Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2369 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2369 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9350-2018 proposto da:
NOME in qualità di erede di NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 1924/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/09/2017 R.G.N. 177/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Art.10 l. n.160/75
prescrizione
R.G.N.9350/2018
COGNOME.
Rep.
Ud.20/12/2024
CC
RILEVATO CHE
Con sentenza n.1924/17, la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di NOME, titolare di pensione in regime di pro-rata estero, volta alla ricostituzione del trattamento pensionistico in atto con applicazione dell’incremento in cifra fisso previsto dall’art.10, co.3 l.n.160/75.
Riteneva la Corte che il diritto fosse prescritto poiché la domanda amministrativa era stata presentata nel 2013 e il beneficio in questione era stato abrogato a partire dal 30.4.1984, ovvero più di dieci anni prima della domanda all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE .
Avverso la sentenza, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo, illustrato da memoria. Alla ricorrente è poi succeduto l’erede, NOME COGNOME.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art.10 l. n.160/75 e dell’art.2934, co.2 c.c. La Corte avrebbe errato nell’applicare la prescrizione decennale, essendo la perequazione prevista dall’art.10 l. n.160/75 un diritto indisponibile, come tale imprescrittibile.
Il motivo è infondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass.35339/23, Cass.6335/19, Cass.4635/18, Cass.13185/17, Cass.20507/15) è assoggettato a prescrizione decennale il diritto al conseguimento delle maggiorazioni legate alla
perequazione automatica delle pensioni di cui all’art.10 l. n.160/75. Tale diritto, soppresso dall’art.21 l. n.730/83, sussiste fino al 30 aprile 1984 e non può essere riconosciuto quando la domanda amministrativa sia proposta dopo il decorso di dieci anni da tale data.
Né ha rilevanza il principio dell’imprescrittibilità del diritto alla pensione, siccome indisponibile, in quanto l’oggetto dell’odierno contendere verte sul diritto di ottenere gli incrementi in misura fissa sull’importo dei singoli ratei in relazione a un determinato periodo (v. Cass.14677/19, Cass.6144/19, Cass.1507/19, Cass.14034/18).
Al rigetto del ricorso segue condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.