Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32554 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32554 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 29455/2022 R.G. proposto da:
COGNOME c.f. CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma presso di lui, nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
NOME COGNOME c.f. CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma presso di lui nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente avverso l ‘ordinanza della Corte d’Appello di Perugia depositata il 2-112022 rep. 847/2022 – RG n. 247/2022,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3-122024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011, depositato il 13-4-2022 avanti la Corte d’appello di Perugia , l’ avvocato NOME COGNOME esponeva di avere depositato ricorso ex lege 89/2001 in forza di mandato ricevuto da NOME COGNOME e di avere ottenuto, a seguito di istruttoria,
OGGETTO:
compensi dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili
RG. 29455/2022
C.C. 3-12-2024
decreto di accoglimento della domanda di equo indennizzo per la irragionevole durata di un processo, nonché di avere promosso, in forza di quel mandato, tre procedure esecutive al fine di ottenere dal Ministero convenuto il pagamento di quanto riconosciuto dal decreto; chiedeva, perciò, la condanna della convenuta al pagamento dei compensi di cui alle notule prodotte o, comunque, nella misura ritenuta commisurata all’attività svolta.
Si costituiva NOME COGNOME eccependo l’incompetenza per territorio della Corte adita per essere competente la Corte d’appello di Roma, eccependo, altresì, la prescrizione presuntiva in quanto i compensi sarebbero maturati nel periodo tra il 2008 e il 2012, contestando di avere dato mandato per i procedimenti esecutivi e dichiarando di non avere incassato il credito riconosciutole; aggiungeva che dalla documentazione risultava che l’avvocato si era sempre dichiarato antistatario e aveva sempre ottenuto la distrazione delle spese.
Con ordinanza depositata il 2-112022 la Corte d’appello di Perugia respingeva il ricorso, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
L’ordinanza, rigettata l’eccezione di incompetenza, accoglieva l’eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 cod. civ. con riguardo ai compensi relativi alle procedure esecutive azionate dopo il giudizio di equa riparazione, in quanto le procedure esecutive si erano concluse in un arco temporale compreso dal 2008 al 2012 e dall’ultimo provvedimento di assegnazione di somme del giudice dell’esecuzione del 27-11-2012 decorreva la prescrizione presuntiva.
Aggiungeva che l’ avvocato COGNOME si era dichiarata antistataria e avrebbe dovuto dimostrare di non essere stata pagata dalla parte soccombente nei vari giudizi, in quanto era il soccombente che avrebbe dovuto eseguire il pagamento e solo in caso di suo inadempimento il pagamento avrebbe potuto essere richiesto alla cliente; nulla era stato
provato dalla ricorrente e, anzi, dagli atti risultavano le liquidazioni delle spese, delle quali NOME COGNOME non era neppure a conoscenza; precisava come fosse irrilevante anche la richiesta di ammissione del giuramento decisorio proposta dalla ricorrente, in quanto la convenuta non era la persona tenuta al pagamento in mancanza di prova dell’inadempimento della parte soccombente .
Avverso la suddetta ordinanza della Corte perugina l’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 3-12-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce ‘ violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo agli artt. 2956 c.c. e 2946 c.c.’; lamenta che l ‘ordinanza abbia accolto l’eccezione di prescrizione presuntiva, che era inammissibile in quanto la convenuta aveva eccepito, in uno, sia la prescrizione presuntiva che la prescrizione estintiva, non essendo le due eccezioni fungibili; aggiunge che, avendo sostenuto la convenuta che tenuto al pagamento era soltanto il soccombente nel giudizio di merito in ragione dello status di antistatario del difensore, l’eccezione era inammissibile ; rileva, altresì, che, avendo la convenuta contestato l’esistenza d ell’avvenuto rilascio del mandato per la fase esecutiva, ha tenuto un comportamento processuale incompatibile con la proposizione dell’eccezione di prescrizione presuntiva .
1.1. Il motivo è formulato in modo ammissibile perché, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, individua con sufficiente chiarezza le violazioni di legge imputate all’ordinanza impugnata, relativamente all’istituto della prescrizione presuntiva .
Esso è anche fondato.
L’ordinanza impugnata ha accolto l’eccezione di prescrizione presuntiva in palese violazione degli artt. 2956 n. 2 e 2959 cod. civ., in quanto l’eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata se chi la oppone ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta. Diversamente da quanto dedotto dalla controricorrente, che nega qualsiasi ammissione, nel momento in cui la cliente convenuta ha dedotto – secondo quanto rileva la stessa ordinanza impugnata (pag. 2) – che per il giudizio di equa riparazione il difensore era antistatario e per i giudizi di esecuzione non aveva mai conferito il relativo incarico al difensore, aveva almeno implicitamente ammesso che l’obbligazione azionata in giudizio da lla creditrice non era stata estinta per l’intervenuto pagamento ; ciò in quanto quelle tesi in sé presupponevano che l’obbligazione non era neppure sorta, né per il giudizio di equa riparazione in ragione della qualità di antistatario del difensore che comportava l’obbligo del pagamento in capo al soccombente, né per il giudizio di esecuzione in ragione del mancato conferimento dell’incarico .
E’ acquisito nella consolidata giurisprudenza di questa Corte il principio -a cui dovrà uniformarsi il giudice di rinvio – secondo il quale l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa esistenza, perché in tal modo si ammette implicitamente che l’obbligazione non è stata estinta, in termini incompatibili con il fondamento dell’istituto, basato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato; quindi in tal caso l’eccezione di prescrizione presuntiva deve essere disattesa (Cass. Sez. 3, 5-6-2023 n. 15665, Cass. Sez. 1, 28-6-2019 n. 17595, Cass. Sez. 2, 16-2-2016 n. 2977).
Con il secondo motivo la ricorrente deduce ‘ violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2696 c.c., 83, 112, 115, 116 e 233 e ss. c.p.c. omessa valutazione di una circostanza determinante che ha portato alla motivazione apparente dell’impugnato provvedimento ex art. 360 n. 5 c.p.c. ‘ ; sostiene che l’ordinanza abbia omesso di pronunciarsi sull’istanza di giuramento decisorio ritualmente deferita, in quanto rigettata solo facendo riferimento al fatto che il procuratore era antistatario; censura l’ordinanza sia per avere negato il diritto dell’avvocato distrattario a chiedere al proprio cliente il pagamento dell’onorario sia nella parte in cui ha dichiarato che detto diritto era subordinato alla prova dell’inadempimento del soccombente nel giudizio di equa riparazione; evidenzia come rimanga integra la facoltà del legale non solo di rivolgersi al cliente per la parte del credito professionale eccedente la somma liquidata dal giudice, ma anche di chiedere al cliente l’intera somma dovutagli, nonost ante la distrazione; quindi rileva come il giuramento decisorio costituisse l’unico strumento per paralizzare l’eccezione di prescrizione presuntiva.
2.1. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.
La pronuncia impugnata, laddove ha escluso che la professionista potesse chiedere alla sua cliente il pagamento dei corrispettivi in ragione del fatto che aveva ottenuto la distrazione delle spese a suo favore e non aveva dimostrato di non avere ottenuto il pagamento dal soccombente, è stata emessa in violazione dei principi in materia di distrazione specificamente richiamati dalla ricorrente e ai quali si deve dare continuità: in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 cod. proc. civ., si instaura, tra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione
d’opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore, sicch é rimane integra la facoltà di quest’ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l’intera somma dovutagli, per c ompetenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta (Cass. Sez. 6-2, 21-5-2021 n. 14082, Cass. Sez. 3, 12-11-2008 n. 27041, Cass. Sez. 2, 7-7-2000 n. 9097, Cass. Sez. 2, 19-10-1988 n. 5678).
A questo ulteriore principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio.
Nessuno degli argomenti svolti dalla controricorrente è utile a escludere l’applicazione de l principio esposto; la controricorrente prospetta questioni in fatto in ordine alla condotta della professionista che, ove allegate in modo ammissibile nel giudizio di merito, dovranno essere esaminate in quella sede.
Invece, in ordine all ‘illegittimo il rigetto dell’istanza di ammissione del giuramento decisorio, il motivo è assorbito in ragione della rilevata fondatezza del primo motivo, in quanto l’illegittimo accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva assorbe la questione della mancata ammissione del giuramento decisorio volto a paralizzare quell’eccezione.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce ‘ violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 83 c.p.c. e 2697 c.c.’ e lamenta che l’ordinanza impugnata abbia dichiarato che la convenuta non era mai venuta a conoscenza delle procedure oggetto della domanda di pagamento del credito professionale; evidenzia che le procedure esecutive erano state incardinate in forza del mandato conferito per il giudizio ex lege 89/2001 , che conferiva all’avvocato COGNOME anche il potere di agire esecutivamente.
3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto è rivolto avverso una affermazione dell’ordinanza impugnata priva di qualsiasi valenza decisoria; infatti, nel momento in cui ha accolto l’eccezione di prescrizione presuntiva e ha ritenuto che, in ragione del fatto che il difensore si era dichiarato antistatario, era solo il soccombente a essere obbligat o al pagamento del compenso, l’ordinanza non ha svolto alcun accertamento sul contenuto degli accordi intercorsi tra le parti e non ha fatto conseguire dall’afferma zione secondo la quale la cliente non sapeva delle procedure esecutive alcuna concreta statuizione.
Sarà il giudice del rinvio ad accertare il contenuto dell’incarico professionale conferito dalla cliente al suo difensore al fine di procedere alla liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta in esecuzione dell’incarico ricevuto.
L’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso nei limiti esposti impongono la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che si uniformerà ai principi su enunciati e provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, il secondo motivo per quanto in motivazione, per il resto assorbito, e dichiara inammissibile il terzo motivo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Perugia , in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione