Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23352 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23352 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22039-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 81/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/02/2020 R.G.N. 165/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Reversibilità prescrizione
R.G.N.22039/2020
COGNOME
Rep.
Ud.25/03/2025
CC
RILEVATO CHE
1.La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado che, respinta per genericità l’eccezione di prescrizione sollevata da INPS per mancata allegazione del fatto determinativo dell’inizio della sua decorrenza, aveva nel merito accolto la domanda di NOME volta a conseguire la pensione di reversibilità paterna, sussistendone i requisiti di totale inabilità e di vivenza a carico del pensionato genitore deceduto il 5/12/1990.
Nel merito, il giudice di primo grado aveva ritenuto dimostrati l’inabilità totale della richiedente maggiorenne , la vivenza a carico ed il requisito reddituale, sulla base delle prove documentali e testimoniali raccolte . Riguardo all’eccezione di prescrizione, la Corte territoriale ha respinto l’unico motivo di appello dell’INPS inerente all’invocata applicazione del termine di prescrizione quinquennale in virtù del disposto dell’art. 38 comma 1 lett. d) n. 2 della Legge n. 111/2011, normativa applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione, dovendo invece ritenere che la disciplina del termine breve trovi applicazione solo per i ratei maturati successivamente all’entrata in vigore del d.l. n.38/2011, termine interrotto dalla notifica del ricorso di primo grado del 25/01/2012, mentre il previgente termine di prescrizione decennale si intendeva interrotto dalla domanda amministrativa del 6/11/2009. In conclusione, la Corte territoriale ha respinto l’appello e compensato le spese.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione INPS affidandosi a due motivi di ricorso, a cui NOME resiste con controricorso illustrato da successiva memoria.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 25/3/2025.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo l’INPS deduce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte d’appello, pur valorizzando l’eccezione di prescrizione, aveva tuttavia dichiarato infondato il gravame confermando la sentenza di primo grado. Ed invero, nella impugnata sentenza si affermava che ‘ha ragio ne l’appellante a dolersi del fatto che il Tribunale abbia ritenuto che l’eccezione di prescrizione era stata formulata in modo generi co’, e che la domanda amministrativa aveva interrotto il termine di prescrizione; ciononostante aveva rigettato il gravame confermando la sentenza di primo grado che aveva statuito la spettanza dei ratei fin dal 1991; la Corte avrebbe dovuto concludere, in vece, per l’estinzione del diritto di tutti i ratei dal 1991 al 1999.
Con il secondo motivo l’INPS deduce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sullo specifico punto di doglianza relativo alla maturazione degli accessori di legge sui ratei spettanti. In particolare, la Corte avrebbe omesso di pronunciare sulla specifica richiesta di limitare la decorrenza degli accessori dalla domanda amministrativa, valevole come messa in mora dell’ente, e non già da epoca antecedente.
Nel controricorso la parte privata eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di specificità ed autosufficienza non avendo la ricorrente indicato gli atti processuali sui quali si fondano le ragioni del ricorso, ed invoca il diritto ad ottenere la
prestazione dal mese successivo al decesso del dante causa; quanto alla richiesta di limitare gli accessori dalla domanda amministrativa, si trattava di una domanda nuova in appello, come già eccepito nella memoria difensiva di secondo grado.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
Riguardo al primo motivo, si osserva che l’impugnata sentenza, nel ritenere la rilevanza della domanda amministrativa del 6/11/2009 ai fini interruttivi della prescrizione, non ha tuttavia, conseguentemente, individuato il termine iniziale di decorrenza, ovvero, il termine finale dei ratei prescritti. Sul punto si innesta la questione della genericità dell’eccepita prescrizione, laddov e il fatto generatore della maturazione del diritto è stato invocato, dalla richiedente, nel decesso del dante causa pensionato, mentre per INPS il fatto estintivo del diritto alla prestazione di reversibilità resterebbe ancorato al dato normativo della durata della prescrizione, decennale o quinquennale, ed al dato fattuale del compimento di un atto interruttivo dell’eserci zio del diritto dal suo titolare.
La mancata indicazione del dies a quo della prescrizione non è però sintomatica di genericità dell’eccezione né della impossibilità di farne valere gli effetti in giudizio. Invero, sul punto, questa Corte ha affermato che una volta sollevata la questione d ella prescrizione, l’intera fattispecie resta devoluta al giudice anche con riguardo alla decorrenza del “dies a quo”, che rimane “sub iudice”, e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione (ai fini della sospensione, cfr. Cass. sent. n.32683/2022, con esplicito riferimento alla
inidoneità a costituire mere affermazioni autonome le statuizioni sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del “dies a quo”). Ed ancora, con ord. n.25684/2023 è stato precisato che rientra nei poteri del giudice di legittimità valutare d’ufficio la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso; l’elemento costitutivo della prescrizione (art. 2934 cod.civ.) è l’inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge (Cass., Sez.Un., n. 10955 del 2022) e, pertanto, la parte ha soltanto l’onere di allegare tale elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare dell’effetto estintivo che scaturisce dal protrarsi dell’inattività (v. Cass., Sez.Un., n. 15895 del 2019, in tema di azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel rapporto di conto corrente).
Per contro, la determinazione della durata, necessaria per il verificarsi dell’estinzione, si configura come una quaestio iuris connessa all’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale delineato dalla legge (sent. n.10955/2002). Spetta al giudice qualificare l’inerzia alla stregua del pertinente schema normativo astratto, che può divergere da quello indicato dalle parti e così condurre all’individuazione di un termine più esiguo o più ampio (Cass. nr. 12182 del 2021). Come quaestio iuris si atteggia anche l’individuazione del momento iniziale della prescrizione: il giudice è chiamato a valutare d’ufficio il momento iniziale, senza essere vincolato dalle deduzioni delle parti (di recente, Cass. n. 24047/2022, punto 21; Cass. n. 33169/2021, punto 10).
Conclusivamente, deve affermarsi che l’impugnazione del profilo della interruzione (individuata nella presentazione della
domanda amministrativa) mantiene viva e controversa anche la questione concernente l’identificazione del dies a quo della prescrizione nel senso che pure su tale tema si riespande la cognizione della Corte, chiamata a individuare l’esatto diritto applicabile alla luce degli elementi ritualmente allegati. Riemerge, allora, la tematica della individuazione del dies a quo sulla base dei dati offerti dalle parti, il cui accertamento va pertanto demandato al giudice di merito in virtù di quanto allegato in giudizio.
Anche il secondo motivo di ricorso va accolto non risultando alcuna pronuncia sulla domanda di decorrenza della maturazione degli accessori di legge.
La sentenza di appello che non ha osservato i principi enunciati in riferimento al primo motivo e che è incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c. per il secondo motivo, va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che si atterà a quanto sin qui detto e provvederà anche alla regolazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione.
Roma, deciso all’adunanza camerale del 25 marzo 2025