SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 801 2025 – N. R.G. 00001233 2022 DEL 29 04 2025 PUBBLICATA IL 29 04 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile
così composta: NOME COGNOME NOME COGNOME Consigliere NOME COGNOME Consigliere
Presidente rel.
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 30 giugno 2022 al n. 1233 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell’anno 2022 avverso la sentenza n. 287/2022 (RG 1333/2020) del Tribunale di Siena del 29.3.2022, notificata il 15.6.2022
avente ad oggetto: Contratti bancari -contratto di mutuo – cessione di crediti in blocco promossa da
elettivamente domiciliato in Siena, presso e nello studio dell’ avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende come da procura allegata all’atto di citazione in appello
-appellante- contro
e per essa in qualità di mandataria all’incasso corrente in Milano ed elettivamente domiciliata in Firenze presso e nello studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME come da procura allegata all’atto di costituzione in appello
-appellata-
corrente in Milano, elettivamente domiciliata in La Spezia, presso e nello studio degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono come da procura allegata all’atto di intervento e costituzione in giudizio
-intervenuta/appellata-
All’udienza del 24-26.9.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa Ł stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
CONCLUSIONI:
Per
‘ Piaccia all’Ecc.ma Corte d ‘ Appello di Firenze, per le causali di cui in premessa contrariis reiectis,
In via preliminare: sospendere l’efficacia esecutiva e/o l’esecuzione della sentenza n. 287/2022, emessa ex art. 281 sexies c.p.c., in data 29/03/2022 dal Tribunale di Siena, in persona del GOP, Dott.ssa NOME COGNOME nella causa n. 1333/2020 RG, depositata in cancelleria in pari data, notificata con pedissequo atto di precetto in data 15/06/2022.
Nel merito: per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis, annullare e/o revocare la sentenza n. 287/2022, emessa ex art. 281 sexies c.p.c., in data 29/03/2022 dal Tribunale di Siena, in persona del GOP, Dott.ssa NOME COGNOME nella causa n. 1333/2020 RG, depositata in cancelleria in pari data, notificata con pedissequo atto di precetto in data 15/06/2022, per l’effetto, revocare e/ o annullare il D.I. n. 113/2020 (RG 271/2020) emesso dal Tribunale di Siena, Dott. NOME COGNOME in data 3/02/2020, depositato in cancelleria in data 7/02/2020 e notificato a mezzo posta in data 14/02/2020, perchØ infondato, ingiusto e illegittimo,
essendo il credito azionato prescritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 946 c.c..
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio e del primo ‘ .
‘Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
in via preliminare
– accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi esposti e fissare l’udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c.;
in INDIRIZZO
respingere l’appello proposto dal sig. perché infondato in fatto e in diritto e per l’effetto, confermare la sentenza n. 287/2022 emessa in data 29/03/2022 dal Tribunale di Siena, anche in punto spese.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari d’entrambi i gradi di giudizio’.
‘interviene e si costituisce ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 C.p.c. , nel giudizio in epigrafe pendente davanti l’intestata Corte d’Appello, RG 1233/2022, riportandosi integralmente agli atti e alle produzioni documentali già depositati dalla cedente, insistendo altresì in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate a mezzo dei precedenti atti, anche in udienza, dalla precedente titolare del credito.
Per l’effetto, chiede
Che venga dichiarata, a seguito del trasferimento del diritto controverso e della costituzione dell’attuale
titolare dello stesso ex art. 111 C.p.c., l’estromissione della cedente ‘.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato (RG 1333/2020) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 113/2020 (RG 271/2020) ottenuto da (di seguito anche solo ‘ ) in qualità di mandataria all’incasso di (di seguito anche solo ‘ ‘) cessionaria pro soluto (in forza di un contratto di cessione stipulato con la cedente IFIS NPL S.P.A.) di un portafoglio crediti in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130/1999 -legge sulla cartolarizzazione -e dell’art. 58 TUB , pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30.3.2019, n. 38.
Con esso l’ingiungente chiedeva al il pagamento della somma complessiva di euro 6.539,99 (oltre interessi legali e spese della fase monitoria) dovuta a titolo di residuo non pagato di un contratto di finanziamento stipulato il 19.5.2005 con COMPASS S.P.A. (successivamente ceduto a RAGIONE_SOCIALE, quindi a e, poi, a ).
In particolare, l’opponen te deduceva: l’incompletezza della documentazione attestante il credito vantato (e specificamente dell’estratto conto allegato dall’ingiungente ), l’irritualità della precedente cessione del credito intervenuta fra RAGIONE_SOCIALE e senza alcuna pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e della quale il sarebbe stato notiziato solo a mezzo di lettera non raccomandata ed infine l’intervenuta prescrizione del diritto di credito
azionato monitoriamente in difetto di valida interruzione della medesima.
Si costituiva (mandataria all’incasso di che contestava quanto dedotto dall’attore opponente sia in punto di asserita incompletezza della documentazione del credito vantato sia di asserita irritualità della cessione del credito intervenuta e, segnatamente , con riferimento all’eccezione di prescrizione sollevata dal , ne sosteneva l’infondatezza atteso che la prescrizione doveva essere individuata con riferimento alla scadenza dell’ultima rata del mutuo e, in ogni caso, documentava l’intervenuta interruzione di tale termine mediante la produzione di raccomandata A/R inviata al e datata 22.2.2016.
Il Giudice di prime cure -sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto -assegnava il termine per l’avvio dell a mediazione obbligatoria che non dava esito positivo; quindi, istruita la causa documentalmente, con la sentenza n. 287/2022 pubblicata in data 29.3.2022, rigettava l’opposizione ritenendo non provat o il fatto estintivo dell’obbligazione di pagamento allegato dal , confermando , per l’effetto, il decreto ingiuntivo n. 113/2020 (RG 271/2020) e condannando l’opponente al rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.738,00 oltre spese generali, CAP e IVA come per legge.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il al fine di ottenere la riforma della sentenza e la revoca del decreto ingiuntivo sulla base di due motivi di seguito indicati:
Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione;
Sulla mancata proposizione della querela di falso ex art. 221 c.p.c.
Si Ł costituita (e per essa
concludendo, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell’impugnazione con conferma della sentenza di primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
All’udienza del 24-26.9.2024 celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la causa Ł stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
In data 21.10.2024, successivamente alla rimessione in decisione della causa, Ł intervenuta e si Ł costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 c.p.c. in qualità di cessionaria pro soluto da (cfr. doc. 3 e 4 della comparsa di costituzione in appello) del diritto di credito per cui Ł causa, facendo propri atti e documenti già depositati dalla cedente e riportandosi alle conclusioni da questa già rassegnate, chiedendo, altresì, l’estromissione di dal giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. in ragione del fatto che l’appello è oramai nella sua fase decisoria.
L ‘intervento nel giudizio d i deve ritenersi inammissibile poichØ tardivo in quanto avvenuto oltre il termine dell’art. 268 , comma 1, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis nel presente giudizio.
Passando alla disamina dell’impugnazione si osserva quanto segue.
Con il primo ed il secondo motivo d’appello , che si trattano congiuntamente essendo tra loro connessi, in sintesi, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha rigettato l’eccezione di prescrizione del credito fatta valere dal ritenendo dimostrata documentalmente l’intervenuta interruzione della stessa. Infatti, l’appellante articola l’ impugnazione con riferimento specifico alla ritenuta inutilizzabilità della raccomandata A/R datata 22.2.2016 (si veda doc. 3 della comparsa di costituzione di in primo grado) interruttiva della prescrizione, contestando la decisione giudiziale circa la necessità della proposizione della querela di falso per la parte che sostiene di non aver mai ricevuto un atto e di non aver mai apposto la propria firma sull’avviso di ricevimento dello stesso. Le doglianze proposte, comunque, non censurano nel merito nØ il diritto di credito azionato monitoriamente da (mandataria di ) nØ il mancato pagamento dei ratei scaduti e non versati del mutuo stipulato che, di conseguenza, non
sono piø in discussione.
L’appello è infondato
In proposito, innanzitutto, si rileva che Ł consolidato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità per cui nel contratto di mutuo il pagamento rateale della somma mutuata costituisce un’obbligazione unica, il cui debito può considerarsi scaduto solo dopo la scadenza dell’ultima rata . Il rimborso della somma mutuata previsto in piø versamenti periodici fa sì che tali prestazioni siano considerate come adempimento parziale di un’unica obbligazione restitutoria e non come adempimento di singole e autonome obbligazioni. Conseguentemente, il frazionamento del debito non incide
sulla natura unitaria del contratto di mutuo; ragion per cui non sono individuabili tanti termini di prescrizione per quante sono le rate del mutuo, bensì un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell’ultima rata ( così Cass. Ordinanza n. 4232/2023; Cass. 17798/2011; Cass. 19291/2010; Cass. 2301/2004).
Nel caso di specie, dunque, correttamente il Giudice di primo grado ha ricostruito la fattispecie ritenendo che la prescrizione decorresse dalla scadenza dell’ultima rata pattuita nel contratto di finanziamento stipulato fra il e Compass in data 19.5.2005, che prevedeva la restituzione della somma mutuata in 36 rate con cadenza mensile a partire dal 30.6.2005 (cfr. contratto di finanziamento allegato alla costituzione in appello). Ciò pattuito, l’ultima rata avrebbe dovuto essere versata dall’appellante il 30.6.2008 ed il termine decennale di prescrizione del contratto di mutuo si sarebbe compiuto il 30.6.2018, salvo sospensione e/o interruzione dello stesso.
Fermo quanto appena detto il contesta l’utilizzabilità del la raccomandata interruttiva del termine di prescrizione (il già citato doc. 3 della comparsa di costituzione in primo grado) in base alla quale il Giudice di primo grado ha ritenuto di decidere la questione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Per l’appellante il Tribunale sarebbe incorso in contraddizione per aver dapprima posto in dubbio l’autenticità della firma apposta sul documento in parola, salvo poi fondare sullo stesso il proprio convincimento e sostenere la necessità dell’onere per la parte (odierna appellante) di impugnarlo mediante querela di falso.
Ebbene correttamente il Tribunale ha fatto applicazione dei principi in materia (di recente Cass. ord. n. 1686/2023), pur nella diversità delle regole che disciplinano la notifica degli atti giudiziari a mezzo posta ( di cui all’art. 149 c.p.c. e alla legge n. 890/1982) rispetto a quelle, ad esempio, che disciplinano la notificazione di cartelle esattoriali a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (di cui all’art. 26, DPR n. 602/1973 e agli artt. 32 e 39 del DM 9 aprile 2001). In tale ultimo caso, laddove il concessionario provveda direttamente alla notifica della cartella esattoriale mediante raccomandata con avviso di ricevimento Ł sufficiente, per il perfezionamento del procedimento notificatorio, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario senza nessun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata, come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; a ciò si aggiunge che se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile , l’ atto Ł tuttavia valido, poichØ la relazione tra la persona cui esso Ł destinato e quella cui Ł stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 27 00 c.c. e solo impugnabile mediante querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (in tal senso Cass. n. 11708/2011, ma anche Cass. n. 6395/2014 e Cass. n. 4567/2015). Pertanto,
l’agente postale si limita ad attestare l’avvenuta consegna al domicilio del destinatario con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. dell’atto consegnato da cui deriva la necessità di esperire querela di falso per contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione e la consegna in sé dell’atto in questione ad uno dei soggetti richiamati anche nel regolamento per l’espletamento del servizio postale (componenti del nucleo familiare, conviventi, collaboratori familiari, portiere).
Nel caso di specie , quindi, non avendo l’appellante inteso proporre querela di falso, quale unico mezzo per contestare ed impugnare l’eseguita consegna postale della raccomandata A/R in parola, deve considerarsi accertato l’effetto interruttivo della prescrizione allegato dall’appellata , a nulla valendo le argomentazioni e considerazioni spese dal per giungere a considerare provato l’effetto estintivo dell’obbligazione debitoria della prescrizione invocata ed in particolare:
– nØ in punto di mancata produzione dell’origina le dell’avviso di consegna/ricevimento della raccomandata datata 22.02.2016 (in quanto Ł ben possibile che la sentenza che definisce il giudizio di falso dichiarando la copia affetta da falsità materiale, riverberi i propri effetti anche sull’originale eventualmente presente perchØ se Ł il fatto rappresentato – la prova -, non il documento in sØ – il mezzo di prova -, a costituire il fulcro del giudizio di verità/falsità, esso si presenta identico, per effetto della loro giuridica corrispondenza, tanto nella copia, quanto nell’originale) , rimanendo le questioni dei limiti, tempi, modi e onere della prova relativi alla produzione dell’originale del documento oggetto di querela di fa lso
relegate all’interno de l medesimo giudizio ex art. 221 e ss. c.p.c.
– nØ in punto di mancanza del timbro postale sulla cartolina o di data scritta sulla medesima, avendo il Tribunale circostanziato il percorso argomentativo e logico-giuridico seguito per decidere la controversia.
Per tutto quanto sopra esposto l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 in base allo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 (valori medi per la sola fase di studio ed introduttiva curata da e sono poste a carico dell’appellante .
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater , primo periodo, D.P.R. 115/2002 a carico dell’appellante, la cui impugnazione è stat a integralmente rigettata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull’appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 287/2022 pubblicata in data 29.3.2022 e notificata il 15.6.2022:
dichiara inammissibile l’intervento di ;
rigetta l’appello proposto e conferma integralmente la sentenza impugnata;
liquida le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate da (e per essa in qualità di mandataria all’incasso ) in euro 2.055,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge;
4) dichiara tenuto e condanna alla rifusione di dette spese in favore di (e per essa in qualità di mandataria all’incasso );
5) dichiara la sussistenza, a carico dell’appellante , dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater , primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Firenze, il 28 aprile 2025 Il Presidente rel. est.
NOME COGNOME