Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27934 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 27934  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/10/2025
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2902/2022 R.G. proposto da
COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliati digitalmente ex lege ;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
nonché sul ricorso successivamente proposto da
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliati digitalmente ex lege ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, domiciliata digitalmente ex lege ;
-controricorrente – avverso  la  sentenza RAGIONE_SOCIALEa  Corte  d’appello di  Roma  n.  4618/2021, depositata il 23 giugno 2021.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  RAGIONE_SOCIALE  del  18  settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti, convennero davanti al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE.I.U.R., il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni antecedenti all’anno accademico 1991/92.
Con sentenza n. 1765 del 2016 il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri: rigettò la domanda risarcitoria proposta da alcuni degli istanti ritenendo per essi fondata l’eccezione di prescrizione opposta dalle amministrazioni convenute; rigettò anche la domanda di altri, poiché iscritti ad una scuola di specializzazione in anno accademici anteriori al 1983/84; accolse, infine, quella di un terzo gruppo di attori, con esclusione tuttavia dei dedotti danni da perdita di chance per la mancata spendibilità RAGIONE_SOCIALEa specializzazione negli altri paesi RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea e per la mancata attribuzione del punteggio ai sensi del d.P.R. n. 483 del 1997.
Interponevano appello solo alcuni degli attori soccombenti (n. 103 su 134), tra i quali gli odierni ricorrenti ,  ma la Corte d’appello, con sentenza n. 4618/2021, depositata il 23 giugno 2021, ha accolto solo  quello  di  tale  NOME  COGNOME  (estraneo  al  presente  giudizio  di legittimità), mentre ha rigettato quello di tutti gli altri, condannandoli al pagamento  RAGIONE_SOCIALEe spese del grado in favore RAGIONE_SOCIALEa appellata RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi, nell’ordine :
─ NOME COGNOME e gli altri  dieci  medici  indicati  in  epigrafe con il patrocinio degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, sulla base di quattro motivi;
─ NOME COGNOME e gli altri ventotto medici indicati in epigrafe con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, articolando sei motivi.
La RAGIONE_SOCIALE resiste al secondo ricorso, depositando controricorso. Non svolge difese, invece, in relazione al primo ricorso.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti difesi dagli AVV_NOTAIO COGNOME hanno depositato memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Osservazioni preliminari
La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti nessuno dei ricorsi risulta notificato.
Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo  all’ordine  di  notificazione  RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione  ai  sensi  di  tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.
 I  due ricorsi,  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  335  cod.  proc.  civ., in  quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente, quello proposto per secondo in ordine cronologico di notifica e di deposito (AVV_NOTAIO) dovendo considerarsi a tutti gli effetti quale ricorso incidentale (v., ex multis , Cass. n. 36057 del 23/11/2021; n. 5695 del 20/03/2015; n. 26622 del 06/12/2005), del quale possiede tutti i requisiti.
Ricorso COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME (AVV_NOTAIO.ti COGNOME e COGNOME).
 Con  il  primo  motivo  i  ricorrenti  principali  denunciano,  con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «error in  procedendo; violazione  e  falsa  applicazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  112  c.p.c.  in riferimento agli artt. 4 comma 43 L. 183/2011, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2, del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 251, e agli artt. 2947 e 2948 c.c. » per avere  la  Corte  d’appello accolto  l’eccezione  di  prescrizione  su  un profilo diverso da quello sollevato dalla parte eccipiente.
Rilevano, infatti, che la difesa erariale aveva formulato l’eccezione di prescrizione basandosi su norme che non si applicano alla fattispecie (art. 4, comma 43, l. n. 183 del 2011 e art. 6, comma 2, d.lgs. 8 agosto 1991, n. 251), mentre la Corte ha riqualificato l’eccezione, applicando il termine decennale di prescrizione per responsabilità contrattuale con decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 in adesione al principio affermato da questa Corte, senza che ciò fosse
stato richiesto.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione alla medesima doglianza, «error in procedendo; violazione e falsa applicazione  degli  artt.  24  e  111  Cost.,  e  RAGIONE_SOCIALE‘art.  101  c.p.c.,  in relazione all’art.  360 c.  1  n.  4  c.p.c .»,  lamentando la violazione del principio  del  giusto  processo  e  del  diritto  di  difesa  per  non  avere  la Corte di merito attivato il contraddittorio prima di accogliere l’eccezione di prescrizione su un profilo diverso da quello dedotto.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano «error in iudicando; violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2943 c.c., in una con gli  artt.  10  e  249  Trattato  Ce,  in  relazione  all’art.  360  c.  1  n.  3 c.p.c. ».
Lamentano  che  erroneamente  la  Corte  di  merito  abbia  ritenuto che possa decorrere un termine di prescrizione, pur in presenza di un recepimento soltanto parziale, sia sul piano soggettivo che oggettivo, non  potendo  comunque  lo  RAGIONE_SOCIALE  opporre  la  tardività  di  un’azione giudiziaria, ove non abbia integralmente e completamente trasposto nell’ordinamento interno le direttive de quibus , venendo in mancanza a configurarsi un illecito di natura permanente.
Con il quarto motivo i ricorrenti principali denunciano «error in iudicando; violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo degli art. 2935 e 2943, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. » per avere la Corte d’appello erroneamente individuato il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione nel 27 ottobre 1999, senza considerare che la l. n. 370 del 1999 non negava né conferiva diritti ai medici esclusi; sostengono che in tal modo viene a configurarsi una prescrizione “negativa”, ovvero una prescrizione che decorre non già da quando il diritto viene conferito agli interessati, ma da quando tale diritto viene ad essi negato, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c., e si determina inoltre una inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio, che avrebbe dovuto gravare sulla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, in quanto parte più vicina
alla prova.
Ricorso COGNOME NOME NOME altri (AVV_NOTAIO)
 Con  il  primo  motivo  del  proprio  ricorso  i  ricorrenti  difesi dall’AVV_NOTAIO denunciano violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.  101, secondo comma, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione.
Lamentano  che  la  Corte  d’appello  non  abbia  applicato  la  legge, ma si sia basata su un’interpretazione giurisprudenziale non pacifica.
Ciò  per  avere  ritenuto  la  prescrizione  del  diritto  aderendo  al principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10813 del 2011  e  successivamente  nella  sentenza  n.  16452  del  2019,  senza però  considerare  altri  orientamenti  giurisprudenziali,  che  avrebbero potuto portare a una conclusione diversa.
In  tal  modo  ─ sostengono ─ la  Corte  di  merito  ha  violato  l’art. 101,  secondo  comma,  RAGIONE_SOCIALEa  Costituzione,  che  sancisce  che  i  giudici sono soggetti soltanto alla legge.
 Con  il  secondo  motivo  i  ricorrenti  denunciano  violazione  e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 cod. civ. in relazione al dies a quo del termine  prescrizionale,  a  torto,  secondo  i  ricorrenti,  individuato  in sentenza nella data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 (27 ottobre 1999), invece che in quella RAGIONE_SOCIALEa emanazione dei decreti attuativi del d.lgs. n. 368 del 1999 e, segnatamente, del d.p.c.m. del 6 luglio 2007.
Rilevano che diverse sentenze di merito hanno individuato il dies a  quo per  la  prescrizione  nella  data  di  emanazione  dei  d.p.c.m.  del 2007,  ritenendo  che  solo  da  quel  momento  gli  interessati  hanno acquisito  la  certezza  che  non  avrebbero  potuto  più  percepire  il compenso previsto.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.  13 e 16 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 82/76, RAGIONE_SOCIALE‘ art.  3 Cost., degli artt. 5 e 7 Direttiva 75/362 e 75/363, e RAGIONE_SOCIALE‘ art.  220 TCE, contestando  l’esclusione  dal  risarcimento  dei  medici  immatricolati
prima del 1982 e la mancata considerazione di tutte le specializzazioni, assumendo che ciò viola il principio di uguaglianza e le direttive comunitarie.
Con il quarto motivo denunciano violazione e/o falsa applicazione  degli  artt.    2697  c.c.  e  115  c.p.c.  in  tema  di  onere probatorio,  in  relazione  al  rigetto  RAGIONE_SOCIALEa  domanda  di  risarcimento  in quanto riferita al danno da perdita di chance per mancato riconoscimento  del  titolo  e/o  punteggio;  sostengono  che  il  danno andava considerato in re ipsa e che la prova richiesta costituiva una probatio diabolica .
Con il quinto motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt.  112 e 132 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinvio  pregiudiziale  alla  Corte  di  giustizia  RAGIONE_SOCIALE‘U.E.  in  relazione  alla questione RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Con il sesto motivo essi denunciano infine violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.  92, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione alla condanna alle spese del giudizio di appello.
Affermano  che  la  novità  RAGIONE_SOCIALEe  questioni  trattate  e  comunque  la complessità RAGIONE_SOCIALEe stesse avrebbe dovuto giustificarne la compensazione.
IV. Scrutinio dei motivi.
 Rilievo  preliminare  assumono  i  primi  due  motivi  del  ricorso principale, prospettando  entrambi  questione  pregiudiziale di rito potenzialmente assorbente.
1.1. Entrambi si appalesano inammissibili, poiché non si confrontano con il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Si  tratta,  dunque,  di  motivi  inidonei  a  svolgere  la  funzione  di critica propria di un motivo di impugnazione.
Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo
d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo.
In  riferimento  al  ricorso  per  Cassazione  tale  nullità,  risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass. 11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598;  Id.  03/11/2016,  n.  22226;  Cass.  15/04/2021,  n.  9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741).
Emerge, invero, dalla sentenza d’appello (v. pag. 8) che: a) la prescrizione RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria, per la maturazione del termine decennale con decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, era stata affermata già dal giudice di primo grado ; b) con l’appello era stata censurata tale decisione (non perché frutto RAGIONE_SOCIALE‘applicazione officiosa di norme diverse da quelle evocate dalle amministrazioni, né perché non preceduta dall’attivazione del contraddittorio ma solo) perché asseritamente erronea in iure , proponendosi dagli appellanti la tesi
secondo cui il termine prescrizionale avrebbe dovuto farsi decorrere dal 20 ottobre 2007.
Lungi,  dunque,  dal  costituire  inaspettata  applicazione  (o  c.d. decisione  RAGIONE_SOCIALEa  ‘terza  via’) di  norme  sulla  prescrizione  diverse  da quelle sulle quali si era dibattuto in appello, la decisione si mantiene esattamente entro i termini, in fatto e in diritto, RAGIONE_SOCIALEa questione così come prospettata con l’ atto di gravame.
Tale svolgimento del giudizio di appello non risulta contrastato in ricorso, limitandosi i ricorrenti, nella illustrazione dei motivi in esame, a far riferimento a ciò che l’Avvocatura aveva eccepito nella comparsa di  costituzione  di  primo  grado  e  in  quella  di  appello,  ma  omettendo del tutto di riferire il contenuto del motivo di gravame.
1.2.  Del  primo  motivo  varrà  comunque  evidenziare  anche  la manifesta infondatezza.
Occorre infatti rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, « in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione RAGIONE_SOCIALEa durata di questa, necessaria per il verificarsi RAGIONE_SOCIALE‘effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione RAGIONE_SOCIALEa durata RAGIONE_SOCIALE‘inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione RAGIONE_SOCIALEe quali spetta al potere – dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un’eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo
corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall’altro lato, il riferimento RAGIONE_SOCIALEa parte ad uno di tali termini non priva il  giudice  del  potere  officioso  di  applicazione  (previa  attivazione  del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso » (Cass. Sez. U. n. 10955 del 25/07/2002).
Può dunque procedersi all’esame dei motivi  che  in  entrambi  i ricorsi  contestano in  iure la  correttezza  RAGIONE_SOCIALEa  decisione  in  punto  di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, ossia: i restanti due motivi del ricorso principale (AVV_NOTAIO) ed i primi due motivi del ricorso incidentale proposto  da  NOME  COGNOME  e  altri medici  difesi dall’AVV_NOTAIO.
Tali  motivi,  da  esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili,  a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ..
2.1. La Corte territoriale ha motivato richiamandosi al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Sez. U. n. 17619 del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096
del 2022; n. 39421 del 2021;  n. 1589 del 2020;  n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020;  n. 16452 del 2019; n. 13758 del 2018).
Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale « a seguito RAGIONE_SOCIALEa tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo RAGIONE_SOCIALE non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 ».
Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l’eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione ; l’individuazione del legittimato
passivo RAGIONE_SOCIALEa domanda, se solo lo RAGIONE_SOCIALE o meno.
Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di  rimarcare  ─ sono  del  tutto  infondati  e  inidonei  a  indurre  a  un ripensamento RAGIONE_SOCIALEa stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale  da  non  potersi  più  riferire  solo  al  rigetto  RAGIONE_SOCIALE‘eccezione  di prescrizione allora effettuato.
È appena il caso di osservare che la questione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione non  incide  affatto  sulla  consapevolezza  RAGIONE_SOCIALEa  cristallizzazione  RAGIONE_SOCIALEa lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la  sua  inerzia  e  il  decorso  RAGIONE_SOCIALE‘estinzione  prescrizionale  che,  come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Per  lo  stesso  motivo  non  ha  alcun  rilievo  l’individuazione  RAGIONE_SOCIALEa natura  RAGIONE_SOCIALE‘azione  esperibile  mentre  la  più  ampia  durata  decennale RAGIONE_SOCIALEa  stessa,  quale  ricostruita,  fa  sì  che  la  sua  determinazione  non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE in persona RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sola Università l’interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un’eventuale attività interruttiva nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.
È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento con il quale il legislatore – dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa stessa, come ribadito ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà RAGIONE_SOCIALEa quantificazione nazionale – anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).
Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna  indicazione  unionale  sulla  quantificazione  RAGIONE_SOCIALEa  «adeguata remunerazione»,  per  altro  verso  non  affronta  il  tema  qui  discusso RAGIONE_SOCIALEa decorrenza prescrizionale.
Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168).
Ciò  per  dire  che  non  è  individuabile  alcun  momento  in  cui  si  è
stabilita  una  remunerazione  adeguata  da  valutarsi  come  la  sola recettiva RAGIONE_SOCIALEa disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione.
Non  vi  è  alcuna  violazione  RAGIONE_SOCIALEa  normativa  sovranazionale,  e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l’incremento previsto nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).
2.2.  Come  desumibile  dai  rilievi  appena  fatti,  non  vi  è  alcuna incertezza,  sulla  questione  qui  in  scrutinio,  che  imponga  il  rinvio pregiudiziale che entrambi i patrocinatori dei due gruppi di ricorrenti sollecitano.
Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo RAGIONE_SOCIALE), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda non poteva impedire il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione.
2.3. Nemmeno può in alcun modo giovare il richiamo a pronunce di merito che non si conformano all’univoco indirizzo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sulla base  di  argomenti  che,  come  s’è  visto,  risultano  però  da  questa esaminati e confutati o comunque con essa incompatibili.
Non è pensabile, invero, che l’art. 360bis num. 1 cod. proc. civ. abbia come presupposto che i precedenti RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione -e ciò ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, come detto, il caso in esame – si debbano considerare rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua applicazione solo a condizione che abbiano riscosso ‘successo’ univoco nella giurisprudenza di merito e non invece se non abbiano dispiegato efficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbiano incontrato ‘resistenze’ nella giurisprudenza di merito: invero, se nel dibattito insorto nella giurisprudenza di merito sono emersi argomenti per superare i precedenti RAGIONE_SOCIALEa Corte, il ricorrente in Cassazione li dovrà prospettare sempre per postulare il superamento dei medesimi; se, invece, nella giurisprudenza di merito i precedenti siano stati contraddetti in spregio RAGIONE_SOCIALEa nomofilachia sulla base di argomenti già discussi e disattesi dai precedenti di legittimità, il ricorrente non potrà pretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo tale situazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato al regime c.d. RAGIONE_SOCIALEo stare decisis , si pone – senza argomenti – in manifesto contrasto con la funzione nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione (cfr., in motivazione, Cass. 29/09/2015, n. 19231 e, negli stessi termini, sempre in motivazione, Cass. 11/02/2022, nn. 4580-4582; v. anche Cass. n. 28130 del 2022, cit.; v. anche, in termini, Cass. n. 31320 del 24/10/2022; n. 14618 del 25/05/2023; n. 14478 del 24/05/2023; n. 12815 RAGIONE_SOCIALE’11/05/2023; n. 3284 del 02/02/2023).
2.4.  Palesemente incongruo ed eccentrico, ed inidoneo pertanto a configurare, sia pure in astratto, un vizio cassatorio, è poi ipotizzare -con il primo motivo del ricorso patrocinato dall’AVV_NOTAIO la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 Cost. per il solo fatto di avere, il giudice a quo , deciso  conformemente alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa S.C.: uniformandosi al  consolidato  orientamento  RAGIONE_SOCIALEa  giurisprudenza  la  Corte  d’appello ha,  infatti,  per  ciò  stesso  reso  una  pronuncia  conforme  alla  legge,
quale costantemente interpretata dalla RAGIONE_SOCIALE
La decisione richiama evidentemente i precedenti non in termini di stare decisis ma quale cornice nomofilattica all’ermeneutica legale positiva.
 Il  secondo  e  il  terzo  motivo  del  ricorso  incidentale  sono parimenti inammissibili, per difetto di interesse.
Nessuno dei ricorrenti patrocinati dall’AVV_NOTAIO risulta invero soccombente in appello per ragioni legate alla ritenuta non spettanza del risarcimento ai medici immatricolati prima del 1982 (terzo motivo di ricorso); né  alcuno  di  essi si  è  visto  rigettare  la  domanda risarcitoria  nella  parte  relativa  al  pure  preteso  danno  da  perdita  di chance per mancata spendibilità del titolo e per la mancata attribuzione del punteggio ai sensi del d.P.R. n. 483 del 1997.
Di tutti, infatti,  la  Corte  d’appello  ha  rigettato  la  domanda risarcitoria  per  la  ragione  di  merito  preliminare  rappresentata  dalla ritenuta prescrizione del credito.
Il quinto motivo è inammissibile.
Va al riguardo ribadito che la richiesta di rinvio alla Corte di giustizia CE su una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 234 del Trattato CE, non è configurabile come autonoma domanda, rispetto alla quale, nel caso di omessa specifica pronuncia, possa farsi questione del rispetto del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., ponendo tale richiesta una questione di diritto preliminare alla decisione sulla domanda di merito proposta dalla parte. Ne consegue che la richiesta può essere prospettata per la prima volta nel grado di appello e nel ricorso per cassazione, e, solo nel giudizio di cassazione, stante la natura di giudice di ultimo grado, la facoltà di rinvio si trasforma – ricorrendone le condizioni di rilevanza e decisività – in un obbligo (Cass. Sez. 1, 10/03/2010, n. 5842, Rv. 612093 – 01).
Quanto poi alla insussistenza dei presupposti perché un tale rinvio
abbia  a  disporsi  in  questa  sede  si  rimanda  a  quanto  già  detto  in proposito nel paragrafo IV.2.2.
È altresì inammissibile il sesto motivo.
Costituisce, invero, jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione RAGIONE_SOCIALEa opportunità RAGIONE_SOCIALEa compensazione, totale o parziale, RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall’art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa -ipotesi nella specie non ricorrente -o nel caso di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea (Cass. Sez. U. n. 14989 del 15/07/2005; Cass. n. 3272 del 07/03/2001 e successive numerose conformi).
La memoria che, come detto, è stata depositata dai ricorrenti principali ,  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  380 -bis.1 ,  primo  comma, cod. proc. civ., reitera  le  tesi  censorie  già  esposte  in  ricorso  e  non  offre  argomenti realmente nuovi e diversi rispetto a quelli già ampiamente scrutinati nei  numerosi  precedenti  in  argomento  e  non  possono,  pertanto, indurre a diverso esito RAGIONE_SOCIALE‘esposto vaglio dei motivi .
Conclusioni
Entrambi i ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili.
 Alla  soccombenza  segue  la  condanna  dei  ricorrenti  difesi dall’AVV_NOTAIO, in solido tra di essi, alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALEa Amministrazione controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
 Da  analoga  condanna si  sottraggono  invece  gli  altri  ricorrenti (difesi  dagli  AVV_NOTAIO  e  AVV_NOTAIO)  non  avendo  l ‘ amministrazione intimata svolto difese per resistervi.
 Poiché  la  parte  vittoriosa  è  una  amministrazione  RAGIONE_SOCIALEo  RAGIONE_SOCIALE, nei  confronti  RAGIONE_SOCIALEa  quale  vige  il  sistema  RAGIONE_SOCIALEa  prenotazione  a  debito RAGIONE_SOCIALE‘imposta di bollo dovuta  sugli  atti giudiziari e dei diritti di cancelleria  e  di  ufficiale  giudiziario,  la  condanna  alla  rifusione  RAGIONE_SOCIALEe spese vive deve essere limitata al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019).
Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la condanna  dei  ricorrenti nei cui confronti è pronunciata condanna  alle  spese  al  pagamento  di  ulteriore  somma ex art.  96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza formatasi in sede di legittimità sulle questioni agitate con il ricorso: somma liquidata come da dispositivo.
Va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti tutti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,  comma  17,  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  di  un  ulteriore importo  a  titolo  di  contributo  unificato,  in  misura  pari  a  quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi.
Condanna i  ricorrenti  incidentali  (difesi  dall’AVV_NOTAIO) ,  in solido, al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa amministrazione controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida  in  Euro  16.500  per  compensi,  oltre  alle  spese  prenotate  a debito.
Condanna i predetti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa amministrazione controricorrente, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALEa ulteriore somma di Euro 8.500.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002,
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,  da  parte  dei  ricorrenti  tutti,  di  un  ulteriore  importo  a titolo  di  contributo  unificato,  pari  a  quello  previsto  per  il  ricorso  a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME