Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1947 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1947 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17254/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; -ricorrente- contro
COGNOME NOME;
-intimata- avverso l’ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE R.G. 5280/2021 rep. n. 1318/2022, depositata il 2/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 2 maggio 2022, che ha rigettato la
sua domanda di condanna di NOME COGNOME al pagamento dei compensi professionali maturati nei suoi confronti per prestazioni giudiziali civili . Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione della convenuta di avvenuto decorso della prescrizione di cui all’art. 2956 c.c., computando quale dies a quo la richiesta scritta di pagamento dei propri compensi dell’AVV_NOTAIO del 18 marzo 2011, successiva alla conclusione delle attività defensionali a seguito della revoca del mandato, revoca comunicata con lettera ricevuta il 23 febbraio 2011.
L’intimata NOME COGNOME non ha proposto difese.
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1, c.p.c. nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.
La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380 -bis c.p.c., la decisione e ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
All’esito della camera di consiglio del 20-1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro connessi.
Il primo motivo contesta violazione dell’art. 112 c.p.c.: nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. si era chiesto di accertare che il credito della ricorrente fosse pari a euro 16.627,67 e di condannare controparte al pagamento della suddetta somma; con l’ordinanza impugnata il Tribunale non ha liquidato, nonostante l’esplicita domanda, gli onorari e il rimborso delle spese spettanti alla ricorrente, così ritenendo, in violazione dell’art. 112 c.p.c., che la ricorrente avesse rinunciato alle spese vive.
Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2956 e 2957 c.c., conseguente a omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: è pacifico che il mandato sia stato revocato con lettera del 18 febbraio 2011 e risulta dimostrato che, a seguito di invito al pagamento
RAGIONE_SOCIALE onorari formulato dall’AVV_NOTAIO con lettera del 18 marzo 2011, NOME COGNOME, anziché pagare il dovuto, in data 23 marzo 2011 ha ritirato presso l’RAGIONE_SOCIALE la documentazione e l’assegno circolare di circa euro 1.200 a lei intestato trasmesso dal terzo pignorato e che, con lettera del 26 aprile 2011, ha contestato l’eccessività RAGIONE_SOCIALE onorari pretesi e le anticipazioni per spese non imponibili; la ricorrente ha chiesto che venisse accertata la pretestuosità e comunque l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione presuntiva , data l’incompatibilità con tale eccezione della contestazione del credito; il Tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione senza avere in alcun modo esaminato il fatto che il credito era stato contestato dopo la revoca del mandato e il comportamento di controparte era incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva di pagamento.
2.I motivi sono infondati.
Con il secondo motivo -da esaminarsi per primo per ragioni di priorità logica -si contesta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dall’omesso esame di un documento, una lettera di COGNOME del 26 aprile 2011, di contestazione dell’eccessiva onerosità RAGIONE_SOCIALE onorari pretesi e delle anticipazioni per spese non imponibili. Tale fatto non è però decisivo per il giudizio. Anche a considerare che il contenuto di tale lettera comportasse l’ammissione della debitrice che l’obbligazione non era stata estinta , la lettera, secondo la stessa allegazione della ricorrente, risale al 26 aprile 2011, cosicché successivamente a quella data è sicuramente decorso termine superiore a quello di tre anni previsto dall’art. 2956 c.c. ; infatti, la successiva richiesta di pagamento è stata inviata il 27 luglio 2015, dopo la definizione del giudizio di cassazione proseguito dopo la revoca del mandato alla ricorrente. L’avvenuto decorso della prescrizione presuntiva non è quindi impedito, in quanto opera anche dopo il 26 aprile 2011 la ragione giustificativa che è alla base dell’istituto di cui all’art. 2956 c.c. -fondato
sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato (Cass. n. 17595/2019, per tutte)potendosi presumere che in tale periodo sia intervenuto l’adempimento della prestazione. Infatti, è acquisito il principio secondo il quale, in tema di prescrizione presuntiva, non costituisce motivo di rigetto dell’eccezione, ai sensi dell’art. 2959 c.c. , l’ammissione da parte del debitore che l’obbligazione non è stata estinta, qualora tale ammissione sia stata fatta fuori del giudizio, valendo la stessa solo a interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. (Cass. n. 35211/2021 , n. 14943/2008, n. 6514/2003, n. 5622/1990, in materia di prestazioni professionali di AVV_NOTAIO).
Il rigetto del secondo motivo comporta il rigetto del primo motivo, estendendosi la prescrizione presuntiva anche al credito da rimborso delle spese. Né è ravvisabile il denunciato vizio di omessa pronuncia, considerando che (v. la pag. 2 dell’ordinanza impugnata), il Tribunale ha affermato che la ricorrente ha riferito ‘di avere ricevuto integrale rimborso delle spese vive come fatture che produce’.
3. Il ricorso va pertanto rigettato.
Non vi è condanna alle spese in quanto l’intimata non ha proposto difese.
Ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trova applicazione il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (Cass. n. 27947/2023, sull’autonoma valenza precettiva del richiamo all’art. 96 co.4 c.p.c. contenuto nell’art. 380 -bis c.p.c., da applicare perciò anche nel caso in cui l’omessa costituzione dell’intimato precluda la statuizione ex art. 96 co.3 c.p.c.).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi del comma 4 dell’art. 96 c.p.c.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Cassazione, in data 20 gennaio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME