Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31935 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31935 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/12/2025
Oggetto: Compensi AVV_NOTAIO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12356/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO, sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, difeso da sé medesimo, unitamente e con poteri disgiunti dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato presso i rispettivi indirizzi pec;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1575/2022, pubblicata il 9 marzo 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
lette le memorie di entrambe le parti.
Rilevato che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 7 giugno 2017, con il quale il Tribunale di Roma aveva loro
ingiunto il pagamento, nei confronti dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, dalla somma di € 7.700,71, per crediti derivanti dall’attività professionale espletata nel giudizio R.G. n. 248/01 dinanzi al Tribunale di L’Aquila, definito con sentenza n. 154/08, eccependo la prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 cod. civ. del credito azionato, evidenziando che, nel corso degli anni, erano stati effettuati, in favore del predetto, più pagamenti, alcuni dei quali con assegni bancari, e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitosi in giudizio, NOME COGNOME chiese il rigetto dell’opposizione. Con sentenza n. 2454/2021, pubblicata il 10/02/2021, il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione e condannò gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di gravame, instaurato da COGNOME NOME e COGNOME NOME con atto di citazione notificato il 3 marzo 2021, si concluse, nella resistenza di NOME COGNOME, che deferì anche il giuramento decisorio agli appellanti in relazione all’avvenuto pagamento delle competenze professionali spettantegli, con la sentenza n. 1575/2022, pubblicata il 9 marzo 2022, con la quale la Corte d’Appello di Roma rigettò l’appello.
Avverso la suddetta sentenza, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., ciascuna delle parti ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2956 e 2959 cod. civ., 2733 cod. civ. e 228 e 229 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello affermato che gli opponenti-appellanti, dichiarando che nel corso degli anni erano stati fatti più pagamenti in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e non che avevano pagato l’intero debito, ma solo parte di esso, avevano implicitamente ammesso la sia pur parziale permanenza dell’obbligazione, sicché non potevano avvalersi della prescrizione presuntiva, con conseguente rigetto dell’eccezione.
I ricorrenti hanno, sul punto, obiettato che l’art. 2959 cod. civ. andava letto unitamente all’art. 2960 cod. civ., con la conseguenza che colui al quale la prescrizione è opposta può deferire all’altra parte il giuramento per accertare la verificazione dell’estinzione del debito, sicché il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine e il creditore la mancata soddisfazione del credito, avvalendosi unicamente del deferimento del giuramento decisorio oppure dell’ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l’obbligazione non era stata estinta.
Pertanto, dovendo l’ammissione del debitore eccipiente soggiacere ad un rigore di forma analogo a quello del giuramento decisorio e dovendo essere resa in giudizio e concretare, dunque, una confessione giudiziale, aveva errato la Corte d’Appello nell’attribuire valenza confessoria, per di più implicita, alla frase scritta dal difensore dei ricorrenti, priva di carattere confessorio in quanto non sottoscritta personalmente dalla parte.
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, con riguardo agli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 24 Cost. e all’art. 1362 e ss. cod. civ., in quanto applicabili per l’interpretazione degli atti giudiziari, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ovvero, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., 24 Cost. e 1362 e
ss. cod. civ., in quanto applicabili per l’interpretazione degli atti giudiziari, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di merito ritenuto che l’affermazione, contenuta nell’atto di opposizione, secondo cui gli opponenti avevano eseguito più pagamenti, andasse intesa nel senso che questi non avevano eseguito il pagamento dell’intero debito, ma solo di parte di esso, così da ammettere implicitamente la pur parziale permanenza dell’obbligazione, con conseguente impossibilità per gli stessi di avvalersi della prescrizione presuntiva.
Ad avviso dei ricorrenti, la deduzione difensiva, contenuta nell’atto di opposizione e valorizzata dai giudici di merito, non poteva essere interpretata nel senso che il pagamento era stato soltanto parziale, essendo la stessa stata preceduta dall’eccezione di prescrizione presuntiva e dal fatto che questa esonerava gli opponenti dallo svolgimento di ulteriori difese nel merito, cui essa era stata aggiunta. Pertanto, la Corte d’Appello era andata ben oltre il suo potere discrezionale di interpretazione e valutazione degli atti e delle risultanze processuali, per sconfinare in un illogico e per nulla motivato stravolgimento dell’effettiva posizione assunta dai ricorrenti, così violando le regole di ermeneutica degli atti processuali, contemplate dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. e aventi portata generale, in virtù delle quali sarebbe stato necessario valorizzare l’intenzione delle parti e la natura delle vicende da esse rappresentate e del provvedimento concretamente richiesto, soccorrendo al riguardo il criterio ermeneutico volto ad indagare il contenuto emergente dal testo dell’atto secondo il significato fatto palese delle parole in base alla loro connessione logica ed evincibile dalla complessiva lettura del contenuto dell’atto, avuto riguardo alla situazione dedotta in giudizio e allo scopo pratico perseguito.
3. Il primo e secondo motivo, da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati.
La norma violata o falsamente applicata, ad avviso della ricorrente, è quella contenuta nell’art. 2956 cod. civ., il quale sancisce la prescrizione nel termine di tre anni, tra gli altri, del diritto dei professionisti al compenso per l’opera prestata e del rimborso spese, e nell’art. 2959 cod. civ., il quale stabilisce che l’eccezione è rigettata se chi oppone la prescrizione nei casi indicati, tra gli altri, dall’art. 2956 cod. civ. ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è estinta.
Quest’ultima disposizione è stata interpretata da questa Corte nel senso che l’eccezione di prescrizione in esame poggia sulla presunzione dell’avvenuto pagamento nei termini previsti (Cass., Sez. 18/4/1962, n. 766) e implica, perciò, il riconoscimento dell’esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore (Cass., Sez. 2, 5/6/2023, n. 15665), potendo la stessa essere superata unicamente, quanto alla posizione del debitore opponente, attraverso l’ammissione di non avere estinto l’obbligazione, e, quanto a quella del creditore, attraverso il deferimento al debitore del giuramento decisorio (Cass., Sez. 3, 15/5/2007, n. 11195; Cass., Sez. 1, 24/9/2004, n. 19240; Cass., Sez. 2, 27/1/1998, n. 785).
Essa, dunque, non può essere opposta dal debitore che abbia contestato l’originaria sussistenza dell’obbligazione o negato l’esecuzione delle prestazioni sulle quali si basa la pretesa attorea o comunque la loro estinzione (Cass., Sez. 1, 28/6/2019, n. 17595; Cass., Sez. 18/4/1962, n. 766, cit.), giacché colui che nega il rapporto non può pretendere che si presuma che l’abbia estinto (Cass., Sez. 18/4/1962, n. 766, cit.), e può perciò essere paralizzata o dall’ammissione della non avvenuta estinzione dell’obbligazione fatta in giudizio dal presunto debitore (Cass., Sez. 2, 14/10/1959, n. 2837), tale essendo anche la negazione dell’esistenza stessa del credito oggetto di domanda (Cass., Sez. 2, 16/2/2016, n. 2977) o l’eccezione sulla identità della persona del creditore diversa da colui che agisce in giudizio (Cass., Sez. L, 2/10/2009, n. 21107), o la predisposizione di difese che presuppongono il mancato pagamento del
credito o la sua stessa sussistenza o che si incentrino sulla contestazione dell’entità della somma richiesta (Cass., Sez. L, 3/3/2001, n. 3105; Cass., Sez. L, 12/7/2001, n. 9467; Cass. 4015/2002; Cass., Sez. L, 20/3/2012, n. 12771).
In tal modo, infatti, si ammette, implicitamente, che l’obbligazione non è stata estinta (Cass., Sez. 2, 5/6/2023, n. 15665; Cass., Sez. 1, 28/6/2019, n. 17595; Cass., Sez. 2, 1/10/2018, n. 23751; Cass., Sez. 2, 16/2/2016, n. 2977; Cass., Sez. 2, 2/12/2013, n. 26986).
Pertanto, posto che la prescrizione presuntiva ai sensi dell’art. 2959 cod. civ. si fonda non sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come accade per la prescrizione ordinaria -, ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto, l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato o contesti di dovere pagare in tutto o in parte il debito, siccome circostanza sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione (Cass., Sez. 2, 14/12/2017, n. 30058).
Può, invece, essere opposta quando il debitore assuma che il debito è stato pagato o è comunque estinto, giacché tale difesa, lungi dall’essere incompatibile con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, è invece adesiva e confermativa del contenuto sostanziale dell’eccezione stessa (Cass., Sez. 3, 27/12/2024, n. 34710; Cass., Sez. 2, 1/10/2018, n. 23751; Cass., Sez. 3, 31/3/2010, n. 7800).
Quindi, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l’obbligazione non è stata estinta (Cass., Sez. 6-2, 16/06/2021, n. 17071), costituendo unico mezzo per paralizzare la presunzione di pagamento, quanto alla posizione del debitore opponente
la prescrizione presuntiva, l’ammissione di non avere estinto l’obbligazione, e quanto a quella del creditore, il deferimento al debitore del giuramento decisorio, la cui formula deve comprendere la tesi del debitore relativa all’estinzione del debito (Cass., Sez. 3, 15/05/2007 , n. 11195).
Diversamente, non è ostativa all’eccezione la mancata contestazione dell’inadempimento del debito, siccome non costituente ammissione indiretta o implicita della mancata estinzione dell’obbligazione, non essendo ipotizzabile una sorta di prevalenza del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. sulla presunzione legale di pagamento sottesa all’istituto della prescrizione presuntiva (Cass., Sez. 2, 18/11/2019, n. 29875).
Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che l’affermazione, contenuta nell’opposizione al decreto ingiuntivo, secondo cui « Nel corso degli anni, sono stati effettuati in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME più pagamenti, tra i quali quelli con assegni bancari tratti sulla Banca Popolare dell’Adriatico n. 0040043366 e n. 047013018 », andasse interpretata nel senso che l’esecuzione di più pagamenti aveva il significato non già dell’avvenuto integrale pagamento, ma dell’ammissione di un pagamento parziale con conseguente parziale permanenza dell’obbligazione.
Ora, l’interpretazione del contenuto delle dichiarazioni della parte o del suo comportamento processuale, al fine di stabilire se importino o meno ammissione della non avvenuta estinzione del debito agli effetti dell’art. 2959 cod. civ., dà luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato sulle ragioni in proposito adottate dal giudice del merito in quanto confacenti e coerenti (Cass. Sez. 2, 16/10/2006, n. 22118; Cass., Sez. 6-2, 30/6/2021, n. 18631).
Nel caso di specie, la motivazione adottata dalla Corte d’Appello è certamente congrua e giuridicamente corretta, essendo la prescrizione presuntiva incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che
importi, sia pure implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta, senza che rilevi la configurabilità di una confessione, certamente non ravvisabile in caso di ammissioni contenute negli atti difensivi ascrivibili al procuratore ad litem (Cass., Sez. 2, 10/12/2019, n. 32236; Cass., Sez. 6 – 2, 19/03/2019, n. 7702), ma essendo sufficiente la condotta processuale dalla parte, ciò che comporta l’irrilevanza delle considerazioni svolte nelle censure in ordine all’impossibilità di considerare le deduzioni difensive come aventi carattere confessorio in assenza di espressa sottoscrizione della parte.
Neppure è ravvisabile la dedotta violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, lamentata con il secondo motivo.
Infatti, se è vero che i ricorrenti, nel formulare la censura si sono attenuti al principio secondo cui, in tema d’interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 cod. civ. e ss. (i quali hanno portata di carattere generale), o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì – a pena d’inammissibilità – nel ricorso, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri sopra indicati e il testo dell’atto processuale oggetto di erronea interpretazione (Cass., Sez. 2, 21/07/2003, n. 11343; Cass., Sez. L, 18/03/2014, n. 6226; Cass., Sez. 1, 02/08/2016, n. 16057) e che tali violazioni si sono concretate, ad avviso dei ricorrenti, nella violazione del dato letterale dei contenuti delle proprie argomentazioni difensive in relazione alla complessità delle stesse e delle richieste avanzate, è anche vero che il dato letterale della dichiarazione sui plurimi pagamenti effettuati non conduce univocamente ad affermare la totalità o parziarietà degli stessi, prestandosi a entrambe le interpretazioni, e che il suo aggancio all’eccezione di prescrizione presuntiva è neutro rispetto all’intervenuta estinzione dell’obbligazione, posto che la proposizione della stessa così come non equivale a riconoscimento di debito, né ad
ammissione del fatto costitutivo dello stesso (Cass., Sez. 2 , 10/12/2019, n. 32236), non implica neppure che il richiamo ai pagamenti debba necessariamente interpretarsi come integralità degli stessi.
Consegue dalle argomentazioni complessivamente svolte l’infondatezza delle censure.
In conclusione, dichiarata l’ infondatezza di entrambi i motivi, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti, in via solidale.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge – in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido fra loro e in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge;
condanna altresì i ricorrenti, ai sensi dell’art. 96 , commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma
ulteriore liquidata in € 1.250,00, nonché al pagamento della somma di euro 625,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 18/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME