Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2588 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2588 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 4802/2025, proposto da:
COGNOME NOME AVV_NOTAIO, in proprio ex art. 86 c.p.c.
– ricorrente –
contro
CACIORGNA NOME
-intimata- avverso l’ordinanza del Tribunale di Macerata R.G. 1435/2024 n. cron. 11824/2024, depositata l ‘ 11 dicembre 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20
gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, l ‘ AVV_NOTAIO COGNOME chiese al Tribunale di Macerata che gli fosse liquidato il compenso per l ‘ attività professionale prestata in favore di NOME COGNOME in un giudizio civile svoltosi innanzi al Tribunale di Camerino, fino all ‘ interruzione del rapporto professionale dovuta alla rinuncia, da parte sua, al mandato difensivo.
Il Tribunale respinse la domanda.
La sentenza fu impugnata dal RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, in esito al quale questa Corte, con ordinanza n. 15980/2024, la dichiarò nulla in quanto sottoscritta con firma digitale dal solo giudice relatore e non anche del Presidente.
Riassunto il giudizio da parte dell ‘ odierno ricorrente innanzi al Tribunale, quest ‘ ultimo respinse nuovamente la domanda con l’ordinanza in epigrafe, rilevando l ‘ intervenuto decorso del termine di prescrizione presuntiva triennale.
I giudici del rinvio osservarono, in particolare, che a fronte di istanze di pagamento rivolte alla debitrice con intervallo maggiore di tre anni, il creditore avrebbe dovuto «individuare o provocare la dichiarazione della parte di non avere operato il pagamento richiesto» e non limitarsi a dedurre, come erroneamente aveva fatto, «l ‘ intervenuta abrogazione tacita della norma prescrizionale»; del resto, gli unici pagamenti dimostrati erano stati imputati dalla debitrice a diversa prestazione professionale, con deduzione rimasta insuperata.
Tale decisione è stata impugnata dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria.
L ‘ intimata non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denunzia nullità dell ‘ordinanza per violazione degli artt. 14 d.lgs. n. 150/2011, 2767 c.c. e 50quater c.p.c.
Il ricorrente, richiamando gli atti del giudizio a quo , osserva che il Collegio, una volta costituitosi in data 24 settembre 2024, e nominato il giudice istruttore, ha fissato la prima udienza per il 4 dicembre 2024, disponendo la trattazione scritta del giudizio; quindi, dopo il deposito di note scritte da parte sua, si è costituito un diverso collegio l’11 dicembre 2024, che ha deciso in camera di consiglio e depositato contestualmente la motivazione.
Su tale base, sostiene che il tribunale avrebbe deciso la controversia in composizione monocratica, perché il Collegio non risulta aver partecipato «né all’udienza di precisazion e, né alla discussione della causa».
1.1. Il motivo è infondato.
Dall’accesso agli atti del giudizio di merito, consentito dalla denunzia di error in procedendo , si evince che, con ordinanza del 24 settembre 2024, il tribunale, in composizione collegiale, delegò il Presidente relatore esclusivamente al compimento dell’istruttoria, sostituì l’udienza fissata con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. e assegnò il termine perentorio del 4 dicembre 2024 per il deposito di note.
In seguito a tale deposito, e conformemente al disposto di cui all’art. 127 -ter , comma terzo, c.p.c., il tribunale, sempre in composizione collegiale, con il medesimo Presidente relatore, pronunciò l’ordinanza oggetto della presente impugnazione.
Nel giudizio a quo , pertanto, è stata rispettata la disciplina del rito applicabile, che, secondo quanto affermato dallo stesso Tribunale di Macerata con l’ordinanza impugnata, è quella prevista «dagli artt. 28
e segg. L. 794/42, tale da applicarsi in ragione dell ‘ epoca di introduzione del giudizio, 29.10.2020».
Ed infatti, nel testo applicabile ratione temporis , l’art. 28 della l. n. 794 del 1942 prevedeva che «per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l ‘ AVV_NOTAIO, dopo la decisione della causa o l ‘ estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell ‘ articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150».
Quest’ultima norma, a sua volta, disponeva che «l e controversie previste dall ‘ articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l ‘ opposizione proposta a norma dell ‘ articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo » e, nel fissare la competenza dell’« ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l ‘ AVV_NOTAIO ha prestato la propria opera», precisava che «il tribunale decide in composizione collegiale».
Non può sostenersi, come ha fatto il ricorrente, che ciò rendesse necessaria la celebrazione di un’udienza di discussione o di precisazione delle conclusioni innanzi al tribunale collegiale, poiché per il giudizio, come si è detto, fu disposto con ordinanza collegiale il deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza, ricorrendone i presupposti.
Né ha fondamento l’affermazione del ricorrente secondo la quale , dopo il deposito delle note conclusive, il giudice delegato al compimento dell’istruttoria, «si metteva a studiare la causa da solo prendendo visione il 6.12.24 del fascicolo»; il giudice era stato
delegato dal Collegio al compimento di atti istruttori e, all’esito del decorso dei termini fissati dal Collegio ex art. 127ter c.p.c. per il deposito delle note scritte, è stato il Collegio che ha deciso la causa.
In tale ottica, inoltre, non rileva neppure la circostanza dell’intervenuto cambiamento d i due componenti del collegio dal l’inizio della causa e prima della sua assegnazione in decisione.
Giova anzitutto richiamare, in proposito, il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l’ art. 276, comma primo, c.p.c., nel prevedere che alla deliberazione della decisione «possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione», va interpretato nel senso che il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l ‘ ultima attività processuale (v. ad es. Cass., 23/7/2020, n. 15660).
Mutuando tale interpretazione al rito cartolare, si deve allora osservare che il principio di immutabilità del giudice non è violato nel caso in cui il collegio venga modificato dopo la scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive dell’udienza di discussione, e prima della sua celebrazione ‘cartolarizzata’, con assegnazione della causa in decisione; in tal senso si è già espressa la Suprema Corte (Cass. 21/7/2025, n. 20523) in relazione al rito cartolare previsto, nel corso dell’emergenza pandemica, dall ‘ art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, convertito dalla l. n. 77 del 2020. Il principio è stato rispettato nella fattispecie, in quanto è stata successiva soltanto l’annotazione di cancelleria alla quale fa riferimento il ricorrente, come dimostrato dal fatto che si tratta di mera annotazione non riferita a un qualche provvedimento giudiziale di modifica dei componenti del Collegio emesso nella data dell’annotazione medesima o comunque in data successiva all’assegnazione della causa in decisione.
Dal fatto, infine, che il provvedimento impugnato sia stato depositato nello stesso giorno della deliberazione collegiale non deriva, all’evidenza, alcuna nullità dello stesso.
Il secondo motivo denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 394 c.p.c. e 2938 c.c.
Ad avviso del ricorrente, il tribunale avrebbe errato nel ritenere, in premessa alla motivazione della decisione, che dovesse «tenersi conto di tutte le difese e di tutte le eccezioni» formulate nel primo giudizio dalla controparte, ancorché non costituitasi nel giudizio di rinvio, trattandosi di questioni dichiarate assorbite dall ‘ ordinanza di questa Corte e che, come tali, dovevano essere specificamente riproposte.
2.1. La censura è infondata.
Il tribunale, sul punto, ha dato continuità al principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, nel caso di rinvio prosecutorio -quale era nella fattispecie-, la riassunzione, anche a opera di una sola delle parti, pone le stesse nella medesima posizione originaria, imponendo al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito.
In tale ipotesi, pertanto, fatto salvo un eventuale giudicato interno, il giudice è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (v. Cass. 3/7/2024, n. 12065; Cass. 17/3/2022, n. 8773; Cass. 20/6/2007, n. 14306).
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia l ‘ omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché la violazione dell ‘ art. 2959 c.c., lamentando che il tribunale avrebbe trascurato di prendere in esame diversi documenti da lui prodotti, dai quali doveva
inferirsi l ‘ implicito riconoscimento del debito da parte della RAGIONE_SOCIALE, idoneo a escludere l’operatività della prescrizione presuntiva .
Il motivo può essere scrutinato unitamente al quarto mezzo di impugnazione, che vi è connesso, con il quale il ricorrente lamenta un difetto assoluto di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla richiesta di prova testimoniale da lui avanzata, in relazione al fatto che la domanda era poi stata disattesa per difetto di prova.
4.1. Il terzo motivo è infondato nella parte in cui denunzia la violazione dell’art. 2959 c.c.
L’ordinanza impugnata ha rilevato che, a fronte dell’ eccepita prescrizione presuntiva del credito e della sussistenza di atti interruttivi inviati alla debitrice con intervalli di tempo superiori al relativo termine, l’odierno ricorrente aveva l’onere di individuare o provocare la dichiarazione della parte di non avere operato il pagamento richiesto; onere rimasto non assolto, poiché a fronte dell’ eccezione della debitrice che affermava di aver eseguito i pagamenti richiesti, il ricorrente aveva imputato detti ultimi a diverse prestazioni professionali precedentemente rese.
Tale statuizione appare, anzitutto, coerente con la natura della prescrizione presuntiva.
Questa, infatti, si fonda sulla circostanza dell’esistenza di rapporti della vita quotidiana nei quali il debito viene di regola estinto contestualmente al sorgere dell’obbligazione o non molto tempo dopo; pertanto, non può essere invocata dal debitore che abbia ammesso di non aver adempiuto, in tutto o in parte, o che abbia indicato un terzo come il soggetto tenuto ad adempiere (in questo senso, fra le altre, Cass. 14/10/2019, n. 25838; Cass., 14/12/2017, n. 30058).
Il tribunale, d’altro canto, si è conformato al consolidato insegnamento di questa Corte (si vedano, ad esempio, Cass.
16/6/2021, n. 17061; Cass. 28/10/2019, n. 27471) secondo cui, laddove il debitore eccepisca validamente la prescrizione presuntiva, grava sul creditore l ‘ onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, con prova che può essere fornita soltanto mediante il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell ‘ ammissione fatta in giudizio dallo stesso debitore che l ‘ obbligazione non è stata estinta.
Ciò designa l’infondatezza anche del quarto motivo, poiché il tribunale ha implicitamente ritenuto superflua la prova testimoniale articolata dal creditore.
Ferme tali considerazioni, il terzo motivo è poi inammissibile nella parte in cui denunzia l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio.
Il ricorrente, infatti, propone in realtà alla Suprema Corte una rivalutazione dei documenti già esaminati dal tribunale , nell’ottica di attribuirvi la valenza significativa di un riconoscimento del debito che quest’ultimo ha invece esclus o ; si tratta, com’è evidente, della richiesta di un sindacato su apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito, estraneo, come tale, al perimetro del giudizio di legittimità.
5. Il ricorso è dunque complessivamente meritevole di rigetto.
Nulla sulle spese, in assenza di attività dell’intimata.
difensiva da parte
Sussistono i presupposti processuali per la condanna al versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 20 gennaio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME