Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7109 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7109 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30083/2021 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con indirizzi di posta elettronica come da intestazione del ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con indirizzi di posta elettronica come da intestazione del controricorso
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di ROMA n. 3127/2021 depositata il 28/04/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/03/2024, dal Consigliere NOME COGNOME;
Considerato che
NOME COGNOME censura, con atto affidato a unico motivo di ricorso, la sentenza della Corte d ‘ appello di Roma, n. 3127 in data 28/04/2021, di conferma della sentenza del Tribunale della stessa sede, di rigetto della domanda, proposta dal COGNOME (e da sua sorella NOME COGNOME), nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e relativa alla riscossione di polizza vita, accesa presso la detta società dalla propria madre NOME COGNOME e della quale gli era stata negata la riscossione, a seguito della modifica del termine prescrizionale di cui all ‘ art. 2952, comma 2, del codice civile, nel testo introdotto dall ‘ art. 3, comma 2 -ter , del d.l. n. 134 del 28/08/2008;
RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 6/03/2024;
il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; nella G.U. Serie Speciale Corte Costituzionale, n. 10 del 6/03/2024, è stata pubblica la sentenza n. 32 della Corte Costituzionale, depositata in data 29/02/2024 e deliberata in data 17/02/2024, il cui dispositivo è il seguente:
« dichiara l ‘ illegittimità costituzionale dell ‘ art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall ‘ art. 3, comma 2ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l ‘ art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l ‘ esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai
contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale. »;
il quadro normativo complessivamente invocato dal ricorrente è suscettibile di essere inciso dalla appena vista sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale;
è opportuno, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alle parti di interloquire in ordine alla richiamata pronuncia del Giudice delle leggi, impregiudicata ogni altra questione relativa alla procedibilità, all ‘ ammissibilità e alla fondatezza del ricorso;
p. q. m.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di