Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19439 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19439 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3608/2021 R.G., proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDICOGNOME, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrenti-
contro
PRESIDENZA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ex lege domiciliata in Roma, INDICOGNOME, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrente-
nonché sul ricorso successivo, proposto da PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, ex lege domiciliata in Roma, INDICOGNOME, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis ;
-ricorrente-
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDICOGNOME presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
nonché sul ricorso successivo, proposto da COGNOME NOME, NOME di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, NOME di COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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-ricorrenti- contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE in carica; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore ;
-intimati- nonché sul ricorso successivo, proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; elettivamente domiciliati in Roma, INDICOGNOME, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
-ricorrenti-
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE in carica; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; ex lege domiciliati in Roma, INDICOGNOME, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrenti-
nonché sul ricorso successivo, proposto da COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDICOGNOME, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE in carica; ex lege domiciliata in Roma, INDICOGNOME, presso l’Avvocatura generale dello stato che lo rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrente-
nonché sul ricorso successivo, proposto da COGNOME, domiciliata ex lege in Roma, INDICOGNOME, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE in carica; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; elettivamente domiciliati in Roma, INDICOGNOME, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis ;
nonché sul ricorso incidentale, proposto da COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDICOGNOME, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente incidentale-
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE in carica; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; elettivamente domiciliati in Roma, INDICOGNOME, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis ;
e nei confronti di
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME
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COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, TORRE ARISTIDE, COGNOME COGNOME, COGNOME UGO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimatiavverso la SENTENZA della CORTE d’ APPELLO di ROMA n.4465/2020, depositata il 25 settembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I medici indicati in epigrafe convennero davanti al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e i Ministeri indicati in epigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione medica in cui si erano immatricolati negli anni compresi tra il 1979 ed il 1991.
Il Tribunale rigettò la domanda per intervenuta prescrizione.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4465/2020, depositata in data 25 settembre 2020 e notificata alla RAGIONE_SOCIALE dai AVV_NOTAIOori NOME COGNOME e NOME COGNOME in data 5 gennaio 2021, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri, ha accolto l’impugnazione proposta dai AVV_NOTAIOori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, condannando la RAGIONE_SOCIALE a pagare a ciascuno di essi la somma di Euro 6.714,00 per ogni anno del corso frequentato.
La Corte territoriale ha invece confermato la statuizione di rigetto della domanda per avvenuta prescrizione del diritto in confronto degli altri appellanti.
3.A. Per la cassazione di questa sentenza, i AVV_NOTAIOori NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso con atto notificato
il 1° febbraio 2021, sulla base di un unico motivo, cui ha risposto la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
3.B. Con distinto atto, notificato il giorno 8 marzo 2021, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della stessa sentenza, limitatamente alla statuizione di accoglimento della domanda del AVV_NOTAIO, sulla base di due motivi.
3.C. Con atto notificato (non solo alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ma anche ai Ministeri indicati in epigrafe) in data 25 marzo 2021, ha risposto con controricorso NOME COGNOME, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su due motivi.
Con il medesimo atto hanno proposto ricorso altresì NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla base dei medesimi due motivi posti a fondamento del ricorso di NOME COGNOME
Con il medesimo composito atto -complessivamente articolato in cinque motivi -hanno proposto ricorso altresì numerosi altri ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME, NOME del AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
3.D. Con atto notificato in data 25 marzo 2021, hanno proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche i ricorrenti indicati in epigrafe con capofila Ido COGNOME, sulla base di sei motivi.
A questo ricorso hanno risposto le amministrazioni in epigrafe con controricorso.
3.E. Con atto notificato il 25 marzo 2021 ha proposto distinto ricorso il AVV_NOTAIO, sulla base di tre motivi, contenente anche una richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea; ricorso poi rinunciato con atto del 20 marzo 2024.
A questo ricorso ha risposto la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
3.F. Con atto notificato il 24 marzo 2021 ha proposto ricorso la AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME, sulla base di due motivi.
A questo ricorso hanno risposto le amministrazioni in epigrafe con controricorso.
3.G. Con atto notificato il 3 maggio 2021 ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO COGNOME, sulla base di due motivi, cui non hanno risposto le amministrazioni intimate.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. pro. civ..
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte.
Le amministrazioni pubbliche e alcuni dei ricorrenti e controricorrenti privati hanno depositato memorie.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Preliminarmente, i ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..
Ciò posto in via preliminare, può passarsi all’esame dei ricorsi.
A. Il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
A.1. Con l’unico , articolato motivo del loro ricorso, successivamente illustrato da memoria, questi medici denunciano la violazione degli artt. 2043, 2934-2935 e 2947 cod. civ..
Osservano, in sintesi, che in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione entro l’anno accademico 1990 -1991, si è determinata, in sede applicativa, una perdurante incertezza, riguardante sia la natura della responsabilità dello Stato per omessa o tardiva attuazione di una direttiva europea (se contrattuale o extracontrattuale) con le evidenti implicazioni in ordine alla durata del termine prescrizionale , sia l’individuazione del dies a quo di tale termine.
Chiedono pertanto la cassazione della statuizione sulla prescrizione del loro diritto contenuta nella sentenza impugnata, previa rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, in funzione della composizione del ‘contrasto’.
A.2. Il motivo -e con esso l’i ntero ricorso -è inammissibile, a norma dell’art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ..
A.2.1. È ormai ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art.11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 ( ex multis , tra le più recenti, Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass., Sez. Un., n. 30649 del 2018; Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022; Cass. n. 32959 del 2022; Cass. n. 24029 del 2023; Cass. n.34212 del 2023; Cass. n.36556 del 2023; Cass.n.6891 del 2024; Cass. n.7984 del 2024; Cass. n.8691 del 2024; Cass. n.8715 del 2024; Cass. n.9168 del 2024).
A.2.2. Questo consolidato orientamento trova fondamento nel rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna
è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11».
A.2.3. In senso contrario, non assume rilevanza l’argomento secondo il quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell’azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno.
Detti argomenti – come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (cfr., ad es., la citata Cass. 09/11/2022, n.32959) sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata.
Giova ricordare, al riguardo, che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Del pari, non ha alcun rilievo l’individuazione della natura dell’azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della
stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla sua maturazione.
Quanto alla legittimazione passiva -premesso che è dello Stato in persona della RAGIONE_SOCIALE, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l’interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) -va osservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.
A.2.4. Con riferimento alla remunerazione, giova tornare ad evidenziare che, a séguito dell’intervento con il quale il legislatore dettando l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 -ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (cfr., ancora, da ultimo, la citata Cass. n. 32959 del 2022, nonché, in modo articolato, Cass.24/01/2020, n. 1641).
A.2.5. Quanto sopra si coordina con i rilievi da svolgere in ordine alla disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006 -2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di
cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introAVV_NOTAIOo alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio.
In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959, cit. ).
A.3. Alla luce di quanto si è rilevato, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non vi è alcun ‘contrasto’ sulla questione in esame che ne imponga la rimessione all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte, infrangendosi, al contrario, la censura proposta (rivelatasi inammissibile ex art.360bis cod. proc. civ.) su un orientamento nomofilattico consolidato da molto tempo.
A.4. Va pure sottolineata la compatibilità della soluzione aAVV_NOTAIOata con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall’art. 6, par. 1 della Convenzione.
Giova osservare, al riguardo, che dalla giurisprudenza sul punto si ricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deve essere «concreto ed effettivo» (COGNOME c. Francia, 4.12.1995; COGNOME c. Croazia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un’ingerenza nei suoi diritti» (COGNOME c. Francia, cit.; COGNOME c. Portogallo, 10.4.2003; COGNOME c. Bulgaria, 16.7.2013), dall’altro lato le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto (Canete de Goni c. Spagna, 15.10.2003); pertanto la Corte di
Strasburgo ha sottolineato la necessità che i tribunali applichino le norme procedurali evitando sia l’eccessivo formalismo che l’eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge (NOME COGNOME ad altri c. Turchia, 30.4.2017).
In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la Corte EDU (Miragall Escolano e altri c. Spagna, 30.4.2000) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un’azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione giudiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi.
Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità di una violazione dell’art. 6 della Convenzione, solo se si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 9147 del 17/04/2009) e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando della proposizione preventiva dell’azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla conAVV_NOTAIOa dello Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022, cit. ).
A.5. Quanto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata del dies a quo della prescrizione relativa ai medici specializzandi, essa -come già si è osservato in precedenti arresti -ha evidenziato l’insussistenza di un potenziale contrasto tra la soluzione aAVV_NOTAIOata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, apparendo la soluzione sopra illustrata di certo rispettosa del richiamo a termini di prescrizione «ragionevoli» ed idonea a garantire l’adeguatezza dei mezzi di tutela per un’azione giurisdizionale proposta dai singoli per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria. Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno
impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma – deve aggiungersi – nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e qualsiasi eventuale incertezza in ordine all’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva ostare al decorso della prescrizione, dal momento che ogni eventuale errore poteva essere emendato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto, le citate Cass. n. 18640 del 2022 e n.32959 del 2022).
A.6. Il giudice d’appello, rigettando il gravame proposto dai ricorrenti, ha accolto l’eccezione preliminare di merito di prescrizione del diritto risarcitorio, conformandosi, in piena legittimità, ai principi consolidati reiteratamente affermati da questa Corte ed assurti a situazione di ‘diritto vivente’.
In definitiva il ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME va dichiarato inammissibile.
A.7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
A.8. Alla condanna dei ricorrenti soccombenti nelle spese processuali deve seguire quella al pagamento da parte loro, in favore della RAGIONE_SOCIALE (controricorrente vittoriosa), di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (norma applicabile al presente procedimento, che ha avuto inizio, in primo grado, nell’anno 2013), il cui importo può essere quantificato nella metà delle spese processuali.
Ciò, in ragione della circostanza che la censura proposta -come si è veduto, inammissibile per manifesta infondatezza -, infrangendosi su un orientamento nomofilattico consolidato da molto tempo, si è traAVV_NOTAIOa in una conAVV_NOTAIOa processuale connotata da mala
fede o colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale conAVV_NOTAIOa si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna dei soccombenti al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).
B. Il ricorso della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME.
B.1. Con il primo motivo del ricorso in esame la RAGIONE_SOCIALE denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. o, in subordine, per carenza assoluta di motivazione in violazione degli artt. 132 n. 4 e 161 cod. proc. civ., rispetto all’eccezione con cui era stata deAVV_NOTAIOa la circostanza relativa alla mancata ricomprensione del corso frequentato da NOME COGNOME tra il 1983 e il 1986 ( medicina legale e delle assicurazioni ) nell’elenco delle specializzazioni rico nosciute a livello comunitario dagli artt. 5 e 7 della Direttiva ‘ riconoscimento ‘ 75/362/CEE .
B.2. Con il secondo motivo, la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione degli artt. 1173 e 2043 cod. civ. e degli artt. 5 e 7 della predetta Direttiva, per avere la sentenza impugnata accolto la domanda di NOME COGNOME, sebbene il diploma di specializzazione da lui conseguito ( medicina legale e delle assicurazioni ) non fosse compreso nell’elenco delle specializzazioni
comuni a due o più Stati membri, ai sensi delle disposizioni surricordate.
L’amministrazione ricorrente deduce che, sebbene nella fattispecie l’eccezione fosse stata sollevata fin dalla comparsa di risposta in primo grado, tuttavia la questione concernente l’inclusione della specializzazione medica nell’elenco delle direttive eurounitarie ovvero la sua equivalenza a quelle comuni a due o più Stati membri rientrerebbe tra i fatti costitutivi della domanda, che, in quanto tali, sarebbe ro rilevabili d’ufficio .
B.3. Nel resistere alle doglianze, NOME COGNOME sostiene che il ricorso in esame sarebbe inammissibile, « non avendo parte ricorrente allegato le comparse di costituzione e risposta in primo e secondo grado, né indicato dove le stesse possono essere rinvenute, ciò in violazione della previsione di cui all’art.366 c.p.c. ».; nel merito, osserva che, comunque, la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni sarebbe stata inclusa negli elenchi di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1991, sicché, sia pure ex post , sarebbe divenuta ‘equipollent e ‘ a quelle previste negli elenchi della Direttiva ‘riconoscimento’.
B.4. I due motivi di ricorso proposti dalla RAGIONE_SOCIALE -da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione -sono fondati.
B.4.1. Preliminarmente si deve ricordare, come già più volte evidenziato da questa Corte (v. Cass. 11/02/2022, n. 4575; Cass. 14/12/2021, n. 39826; Cass. 29/11/2021, n. 37251; Cass. 14/12/2020, n. 28440; Cass. 26/07/2019, n. 20303), quanto segue: -l’inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie, tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l’obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico
specializzato ad ottenere l’indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e n. 458 del 2019);
-non è dunque configurabile la mancata inclusione negli elenchi in questione come un fatto impeditivo del diritto di cui si discute;
-si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo della fattispecie, che l’attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio;
-la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso);
-a fortiori , deve pertanto considerarsi non preclusa dal divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. la contestazione che l’amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa in iure ;
-al riguardo occorre invece considerare che la questione è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall’attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia, eventualmente, in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri) allorché il medico deduca l’equipollenza: in tal caso lo stesso principio di non contestazione, dunque, può eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza);
─ in altri termini, solo l’acquisizione al processo di detta componente fattuale del fondamento della domanda, in virtù del principio di non contestazione, può rilevarsi preclusiva del rilievo in appello -officioso o su impulso dell’amministrazione del difetto del requisito della equipollenza;
-l’operatività del principio di non contestazione è, però, condizionata, come noto, anche al grado di specificità delle allegazioni in fatto poste a fondamento della domanda: se questa è generica, basterà una contestazione altrettanto generica;
─ onde dunque far valere detta preclusione , non è sufficiente dedurre la novità della contestazione perché per la prima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., ma occorre allegare l’esistenza d i un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e, dunque, indicare la sede da cui tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui si era formato (v., in termini, da ultimo, Cass. 26/08/2022, n. 25414, in motivazione, § 8.1.2, pagg. 22-24; v. anche Cass. 15/11/2016, n. 23199).
B.4.2. Ricordati i suindicati principi generali, nel caso di specie deve anzitutto affermarsi l’ammissibilità de l ricorso in esame, poiché la difesa erariale non ha eccepito il difetto di equipollenza del corso in medicina legale e delle assicurazioni alle diverse specializzazioni previste negli altri Stati membri (ciò che avrebbe concretato l’indebita posizione di una quaestio facti ), ma ha deAVV_NOTAIOo che la Corte d’appello aveva omesso di verificare se i l predetto corso fosse incluso o meno negli elenchi di cui alle direttive europee oppure se fosse equipollente a quelli riconosciuti da almeno due Stati membri. L’amministrazione convenuta, in altri termini, non ha contestato, nel merito, la verifica di equipollenza effettuata dalla Corte d’appello (ciò che avrebbe integrato una doglianza inammissibile in sede di legittimità), ma ha eccepito che la Corte territoriale avrebbe indebitamente omesso di svolgere tale verifica, non ostante venisse in considerazione un fatto costitutivo del diritto azionato, rispetto al quale il giudice del merito ha il potere-dovere di svolgere officiosamente il proprio accertamento, indipendentemente dalla
proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto.
Con i motivi in esame, la RAGIONE_SOCIALE ha dunque posto, non già una quaestio facti (né una questione mista di fatto e di diritto), ma una pura quaestio iuris .
B.4.3. Oltre che ammissibile, il ricorso della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE è fondato.
L’equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni è stata negata da Cass. n. 25414 del 2022, cit. , nonché da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28440 del 14 dicembre 2020, ove si afferma ‘non esservi dubbi’ sul fatto che la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni non è compresa negli elenchi di cui alla direttiva comunitaria 75/363.
In conformità a tali precedenti, deve dunque escludersi che la frequentazione del corso di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni tra il 1983 e il 1986 abbia attribuito a NOME COGNOME il diritto a percepire la remunerazione di cui alla legge n.370 del 1999.
B.4.4. Non può darsi rilievo, in senso contrario, alla invocata normativa interna di rango regolamentare, ed in particolare al decreto ministeriale 31 ottobre 1991.
L’allegazione del controricorrente, secondo cui la specializzazione fatta valere, in quanto indicata nel citato decreto ministeriale, sarebbe da considerare come equipollente ad una specializzazione contemplata dalla direttiva comunitaria o comunque riconducibile al dovere di adempimento comunitario -in disparte il rilievo che la giurisprudenza di questa Sezione ha più volte rimarcato che il decreto ministeriale in questione non rappresenta espressione di adempimento tardivo delle note direttive perché suc cessivo all’atto di adempimento individuato dal d.lgs. n. 257 del 1991 -corrisponde certamente alla prospettazione di un rilievo in iure , ma tale rilievo individua comunque un fatto costitutivo diverso da quello dell’essere
la specializzazione contemplata formalmente dagli elenchi allegati alla direttive ovvero equipollente a specializzazioni comuni a due Stati membri. Nel primo caso il giudizio è solo di diritto e contempla l’accertamento dell’ esistenza della specializzazione negli elenchi. Nel secondo caso il giudizio è di diritto e di fatto, in quanto implica da un lato l’accertamento dell’esistenza della specializzazione comune a due Stati negli elenchi e dall’altro l’accertamento in fatto de lla corrispondenza sostanziale della specializzazione italiana frequentata a quella comune.
Ebbene, la prospettazione dell’indicazione nel D.M. 31 ottobre 1991 del corso di specializzazione frequentato precedentemente alla sua entrata in vigore -ove fosse sostenibile che essa esprime il riconoscimento, alla data di scadenza del termine per la trasposizione delle direttive, della sostanziale ricomprensione, a quell’epoca, del corso medesimo tra quelli meritevoli del trattamento da loro imposto -integra la deduzione di un fatto costitutivo che, per quanto in iure (essendo il decreto ministeriale una fonte normativa), avrebbe dovuto essere allegato sin dall’introduzione della lite e rivendicato nello svolgimento processuale come tale, in particolare con l’appello.
A ben vedere anzi, sebbene l’invocazione di detto intervento normativo sia certamente deduzione in iure , è palese che, avuto riguardo alla peculiare struttura della fattispecie del c.d. inadempimento di direttive comunitarie non self executing (quali furono le note direttive), l’individuazione del momento in cui l’adempimento statuale si verificò , sebbene tardivamente, si connota anche, pur implicando il riferimento ad una normativa statuale interna, come elemento fattuale , seppure inerente all’evoluzione normativa dello Stato quale titolare passivo dell’obbligo di adempiere alle direttive (secondo i principi affermati a suo tempo dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 9349 del 2009 e chiariti dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011). Ne deriva che
il riferimento al decreto ministeriale del 1991 sottintendeva e sottintende anche una quaestio facti .
Tuttavia, ove pure si volesse intendere l’evocazione del d ecreto ministeriale in parola come inerente ad una mera quaestio iuris , essa, in quanto questione afferente -lo si ripete -ad un fatto costitutivo del diritto, non può essere deAVV_NOTAIOa per la prima volta in sede di legittimità, occorrendo la dimostrazione che fosse stata prospettata ab origine (in tal senso, v., da ultimo, Cass. n.10620 del 2024).
Nella vicenda in esame, in assenza di tale dimostrazione -che avrebbe implicato l’assoluzione dell’onere di fornire, ex art. 366 cod. proc. civ., l’indicazione circa l’atto processuale in cui la prospettazione dell’indicazione del corso di specializzazione nel D.M. 31 ottobre 1991 era stata originariamente compiuta -la replica alla censura della difesa erariale deve dunque reputarsi inammissibile, privando di rilievo, nella presente fattispecie, la questione (di cui sono state investite le Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 5690 del 2024) dell’efficacia del decreto ministeriale in relazione ai corsi svolti, o comunque iniziati, prima della sua entrata in vigore.
B.5. Il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME va dunque accolto e, per effetto di tale accoglimento, resta assorbito il ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME anche nei confronti dei Ministeri indicati in epigrafe, con cui era stata censurata la statuizione diretta a circoscrivere la remunerazione spettante all’importo di cui all’art.11 della legge n. 370/1999.
B.6. In accoglimento del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata va cassata in relazione ad esso; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, con il rigetto della domanda proposta da NOME COGNOME.
B.7. Le spese d ei gradi di merito, stante l’esito alterno degli stessi, possono essere compensate tra le parti; quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
C. Il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME, NOME del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dei Ministeri indicati in epigrafe.
C.1. Con il primo motivo del ricorso in esame, tutti i ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME, ad eccezione di NOME COGNOME (sulla cui posizione si è statuito, supra , sub B. ), nonché di NOME COGNOME e NOME COGNOME (sulla cui posizione si statuirà, infra , sub C.2. e C.3.) e di NOME COGNOME (che, come si dirà, infra , sub H., ha tempestivamente depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso), denunciano , ai sensi dell’art. 360 n. 3 c od. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, se conda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 dell e Preleggi; degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n.191), nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99».
I ricorrenti sostengono che la legge n. 370 del 1999 non può assumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione.
Il giudice del merito avrebbe quindi errato, mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore (e dunque dal 17 maggio 2011, atteso che nel 2005 era stata fugata l’incertezza sulla giurisdizione, nel 2009 quella sulla natura dell’azione esperibile e, appunto nel 2011, quella sulla legittimazione passiva unica dello Stato), anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, eventualmente da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale.
C.1.1. Il motivo è inammissibile, a norma dell’art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ..
Valgono, al riguardo, i rilievi svolti ( supra , parr. da A.2. ad A.6) in sede di esame dell’omologo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, che vanno qui integralmente richiamati.
C.1.2. A tali rilievi -dato atto che nel ricorso all’attuale esame è stata formulata espressa istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E. -va aggiunto che non vi è alcuna incertezza, sulla questione in esame, che imponga tale rinvio.
In proposito, i ricorrenti hanno chiesto che la Corte di giustizia sia investita della seguente questione: «se alla stregua del diritto dell’unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda».
L’istanza non può essere accolta, atteso che questa Corte ha già rilevato -in particolare, con la già citata Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022 – come, alla luce della giurisprudenza della Corte di
Giustizia che si è occupata della decorrenza e del dies a quo della prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione aAVV_NOTAIOata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, in quanto la predetta soluzione appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione ‘ragionevoli’, mediante i quali sia garantita l’adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria.
Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma -deve aggiungersi -nessuna incertezza poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), né poteva dubitarsi che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto, la citata Cass. n.32959 del 2022).
Il motivo di ricorso in esame, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.
C.2. Con il secondo motivo del ricorso in esame i soli NOME COGNOME e NOME COGNOME (oltre a NOME COGNOME, le cui censure, peraltro, come si è veduto, debbono ritenersi assorbite per effetto dell’accoglimento del ricorso principale spiegato nei suoi confronti dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE) denunciano ‘violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della
Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost; dell’art. 6 del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff. 16 agosto n. 191) e dell’art. 11 della Legge 370/99 violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L. 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L. 359), degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e de l D.Lgs. n. 257/91, violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.’.
I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia liquidato il danno in loro favore erroneamente utilizzando come parametro la remunerazione annua stabilita dal legislatore nel citato art. 11 della legge n. 370 del 1999, anziché quella fissata in sede di attuazione delle direttive comunitarie (d.lgs. n. 257 del 1991), come avrebbe dovuto farsi -sostengono -in ossequio ai principi di equivalenza, effettività ed adeguatezza, dettati dalla giurisprudenza comunitaria.
Alla illustrazione di questa censura viene fatta seguire istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea perché venga chiarito il contenuto dei parametri di equivalenza, effettività ed adeguatezza del risarcimento del danno.
C.3. Con il terzo motivo gli stessi ricorrenti denunciano ‘violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU ( diritto al rispetto dei beni), dell’art. 6 del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff. 16 agosto n. 191) e dell’art. 11 della Legge 370/99 -violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n.
974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L. 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L. 359), degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.Lgs. n. 257/91, violazione dell’art. 112 c. p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.’.
I ricorrenti, con riferimento alla precedente censura, deducono che l’omesso riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per la mancata puntuale trasposizione della Direttiva 82/76/CEE, nonché di quello alla corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle somme tardivamente conferite a titolo risarcitorio, avrebbe concretato una ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni, incompatibile con l’art. 1, Protocollo 1, della Convenzione EDU.
C.3.1. Dato atto dell’assorbimento del ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME per effetto dell’accoglimento di quello principale spiegato dalla RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti, i due motivi di ricorso proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME vanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 360bis n. 1 cod. proc. civ., poiché la Corte d ‘ appello ha deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e l’esame delle prospettate doglianze non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.
C.3.2. Questa Corte ha reiteratamente affermato che le somme da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurate all’importo della borsa di studio così come introAVV_NOTAIOa e quantificata nel d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la
misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi.
L’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, non ha natura retributiva né può dar luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo della legge sopracitata. Essa ha piuttosto natura para-risarcitoria e la prestazione che ne forma oggetto deve essere quantificata sulla base di un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe.
Questo parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991.
Con l’art.11 della legge n. 370 del 1999, lo Stato italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuazione della direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il pregiudizio da mancata percezione della remunerazione adeguata da parte dello specializzando, quanto quello relativo all’ini doneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri Stati membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali.
il parametro di cui al citato art. 11 della legge n. 370 del 1999, è di per sé sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all’obbligo di trasposizione della normativa comunitari a, salva la rigorosa prova -nella fattispecie mancante -di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente deAVV_NOTAIOe in giudizio prima della maturazione delle preclusioni
assertive o di merito e di quelle istruttorie ( ex multis , cfr., solo tra le più recenti, Cass. 21/12/2021, n. 41076; Cass. 26/07/2022, n. 23350; Cass. 25/08/2022, n. 25365; Cass. 12/09/2022, n. 26812; Cass. 13/09/2022, n. 26901).
C.3.3. Quanto alle specifiche doglianze sulla mancata corresponsione degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria, va ribadito che, venendo in considerazione un peculiare diritto (para)risarcitorio, la sua liquidazione equitativa -da compiersi, come detto, sulla base delle indicazioni contenute nella legge n. 370 del 1999 -comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (moratori) nella misura legale (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c.) dalla data in cui l’obbligazione risarcitoria, mediante ‘monetizzazione’, si converte da debito di valore a debito di valuta (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649; in precedenza cfr. già Cass. 09/02/2012, n. 1917 e Cass. 06/11/2014, n. 23635; successivamente v. Cass. 10/01/2019, n. 458 e Cass. 24/01/2020, n. 1641).
C.3.4. Neppure può essere accolta l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Al riguardo, questa Corte ha già chiarito (v. Cass. 21/12/2021, n. 41076, cit. ) che lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l’ordinamento europeo ha lasciato agli Stati membri.
Pertanto, nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna violazione del diritto eurounitario, il quale non si occupa della quantificazione della remunerazione dovuta ai frequentanti le scuole di specializzazione (Cass. 13/06/2018 n. 15520; Cass.28/06/2018, n. 17051; Cass. 10/12/2018, n. 31922).
C.3.5. In proposito, non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di
specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate in precedenza.
Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta una remunerazione maggiore del risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altrettanto vero che soltanto i secondi, nell’iscriversi alle scuole di specializzazione, hanno assunto oneri ed impegni (quali, ad es., il tempo pieno) non gravanti sui primi.
C.3.6. Deve infine evidenziarsi, reiterando un rilievo già formulato e recentemente ribadito da questa Corte (Cass.12/09/2022, n. 26812, cit. ) che la doglianza dei ricorrenti circa la mancata liquidazione del danno nella maggior misura prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, muove dall’indimostrato assunto che se il legislatore avesse dato tempestiva attuazione alla Direttiva 82/76, il compenso che lo Stato avrebbe loro corrisposto tra il 1982 ed il 1991 sarebbe stato comunque superiore a quello che sarebbe stato poi stabilito dalla legge n. 370 del 1999.
L’assunto, tuttavia, è arbitrario in quanto omette di tenere conto sia della cesura temporale tra le due epoche, nonché dei profondi mutamenti macroeconomici che le differenziano, sia della già evidenziata circostanza che la quantificazione della remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina costituisce oggetto di un potere discrezionale del legislatore interno, sul quale nessuna ingerenza svolge il diritto eurounitario.
In definitiva il secondo e il terzo motivo del ricorso in esame, riferibili ai ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, vanno dichiarati inammissibili.
C.4. Con il quarto motivo del ricorso in esame i ricorrenti COGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOMECOGNOME COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME denunciano ‘ violazione e falsa
applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost; dell’art. 6 del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff. 16 agosto n. 191) e dell’art. 11 della Legge 370/99; violazione e/o falsa ap plicazione violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.’.
Criticano la sentenza d ‘appello per aver rigettato la loro domanda, oltre che per prescrizione del diritto, anche in ragione del rilievo che essi si erano iscritti ai corsi di specializzazione prima dell’anno 1982 .
Deducono che tale limitazione, non solo non trova riscontro nella direttiva n. 363/75, ma è persino smentita dalle contrarie indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
La censura è ulteriormente illustrata nella memoria depositata in vista dell’adunanza camerale, con il richiamo alla sentenza 3 marzo 2022 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in causa C -590/20, e alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 23 giugno 2022, n. 20278.
C.4.1. Il quarto motivo è assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del primo motivo, con cui è stata disattesa la censura relativa alla statuizione di rigetto della domanda fondata sull’accoglimento dell’eccezione preliminare di merito di prescrizione.
C.5. Con il quinto motivo del ricorso in esame, i ricorrenti COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME denunciano ‘ violazione e falsa applicazione
dell’art.112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione ai nn. 3, 4, 5 dell’art.360 c.p.c.’ .
Sostengono che la Corte d’appello non avrebbe statuito sulla domanda da loro proposta.
C.5.1. Il motivo è inammissibile, in ragione della non corretta deduzione del vizio di omessa pronuncia che, nel giudizio di legittimità, postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi ( ex aliis , Cass. 14/10/2021, n. 28072; in precedenza, Cass. 04/07/2014, n. 15367).
In ogni caso la doglianza sarebbe anche infondata e persino pretestuosa: essa si basa su una omissione materiale della sentenza impugnata, consistente nella mancanza di una parte (verosimilmente uno o più fogli) nell ‘ allegato in calce, contenente i nomi e i codici fiscali degli appellanti, o comunque, sull ‘incompletezza di questo allegato ; tale mancanza o incompletezza ha comportato che di taluni appellanti non sia stata fatta menzione nella sentenza impugnata; è agevole però rimarcare, da un lato, che l’ irregolarità così proAVV_NOTAIOasi avrebbe potuto essere rimediata attraverso la procedura di correzione di errore materiale e, dall’a ltro, che, in ogni caso, la deAVV_NOTAIOa omessa pronuncia sotto il profilo soggettivo è esclusa dalla circostanza che il giudice d’appello, dopo aver statuito specificamente su talune posizioni processuali, ha rigettato l’impugnazione proposta dagli altri appellanti (quarto capoverso del dispositivo).
C.6. In definitiva, il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME va dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese dei relativi rapporti processuali , stante l’ indefensio delle amministrazioni intimate.
D. Il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila Ido COGNOME, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dei Ministeri indicati in epigrafe.
Con il ricorso in esame sono articolati sei motivi.
D.1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 101, secondo comma, Cost., per avere la Corte d’appello fondato la propria decisione di rigetto della domanda esclusivamente sulla base dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità, senza procedere alla doverosa applicazione della legge.
D.2. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., per avere la Corte di merito individuato il termine iniziale di decorrenza della prescrizione decennale del diritto vantato dagli appellanti (odierni ricorrenti) nella data (27 ottobre 1999) di entrata in vigore della legge n.370 del 19 ottobre 1999: data in cui non sarebbe stato ancora possibile azionare il predetto diritto, non essendo ancora stato rimosso l’ostacolo all’adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario, ciò che sarebbe avvenuto solo con i DPCM del 7 marzo, del 6 luglio e del 2 novembre 2007.
D.3. Con il terzo motivo -denunciando la violazione degli artt. 13, 16 della Direttiva 82/76; 3 Cost.; 6 e 8 d.lgs. n. 257/1991 e 220 TC -vengono censurati: a) l’esclusione dal risarcimento del danno de i medici immatricolatisi in data antecedente all’anno accademico 1983-1984; b) la limitazione del quantum debeatur in violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 ; c) la posizione « assunta dall’Avvocatura di Stato volta ad escludere dalla spettanza del diritto ogni attore che avesse frequentato corsi di
specializzazione medica diversi da quelli elencati negli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362 ».
D.4. Con il quarto motivo -denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 e 132 cod. proc. civ. -viene censurata per omessa motivazione la statuizione diretta a dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri indicati in epigrafe e ad affermare quella della RAGIONE_SOCIALE.
D.5. Con il quinto motivo -denunciando ancora violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 e 132 cod. proc. civ., con « riflessi in ordine all’art.2041 cc » -la sentenza è censurata per non aver dedicato una « apposita ed autonoma disamina » alla domanda di ingiustificato arricchimento, « in virtù del suo carattere sussidiario ».
D.6. Con il sesto motivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione de ll’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., per la mancata compensazione delle spese di lite, attesa la complessità della materia e la costante evoluzione giurisprudenziale.
D.6.1. Va anzitutto dichiarata l’inammissibilità del primo, del terzo, del quarto, del quinto motivo e del sesto motivo.
Il primo motivo, nel denunciare la violazione del principio costituzionale che sancisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art.101, secondo comma, Cost.) -e nel dedurre che, in tal modo, sarebbe stato fatto entrare indebitamente, nel nostro ordinamento, il contrario principio dello stare decisis -si espone ad una sanzione di manifesta inammissibilità. Invero, il giudice d ‘ appello ha fondato la sua decisione proprio sulla base delle norme di legge -in particolare, l’art.11 della legge n. 370 del 1999 che hanno consentito, attraverso un’operazione di natura interpretativa, di individuare il dies a quo del termine prescrizionale. La circostanza che, per confortare l’operazione interpretativa compiuta, il giudice del merito abbia evocato un precedente conforme orientamento giurisprudenziale, non si traduce nell’indebita applicazione del
principio dello stare decisis in violazione del diverso principio costituzionale di esclusiva soggezione del giudice alla legge.
D.6.2. Inammissibile, per diverse ragioni, è altresì il terzo motivo, in quanto pone questioni che non si traducono nella critica di altrettante statuizioni della sentenza impugnata, per essere state assorbite da quella di rigetto della domanda emessa in accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalle amministrazioni convenute.
D.6.3. Per ragioni omologhe è inammissibile il quinto motivo, atteso che il rigetto per prescrizione della domanda principale preclude l’esame della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, proprio in ragione della regola di sussidiarietà di cui all’ art. 2042 cod. civ. (Cass., Sez., Un., 05/12/2023, n. 33954).
D.6.4. Inammissibile, ancora, è il quarto motivo.
Gli stessi ricorrenti, nel trascrivere lo stralcio della sentenza impugnata contenente la declaratoria della carenza di legittimazione passiva dei Ministeri, pongono in evidenza che il riconoscimento della legittimazione passiva alla « sola » RAGIONE_SOCIALE trova fondamento nel rilievo che ad essa « spetta l’obbligo di recepimento delle direttive Comunitarie per conto dello Stato Italiano »; pertanto, alla stregua delle stesse allegazioni contenute nel ricorso, non sussiste il difetto di motivazione costituzionalmente rilevante, il quale postula che la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090).
D.6.5. Inammissibile, per manifesta infondatezza è, poi, il sesto motivo.
In proposito va ribadito -dando continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte -che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità – salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, n. 21400) – e che tro va il suo unico limite nell’impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912).
Perfettamente conforme a diritto è, dunque, la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza gravata, in quanto la condanna nelle spese è stata formulata in legittima applicazione del principio della soccombenza, e in quanto non sussiste un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese medesime.
D.6.6. Va, a questo punto, esaminato il secondo motivo, con cui si censura la statuizione di rigetto della domanda proposta da tutti i ricorrenti con capofila Ido COGNOME per l’accertata prescrizione del diritto azionato.
Questo motivo è inammissibile a norma dell’art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ..
Valgono, al riguardo, i rilievi svolti in sede di esame delle omologhe censure formulate con i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME ( supra , parr. da A.2. ad A.6) e dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME ( supra , parr. C.1.1. e C.1.2.), che vanno qui integralmente richiamati.
In definitiva, il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila Ido COGNOME va dichiarato inammissibile.
D.7. Le spese del giudizio di legittimità concernenti i relativi rapporti processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
D.8. Alla condanna dei ricorrenti soccombenti nelle spese processuali deve seguire quella al pagamento da parte loro, in favore delle amministrazioni controricorrenti, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ.; norma di cui già si è sopra rilevata l’applicabilità al presente procedimento, che ha avuto inizio, in primo grado, nell’anno 2013 .
Ciò, in ragione della circostanza che anche le censure proposte da questi ricorrenti -come quelle già esaminate in relazione al ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME ( supra , sub A.8) -, rivelatesi manifestamente inammissibili ed infrantesi su orientamenti giurisprudenziali consolidati da molto tempo, sono espressione di in una conAVV_NOTAIOa processuale connotata da mala fede o colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giur isdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale conAVV_NOTAIOa si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna dei soccombenti al pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. , il cui importo può essere quantificato nella metà delle spese processuali. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).
E. Il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
E.1. Con tale ricorso, NOME COGNOME ha articolato tre motivi e ha formulato una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea .
E.2. Non vi è tuttavia la nece ssità di procedere all’ illustrazione dei motivi, poiché il ricorso -a cui ha risposto l’amministrazione intimata con controricorso -è stato rinunciato, prima della celebrazione dell’adunanza camerale, con dichiarazione di rinuncia depositata il 20 marzo 2024, sottoscritta dal ricorrente e dai suoi difensori.
Il giudizio di cassazione riguardante il rapporto processuale in esame va pertanto dichiarato estinto per rinuncia, con compensazione delle relative spese (art.391, secondo comma, cod. proc. civ.).
F. Il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dei Ministeri indicati in epigrafe.
F.1. Con il primo motivo del ricorso in esame, NOME COGNOME denuncia ‘ violazione degli artt.112 e 132 c.p.c., comma 2 n.2, in al l’art.360 n.4 c.p.c.’ .
Sostiene che la Corte d’appello non avrebbe statuito sulla domanda da lei proposta.
F.1.1. Il motivo è inammissibile, in ragione della non corretta deduzione sia del vizio di motivazione (posto che, alla stregua delle stesse allegazioni della parte ricorrente, non è dato rinvenire -neppure in thesi -l’assoluta carenza, l’irriducibile contraddittorietà o l’apparenza motivazionale alternativamente necessarie per reputare la motivazione della sentenza al disotto del ‘min imo costituzionale ‘ ), sia del vizio di omessa pronuncia che, nel giudizio di legittimità, postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili
e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi ( ex aliis , Cass. 14/10/2021, n. 28072; in precedenza, Cass. 04/07/2014, n. 15367).
In ogni caso, come già si è rilevato con riferimento all’omologa censura proposta da altri ricorrenti ( supra , sub C.5.), la doglianza sarebbe anche infondata e persino pretestuosa: essa si basa su una omissione materiale della sentenza impugnata, consistente nella mancanza di una parte (verosimilmente uno o alcuni fogli) n ell’allegato in calce, contenente i nomi e i codici fiscali degli appellanti, o comunque su ll’incompletezza di tale allegato ; per effetto di questa mancanza o incompletezza, taluni appellanti non sono menzionati nella sentenza impugnata; si è però già rimarcato che la deAVV_NOTAIOa omessa pronuncia sotto il profilo soggettivo è esclusa dalla circostanza che il giudice d’appello, dopo aver statuito specificamente su talune posizioni processuali, ha rigettato l’impugnazione proposta dagli altri appellanti (quarto capoverso del dispositivo).
Risulta, inoltre, dagli atti che la ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale, dando atto della svista consistente nella mancata allegazione di una pagina dell’elenco degli appellanti in calce alla sentenza; svista, appunto, rimediabile attraverso la procedura di correzione e non già attraverso il mezzo di impugnazione.
F.2. Con il secondo motivo del ricorso in esame, NOME COGNOME denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia
di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, dell’art. 11 della Legge n. 370/99 ; nonché degli artt. 2934 e 2935 c.c.».
Per l’ipotesi in cui si ritenga insussistente il vizio di omessa pronuncia e di carenza motivazionale, viene censurata la statuizione di rigetto della domanda proposta anche da NOME COGNOME per l’accertata prescrizione del diritto azionato.
F.2.1. Questo motivo è inammissibile a norma dell’art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ..
Valgono, al riguardo, i rilievi svolti in sede di esame delle omologhe censure formulate con i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME ( supra , parr. da A.2. ad A.6), dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME ( supra , parr. C.1.1. e C.1.2.) e dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME ( supra , D.6.6.), che vanno qui integralmente richiamati.
In definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME va dichiarato inammissibile.
F.3. Le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processale seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
F.3. Anche in relazione alla ricorrente NOME COGNOME sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ..
Valgono, in proposito, i rilievi già svolti con riguardo ai ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME ( supra , sub A.8.) e con riguardo ai ricorrenti in epigrafe con capofila NOME COGNOME ( supra , sub D.8), in ordine alla connotazione di mala fede o colpa grave della conAVV_NOTAIOa processuale serbata con la proposizione del ricorso per cassazione, idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del
sistema processuale dai suoi fini istituzionali; conAVV_NOTAIOa che, pertanto, si presta ad essere sanzionata con la condanna della parte soccombente al pagamento, in favore delle controparti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., il cui importo può essere quantificato nella metà delle spese processuali.
NOME. Il ricorso proposto da NOME COGNOME contro la RAGIONE_SOCIALE e i Ministeri indicati in epigrafe.
G.1. Con tale ricorso, NOME COGNOME ha articolato due motivi. Non vi è tuttavia la necessità di procedere alla loro illustrazione (né essi possono essere scrutinati nel merito), dal momento che il controricorso contenente il ricorso incidentale è stato notificato (tardivamente) in data 3 maggio 2021, laddove il termine ‘lungo’ ex art. 327 cod. proc. civ., per l’impugnazione della sentenza d’appello, era scaduto il precedente 25 marzo 2021.
Viene, dunque, in considerazione un ‘ impugnazione incidentale tardiva ad opera di una parte che aveva ricevuto la notifica solo ai sensi dell’art. 332 c od. proc. civ., come tale non legittimata ad avvalersi della facoltà di cui al successivo art.334 cod. proc. civ..
G.2. In ordine al rapporto processuale costituito con il ricorso in esame, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata risposta delle amministrazioni intimate.
NOME La rinuncia al ricorso di NOME COGNOME.
Va infine dato atto -come si è già avvertito ( supra , sub C.) della rinuncia al ricorso formulata, con dichiarazione sottoscritta dal difensore, munito del relativo potere, dal ricorrente NOME COGNOME, la quale è stata telematicamente depositata alle ore 13.11 del giorno 26 marzo 2024 , in cui si è celebrata l’adunanza camerale , ma prima della chiusura della stessa, avvenuta alle ore 13.45.
Il Collegio ritiene che l’espressione ‘ sino alla data dell’adunanza camerale ‘, di cui al primo comma dell’art. 390 c od. proc. civ., debba essere intesa come riferita al giorno in cui si tiene l’adunanza camerale, sicché la rinuncia è consentita -e l’atto a tal uopo depositato è esaminabile dal collegio riunito in adunanza -sino a quando questa non sia esaurita.
Se il legislatore avesse voluto fare riferimento all’ inizio dell’adunanza o all’ inizio dell’esame del ricorso nell’adunanza , lo avrebbe specificato ( così come per l’udienza pubblica ha fatto un preciso riferimento ad uno specifico momento, quello dell’inizio della relazione).
Pertanto, il giudizio di cassazione riguardante il rapporto processuale in esame va dichiarato estinto per rinuncia, senza necessità di provvedere sulle relative spese, stante l’ indefensio delle amministrazioni intimate.
I. In conclusione:
va accolto il ricorso proposto dalle RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME e va dichiarato assorbito il ricorso incidentale proposto da quest’ultimo;
va dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME;
va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME;
va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila RAGIONE_SOCIALE;
vanno dichiarati inammissibili i ricorsi separatamente proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME;
va dichiarato estinto il giudizio di cassazione limitatamente ai rapporti processuali vertenti tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE e tra NOME COGNOME e le amministrazioni intimate;
la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto, con decisione della causa nel merito e rigetto della domanda proposta da NOME COGNOME; a tale statuizione segue, in relazione al rapporto processuale vertente tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna del controricorrente soccombente al pagamento di quelle di legittimità sostenute dalla pubblica amministrazione ricorrente, liquidate come in dispositivo;
i ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, i ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME RAGIONE_SOCIALE e la ricorrente NOME COGNOME, vanno condannati, in relazione ai rispettivi rapporti processuali, oltre che al rimborso delle spese in favore delle controparti vittoriose, anche al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art.96, terzo comma, cod. proc. civ., in misura pari alla metà delle spese liquidate con riguardo a ciascun rapporto processuale;
le spese del giudizio di legittimità vanno invece compensate in relazione al rapporto processuale vertente tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, mentre non vi è luogo a provvedere su quelle dei rapporti processuali facenti capo a NOME COGNOME, a NOME COGNOME e ai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME, state l’ indefensio delle amministrazioni intimate;
la natura delle pronunce emesse sui ricorsi proposti da parte dei ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, dei ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME, di quelli indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME, e infine dei ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, impone la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi:
accoglie il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME e dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto da quest’ultimo ;
dichiara inammissibili: il ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME; il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME; il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME; il ricorso proposto da NOME COGNOME; il ricorso proposto da NOME COGNOME;
dichiara estinto il giudizio di cassazione limitatamente ai rapporti processuali vertenti tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE e tra NOME COGNOME e le amministrazioni intimate;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da NOME COGNOME; compensa le spese dei gradi di merito concernenti il relativo rapporto processuale e condanna NOME COGNOME a rimborsare alla pubblica amministrazione ricorrente quelle del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500, oltre le spese prenotate a debito;
condanna i ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido tra loro, a rimborsare alla RAGIONE_SOCIALE controricorrente le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 2.800, oltre le spese prenotate a debito, nonché a pagare alla controricorrente medesima, ex art.96, terzo comma, cod. proc. civ., la somma di Euro 1.400;
condanna i ricorrenti con capofila RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 18.000, oltre le spese prenotate a debito, nonché a pagare alle controricorrenti medesime, ex art.96, terzo comma, cod. proc. civ., la somma di Euro 9.000;
condanna la ricorrente NOME COGNOME a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 2.500, oltre le spese prenotate a debito, nonché a pagare alle controricorrenti medesime, ex art.96, terzo comma, cod. proc. civ., la somma di Euro 1.250;
compensa le spese del giudizio di legittimità del rapporto processuale tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, da parte dei ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, dei ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME, di quelli indicati in epigrafe con capofila COGNOME Ido, e infine dei ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione