma del 19/21 ottobre 2016, n. 655, reiettivo dell’opposizione, ex art. 98 l.fall., contro la mancata ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in via privilegiata ex art. 2751bis, n. 2, cod. civ., del proprio credito di € 247.958,54, invocato quale corrispettivo di prestazione professionale dalla medesima resa in favore della menzionata società in bonis negli anni 2002-2003.
L’indicato RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese in questa sede.
Il Tribunale di Roma – premettendo che il RAGIONE_SOCIALE, ivi costituitosi, aveva ribadito l’eccezione di prescrizione presuntiva, ex art. 2956, comma 1, n. 2, cod. civ., già svolta in sede di verifica, e che, rispondendo al giuramento deferitogli da controparte, il curatore aveva dichiarato di non essere a conoscenza di alcun pagamento operato da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione a favore dell’AVV_NOTAIO in relazione all’attività professiona le suddetta – ha ritenuto, in conformità a quanto sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 1973 (i cui principi erano stati successivamente recepiti da Cass. n. 6940 del 2010) che la non conoscenza, da parte del curatore stesso (che, peraltro, aveva assunto l’incarico nel 2011 e non aveva esaminato la documentazione sociale perché mai consegnatagli, né rinvenuta), della circostanza del pagamento valesse quale giuramento negativo, così decidendo la lite in favore del RAGIONE_SOCIALE.
Con ordinanza interlocutoria datata 10 ottobre 2022, questa stessa Prima Sezione ha rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione degli effetti del giuramento decisorio rivolto al curatore fallimentare, in tema dunque di eccezione di prescrizione presuntiva, ricordando che la questione complessivamente prospettata nei motivi di ricorso – su cui, peraltro, era recentemente intervenuta Cass. 27 giugno 2022, n. 20602 -era ricompresa nella più ampia tematica (diritto alla prova del professionista creditore di un fallito; deferibilità, o non, del giuramento decisorio – de veritate e/o anche solo de notitia – al curatore fallimentare; significato e valore probatorio da attribuirsi, eventualmente, alle possibili tipologie di risposte del curatore al giuramento predetto) il cui esame era
stato rimesso alle Sezioni Unite di questa Suprema Corte dalle ordinanze interlocutorie rese dal medesimo Collegio sui ricorsi n.r.g. 25305-15 e n.r.g. 1843816, all’esito, rispettivamente, della precedente pubblica udienza ed adunanza camerale.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:
I) «Violazione o falsa applicazione dell’art. 2960 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», sostenendosi che l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6940 del 2010) richiamato dal tribunale e basato sulla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 1973 sarebbe erroneo perché «frutto di un’erronea applicazione della giurisprudenza venutasi a creare nel vigore del codice civile del 1865». Assume COGNOME, tra l’altro (cfr., amplius, pag. 8 e s. del ricorso), che «la erroneità di tale interpretazione e, conseguentemente, del decreto impugnato, si evince anche avuto riguardo alla collocazione sistematica dell’istituto del giuramento nel complesso normativo processualcivilistico che disciplina la istruzione probatoria e delle norme che lo regolano. La dichiarazione giurata si identifica in un’asseverazione di scienza avente per oggetto un mero fatto storico, il cui scopo istituzionale è quello di accertare in modo incontrovertibile (o, se si vuole, con efficacia irretrattabile) la sussistenza o la insussistenza di quel fatto, escludendo a priori (ed in assoluto) ogni giuridica possibilità di provare il contrario. Nel caso di specie, poiché il giuramento è stato deferito per superare la prescrizione presuntiva eccepita (id est l’affermazione dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione), esso verteva sulla conoscenza che il Curatore avesse della indicata estinzione e la formula di giuramento ammessa
tendeva proprio a quell’accertamento. Il Curatore ha giurato rispondendo ‘Nego quanto mi si chiede’: dunque, ha negato di aver avuto conoscenza dell’avvenuta estinzione della obbligazione di pagamento.
Secondo la ricorrente, il giuramento negativo prestato non poteva risolversi a vantaggio del RAGIONE_SOCIALE, poiché dimostrava e provava il contrario di quanto asserito dal Curatore, ovvero che la obbligazione di pagamento nei confronti dell’AVV_NOTAIO non era stata estinta, per quanto a conoscenza del Curatore stesso. Applicando l’ errata interpretazione dell’art. 2960 cod. civ. statuita dal Tribunale nel decreto impugnato, pur con il conforto della (erronea, come argomentato) giurisprudenza costituzionale e di legittimità, invero isolata e piuttosto datata, si renderebbe il giuramento de scientia una pura fìctio iuris , in quanto esso, sia positivo che negativo, risolverebbe la lite sempre in favore del giurante, così lasciando senza alcuna difesa il creditore: in tal modo, di fatto, la prescrizione presuntiva verrebbe – e sarebbe stata dal Tribunale trasformata in vera e propria prescrizione estintiva.
Osserva sempre la ricorrente che se il giuramento decisorio rappresentasse l’unico mezzo messo a disposizione dall’ordinamento al creditore per vincere l’opposta eccezione di prescrizione presuntiva, esso dovrebbe essere decisivo per l’esito della lite per entrambi i contendenti. L ‘ interpretazione dell’art. 2960 cod. civ. applicata dal Tribunale, al contrario, non prevederebbe – sottolinea la ricorrente – un esito negativo per il giurante. Infatti, così ragionando, il giurante, sia che giuri di avere notizia dell’avvenuta estinzione, da parte del debitore, della obbligazione di pagamento sia che giuri di non avere notizia di essa, riuscirà vincitore, così svuotando di contenuto quanto espressamente previsto dalla legge e, soprattutto, lasciando senza tutela il creditore delante. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «Violazione e falsa applicazione degli art. 3, comma 1, 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.», assumendosi che «l’interpretazione dell’art. 2960 cod. civ. fornita prima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 1973 e successivamente ripresa da codesta Corte Suprema e, in concreto, applicata al caso di specie dal Tribunale, non è conforme al dettato costituzionale, concretando la violazione di plurime disposizioni e, segnatamente, dell’art. 3,
comma 1, dell’art. 24, comma 2, e dell’art. 111, comma 2, della Costituzione, i quali sanciscono la eguaglianza, il diritto alla difesa ed un giusto processo». 3. I due motivi -che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni trattate -sono fondati, proprio alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte che si è già pronunciata sulla questione sopra ricordata e prospettata nella ordinanza di rimessione cui si faceva sopra cenno (v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 25442 del 29/08/2023).
È stato infatti espressamente affermato che ‘ in tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell’art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento ‘ (cfr. in senso conforme, già in precedenza: Cass. 20602-2022).
Alla luce dei principi di diritto sopra ricordati e qui riaffermati, dovrà pertanto essere riletta la vicenda processuale qui oggi in esame da parte del Tribunale di Roma, al quale dunque dovrà essere rinviata la causa in ragione della