Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32552 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32552 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 29462/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME c.f. CODICE_FISCALE COGNOME NOMECOGNOME c.f. CODICE_FISCALE rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliati in Roma presso di lui nel suo studio in INDIRIZZO;
ricorrenti
contro
REITANO CONCETTO, c.f. CODICE_FISCALE, PASSEGGERI OLGA, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME con domicili digitali EMAIL e EMAIL;
contro
ricorrenti avverso l ‘ordinanza della Corte d’Appello di Perugia, pubblicata il 2-112022, rep. 846/2022 -RG n. 221/2022,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3-122024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
OGGETTO:
compensi dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili
RG. 29462/2022
C.C. 3-12-2024
1. Con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 depositato il 6-4-2022 avanti la Corte d’appello di Perugia gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME esponevano di avere proposto ricorso ex lege n. 89/2001 in forza di mandato ricevuto da NOME COGNOME e NOME COGNOME e di avere ottenuto, a seguito di istruttoria, decreto di accoglimento della domanda di equo indennizzo per la irragionevole durata del processo; chiedevano, perciò, la condanna dei resistenti al pagamento dei compensi di cui alle notule prodotte o, comunque, nella misura ritenuta commisurata all’attività svolta.
Si costituivano NOME COGNOME e NOME COGNOME dichiarando che al momento del conferimento dell’incarico agli avvocati COGNOME e COGNOME si erano accordati nel senso che gli stessi non avrebbero chiesto compensi, ma avrebbero limitato le loro pretese a quanto liquidato dal giudice in caso di accoglimento della domanda ex lege n. 89/2001, tanto che i difensori si erano dichiarati antistatari e le spese erano state liquidate con la distrazione a loro favore; contestavano, perciò, il diritto al compenso dei ricorrenti ed eccepivano, in ogni caso, l’estinzione del diritto per il decorso della prescrizione presuntiva; in subordine, contestavano l’amm ontare dei compensi richiesti.
Con ordinanza depositata il 2-112022 la Corte d’appello di Perugia rigettava il ricorso, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
Con tale ordinanza la Corte umbra riteneva che andasse accolta l’eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 cod. civ., in quanto il giudizio di equa riparazione con riguardo al quale erano stati richiesti i compensi si era concluso con decreto n. 1201/2012 e dal 2012 decorreva la prescrizione presuntiva. Aggiungeva che gli avvocati si erano dichiarati antistatari e, in forza dell’accordo intervenuto con i clienti, la liquidazione delle spese era avvenuta con distrazione a loro favore; ne conseguiva che i difensori avrebbero dovuto dimostrare di
non essere stati pagati dalla parte soccombente nel giudizio di equa riparazione, in quanto era il soccombente che avrebbe dovuto eseguire il pagamento e solo in caso di suo inadempimento il pagamento avrebbe potuto essere richiesto ai clienti; nulla era stato provato dai ricorrenti e irrilevante era anche la richiesta di ammissione del giuramento decisorio proposta dai ricorrenti, perché i convenuti non erano i soggetti tenuti al pagamento in mancanza di prova dell’inadempimento della parte soccombente .
Avverso la citata ordinanza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 3-12-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dai controricorrenti sulla base dell’assunto che non sarebbe stata individuata l’ordinanza impugnata, in quanto la stessa era stata depositata dai ricorrenti e l’indicazione nel ricorso e nella procura a margine del ricorso medesimo del numero di ruolo generale e dell’autorità giudiziaria che ha emes s o l’ordinanza risultano sufficienti alla sua individuazione.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono ‘ violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2956 c.c.; artt. 112, 115 e 116 c.p.c. inammissibilità dell’eccezione ex art. 2956 c.c.’; lamentano che l ‘ordinanza impugnata abbia accolto l’eccezione di prescrizione
presuntiva, che era inammissibile in quanto i convenuti avevano contestato il credito, adducendo un preteso accordo con i difensori, i quali avrebbero rinunciato a richiedere qualsiasi compenso ad eccezione delle spese legali distratte nella pronuncia a loro favore; evidenziano che, tramite la deduzione sull’esistenza di quell’accordo tra le parti, i debitori avevano ammesso che l’obbligazione non era estinta, per cui l’eccezione di prescrizione presuntiva doveva essere disattesa ex art. 2959 cod. civ.
2.1. Il motivo è fondato.
L’ordinanza impugnata ha accolto l’eccezione di prescrizione presuntiva in palese violazione dell’art. 2959 cod. civ., secondo il quale l’eccezione di prescrizione presuntiva è rigettata se chi la oppone ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione n on è stata estinta. E’ evidente che i clienti convenuti, nel momento in cui hanno dedotto -secondo quanto emerge dalla stessa ordinanza impugnata – che avevano concluso con i difensori un accordo in forza del quale essi non avrebbero dovuto pagare alcunché, avevano ammesso che l’obbligazione azionata in giudizio dai creditori non era stata estinta per l’intervenuto pagamento, in quanto non era neppure sorta in ragione dell’accordo tra avvocati e clienti .
E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio -al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio secondo il quale l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa esistenza, perché in tale caso si ammette implicitamente che l’obbligazione non è stata estinta, in modo incompatibile con il fondamento dell’istituto, basato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato; quindi, in tale ipotesi l’ec cezione di prescrizione
presuntiva deve essere disattesa (Cass. Sez. 3, 5-6-2023, n. 15665, Cass. Sez. 1 28-6-2019 n. 17595, Cass. Sez. 2, 16-2-2016 n. 2977).
3. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono ‘ violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 93 e 112; 2230 c.c. riconoscimento tacito del mandato alle liti’ e censurano l’ordinanza sia per avere negato il diritto dell’avvocato distrattario a chiedere al proprio cliente il pagamento dell’onorario sia nella parte in cui ha dichiarato che detto diritto era subordinato alla prova dell’inadempimento del soccombente nel giudizio di equa riparazione; evidenziano come rimanga integra la facoltà del legale distrattario non solo di rivolgersi al cliente per la parte del credito professionale eccedente la somma liquidata dal giudice, ma anche di chiedere al cliente l’intera somma dovutagli, nonostante la distrazione.
3.1. Anche questo motivo è fondato.
La pronuncia impugnata, laddove ha escluso che i professionisti potessero chiedere ai loro clienti il pagamento dei corrispettivi in ragione del fatto che avevano ottenuto la distrazione delle spese a loro favore e non avevano dimostrato di non avere ottenuto il pagamento dal soccombente, è stata emessa in violazione del principio richiamato dai ricorrenti, al quale si deve dare continuità (e a cui pure dovrà uniformarsi il giudice di rinvio): in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 cod. proc. civ., si instaura, tra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore, sicché rimane integra la facoltà di quest’ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla
parte soccombente, anche per l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta (Cass. Sez. 6-2, 21-5-2021 n. 14082, Cass. Sez. 3, 12-11-2008 n. 27041, Cass. Sez. 2, 7-7-2000 n. 9097, Cass. Sez. 2, 19-10-1988 n. 5678).
Nessuno degli argomenti svolti dai controricorrenti è utile a escludere l’applicazione de l principio esposto, mentre le loro difese, ove adducono questioni in fatto in ordine alla condotta dei professionisti, se allegate in modo ammissibile nel giudizio di merito, dovranno essere esaminate in quella sede.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono ‘ violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c., artt. 83, 112, 115, 116 e 233 c.p.c. riconoscimento tacito del mandato alle liti’ e rilevano che è stata illegittimamente rigettata l ‘istanza di ammissione del giuramento decisorio; ciò in quanto il creditore, per superare l’eccezione di prescrizione presuntiva, ha quale unico strumento processuale il deferimento del giuramento decisorio.
4.1. Il motivo è assorbito in ragione della rilevata fondatezza del primo motivo, in quanto l’illegittimo accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva assorbe la questione della mancata ammissione del giuramento decisorio volto a paralizzare quell’eccezione.
L’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso impongono la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che , oltre ad uniformarsi agli enunciati principi di diritto, provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione