Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2956 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 2956  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 13277/21 proposto da
-) COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ,  domiciliati ex lege all’indirizzo  PEC  del  proprio  difensore ,  difesi  dall’avvocato  NOME COGNOME;
-) RAGIONE_SOCIALE in  persona  del  Presidente  del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliati ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE da cui sono rappresentati e difesi;
– ricorrenti –
contro
– controricorrenti – avverso  l’ordinanza  RAGIONE_SOCIALE  Corte  d’appello  di  Roma  3.3.2021  n.  1873  e  la sentenza del Tribunale di Roma 31.7.2019 n. 15830;
Oggetto:
specializzandi
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e le altre amministrazioni sopra indicate esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione (prima del 1991, ad eccezione di NOME COGNOME, iscritto nel 1992);
-)  durante il  periodo  di  specializzazione  non  avevano  percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALE scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che  ai  frequentanti  le  scuole  di  specializzazione  fosse  corrisposta  una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e  parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al  risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALE tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Il Tribunale di Roma con sentenza 15830/19 dichiarò prescritto il diritto, e la Corte d’appello di Roma con ordinanza 1873/21 dichiarò inammissibile il gravame dei soccombenti, ex art. 348 bis c.p.c..
Con ricorso unitario gli originari attori hanno impugnato per cassazione tanto l’ordinanza d’appello, quanto la sentenza di primo grado , con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.
La RAGIONE_SOCIALE del consiglio ed i tre RAGIONE_SOCIALE indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è rivolto contro la sentenza di primo grado, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 ter c.p.c..
Con esso si denuncia l’erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione di merito nella parte in cui ha dichiarato prescritto il diritto vantato dagli attori. Nell’illustrazione del motivo si sostiene l’erroneità RAGIONE_SOCIALE‘orientamento – cui ha aderito il Tribunale – il quale fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe Direttive comunitarie 75/363 e 75/362 dal 27.10.1999, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l. 370/99.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 ter , quarto comma, c.p.c., deve contenere a pe na di inammissibilità l’indicazione dei fatti di causa, tanto del primo quanto del secondo grado, ex art. 366, n. 3, c.p.c.. Ne consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad esporre i motivi su cui l’appello era fondato, indicazione assente nel ricorso oggi in esame, anche al fine di evidenziare al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame ( ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 13228 del 15/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 9494 del 06/04/2023; Sez. L, Ordinanza n. 7476 del l’ 08/03/2022; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2784 del 12/02/2015; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10722 del 15/05/2014; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8942 del 17/04/2014).
1.2. Ad abundantiam , rileva comunque il Collegio che il ricorso sarebbe inammissibile anche per altra ragione, e cioè ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘ il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione uni versitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice
amministrativo (così, ex multis , dopo gli arresti RAGIONE_SOCIALEe sentenze gemelle nn. 10913, 10814, 10815 e 10816 del 2011, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 -01; nello stesso senso, ex multis , Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01).
Il secondo motivo di ricorso è rivolto contro l’ordinanza d’appello.
Esso contiene due censure:
con una prima censura i ricorrenti sostengono che la Corte d’appello, nel liquidare le spese di lite, ha falsamente applicato l’aumento di cui all’art. 4, comma 2, d.m. 55/14, in quanto nel praticare l’aumento ivi previsto ha tenuto conto non già – come avrebbe dovuto – del numero di parti assistite dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE (e dunque la parte vittoriosa), ma ha tenuto conto del numero RAGIONE_SOCIALEe parti soccombenti;
b) con una seconda censura i ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte  d’appello  ha  condannato  i  soccombenti  alle  spese  nei  confronti  dei RAGIONE_SOCIALE, in quanto avverso tali RAGIONE_SOCIALE non era stato proposto appello.
2.1. La censura sub (a) è infondata.
All’epoca in cui la Corte d’appello pronunciò la propria decisione (3.3.2021) era in vigore l’art. 4, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55 nel testo successivo alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera c), del d.m. 8 marzo 2018, n. 37 , ed anteriore alle modifiche successivamente apportate dall’art. 2, comma 1, lettera c) del d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tale norma recitava: ‘ quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino
a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi  dieci,  fino  a  un  massimo  di  trenta.  La  disposizione  di  cui  al  periodo precedente  si  applica  quando  più  cause  vengono  riunite,  dal  momento RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti ‘ .
2.2. La parte RAGIONE_SOCIALE suddetta disposizione che viene qui in rilievo è l’ultima proposizione RAGIONE_SOCIALE‘ultimo periodo.
Il primo periodo stabilisce infatti la regola per cui l’avvocato che assiste più soggetti ha diritto ad un aumento del compenso; il secondo periodo estende il diritto all’aumento a due ulteriori ipotesi, e cioè:
quando più cause vengono riunite;
nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti. L’ipotesi sub (b) è quella che viene in rilievo nel nostro caso: l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo  RAGIONE_SOCIALE  ha  infatti  difeso  la  RAGIONE_SOCIALE  del  RAGIONE_SOCIALE  dei  RAGIONE_SOCIALE  contro trentatré diversi soggetti (cfr. pp. 16 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza d’appello). Correttamente,  pertanto,  la  Corte  ha  applicato  la  maggiorazione  prevista dall’art. 4, comma 2, cit..
2.3. Questi princìpi sono già stati ripetutamente affermati da questa Corte: da ultimo, da Sez. 3, Ordinanza n. 10344 del 18/04/2023, ove si afferma che l’aumento di cui all’art. 4, comma 2, d.m. 55/14 è consentito ‘ qualora la prestazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE‘avvocato sia stata resa (…) a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti (…) contro i qu ali sia stato ese rcitato il patrocinio’ (nello stesso senso, ex aliis , Sez. L, Ordinanza n. 21902 del 21/07/2023 (sia pure soltanto obiter dictum ); Sez. 2, Ordinanza n. 18047 del 06/06/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021).
2.4. Reputa per contro il Collegio che non possa darsi continuità al precedente di questa Corte che, in fattispecie identica, ha ritenuto inapplicabile l’aumento
previsto dall’art. 4,  comma 2, d.m. 55/14 ( Sez. 3, Ordinanza n. 3284 del 02/02/2023).
Tale decisione infatti si fonda su una motivazione così riassumibile:
-) l’art. 4, comma  2, ultimo periodo, d.m. 55/14 consente la maggiorazione  del  compenso  quando  l’avvocato  ‘ assiste  un  solo  soggetto contro più soggetti ‘;
-)  essa  dunque  non  s’applica  quando  l’avvocato  difenda  più  soggetti contro  le  domande  proposte  da  più  parti,  come  per  l’appunto  nel  caso  di specie.
Questa lettura RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 2, d.m. 55/14 non può essere condivisa per più ragioni.
2.4.1.  In  primo  luogo  non  può  essere  condivisa  alla  luce  RAGIONE_SOCIALE ratio RAGIONE_SOCIALE norma, e dunque in base all’interpretazione finalistica.
L’aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. 55/14 ha infatti lo scopo di conciliare  due  esigenze  teoricamente  opposte:  da  un  lato  remunerare l’avvocato  in  misura  maggiore,  quando  maggiore  è  stato  il  suo  impegno; dall’altro evitare una mera duplicazione di compensi a fronte di una attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria.
Per questa ragione la norma prevede che la difesa di più parti in posizione identica dia luogo ad un solo compenso (per evitare ingiuste duplicazioni), ma maggiorato (per remunerare adeguatamente l’impegno del professionista).
Tale ratio sussiste dunque tanto nell’ipotesi in cui il difensore assista una sola parte contro più soggetti, quanto nell’ipotesi in cui assista più parti contro più soggetti, e varrà la regola ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio .
2.4 .2.  In  secondo  luogo  la  lettura  RAGIONE_SOCIALE‘art.  4,  comma  2,  cit.,  adottata dall’orientamento qui contestato non è consentita dall’interpretazione logica, ed in particolare dall’argomento RAGIONE_SOCIALE‘ a fortiori.
Se  infatti  la  legge  prevede  una  maggiorazione  del  compenso  a  favore RAGIONE_SOCIALE‘avvocato che assiste un solo cliente contro più soggetti, a fortiori quella maggiorazione spetterà all’avvocato che assiste più clienti contro più parti:
per l’ovvia ragione che nella seconda ipotesi maggiore è l’impegno richiesto al  professionista.  Diversamente  opinando  si  perverrebbe  all’assurdo  di accordare  un  minor  compenso  all’avvocato  che  ha  dovuto  assolvere  un incarico più oneroso.
2.4.3. Infine, quale che sia la condivisibilità dei princìpi affermati dalla menzionata Cass. 3284/23, essi comunque non potrebbero trovare applicazione nel presente giudizio. L’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE infatti ha difeso quattro amministrazioni statali, ma non quattro soggetti diversi: questa Corte ha già ripetutamente affermato, in identica fattispecie, che rispetto alla domanda di risarcimento del danno da tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE piuttosto che ad uno o più dicasteri non pone una questione di legittimazione passiva, ma solo di individuazione RAGIONE_SOCIALE‘articolazione statuale corretta, dal momento che unico debitore rispetto alla suddetta pretesa è lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato dal Governo (e per esso dalla RAGIONE_SOCIALE), di cui i singoli RAGIONE_SOCIALE sono articolazioni (così Sez. 3, Sentenza n. 23202 del 15/11/2016, con ampia motivazione cui può in questa sede rinviarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c.; il fondamentale principio del carattere unitario RAGIONE_SOCIALE personalità RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE è comunque pacifico e risale a Sez. 1, Sentenza n. 3172 del 28/09/1976).
2.5.  La  seconda  censura  esposta  nel  secondo  motivo   è inammissibile per difetto di interesse.
Infatti se i tre RAGIONE_SOCIALE sopra indicati fossero espunti dal novero dei soggetti creditori  RAGIONE_SOCIALEe  spese,  nessun  vantaggio  ne  trarrebbero  i  soccombenti,  dal momento che la Corte d’appello ha compiuto una liquidazione unitaria, senza maggiorazione  alcuna  per  il  fatto  che  l’Avvocatura  RAGIONE_SOCIALE aveva  difeso quattro parti.
Essa sarebbe comunque infondata nel merito, alla luce del generale e già ricordato principio RAGIONE_SOCIALE unitarietà RAGIONE_SOCIALE personalità giuridica RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Le spese di soccombenza sono così determinate:
-) l’importo base è stabilito, avuto riguardo al valore RAGIONE_SOCIALE controversia e degli altri parametri di cui all’art. 4, comma 1, d.m. 55/14, in euro 6.000;
-) il suddetto importo va aumentato del 5% per ciascuno dei ricorrenti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 2, d.m. 55/14, e dunque del 75%, essendo 15 i ricorrenti.
Spetterà dunque alla RAGIONE_SOCIALE, a titolo di rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, la somma di euro 10.500, oltre accessori di legge.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso quanto al primo motivo; rigetta il ricorso quanto al secondo;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto  per  il  ricorso  a  norma  del  comma  1bis RAGIONE_SOCIALEo  stesso  art.  13,  se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, addì 28 novembre 2023.
Il Presidente (NOME COGNOME)