Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11834 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16205/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dal l’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
R.G. 16205/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 27/2/2024
C.C. 14/4/2022
MEDICI SPECIALIZZANDI.
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME COGNOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, DI COGNOME NOME, DI COGNOME NOME, DI TARANTO NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME tutti rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME
-ricorrenti-
e
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOMENOME, PER LUI, GLI COGNOME NOMENOME COGNOME NOME E NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
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NOME E COGNOME NOMENOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (E, PER NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME), COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME (E, PER LUI, COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME), COGNOME NOME (E, PER LUI, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME E COGNOME NOME), COGNOME NOME (E, PER LUI, COGNOME NOME), COGNOME NOME (E, PER LUI, VIGANÒ COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME
NOME COGNOME), tutti rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME
-ricorrenti-
e
NOME, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
e
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-ricorrente-
e
COGNOME e COGNOME NOME, IN QUALITÀ DI COGNOME DI COGNOME COGNOME), nonché COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
e
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
e
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-ricorrente-
e
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
PRESIDNOME DEL RAGIONE_SOCIALE MINISTRI, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dall’ AVVOCATURA GENERALE COGNOMEO STATO
-controricorrenti e resistenti- avverso la SENTNOME RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE D ‘ APPELLO di ROMA n. 2293/2022 depositata il 06/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con citazione notificata il 12 ottobre 2010 la NOMEessa NOME COGNOME e altri 209 medici convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, essendosi gli stessi specializzati in anni accademici tra il 1980 e il 1994.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione; sollecitarono quindi la liquidazione in loro favore RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 11.103,82 per ogni anno di corso, in conformità alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257.
Si costituirono in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e gli altri Ministeri convenuti, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Successivamente, il AVV_NOTAIO NOME, insieme ad altri 312 medici, intervenne in causa per l’udienza del 5 maggio 2011, chiedendo l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa medesima domanda.
Il Tribunale ritenne sussistente la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa sola RAGIONE_SOCIALE; rigettò la domanda proposta da una serie di medici in quanto il corso di specializzazione era cominciato in epoca anteriore all’anno accademico 19831984; accolse l’eccezione di prescrizione e dichiarò estinto, di conseguenza, il diritto degli altri ricorrenti; accolse la domanda proposta dai soli NOMEi NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, e liquidò a favore di ciascuno di loro la somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso, con gli interessi decorrenti dalla data di notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di costituzione in mora e compensò tra le parti le spese di lite.
La sentenza è stata fatta oggetto di separati atti di appello provenienti da numerosi medici, in relazione a diversi profili, mentre la RAGIONE_SOCIALE ha proposto impugnazione in relazione all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda nei soli confronti del AVV_NOTAIO COGNOME.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 6 aprile 2022, ha rigettato tutti gli appelli dei medici e l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALEa
RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, condannando i medici alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del grado e compensando queste ultime tra la RAGIONE_SOCIALE e il AVV_NOTAIO COGNOME.
Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che l’eccezione di prescrizione era stata sollevata tempestivamente dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato nella comparsa di risposta del 16 marzo 2011, in relazione alla domanda avanzata dalla NOMEessa NOME COGNOME e dagli altri medici attori. Tale eccezione era da ritenere fondata alla luce del pacifico insegnamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità in base al quale la prescrizione è in questo caso decennale e decorre dal 27 ottobre 1999; per cui, in mancanza di prova di atti interruttivi anteriori alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione con le limitate eccezioni individuate dal Tribunale -il diritto era da considerare prescritto tanto per gli attori che per i medici che successivamente avevano svolto intervento adesivo.
Con riferimento, poi, alle posizioni dei medici la cui domanda era stata accolta, la Corte territoriale ha confermato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva determinato la remunerazione annuale nella somma di euro 6.713,94 stabilita dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, anziché in quella, maggiore, di euro 11.103,82 fissata dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; ed ha aggiunto che tale somma costituiva un debito di valuta e non di valore, sicché era infondata la domanda tesa ad ottenere il riconoscimento di maggiori somme a titolo di rivalutazione monetaria.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma sono stati proposti numerosi ricorsi.
Un primo ricorso è stato proposto dalla NOMEessa NOME COGNOME insieme ad altri 110 medici, con unico atto affidato ad un solo motivo, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
Un altro ricorso è stato proposto dal NOME insieme ad altri 169 medici, con unico atto affidato a tre motivi, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
Vi è poi il ricorso RAGIONE_SOCIALEa NOMEessa NOME COGNOME, insieme ad altri 35 medici, con unico atto affidato a nove motivi, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
Hanno proposto ulteriori ricorsi il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con atto poi espressamente rinunciato; i NOMEi NOME COGNOME ed NOME COGNOME, con unico atto affidato a cinque motivi; il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con atto affidato a due motivi; i signori NOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi RAGIONE_SOCIALEa NOMEessa NOME COGNOME, nonché il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con unico atto affidato ad un motivo; il AVV_NOTAIO NOME COGNOME con atto affidato a due motivi; e infine il AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato un atto intestato come ricorso in integrazione del contraddittorio , affidato a due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE si è costituita con singoli atti di controricorso, mentre in relazione ai due ricorsi proposti dall’AVV_NOTAIO ha depositato un mero atto di resistenza; non ha svolto attività difensiva nel ricorso proposto dal AVV_NOTAIO COGNOME.
La trattazione è stata fissata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni.
Hanno depositato memorie i NOMEi NOME COGNOME ed altri, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Ricorso COGNOME.
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe direttive 362/75, 363/75, 76/82 e 16/93, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo
addizionale n. 1 alla CEDU, degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in relazione all’affermato decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Il motivo sostiene che erroneamente sia il Tribunale che la Corte d’appello abbiano ritenuto decorso il decennio RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, adeguandosi ad una giurisprudenza di legittimità che i ricorrenti dichiarano di non condividere. La prescrizione non potrebbe decorrere dal 27 ottobre 1999, perché a quella data non vi era stato un pieno adempimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie e i medici non avevano alcuna certezza di poter davvero esercitare il loro diritto. Al motivo si affianca la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea RAGIONE_SOCIALEa relativa questione di interpretazione.
Ricorso NOME.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, 166 e 167 cod. proc. civ., in relazione all’omesso sollevamento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 166 e 167 cod. proc. civ., per omessa pronuncia.
Questi motivi rilevano che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘intervento adesivo prestato da altri medici diversi dagli attori, non aveva formulato l’eccezione di prescrizione anche nei confronti degli intervenuti. Successivamente al deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto di intervento, infatti, il giudice aveva concesso termine per controdedurre nei confronti degli intervenuti, ma le Amministrazioni costituite nulla avevano eccepito. Poiché l’atto di intervento aveva avuto luogo in data 27 aprile 2011, in mancanza di apposita eccezione il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta prescrizione, trattandosi di eccezione non rilevabile d’ufficio. Tale
errore era stato prospettato alla Corte d’appello la quale, però, nulla ha statuito sul punto, per cui l’omissione impone, secondo i ricorrenti, la cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe direttive 362/75, 363/75, 76/82 e 16/93, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in relazione all’affermato decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Il motivo è identico al motivo unico del ricorso COGNOME e contiene anch’esso una richiesta di rimessione RAGIONE_SOCIALEa questione interpretativa alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea.
Ricorso COGNOME.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., per omesso pronuncia su di un fatto decisivo.
I ricorrenti lamentano che l’impugnata sentenza abbia omesso di pronunciarsi sulla questione, rilevata in appello, secondo cui il Tribunale aveva erroneamente dichiarato la prescrizione del diritto anche in relazione ai medici intervenuti in primo grado, rispetto ai quali l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato non aveva eccepito la prescrizione A fronte RAGIONE_SOCIALEa mancata distinzione, da parte del Tribunale, fra attori e intervenuti, il motivo di appello non sarebbe stato esaminato dalla Corte d’appello.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod. proc. civ. in relazione all’asserita carenza di legittimazione passiva in capo ai Ministeri convenuti.
La sentenza sarebbe viziata per non aver compiutamente motivato sulla posizione assunta dalla Corte d’appello in ordine alla questione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva dei Ministeri.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101, secondo comma, Cost., sostenendo che
la Corte d’appello avrebbe erroneamente deciso la causa facendo applicazione non RAGIONE_SOCIALEa legge, ma di un’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme superata dalla stessa giurisprudenza di legittimità.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 cod. civ. in ordine al decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
I ricorrenti contestano che la Corte d’appello abbia fissato l’esordio RAGIONE_SOCIALEa prescrizione alla data del 27 ottobre 1999, non considerando che a quella data i medici interessati non erano neppure in grado di esercitare il loro diritto; tanto più che l’indicazione di quella data si deve alla sentenza n. 10813 del 2011 RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, di talché fino a quel momento non era consentito neppure di comprendere quale diritto potesse essere esercitato dagli interessati.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., per i riflessi relativi ai motivi d’appello rimasti assorbiti.
Partendo dal presupposto secondo cui la Corte d’appello avrebbe erroneamente dichiarato la prescrizione, i ricorrenti dichiarano di riproporre i motivi di appello «per evitare la formazione del giudicato interno». Tali motivi avevano ad oggetto: 1) la spettanza del risarcimento del danno anche in favore dei medici immatricolati prima del DATA_NASCITA; 2) la spettanza del risarcimento del danno anche in favore dei medici iscritti a corsi di specializzazione non espressamente elencati nelle direttive comunitarie; 3) il riconoscimento, a titolo residuale, RAGIONE_SOCIALE‘azione di indebito arricchimento a favore degli specializzandi, RAGIONE_SOCIALEa cui opera lo Stato si è certamente avvalso.
Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 16 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76, degli artt. 5 e
7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, degli artt. 1219 e 1224 cod. civ., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 220 del Trattato RAGIONE_SOCIALE‘Unione.
I ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia utilizzato, come parametro per l’ aestimatio del danno, la somma di euro 6.713,94 per ogni anno di corso, anziché la maggiore somma di euro 11.103,82 stabilita dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Tale decisione violerebbe il principio di uguaglianza e non sarebbe in armonia con le decisioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, posto che l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 non costituirebbe effettivo recepimento RAGIONE_SOCIALEa normativa comunitaria.
Con il settimo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. in tema di onere RAGIONE_SOCIALEa prova, per non avere la Corte d’appello riconosciuto la spettanza del danno da perdita di chance .
I ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, escludendo il risarcimento del danno da perdita di chance , abbia supinamente recepito un precedente orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità. Il mancato riconoscimento a livello europeo del titolo acquisito avrebbe causato ai ricorrenti un danno consistente nella «compressione dei loro diritti nelle graduatorie», danno che non aveva bisogno di essere dimostrato, dovendosene supporre l’esistenza in re ipsa a causa RAGIONE_SOCIALE‘omesso riconoscimento del punteggio ai fini RAGIONE_SOCIALEe graduatorie.
Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 117 Cost., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 TFUE, per avere la Corte d’appello ritenuto non sussistenti le ragioni per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea.
Il motivo rileva che la Corte di merito, benché sollecitata sul punto, si sarebbe limitata «ad asserire apoditticamente l’assenza di presupposti per il richiesto rinvio», senza neppure indicare in base
a quali sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte europea fosse da ricondurre tale convincimento.
Con il nono motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sul rilievo che la condanna alle spese si sarebbe basata sulla convinzione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un pacifico orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, senza considerare che esisteva un indirizzo di segno «diametralmente opposto», del quale la Corte d’appello non avrebbe dato conto.
Ricorso COGNOME e COGNOME.
I ricorrenti premettono di aver chiesto, nel giudizio di merito, il riconoscimento del loro diritto alla remunerazione stabilita dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, rispettivamente per undici anni il AVV_NOTAIO COGNOME (che aveva conseguito tre specializzazioni) e per cinque anni il AVV_NOTAIO COGNOME. Aggiungono che la declaratoria di prescrizione disposta nei loro confronti in primo e in secondo grado sarebbe errata, avendo essi entrambi interrotto il decorso del decennio, il AVV_NOTAIO COGNOME con lettera raccomandata del 19 aprile 2002 e il AVV_NOTAIO COGNOME con lettera raccomandata del 6 maggio 2002 (rivolte alle RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE). Ne consegue che la prescrizione, già interrotta nel 2002, era stata nuovamente interrotta a seguito RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio di primo grado nell’ottobre 2010, e non era pertanto decorsa.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti lamentano:
col primo motivo, violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999;
col secondo motivo, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 cod. civ., sostenendo che nella loro situazione la prescrizione non poteva neppure cominciare a decorrere, poiché le direttive europee regolatrici RAGIONE_SOCIALEa materia non erano state attuate dallo Stato italiano;
col terzo motivo, violazione del d.P.C.m. 7 marzo 2007, che avrebbe dovuto determinare il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione, posto che la stessa non poteva cominciare a decorrere prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del decreto ora indicato;
col quarto motivo, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1310 cod. civ., perché la corretta interpretazione di tale norma avrebbe dovuto condurre la Corte d’appello a ritenere che la prescrizione fosse stata validamente interrotta anche nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, pur essendo state le raccomandate indirizzate al RAGIONE_SOCIALE e alle RAGIONE_SOCIALE;
col quinto motivo, violazione degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE e RAGIONE_SOCIALEe direttive 362/75, 363/75, 76/82, rilevando che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno espressamente stabilito che il compenso per cui è causa spetta anche ai medici iscritti ai corsi di specializzazione prima del 1983.
Ricorso NOME.
15. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 368 del 1999, nonché violazione degli artt. 112, 167 e 291 cod. proc. civ., in relazione all’affermato decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Il ricorrente -dopo aver premesso di essere tra i medici intervenuti in giudizio in primo grado -contesta che la Corte d’appello abbia fissato l’esordio RAGIONE_SOCIALEa prescrizione alla data del 27 ottobre 1999, non considerando che a quella data i medici interessati non erano neppure in grado di esercitare il loro diritto; tale ricostruzione sarebbe in contrasto con alcune sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, tra le quali il ricorrente ricorda quella del 24 gennaio 2018.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 368 del 1999, in relazione all’affermato decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Dopo aver ricordato che nel caso specifico la prescrizione è di durata decennale, il ricorrente osserva che essa non può cominciare a decorrere se non nel momento in cui il diritto può essere esercitato e che in ordine all’individuazione del dies a quo vi sarebbero «ondivaghe letture interpretative ad opera RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza, sia in sede europea che nazionale». La più convincente tra tali interpretazioni è, a parere del ricorrente, quella che colloca l’esordio RAGIONE_SOCIALEa prescrizione all’anno 2007, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 93/16/CE.
Ricorso COGNOME.
17. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALEe direttive 362/75, 363/75, 76/82 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, in relazione all’affermato decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Il motivo ha ad oggetto il presunto errore commesso dalla Corte d’appello nell’individuazione RAGIONE_SOCIALEa data di esordio RAGIONE_SOCIALEa prescrizione al 27 ottobre 1999, urtando contro le previsioni RAGIONE_SOCIALEa normativa europea e contro le sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE.
Ricorso RAGIONE_SOCIALE.
18. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2938, 2935 e 2697 cod. civ., in ordine alla declaratoria di prescrizione del diritto.
Il ricorrente, dopo aver premesso di essere tra i medici intervenuti nel giudizio in primo grado, contesta che la Corte d’appello, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘intervento adesivo prestato da altri medici
diversi dagli attori, abbia dichiarato fondata l’eccezione di prescrizione anche se l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato non l’aveva eccepita nei confronti degli intervenienti.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 2935 e 2946 cod. civ., in relazione all’individuazione del dies a quo per l’esordio RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Il motivo contesta la decisione nella parte in cui ha fissato la data di esordio RAGIONE_SOCIALEa prescrizione al 27 ottobre 1999 anziché a quella di entrata in vigore del d.P.C.m. 7 marzo 2007, data di effettivo recepimento, da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano, RAGIONE_SOCIALEe direttive europee più volte richiamate in precedenza.
Ricorso COGNOME.
20. Il ricorrente premette che, pur essendo un litisconsorte processuale, non è stato destinatario di alcuna notifica da parte degli altri ricorrenti e RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni resistenti; ritiene, pertanto, di potersi costituire nel presente giudizio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 331 cod. proc. civ., allo scopo di integrare il contraddittorio e di poter, grazie a quel titolo, impugnare la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello.
20.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2938, 2935 e 2697 cod. civ., in ordine alla declaratoria di prescrizione del diritto.
Il ricorrente, dopo aver premesso di essere tra i medici intervenuti nel giudizio in primo grado, contesta che la Corte d’appello, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘intervento adesivo prestato da altri medici diversi dagli attori, abbia dichiarato fondata l’eccezione di prescrizione anche se l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato non l’aveva eccepita nei confronti degli intervenienti.
20.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 2935 e 2946 cod. civ., in relazione all’individuazione del dies a quo per l’esordio RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Il motivo contesta la decisione nella parte in cui ha fissato la data di esordio RAGIONE_SOCIALEa prescrizione al 27 ottobre 1999 anziché a quella di entrata in vigore del d.P.C.m. 7 marzo 2007, data di effettivo recepimento, da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano, RAGIONE_SOCIALEe direttive europee più volte richiamate in precedenza.
La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte.
La Corte dà atto, preliminarmente, che il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale aveva proposto un ricorso affidato a tre motivi, vi ha successivamente rinunciato, con richiesta di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Nei suoi confronti, pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese e senza obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, come da costante giurisprudenza di questa Corte fondata sul fatto che la pronuncia estintiva non è equiparabile a quella di rigetto o di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
Tanto premesso, il Collegio procederà ad esaminare le questioni in modo trasversale, cioè unificando quelle identiche o comunque coincidenti poste da più di uno dei ricorsi qui in esame.
La prima questione da affrontare riguarda il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione ed è stata posta nell’unico motivo del ricorso COGNOME, nel terzo motivo del ricorso COGNOME, nel quarto motivo del ricorso COGNOME, nel primo, secondo e terzo motivo del ricorso COGNOME e COGNOME, nei due motivi del ricorso COGNOME, nell’unico motivo del ricorso COGNOME e nel secondo motivo del ricorso COGNOME.
22.1. Il Collegio ritiene tale censura inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1), cod. proc. civ., in quanto la questione è stata decisa dalla Corte d’appello in conformità ad una giurisprudenza fermissima di questa Corte.
La sentenza impugnata, infatti, ha seguito l’orientamento di questa Corte in base al quale, a seguito RAGIONE_SOCIALEa tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990 -1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le più recenti, l’ordinanza 24 luglio 2023, n. 22181).
Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio RAGIONE_SOCIALEa prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999.
Da tale giurisprudenza l’odierno Collegio non vede ragioni per discostarsi.
Nella specie, la Corte d’appello ha fatto buon governo di questo principio e, poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto con citazione del 12 ottobre 2010 per gli originari attori e
con atto di intervento del 27 aprile 2011 per gli intervenienti, in assenza di prova di altri atti interruttivi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione ha ritenuto correttamente che il diritto fatto valere dai medici appellanti fosse da ritenere prescritto. Né i ricorsi contestano tale ricostruzione, posto che non fanno riferimento ad alcun atto intermedio di interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Simile decisione assorbe evidentemente, per manifesta infondatezza, la decisione sulla richiesta di rimessione alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea RAGIONE_SOCIALEa questione pregiudiziale relativa alla prescrizione sollevata dalla difesa dei ricorrenti NOME e NOME (AVV_NOTAIO).
23. Una seconda questione riguarda la c.d. aestimatio del danno in relazione ai medici la cui domanda è stata accolta, e si tratta di una censura posta soltanto nel sesto motivo del ricorso COGNOME, nel quale si contesta, come si è detto, che il compenso sia stato liquidato nella somma di euro 6.713,94 per ogni anno.
23.1. Il Collegio ritiene tale censura inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1), cod. proc. civ., in quanto la questione è stata decisa dalla Corte d’appello in conformità ad una giurisprudenza fermissima di questa Corte.
Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, recependo e dando la massima autorevolezza ad un orientamento che già si era consolidato nella precedente giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’ aestimatio del danno effettuata dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel
trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (così la sentenza 27 novembre 2018, n. 30469).
Da tale giurisprudenza il Collegio non vede ragioni per discostarsi.
24. Un’ulteriore questione sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi riguarda la rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione in rapporto alla posizione dei medici intervenienti. Si tratta di una censura posta nel primo motivo del ricorso COGNOME, nel primo motivo del ricorso COGNOME e nel primo motivo del ricorso COGNOME. I ricorrenti lamentano, in sostanza, che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato la quale aveva puntualmente eccepito il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione nei confronti degli originari attori -non avrebbe sollevato analoga eccezione nei confronti dei medici successivamente intervenuti, rispetto ai quali la questione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione non avrebbe potuto, perciò, essere esaminata.
24.1. La censura è fondata.
La sentenza impugnata ha affermato che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato aveva eccepito la prescrizione con la comparsa di risposta del 16 marzo 2011 e che tale eccezione doveva, in sostanza, valere anche nei confronti dei medici intervenienti, benché questi ultimi si fossero costituiti con atto del 27 aprile 2011. Tale ragionamento, però, non è corretto.
Come questa Corte ha già affermato in precedenti pronunce emesse in vicende processuali pressoché identiche a quella odierna (pluralità di domande svolte da medici specializzandi, alcuni attori originari e altri intervenuti in un momento successivo), l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta è efficace, nei confronti del terzo che abbia successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo rispetto alla domanda RAGIONE_SOCIALE‘attore,
a condizione che sia riproposta nel primo atto successivo all’intervento stesso (ordinanza 24 novembre 2023, n. 32720; in quel caso è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto che l’eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta nella comparsa di risposta, non potesse estendersi anche ai terzi successivamente intervenuti nel processo con comparsa depositata prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza di prima comparizione, atteso che l’eccezione non era stata espressamente formulata al loro indirizzo).
Il diritto di difesa che spetta alle parti originarie in relazione alla domanda proposta dal soggetto che abbia esercitato intervento principale o litisconsortile, può essere esercitato immediatamente, cioè nel primo atto successivo alla notizia RAGIONE_SOCIALE‘intervento o alla conoscenza di esso, ovvero mediante richiesta di apposito termine; ma tale diritto deve comunque essere positivamente esercitato, a pena di decadenza dalla possibilità di proporre le c.d. eccezioni in senso stretto, tra cui c’è sicuramente quella di prescrizione (v. in argomento anche l’ordinanza 5 febbraio 2024, n. 3238).
Ne consegue che, accolta la censura, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, affinché riesamini le posizioni dei seguenti medici intervenienti, rispetto ai quali la difesa RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni non risulta aver eccepito tempestivamente la prescrizione; e da tale accoglimento deriva l’assorbimento del secondo motivo del ricorso NOME.
Tali medici sono:
NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME
COGNOME NOME, COGNOME NOME (e, per lui, gli eredi COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (e, per lui, gli eredi COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (e, per lui, l’erede COGNOME NOME), COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (e, per lui, gli eredi COGNOME NOME e COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME (e, per lei, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME Corgiolu NOME,
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME (e, per lui, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME (e, per lui, gli eredi COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME), COGNOME NOME (e, per lui, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME); COGNOME NOME; NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
25. Devono essere esaminate, a questo punto, le ulteriori residue censure contenute nei diversi ricorsi.
25.1. Il Collegio osserva, innanzitutto, che il ricorso dei NOMEi COGNOME e COGNOME, le cui censure relative alla data di esordio RAGIONE_SOCIALEa prescrizione sono state già dichiarate inammissibili, è inammissibile nella parte in cui sostiene che i ricorrenti avrebbero tempestivamente eccepito il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Ed infatti, è corretto (in astratto) il rilievo secondo cui l’atto interruttivo indirizzato ad uno dei Ministeri coinvolti vale anche nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (unica legittimata passiva), come da pacifica giurisprudenza di questa Corte. Tale considerazione, però, rimane irrilevante, perché il ricorso è redatto con una tecnica non rispettosa RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., giacché si limita ad affermare che la prescrizione fu interrotta con due diverse lettere raccomandate, di cui si allegano le fotocopie. Ma è evidente che il ricorso avrebbe dovuto anche specificare, cosa che non ha fatto, se e dove tale documentazione sia stata prodotta in sede di merito, illustrando con chiarezza di aver sottoposto la questione al Tribunale e alla Corte d’appello. Poiché il ricorso nulla dice su questo punto -che avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento in sede di merito, precluso invece in sede di legittimità -la censura rimane monca e ciò conduce all’inammissibilità di tale ricorso.
26. La Corte va adesso ad esaminare gli ulteriori motivi del ricorso COGNOME.
26.1. Il secondo motivo di ricorso, di per sé irrilevante, è infondato, perché la Corte d’appello era tenuta ad occuparsi del problema RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva dei Ministeri originariamente convenuti; sicché non è ipotizzabile, a questo riguardo, il lamentato profilo RAGIONE_SOCIALE‘ultrapetizione. La sentenza impugnata, peraltro, ha esaminato tale questione anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa peculiarità insita nella disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge 25 marzo 1958, n. 260, attenendosi alle indicazioni RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 27 novembre 2018, n. 30649).
26.2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la Corte d’appello ha deciso la causa in base alla pacifica giurisprudenza di questa Corte ed esaminando le singole censure con continui richiami legislativi e giurisprudenziali. Appare quindi del tutto fuor di luogo anche solo ipotizzare che la sentenza
impugnata sia stata pronunciata in violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo che l’art. 101 Cost. pone a ogni giudice di decidere rimanendo soggetto soltanto alla legge.
26.3. Il quinto motivo di ricorso rimane assorbito.
Se, infatti, per i medici i cui ricorsi vengono respinti nella sede odierna non rimane alcuno spazio per esaminare le censure ivi proposte, per i medici intervenuti, riguardo ai quale è stato accolto il motivo sulla prescrizione, ogni questione dovrà, se del caso, essere riproposta davanti al giudice di rinvio.
26.4. Il settimo motivo di ricorso rimane assorbito per i medici intervenuti, per i quali la domanda di risarcimento danni da perdita di chance dovrà essere, se del caso, riproposta davanti al giudice di rinvio.
Per i medici, invece, i cui ricorsi vengono con l’odierna pronuncia rigettati, la censura è infondata, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘orientamento di questa Corte, già più volte ribadito, secondo cui in materia di tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive CEE relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, il riconoscimento di un danno ulteriore a quello parametrato sull’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 esige un onere di allegazione di perdita di chance specifica, con l’individuazione puntuale RAGIONE_SOCIALEe occasioni favorevoli in concreto perdute in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata possibilità di ottenere un titolo conforme alle caratteristiche imposte dal diritto comunitario e non già con la mera deduzione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di utilizzazione del titolo in astratto (ordinanza 22 novembre 2019, n. 30502). E poiché non risulta, nel motivo di ricorso qui in esame, che simile domanda risarcitoria sia stata affiancata da una qualche prova specifica in sede di merito, il motivo deve essere rigettato.
26.5. L’ottavo motivo di ricorso rimane assorbito.
La Corte osserva, al riguardo, che esso è formulato in modo non chiaro, dal momento che non si riesce a comprendere con chiarezza su quale specifico aspetto i ricorrenti sollecitino la rimessione alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea. L’unico punto che pare potersi dedurre dal motivo in esame (p. 40 del ricorso) attiene al decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione ed è da considerare esaminato alla luce di quanto si è già detto in precedenza (punto 22.1.).
26.6. Il nono motivo di ricorso, in punto di spese, da esaminare solo in relazione ai medici i cui ricorsi vengono rigettati, è inammissibile, dal momento che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito, con un orientamento al quale si intende dare ulteriore continuità, che in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa mancanza di motivazione (sentenza 15 luglio 2005, n. 14989).
27. Rimane da esaminare, in ultimo, il ricorso del dottAVV_NOTAIO COGNOME.
Rileva la Corte che tale ricorso è inammissibile per tardività.
Esso, infatti, che è da qualificare come ricorso incidentale adesivo e non come ricorso per integrazione del contraddittorio, risulta essere stato notificato solo in data 21 dicembre 2022, mentre la sentenza impugnata è stata depositata il 6 aprile 2022. E poiché, nella specie, il termine lungo per l’impugnazione è quello semestrale, applicabile ratione temporis , ne discende che il ricorso è da ritenere tardivo.
28. In conclusione, la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione in relazione alla AVV_NOTAIO COGNOME; dichiara
inammissibili l’unico motivo del ricorso COGNOME, il terzo motivo del ricorso COGNOME, il quarto motivo del ricorso COGNOME, il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso COGNOME e COGNOME, i due motivi del ricorso COGNOME, l’unico motivo del ricorso COGNOME e il secondo motivo del ricorso COGNOME; dichiara inammissibile il sesto motivo del ricorso COGNOME; dichiara inammissibili gli ulteriori motivi del ricorso COGNOME e COGNOME e il nono motivo del ricorso COGNOME; dichiara inammissibile il ricorso COGNOME; rigetta o dichiara assorbiti, nei sensi di cui in motivazione, gli ulteriori motivi del ricorso COGNOME; accoglie il primo motivo del ricorso COGNOME, il primo motivo del ricorso COGNOME e il primo motivo del ricorso COGNOME; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, la quale deciderà la causa attenendosi alle indicazioni RAGIONE_SOCIALEa presente decisione e riesaminando le singole posizioni dei medici immatricolati in anni precedenti il 1982.
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione, nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento dei ricorsi.
Gli altri ricorrenti, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, devono essere condannati alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, ad eccezione dei ricorrenti dei ricorsi COGNOME e COGNOME, in relazione ai quali non si fa luogo a condanna alle spese, posto che le Amministrazioni hanno depositato un mero atto di resistenza.
A questo proposito la Corte rileva che, poiché il ricorso COGNOME coinvolge 17 medici soccombenti, si deve fare applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, in base al quale il compenso unico può essere aumentato «per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massima di trenta». Ne consegue che, calcolando il valore RAGIONE_SOCIALEa
causa, per ogni medico ricorrente, nella somma di euro 33.565 (pari a quella di euro 6.713 per ogni anno di corso, moltiplicato per cinque, che corrisponde alla durata massima dei corsi di specializzazione), per ciascun ricorrente il compenso è di euro 3.000, per cui la liquidazione, seguendo il conteggio di cui si è detto, conduce alla cifra di cui in dispositivo.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti soccombenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi:
dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione in relazione al AVV_NOTAIO COGNOME; dichiara inammissibili l’unico motivo del ricorso COGNOME, il terzo motivo del ricorso COGNOME, il quarto motivo del ricorso COGNOME, il primo, secondo e terzo motivo del ricorso COGNOME e COGNOME, i due motivi del ricorso COGNOME, l’unico motivo del ricorso COGNOME e il secondo motivo del ricorso COGNOME; dichiara inammissibile il sesto motivo del ricorso COGNOME; dichiara inammissibili gli ulteriori motivi del ricorso COGNOME e COGNOME e il nono motivo del ricorso COGNOME; dichiara inammissibile il ricorso COGNOME; rigetta o dichiara assorbiti, nei sensi di cui in motivazione, gli ulteriori motivi del ricorso COGNOME;
accoglie il primo motivo del ricorso COGNOME, il primo motivo del ricorso COGNOME e il primo motivo del ricorso COGNOME; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione, quanto ai medici indicati al punto 24.1. RAGIONE_SOCIALEa presente motivazione;
condanna gli altri ricorrenti dei ricorsi COGNOME, in solido, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 17.100, più spese eventualmente prenotate a
debito; condanna i ricorrenti COGNOME e COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascun ricorso in complessivi euro 1.600, più spese eventualmente prenotate a debito;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti soccombenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza