Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12501 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12501 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25398/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4575/2023 depositata il 27/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.NOME COGNOME, essendo stato incaricato con contratto in forma scritta, da NOME COGNOME di redigere una stima dei danni subiti dall’edificio del committente a seguito del crollo di un muro, chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso dell’attività espletata. Avverso il decreto proponeva opposizione NOME COGNOME, erede di NOME COGNOME, eccependo la prescrizione presuntiva del credito. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l’opposizione. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n.4575 del 27 ottobre 2023, accoglieva l’impugnazione del COGNOME e dichiarava prescritto il credito del COGNOME essendo il termine triennale di prescrizione, di cui all’art. 2956 n. 2 c.c., decorso a far data dal 5 dicembre 2009, giorno della morte di NOME COGNOME;
per la cassazione della sentenza di appello, NOME COGNOME ricorre con un motivo con il quale denuncia la violazione dell’art. 2956, comma 1, n. 2 c.c. per avere la Corte di Appello ritenuto che la prescrizione presuntiva prevista dall’articolo suddetto operasse anche in caso di contratto scritto;
3.NOME COGNOME resiste con controricorso;
le parti hanno depositato memoria;
considerato che:
1.il motivo di ricorso è fondato alla luce del principio per cui le prescrizioni presuntive e tra queste, in particolare, quella di cui all’art. 2956, primo comma, n.2, c.c. , trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento
suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta (v. in riferimento a varie fattispecie, Cass. n.34710 del 27/12/2024; n.13707 del 22/05/2019; n.10397 del 30/04/2018);
in ragione dell’accoglimento del motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese;
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.
Roma 17 aprile 2025.
Il Presidente NOME COGNOME