Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 561 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 561 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7360/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e contro
ROMA CAPITALE
– intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15614 del 25/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME proponeva opposizione -qualificata ai sensi dell ‘ art. 615 c.p.c. -avverso la cartella di pagamento n. 097 2011 0234181434 000, recante sanzioni amministrative (ente creditore Roma Capitale; importo Euro 29.344,08) dell ‘ anno 2007, della quale aveva avuto conoscenza mediante acquisizione di estratto di ruolo presso gli uffici di Agenzia delle Entrate Riscossione; affermava l ‘ intervenuta prescrizione del credito sul presupposto dell ‘ omessa notifica della cartella di pagamento e del decorso di un quinquennio tra la data dell ‘ accertamento (2007) e quella di acquisizione dell ‘ estratto (17/1/2020);
-in contraddittorio con Roma Capitale, il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 24556 del 22/12/2020, respingeva l ‘ eccezione di inammissibilità dell ‘ opposizione avverso l ‘ atto di riscossione conosciuto tramite l ‘ estratto di ruolo acquisito il 17/1/2020 e, comunque, rigettava la domanda perché la cartella risultava regolarmente notificata in data 15/1/2013 e così pure l ‘ intimazione di pagamento (notificato il 4/4/2017), sicché la prescrizione non era maturata;
-adito da NOME COGNOME con appello (col quale si deduceva l ‘ erroneità della sentenza del Giudice di Pace per: omesso rilievo della nullità della procura alle liti rilasciata da Agenzia delle Entrate -Riscossione e conseguente inammissibilità della documentazione prodotta; omessa pronuncia sull ‘ eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale del credito, maturata nel periodo antecedente alla notificazione della cartella opposta e dalla data dell ‘ accertamento delle infrazioni nell ‘ anno 2007; omessa pronuncia sull ‘ eccezione di nullità/inesistenza della notifica della cartella di pagamento e dell ‘ intimazione di pagamento), il Tribunale di Roma, con la decisione qui impugnata, confermava la pronuncia di primo grado;
-per quanto qui ancora rileva, il giudice d ‘ appello così argomentava la propria decisione: «dal momento che sia la cartella esattoriale NUMERO_CARTA risulta esser stata ritualmente notificata ex art.140 c.p.c. in data 16.01.2013 e che la intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA risulta esser stata ritualmente notificata ex art. 140
c.p.c. perfezionata in data 04.04.2017 e che COGNOME NOME ha omesso di proporre opposizione nel termine di giorni 30 dalla data del perfezionamento della notifica dei predetti atti, deve ritenersi inammissibile l ‘ azione volta a far valere una prescrizione antecedente alla notifica di detti atti, fondata essenzialmente sui dati tratti da un estratto di ruolo, in quanto l ‘ attore doveva intendersi decaduto dalla facoltà di proporre opposizione sul punto, essendo questa tardiva. A riguardo, proprio con riferimento all ‘ impugnazione di cartelle esattoriali riguardanti somme relative a violazione del codice della strada, giova segnalare la nota sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n° 22080/17, la quale ha precisato che: ‘ l ‘ opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell ‘ art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell ‘ omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento ‘ .»;
-avverso la predetta sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi;
-Agenzia delle Entrate – Riscossione resisteva con controricorso;
-l ‘ intimata Roma Capitale non svolgeva difese nel giudizio di legittimità;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 16/12/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-preliminarmente, si rileva che il giudice di primo grado si è espressamente pronunciato sull ‘ ammissibilità dell ‘ iniziativa processuale di NOME COGNOME e il giudicato formatosi su tale statuizione comporta
l ‘ inapplicabilità dello ius superveniens (art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, come interpretato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660-01) nel presente giudizio: infatti, si deve ribadire che, «in tema di impugnazione dell ‘ estratto di ruolo, l ‘ applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell ‘ art. 12, comma 4bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l ‘ art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall ‘ interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell ‘ espresso giudicato interno sulla sussistenza dell ‘ interesse» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4448 del 14/02/2023, Rv. 666744-01);
-col primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., il ricorrente denuncia la «nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 112 c.p.c.», per avere il giudice d ‘ appello riqualificato la domanda, proposta ai sensi dell ‘ art. 615 c.p.c. e così qualificata dal giudice di prime cure, come un ‘ opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011;
-la censura è inammissibile perché non attinente alla ratio decidendi ;
-il Tribunale non ha affatto riqualificato l ‘ azione proposta da NOME COGNOME posto che in nessuna parte della pronuncia impugnata il giudice di merito ha inteso ricondurre la domanda ad una disposizione diversa dall ‘ art. 615 c.p.c.; anche il richiamo a Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017 (la cui correttezza sarà esaminata nel prosieguo) è volto a fornire ulteriore supporto alla declaratoria di inammissibilità dell ‘ azione per tardività; -col secondo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la «violazione o falsa applicazione dell ‘ art. 7 d.lgs. 150/2011, art. 615 c.p.c.», per avere il Tribunale ritenuto inammissibile l ‘ opposizione «sul presupposto che l ‘ eccezione di prescrizione ‘ interna ‘ , e cioè maturata in data antecedente alla notifica della cartella di pagamento, andasse presentata entro 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento ancorché la domanda, in via preliminare, si fondasse su un ‘ eccezione di prescrizione, e, quindi, su una causa di estinzione sopravvenuta del credito ex adverso avanzato»;
-il Tribunale ha sostanzialmente affermato che la parte debitrice è onerata di eccepire la prescrizione già antecedentemente maturata entro il termine prescritto per l ‘ impugnazione della cartella di pagamento, individuato in 30 giorni in base alle statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017; in difetto, l ‘ eccezione non può più essere formulata;
-il ragionamento è errato per plurime ragioni;
-in primis , è inappropriato il richiamo della menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, che si riferisce all ‘ impugnazione del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, la quale dev ‘ essere avanzata entro il termine decadenziale di 30 giorni anche nell ‘ ipotesi di omessa/invalida notificazione del predetto verbale, ma con decorrenza dalla conoscenza della pretesa creditoria manifestata con la cartella o con l ‘ avviso ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 o con atti esecutivi;
-nel caso di specie, non risulta che NOME COGNOME abbia svolto un ‘ opposizione ‘ recuperatoria ‘ per omessa notificazione del verbale di accertamento; al contrario, l ‘ odierno ricorrente ha eccepito, con opposizione ex art. 615 c.p.c. (secondo la qualificazione data dal giudice di merito e che non può essere rettificata perché res iudicata ) una prescrizione maturata successivamente all ‘ accertamento e prima della notificazione della cartella;
-in secondo luogo, mentre nell ‘ ordinamento tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo -come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto -è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le altre, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29/11/2021, Rv. 663045-01), all ‘ omessa impugnazione della cartella notificata per crediti derivanti da sanzioni amministrative non può riconoscersi il medesimo effetto di ‘ copertura ‘ di tutte le questioni -inclusa quella di prescrizione della pretesa creditoria -che la parte avrebbe potuto avanzare con la sua impugnazione;
-in altre parole, la mancanza di un termine decadenziale per contestare la cartella di pagamento per sanzioni amministrative (equivalente al precetto
nell ‘ esecuzione ordinaria), correlata alla facoltà di far valere la già intervenuta estinzione del credito anche dopo l ‘ inizio dell ‘ esecuzione ‘ esattoriale ‘ , non impedisce al debitore di eccepire la prescrizione in un momento successivo, senza che si possano ravvisare un ‘ acquiescenza del destinatario rimasto inerte, né un effetto ‘ sanante ‘ dell ‘ atto non impugnato; -in proposito, si può ribadire il principio, formulato in una fattispecie in parte sovrapponibile a quella attuale (tranne solo, per la peculiarità già rilevata dello sviluppo processuale, che per la salvezza dell’accertamento dell’interesse ad agire) e , secondo cui «In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell ‘ estinzione per prescrizione del credito oggetto dell ‘ intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell ‘ interesse di agire, con l ‘ opposizione all ‘ esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l ‘ esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito).» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18152 del 02/07/2024, Rv. 671788-01);
-in accoglimento del secondo motivo, dunque, la sentenza impugnata dev ‘ essere cassata, con rinvio al giudice d ‘ appello (in persona di diverso giudice), anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il primo motivo; accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,